(Allegato A-art. 7)
 
                             Articolo 7 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    All'indicazione geografica tipica  «Emilia»  o  «dell'Emilia»  e'
vietata l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle
previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra,
fine,  scelto,  selezionato,  superiore  e  similari.   E'   tuttavia
consentito l'uso di indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi,
ragioni sociali,  marchi  privati  purche'  non  abbiano  significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. 
    Nell'etichettatura dei  vini  ad  indicazione  geografica  tipica
«Emilia»  o  «dell'Emilia»  e'  consentito   l'uso   delle   menzioni
tradizionali  «vendemmia  tardiva»  e  «vivace»  nel  rispetto  della
vigente normativa unionale e nazionale; per le tipologie  «rosato»  e
«Pinot Grigio», se vinificato in rosato, e' consentito utilizzare  in
alternativa il termine «rose'». 
    Nell'etichettatura    delle    tipologie    frizzanti    prodotte
tradizionalmente  con  rifermentazione  in  bottiglia,  puo'   essere
utilizzata la dicitura «rifermentazione in bottiglia». 
    Nella  designazione  e  presentazione   dei   vini   «Emilia»   o
«dell'Emilia»,  anche  nelle  tipologie  frizzante  e  spumante,   il
riferimento al nome di due o piu' vitigni indicati all'articolo 1  e'
consentito,  conformemente  alle   vigenti   norme   comunitarie,   a
condizione che: 
      il vino derivi esclusivamente da uve prodotte  dai  vitigni  ai
quali si intende fare riferimento; 
      il quantitativo di uva o di vino del vitigno di minor  presenza
non sia comunque inferiore al 15% del totale; 
      la produzione massima di uva per ettaro in vigneto  in  coltura
specializzata,  in  ambito  aziendale,  di   ciascuno   dei   vitigni
interessati non superi il corrispondente limite  fissato  all'art.  4
del presente disciplinare; 
      il  titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo  del   vino
ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore,  in
caso di limiti diversi fissati per i vitigni interessati,  al  limite
piu' elevato di essi; 
      l'indicazione dei vitigni deve avvenire in  ordine  decrescente
rispetto all'effettivo apporto delle  uve  da  essi  ottenute  ed  in
caratteri delle stesse dimensioni. 
    Ai  sensi  dell'art.38,  comma  2,   della   legge   n. 238/2016,
l'indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» puo'  essere
utilizzata come ricaduta per i vini ed i mosti  di  uve  parzialmente
fermentati a  denominazione  di  origine  protetta  ottenuti  da  uve
prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del  territorio  delimitato
nel precedente  art.  3  ed  iscritti  nello  schedario  viticolo,  a
condizione  che  i  vini  per  i  quali  si  intende  utilizzare   la
indicazione geografica tipica di cui trattasi,  abbiano  i  requisiti
previsti  per  una  o  piu'  delle  tipologie  di  cui  al   presente
disciplinare.