(Allegato A-art. 5)
                               Art. 5. 
                     Norme per la vinificazione 
 
    5.1 Le operazioni di vinificazione, ivi  compresa  l'elaborazione
per la presa di spuma tale da conferire al  vino  le  caratteristiche
finali del prodotto destinato al consumo,  devono  essere  effettuate
nel territorio della Provincia di Modena. Sono  ammesse  le  pratiche
enologiche, leali e  costanti,  comprese  quelle  che  riguardano  la
tradizionale rifermentazione, indispensabili a conferire ai  vini  le
loro peculiari caratteristiche. 
    5.2 Le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento devono
essere effettuate nel territorio della Provincia di Modena. 
    Ai  sensi  della  pertinente  normativa  dell'Unione  europea   e
nazionale, l'imbottigliamento o il condizionamento  deve  aver  luogo
nella  predetta  zona  geografica  delimitata  per  salvaguardare  la
qualita'  o  la  reputazione  o  garantire  l'origine  o   assicurare
l'efficacia dei controlli. 
    5.3 Nella elaborazione dei vini frizzanti di cui all'art.  1,  la
dolcificazione puo' essere effettuata con mosti  d'uva,  mosti  d'uva
concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini  dolci,  tutti
provenienti da uve di vigneti idonei alla produzione dei vini  a  DOC
«Modena»  o  «Modena»,  indicati  all'art.  2,  prodotti  nella  zona
delimitata descritta nel precedente art. 3, o con  mosto  concentrato
rettificato, mosto concentrato ottenuto da uve  prodotte  da  vigneti
ubicati nella Provincia di Modena, a condizione che tali quantitativi
siano sostituiti da identiche quantita' di vino d.o.c. 
    L'arricchimento, quando consentito, puo'  essere  effettuato  con
l'impiego di mosto concentrato rettificato  o,  in  alternativa,  con
mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di  vigneti  prodotte  in
Provincia di Modena. 
    La presa di spuma deve effettuarsi con mosti di uve, mosti di uve
concentrati, mosti di uve parzialmente fermentati, vini dolci,  tutti
provenienti da uve atte alla produzione dei vini  d.o.c.  «Modena»  o
«Modena». 
    In  alternativa  con  mosto  concentrato  rettificato   o   mosto
concentrato ottenuto da uve prodotte da vigneti ubicati in  Provincia
di Modena purche' tali quantitativi  siano  sostituiti  da  identiche
quantita' di vino d.o.c. 
    I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Modena»   o
«Modena», elaborati nella  tipologia  spumante  e  frizzante,  devono
essere      ottenuti      ricorrendo      ai       metodi       della
fermentazione/rifermentazione  naturale  in  bottiglia,   anche   con
»fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale» o «Metodo
tradizionale» o «Metodo classico» o «Metodo tradizionale classico», o
della fermentazione/rifermentazione naturale in autoclave. 
    5.4 Le operazioni di  arricchimento,  l'aggiunta  dello  sciroppo
zuccherino, l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio per i vini spumanti
sono consentite nel rispetto delle condizioni e dei  limiti  previsti
dalla normativa comunitaria. 
    5.5 La resa massima dell'uva  in  vino  finito  non  deve  essere
superiore al 70% per tutte le tipologie  di  vino.  Qualora  la  resa
uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il  75%,  anche  se  la
produzione ad ettaro  resta  al  di  sotto  del  massimo  consentito,
l'eccedenza non ha diritto  alla  denominazione  di  origine  e  puo'
essere rivendicata con la menzione I.G.T. esistente  sul  territorio.
Oltre detto limite decade il diritto alla  denominazione  di  origine
controllata per tutta la partita. 
    5.6 In  considerazione  delle  tradizionali  tecniche  produttive
consolidate  nel  territorio  e  ai  sensi  della  vigente  normativa
nazionale di settore, per la preparazione dei vini a denominazione di
origine controllata «Modena» o «di Modena», e' consentito  effettuare
in data successiva al 31 dicembre di ogni anno la parziale  o  totale
fermentazione o rifermentazione dei  mosti,  dei  mosti  parzialmente
fermentati, dei vini nuovi ancora in fermentazione e dei vini,  anche
di annate precedenti. Tali  fermentazioni  o  rifermentazioni  devono
terminare entro il 30  giugno  dell'anno  seguente  e  devono  essere
comunicate all'ICQRF competente per territorio, nei seguenti termini: 
      entro il 31 dicembre per le fermentazioni gia' in  atto  e  che
proseguono oltre tale data; 
      entro   il   secondo   giorno   precedente   all'inizio   della
fermentazione per quelle che si intendono avviare dopo il 31 dicembre
di ogni anno. 
    5.7 E' vietato vendere, porre in vendita o mettere altrimenti  in
commercio, vini e prodotti a monte del vino, sia allo stato sfuso che
confezionati, con la denominazione di origine  controllata  «Modena»,
limitatamente  alle  tipologie  a  nome  di  vitigno  Lambrusco,  che
presentano una intensita'  colorante  superiore  ai  seguenti  limiti
massimi (secondo il metodo OIV- MA-AS2-07B): 
      Prodotti a monte del vino sfuso all'ingrosso: 25. 
      Vino sfuso all'ingrosso: 20. 
      Vino frizzante e vino spumante confezionati e vino sfuso per il
consumo diretto commercializzato in recipienti  di  capacita'  da  10
litri a 60 litri: 17. 
    Le partite di prodotti oggetto di commercializzazione  che  fanno
registrare  il  superamento  dei  rispettivi  limiti   sopraindicati,
perdono in ogni caso il riferimento alla varieta' Lambrusco e  devono
essere riclassificate a IGT «Emilia» o  «dell'Emilia»  o  a  prodotti
senza DOP/IGP.