(Allegato A-art. 2)
                               Art. 2. 
                         Base ampelografica 
 
    I vini a denominazione di origine controllata «Modena» o «Modena»
devono  essere  ottenuti  dalle  uve  prodotte  dai  vigneti  aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: 
      Lambrusco - vitigni: Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Salamino,
Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri,  Lambrusco
Montericco,  Lambrusco  Oliva,  Lambrusco  a   foglia   frastagliata,
Lambrusco Viadanese, Lambrusco Barghi, Lambrusco  Benetti,  Lambrusco
del  Pellegrino  da  soli  o  congiuntamente,  nella  misura   minima
dell'85%. 
      Possono  concorrere,  da  sole   o   congiuntamente,   le   uve
provenienti dai vitigni Ancellotta, Malbo gentile, Fortana, fino a un
massimo del 15%; 
      Bianco - vitigni: Montuni, Grechetto gentile, Trebbiano  (tutte
le varieta' e cloni idonei alla  coltivazione  nella  regione  Emilia
Romagna), da soli o congiuntamente,  nella  misura  minima  dell'85%.
Possono concorrere altri  vitigni  a  bacca  bianca,  non  aromatici,
idonei alla coltivazione per la Regione  Emilia-Romagna,  fino  a  un
massimo del 15%; 
      Rosso,  Rosato  -  vitigni:  Lambrusco  Grasparossa,  Lambrusco
Salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Marani, Lambrusco  Maestri,
Lambrusco   Montericco,   Lambrusco   Oliva,   Lambrusco   a   foglia
frastagliata,  Lambrusco  Viadanese,  Lambrusco   Barghi,   Lambrusco
Benetti, Lambrusco del Pellegrino, minimo 85%; 
      per il complessivo rimanente  possono  concorrere,  da  sole  o
congiuntamente, le uve di altri vitigni  a  bacca  nera  idonei  alla
coltivazione per la Regione Emilia-Romagna.