Art. 4.
Norme per la viticoltura
4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a DOC di cui all'art. 2 devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. E'
consentita l'irrigazione di soccorso.
4.2 I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
4.3 La produzione massima di uva per ettaro e la gradazione
minima naturale sono le seguenti:
===============================================================
| | Produzione massima |Titolo alcol vol.|
| Tipologia | Uva tonn. /ettaro | naturale minimo |
+=====================+=====================+=================+
| Bianco | 23 | 9,50% |
+---------------------+---------------------+-----------------+
| Rosso | 23 | 9,50% |
+---------------------+---------------------+-----------------+
| Rosato | 23 | 9,50% |
+---------------------+---------------------+-----------------+
| Lambrusco | 23 | 9,50% |
+---------------------+---------------------+-----------------+
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata di cui all'art. 1 devono essere riportati nei limiti di
cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.