Art. 7.
Designazione e presentazione
7.1 Alla denominazione di origine controllata dei vini «Modena» o
«Modena» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva
diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi
gli aggettivi »extra», »scelto», »selezionato» e similari.
7.2 Nella presentazione dei vini a denominazione di origine
controllata «Modena» o «Modena» frizzanti e' obbligatorio il
riferimento al contenuto in zuccheri residui con le menzioni previste
dalle disposizioni nazionali.
7.3 Nella presentazione dei vini a denominazione di origine
«Modena» o «Modena» rosati e' obbligatorio riportare il termine
«rosato»; e' ammessa, in alternativa, l'indicazione »rose'».
7.4 Nell'etichettatura delle tipologie frizzanti prodotte
tradizionalmente con rifermentazione in bottiglia, puo' essere
utilizzata la dicitura «rifermentazione in bottiglia».