Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini e dei
mosti di uve parzialmente fermentati atti ad essere designati con la
indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» comprende
l'intero territorio amministrativo delle province di Bologna,
Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Nella parte della
provincia di Bologna situata alla destra del fiume Sillaro possono
essere rivendicate con l'indicazione geografica tipica «Emilia» o
«dell'Emilia» le uve destinate alla produzione dei vini e mosti di
uve parzialmente fermentati di cui all'articolo 1 ad esclusione delle
tipologie qualificate con il vitigno Lambrusco.