Articolo 7
Designazione e presentazione
All'indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra,
fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi privati purche' non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Nell'etichettatura dei vini ad indicazione geografica tipica
«Emilia» o «dell'Emilia» e' consentito l'uso delle menzioni
tradizionali «vendemmia tardiva» e «vivace» nel rispetto della
vigente normativa unionale e nazionale; per le tipologie «rosato» e
«Pinot Grigio», se vinificato in rosato, e' consentito utilizzare in
alternativa il termine «rose'».
Nell'etichettatura delle tipologie frizzanti prodotte
tradizionalmente con rifermentazione in bottiglia, puo' essere
utilizzata la dicitura «rifermentazione in bottiglia».
Nella designazione e presentazione dei vini «Emilia» o
«dell'Emilia», anche nelle tipologie frizzante e spumante, il
riferimento al nome di due o piu' vitigni indicati all'articolo 1 e'
consentito, conformemente alle vigenti norme comunitarie, a
condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai
quali si intende fare riferimento;
il quantitativo di uva o di vino del vitigno di minor presenza
non sia comunque inferiore al 15% del totale;
la produzione massima di uva per ettaro in vigneto in coltura
specializzata, in ambito aziendale, di ciascuno dei vitigni
interessati non superi il corrispondente limite fissato all'art. 4
del presente disciplinare;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino
ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in
caso di limiti diversi fissati per i vitigni interessati, al limite
piu' elevato di essi;
l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente
rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute ed in
caratteri delle stesse dimensioni.
Ai sensi dell'art.38, comma 2, della legge n. 238/2016,
l'indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» puo' essere
utilizzata come ricaduta per i vini ed i mosti di uve parzialmente
fermentati a denominazione di origine protetta ottenuti da uve
prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato
nel precedente art. 3 ed iscritti nello schedario viticolo, a
condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la
indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente
disciplinare.