(Allegato A-art. 2)
 
                             Articolo 2 
 
                         Base ampelografica 
 
    I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o  «dell'Emilia»
bianchi, rossi e rosati, devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei
alla  coltivazione  per  la  Regione  Emilia  Romagna,  iscritti  nel
Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino,  approvato
con D.M. 7 maggio 2004, e successivi aggiornamenti. 
    L'indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia»  con  la
specificazione di uno dei vitigni a bacca nera indicati  all'art.  1,
e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno; 
    possono concorrere, da  sole  o  congiuntamente,  altre  uve  dei
vitigni di colore analogo, idonei  alla  coltivazione  nella  Regione
Emilia Romagna fino ad un massimo del 15%. 
    L'indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia»  con  la
specificazione Lambrusco rosso, rosato e  vinificato  in  bianco,  e'
riservata ai vini ottenuti da uve provenienti  da  vigneti  composti,
nell'ambito  aziendale,  per  almeno  l'85%  dai  vitigni:  Lambrusco
Salamino e/o Lambrusco  di  Sorbara  e/o  Lambrusco  Grasparossa  e/o
Lambrusco Marani e/o Lambrusco Maestri e/o Lambrusco  Montericco  e/o
Lambrusco Viadanese  e/o  Lambrusco  Oliva  e/o  Lambrusco  a  foglia
frastagliata e/o Lambrusco Barghi e/o Lambrusco dal  peduncolo  rosso
e/o Lambrusco Benetti e/o Lambrusco del Pellegrino; 
    possono concorrere, da  sole  o  congiuntamente,  altre  uve  dei
vitigni di colore analogo, idonei  alla  coltivazione  nella  Regione
Emilia Romagna fino ad un massimo del 15%. 
    L'indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia»  con  la
specificazione di uno dei vitigni a bacca bianca indicati all'art. 1,
e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno; 
    possono concorrere, da  sole  o  congiuntamente,  altre  uve  dei
vitigni di colore analogo, idonei  alla  coltivazione  nella  Regione
Emilia Romagna fino ad un massimo del 15%  e,  limitatamente  all'IGT
«Emilia» o «dell'Emilia» con le specificazioni dei vitigni Chardonnay
e Pinot bianco, puo' concorrere, fino  ad  un  massimo  del  15%,  il
vitigno Pinot nero.