(Allegato A-art. 7)
                               Art. 7. 
                    Designazione e presentazione 
 
    7.1 Alla denominazione di origine controllata dei vini «Modena» o
«Modena» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva
diversa da quella prevista dal presente  disciplinare,  ivi  compresi
gli aggettivi »extra», »scelto», »selezionato» e similari. 
    7.2 Nella presentazione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  «Modena»  o  «Modena»  frizzanti  e'   obbligatorio   il
riferimento al contenuto in zuccheri residui con le menzioni previste
dalle disposizioni nazionali. 
    7.3 Nella presentazione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
«Modena» o «Modena»  rosati  e'  obbligatorio  riportare  il  termine
«rosato»; e' ammessa, in alternativa, l'indicazione »rose'». 
    7.4  Nell'etichettatura  delle   tipologie   frizzanti   prodotte
tradizionalmente  con  rifermentazione  in  bottiglia,  puo'   essere
utilizzata la dicitura «rifermentazione in bottiglia».