(Allegato A-art. 5)
 
                             Articolo 5 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    La produzione dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati
ad  indicazione   geografica   tipica   «Emilia»   o   «dell'Emilia»,
l'elaborazione e la  presa  di  spuma  delle  tipologie  frizzante  e
spumante, ai sensi della pertinente normativa dell'Unione  europea  e
nazionale, devono  avvenire  all'interno  del  territorio  delimitato
all'art. 3 del presente disciplinare. E' tuttavia consentito che tali
operazioni, ivi compresa la  presa  di  spuma  atta  a  conferire  le
caratteristiche  finali  alle  tipologie  «frizzante»  e  «spumante»,
possano essere effettuate nell'ambito del territorio  delle  province
di Ravenna, Forli-Cesena, Mantova, Cremona. E'  consentito  l'aumento
del  titolo  alcolometrico  volumico  naturale  mediante  la  pratica
dell'arricchimento, da  effettuarsi  con  mosto  di  uve  concentrato
ottenuto  da  uve  provenienti  dalla  zona  di  produzione  di   cui
all'articolo 3 o con mosto di  uve  concentrato  e  rettificato,  nei
limiti e con le modalita'  previste  dalla  normativa  comunitaria  e
nazionale. 
    La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per  il  consumo,
ivi compresi i prodotti usati per l'arricchimento, la  dolcificazione
e la presa di spuma, non deve essere superiore all'80%  per  tutti  i
tipi di vino ed al 50% per i vini passiti, per i quali  sono  vietate
le operazioni di  arricchimento  e  dolcificazione.  Qualora  vengano
superati  detti  limiti,  tutto  il  prodotto  perde  il  diritto  ad
utilizzare la indicazione geografica tipica. 
    Per le tipologie  a  nome  di  vitigno  «Lambrusco»  puo'  essere
rivendicata una resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il
consumo, ivi  compresi  i  prodotti  usati  per  l'arricchimento,  la
dolcificazione e la presa di spuma, non superiore al 75%; l'eccedenza
della resa uva/vino fino all'80% deve essere  rivendicata  con  altra
tipologia compatibile  dell'I.G.T.  «Emilia»  o  «dell'Emilia»  senza
riferimento a nome di vitigno Lambrusco  o  essere  riclassificata  a
vino senza DOP/IGP. 
    E' vietato vendere, porre in  vendita  o  mettere  altrimenti  in
commercio, vini e prodotti a monte del vino, sia allo stato sfuso che
confezionati,  con  la  indicazione  geografica  tipica  «Emilia»   o
«dell'Emilia»,  limitatamente  alle  tipologie  a  nome  di   vitigno
Lambrusco, che  presentano  una  intensita'  colorante  superiore  ai
seguenti limiti massimi (secondo il metodo OIV-MA-AS2-07B): 
      Prodotti a monte del vino sfuso all'ingrosso: 25 
      Vino sfuso all'ingrosso: 20 
      Vino frizzante e vino spumante confezionati e vino sfuso per il
consumo diretto commercializ- zato in recipienti di capacita'  da  10
litri a 60 litri: 17. 
    Le partite di prodotti oggetto di commercializzazione  che  fanno
registrare  il  superamento  dei  rispettivi  limiti   sopraindicati,
perdono in ogni caso il riferimento alla varieta' Lambrusco e  devono
essere riqualificate ad altra tipologia compatibile ad IGT «Emilia» o
«dell'Emilia», oppure essere riclassificate a prodotti senza DOP/IGP. 
    L'indicazione  geografica  tipica  «Emilia»  o  «dell'Emilia»  e'
riservata ai relativi vini e mosti  di  uve  parzialmente  fermentati
quando almeno l'85% di tali prodotti, o  dei  prodotti  a  monte  del
vino, siano ottenuti da prodotti appartenenti alla stessa indicazione
geografica, ivi compresi i prodotti eventualmente utilizzati  per  la
dolcificazione e per la presa di spuma. 
    L'indicazione geografica  tipica  «Emilia»  o  «dell'Emilia»  con
l'indicazione del vitigno, o dell'eventuale sinonimo, e' riservata ai
relativi vini e mosti da uve parzialmente  fermentati  quando  almeno
l'85% di tali prodotti, o  dei  prodotti  a  monte  del  vino,  siano
ottenuti da uve  provenienti  da  vigneti  ricadenti  nella  zona  di
produzione di cui all'art. 3 e appartenenti al corrispondente vitigno
elencato all'art. 2, ivi compresi i prodotti eventualmente utilizzati
per la dolcificazione e per la presa di spuma. 
    Per le tipologie a nome  di  vitigno  «Lambrusco»  l'aggiunta  di
prodotti ottenuti dalla vinificazione di uve di diversa varieta',  in
quantita' non  superiore  al  15%,  anche  in  fase  successiva  alla
produzione, e' consentita a  condizione  che  il  vigneto  dal  quale
provengono  le  uve  Lambrusco  impiegate  nella  vinificazione   sia
coltivato in purezza varietale dei vitigni con nome «Lambrusco». 
    In  considerazione   delle   tradizionali   tecniche   produttive
consolidate  nel  territorio  e  ai  sensi  della  vigente  normativa
nazionale di settore, per  la  preparazione  dei  mosti  parzialmente
fermentati con sovrappressione inferiore o uguale a 1 bar,  dei  vini
passiti e dei  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  «Emilia»  o
«dell'Emilia», e' consentito effettuare  in  data  successiva  al  31
dicembre di  ogni  anno  la  pigiatura  e  fermentazione  delle  uve,
destinate alla produzione dei vini passiti,  nonche'  la  parziale  o
totale  fermentazione  o  rifermentazione  dei   mosti,   dei   mosti
parzialmente fermentati, dei vini nuovi ancora in fermentazione e dei
vini, anche di annate precedenti. 
    Tali fermentazioni o rifermentazioni devono terminare entro il 30
giugno  dell'anno  seguente  e  devono  essere  comunicate  all'ICQRF
competente per territorio, con le seguenti tempistiche: 
      entro il 31 dicembre per le fermentazioni gia' in  atto  e  che
proseguono oltre tale data, 
      entro   il   secondo   giorno   precedente   all'inizio   della
fermentazione per quelle che si intendono avviare dopo il 31 dicembre
di ogni anno.