(Allegato A-art. 8)
 
                             Articolo 8 
 
                           Confezionamento 
 
    I vini e i mosti di uve parzialmente  fermentati  ad  indicazione
geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» possono essere immessi  al
consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. 
    I vini e i mosti di uve parzialmente  fermentati  ad  indicazione
geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» qualora siano confezionati
in bottiglie di vetro, possono essere presentati con  qualsiasi  tipo
di chiusura  previste  dalla  normativa  vigente.  Per  le  tipologie
frizzanti e mosto di uve parzialmente fermentato e' consentito  l'uso
del  tappo  «a  fungo»,  a  condizione  che  l'eventuale  capsula  di
copertura del tappo «a fungo» non superi l'altezza di 7 cm. 
    In considerazione della consolidata tradizione e'  consentita  la
vendita  dei  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  «Emilia»   o
«dell'Emilia» delle tipologie Lambrusco, aventi un residuo zuccherino
minimo di 5 grammi per litro necessario alla successiva fermentazione
naturale in bottiglia, purche' sia  commercializzato  in  contenitori
non a tenuta di pressione di capacita' da 10 a 60 litri.