Articolo 8
Confezionamento
I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati ad indicazione
geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» possono essere immessi al
consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente.
I vini e i mosti di uve parzialmente fermentati ad indicazione
geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» qualora siano confezionati
in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo
di chiusura previste dalla normativa vigente. Per le tipologie
frizzanti e mosto di uve parzialmente fermentato e' consentito l'uso
del tappo «a fungo», a condizione che l'eventuale capsula di
copertura del tappo «a fungo» non superi l'altezza di 7 cm.
In considerazione della consolidata tradizione e' consentita la
vendita dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o
«dell'Emilia» delle tipologie Lambrusco, aventi un residuo zuccherino
minimo di 5 grammi per litro necessario alla successiva fermentazione
naturale in bottiglia, purche' sia commercializzato in contenitori
non a tenuta di pressione di capacita' da 10 a 60 litri.