(Allegato A-art. 8)
                               Art. 8. 
                           Confezionamento 
 
    8.1 I vini designati con le denominazioni di origine  controllata
«Modena» o «Modena», devono essere immessi al consumo in bottiglie di
vetro, esclusa la dama, aventi la capacita' non superiore a litri 9. 
    8.2 In considerazione della consolidata tradizione e'  consentita
la commercializzazione di vino, avente un residuo  zuccherino  minimo
di 5 grammi  per  litro,  necessario  alla  successiva  fermentazione
naturale in bottiglia, con la denominazione  di  origine  controllata
«Modena» o «Modena»,  purche'  detto  prodotto  sia  confezionato  in
contenitori non a tenuta di pressione di capacita' da 10 a 60 litri. 
    8.3 Per i vini frizzanti a denominazione di  origine  controllata
«Modena»  o  «Modena»  sono  consentiti  i  seguenti  dispositivi  di
chiusura: 
      tappo a fungo ancorato, tradizionalmente usato nella zona,  con
eventuale lamina di copertura di altezza non superiore a 7 cm; 
      tappo a vite per le bottiglie di capacita'  fino  a  1,5  litri
compresa; 
      tappo raso bocca, eventualmente trattenuto da legatura a spago; 
      tappo a corona: 
        a) per le  bottiglie  aventi  capacita'  fino  a  litri  0,75
compresa; 
        b) per le produzioni con rifermentazione in bottiglia. 
    8.4 I  vini  spumanti  a  denominazione  di  origine  controllata
«Modena» o «Modena» devono essere  confezionati  nel  rispetto  delle
vigenti disposizioni unionali e nazionali.  Devono  essere  posti  in
commercio esclusivamente con il tappo a fungo ancorato  a  gabbietta,
coperto eventualmente da capsula e/o da una lamina. Per bottiglie con
contenuto nominale  non  superiore  a  cl  20  e'  ammesso  qualsiasi
dispositivo di chiusura idoneo.