(Allegato A-art. 1)
                                                           Allegato A 
 
   Disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica 
                   dei vini «Emilia / dell'Emilia» 
 
                             Articolo 1. 
 
                        Denominazioni e vini 
 
    La indicazione geografica  tipica  «Emilia»  o  «dell'Emilia»  e'
riservata ai vini e ai  mosti  di  uve  parzialmente  fermentati  che
rispondono alle condizioni ed ai  requisiti  stabiliti  nel  presente
disciplinare per le seguenti tipologie: 
      a) bianco, anche frizzante, spumante VS, passito e mosto di uve
parzialmente fermentato; 
      b) rosso, anche frizzante,  spumante  VS,  novello,  passito  e
mosto di uve parzialmente fermentato; 
      c)  rosato,  anche  frizzante,  spumante  VS  e  mosto  di  uve
parzialmente fermentato; 
      d) con la specificazione di uno dei seguenti  vitigni  a  bacca
nera, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia Romagna: 
        Ancellotta o  Lancellotta  rosso,  rosato,  anche  frizzante,
spumante VS, novello e mosto di uve parzialmente fermentato; 
        Barbera, anche frizzante, spumante VS, novello e mosto di uve
parzialmente fermentato; 
        Cabernet (da Cabernet franc e/o  Cabernet  sauvignon),  anche
novello; 
        Cabernet franc, anche novello; 
        Cabernet sauvignon, anche novello; 
        Fogarina, anche frizzante, spumante VS,  novello,  passito  e
mosto di uve parzialmente fermentato; 
        Fortana, anche frizzante, spumante VS, novello e mosto di uve
parzialmente fermentato; 
        Lambrusco rosso frizzante, spumante VS, novello  frizzante  e
mosto di uve parzialmente fermentato; 
        Lambrusco rosato  frizzante,  spumante  VS  e  mosto  di  uve
parzialmente fermentato; 
        Lambrusco (vinificato in  bianco),  frizzante,  spumante  VS,
novello frizzante e mosto di uve parzialmente fermentato; 
        Malbo Gentile, anche frizzante, spumante VS, novello, passito
e mosto di uve parzialmente fermentato; 
        Marzemino, anche frizzante, spumante VS, novello,  passito  e
mosto di uve parzialmente fermentato; 
        Merlot anche novello; 
        Pinot nero, anche frizzante e spumante VS; 
        Pinot nero (vinificato in bianco), anche frizzante e spumante
VS; 
        Sangiovese, anche novello; 
      e) con specificazione di  uno  dei  seguenti  vitigni  a  bacca
bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia Romagna: 
        Alionza,  anche  frizzante,  spumante  VS  e  mosto  di   uva
parzialmente fermentato; 
        Chardonnay, anche frizzante,  spumante  VS  e  mosto  di  uva
parzialmente fermentato; 
        Malvasia (da Malvasia di Candia aromatica), anche  frizzante,
spumante VS, passito e mosto di uva parzialmente fermentato; 
        Malvasia bianca, anche frizzante, spumante VS e mosto di  uva
parzialmente fermentato; 
        Montu',  anche  frizzante,  spumante  VS  e  mosto   di   uve
parzialmente fermentato; 
        Moscato bianco, anche frizzante, spumante VS e mosto  di  uve
parzialmente fermentato; 
        Grechetto gentile, anche frizzante, spumante VS e passito; 
        Pinot bianco, anche frizzante e spumante VS; 
        Pinot grigio, anche frizzante e spumante VS; 
        Riesling italico, anche frizzante e spumante VS; 
        Sauvignon, anche frizzante, spumante VS e passito; 
        Spergola, anche frizzante, spumante VS e passito; 
        Trebbiano, anche frizzante e spumante VS; 
      f) con specificazione di due vitigni o piu' vitigni di  cui  al
presente articolo, anche nelle tipologie frizzante e spumante VS,  ad
esclusione del vitigno Lambrusco.