(Allegato A-art. 3)
 
                             Articolo 3 
 
                    Zona di produzione delle uve 
 
    La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini e  dei
mosti di uve parzialmente fermentati atti ad essere designati con  la
indicazione geografica  tipica  «Emilia»  o  «dell'Emilia»  comprende
l'intero  territorio  amministrativo  delle  province   di   Bologna,
Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Nella  parte  della
provincia di Bologna situata alla destra del  fiume  Sillaro  possono
essere rivendicate con l'indicazione  geografica  tipica  «Emilia»  o
«dell'Emilia» le uve destinate alla produzione dei vini  e  mosti  di
uve parzialmente fermentati di cui all'articolo 1 ad esclusione delle
tipologie qualificate con il vitigno Lambrusco.