Articolo 2
Base ampelografica
I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia»
bianchi, rossi e rosati, devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei
alla coltivazione per la Regione Emilia Romagna, iscritti nel
Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino, approvato
con D.M. 7 maggio 2004, e successivi aggiornamenti.
L'indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» con la
specificazione di uno dei vitigni a bacca nera indicati all'art. 1,
e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, altre uve dei
vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione
Emilia Romagna fino ad un massimo del 15%.
L'indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» con la
specificazione Lambrusco rosso, rosato e vinificato in bianco, e'
riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai vitigni: Lambrusco
Salamino e/o Lambrusco di Sorbara e/o Lambrusco Grasparossa e/o
Lambrusco Marani e/o Lambrusco Maestri e/o Lambrusco Montericco e/o
Lambrusco Viadanese e/o Lambrusco Oliva e/o Lambrusco a foglia
frastagliata e/o Lambrusco Barghi e/o Lambrusco dal peduncolo rosso
e/o Lambrusco Benetti e/o Lambrusco del Pellegrino;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, altre uve dei
vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione
Emilia Romagna fino ad un massimo del 15%.
L'indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» con la
specificazione di uno dei vitigni a bacca bianca indicati all'art. 1,
e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, altre uve dei
vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione
Emilia Romagna fino ad un massimo del 15% e, limitatamente all'IGT
«Emilia» o «dell'Emilia» con le specificazioni dei vitigni Chardonnay
e Pinot bianco, puo' concorrere, fino ad un massimo del 15%, il
vitigno Pinot nero.