Art. 8.
Confezionamento
8.1 I vini designati con le denominazioni di origine controllata
«Modena» o «Modena», devono essere immessi al consumo in bottiglie di
vetro, esclusa la dama, aventi la capacita' non superiore a litri 9.
8.2 In considerazione della consolidata tradizione e' consentita
la commercializzazione di vino, avente un residuo zuccherino minimo
di 5 grammi per litro, necessario alla successiva fermentazione
naturale in bottiglia, con la denominazione di origine controllata
«Modena» o «Modena», purche' detto prodotto sia confezionato in
contenitori non a tenuta di pressione di capacita' da 10 a 60 litri.
8.3 Per i vini frizzanti a denominazione di origine controllata
«Modena» o «Modena» sono consentiti i seguenti dispositivi di
chiusura:
tappo a fungo ancorato, tradizionalmente usato nella zona, con
eventuale lamina di copertura di altezza non superiore a 7 cm;
tappo a vite per le bottiglie di capacita' fino a 1,5 litri
compresa;
tappo raso bocca, eventualmente trattenuto da legatura a spago;
tappo a corona:
a) per le bottiglie aventi capacita' fino a litri 0,75
compresa;
b) per le produzioni con rifermentazione in bottiglia.
8.4 I vini spumanti a denominazione di origine controllata
«Modena» o «Modena» devono essere confezionati nel rispetto delle
vigenti disposizioni unionali e nazionali. Devono essere posti in
commercio esclusivamente con il tappo a fungo ancorato a gabbietta,
coperto eventualmente da capsula e/o da una lamina. Per bottiglie con
contenuto nominale non superiore a cl 20 e' ammesso qualsiasi
dispositivo di chiusura idoneo.