Articolo 5
Norme per la vinificazione
La produzione dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati
ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia»,
l'elaborazione e la presa di spuma delle tipologie frizzante e
spumante, ai sensi della pertinente normativa dell'Unione europea e
nazionale, devono avvenire all'interno del territorio delimitato
all'art. 3 del presente disciplinare. E' tuttavia consentito che tali
operazioni, ivi compresa la presa di spuma atta a conferire le
caratteristiche finali alle tipologie «frizzante» e «spumante»,
possano essere effettuate nell'ambito del territorio delle province
di Ravenna, Forli-Cesena, Mantova, Cremona. E' consentito l'aumento
del titolo alcolometrico volumico naturale mediante la pratica
dell'arricchimento, da effettuarsi con mosto di uve concentrato
ottenuto da uve provenienti dalla zona di produzione di cui
all'articolo 3 o con mosto di uve concentrato e rettificato, nei
limiti e con le modalita' previste dalla normativa comunitaria e
nazionale.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
ivi compresi i prodotti usati per l'arricchimento, la dolcificazione
e la presa di spuma, non deve essere superiore all'80% per tutti i
tipi di vino ed al 50% per i vini passiti, per i quali sono vietate
le operazioni di arricchimento e dolcificazione. Qualora vengano
superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad
utilizzare la indicazione geografica tipica.
Per le tipologie a nome di vitigno «Lambrusco» puo' essere
rivendicata una resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il
consumo, ivi compresi i prodotti usati per l'arricchimento, la
dolcificazione e la presa di spuma, non superiore al 75%; l'eccedenza
della resa uva/vino fino all'80% deve essere rivendicata con altra
tipologia compatibile dell'I.G.T. «Emilia» o «dell'Emilia» senza
riferimento a nome di vitigno Lambrusco o essere riclassificata a
vino senza DOP/IGP.
E' vietato vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in
commercio, vini e prodotti a monte del vino, sia allo stato sfuso che
confezionati, con la indicazione geografica tipica «Emilia» o
«dell'Emilia», limitatamente alle tipologie a nome di vitigno
Lambrusco, che presentano una intensita' colorante superiore ai
seguenti limiti massimi (secondo il metodo OIV-MA-AS2-07B):
Prodotti a monte del vino sfuso all'ingrosso: 25
Vino sfuso all'ingrosso: 20
Vino frizzante e vino spumante confezionati e vino sfuso per il
consumo diretto commercializ- zato in recipienti di capacita' da 10
litri a 60 litri: 17.
Le partite di prodotti oggetto di commercializzazione che fanno
registrare il superamento dei rispettivi limiti sopraindicati,
perdono in ogni caso il riferimento alla varieta' Lambrusco e devono
essere riqualificate ad altra tipologia compatibile ad IGT «Emilia» o
«dell'Emilia», oppure essere riclassificate a prodotti senza DOP/IGP.
L'indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» e'
riservata ai relativi vini e mosti di uve parzialmente fermentati
quando almeno l'85% di tali prodotti, o dei prodotti a monte del
vino, siano ottenuti da prodotti appartenenti alla stessa indicazione
geografica, ivi compresi i prodotti eventualmente utilizzati per la
dolcificazione e per la presa di spuma.
L'indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» con
l'indicazione del vitigno, o dell'eventuale sinonimo, e' riservata ai
relativi vini e mosti da uve parzialmente fermentati quando almeno
l'85% di tali prodotti, o dei prodotti a monte del vino, siano
ottenuti da uve provenienti da vigneti ricadenti nella zona di
produzione di cui all'art. 3 e appartenenti al corrispondente vitigno
elencato all'art. 2, ivi compresi i prodotti eventualmente utilizzati
per la dolcificazione e per la presa di spuma.
Per le tipologie a nome di vitigno «Lambrusco» l'aggiunta di
prodotti ottenuti dalla vinificazione di uve di diversa varieta', in
quantita' non superiore al 15%, anche in fase successiva alla
produzione, e' consentita a condizione che il vigneto dal quale
provengono le uve Lambrusco impiegate nella vinificazione sia
coltivato in purezza varietale dei vitigni con nome «Lambrusco».
In considerazione delle tradizionali tecniche produttive
consolidate nel territorio e ai sensi della vigente normativa
nazionale di settore, per la preparazione dei mosti parzialmente
fermentati con sovrappressione inferiore o uguale a 1 bar, dei vini
passiti e dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o
«dell'Emilia», e' consentito effettuare in data successiva al 31
dicembre di ogni anno la pigiatura e fermentazione delle uve,
destinate alla produzione dei vini passiti, nonche' la parziale o
totale fermentazione o rifermentazione dei mosti, dei mosti
parzialmente fermentati, dei vini nuovi ancora in fermentazione e dei
vini, anche di annate precedenti.
Tali fermentazioni o rifermentazioni devono terminare entro il 30
giugno dell'anno seguente e devono essere comunicate all'ICQRF
competente per territorio, con le seguenti tempistiche:
entro il 31 dicembre per le fermentazioni gia' in atto e che
proseguono oltre tale data,
entro il secondo giorno precedente all'inizio della
fermentazione per quelle che si intendono avviare dopo il 31 dicembre
di ogni anno.