(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
                        Metodo di ottenimento 
 
    Le condizioni ed i sistemi  di  coltivazione  utilizzati  per  la
produzione della  «Ciliegia  di  Bracigliano»  I.G.P.  devono  essere
quelli tradizionali della zona  e,  comunque,  atti  a  conferire  al
prodotto che ne deriva, le specifiche caratteristiche qualitative  di
cui all'art. 2. 
    I sesti e le distanze di piantagione, le forme di allevamento e i
sistemi di potatura  e  di  raccolta  devono  essere  quelli  in  uso
tradizionale nella zona, del tipo  a  volume  o  a  parete,  con  una
densita' d'impianto per ettaro fino a 1500 piante. Negli impianti  di
cui sopra e' ammessa  la  presenza  di  varieta'  diverse  da  quelle
riportate nell'articolo 2, ai fini della idonea impollinazione, nella
misura massima del 15% delle piante. Gli impollinatori non concorrono
alla produzione della I.G.P. 
    La produzione unitaria massima di  frutti  ammessa  a  tutela  e'
fissata in ventotto tonnellate ad ettaro di coltura specializzata. 
    Fermo restando il limite massimo  sopra  indicato,  la  resa  per
ettaro dell'impianto in coltura promiscua dovra' essere calcolata  in
rapporto alla superficie effettivamente investita. La resa per ettaro
di ciliegie che utilizzano la denominazione «Ciliegia di Bracigliano»
I.G.P. dovra' essere riportata a detto limite produttivo,  attraverso
un'accurata cernita  dei  frutti  che  assicuri  la  rispondenza  del
prodotto ai requisiti qualitativi di cui all'articolo 2. 
    Per quanto riguarda gli impianti produttivi, la tecnica colturale
da adottare, fatta salva la tecnica d'impianto che riguarda i  lavori
preparatori,  i  lavori  complementari  e  la  concimazione,  e'   la
seguente: 
      Cultivar: la scelta per  i  nuovi  impianti  e  per  quelli  da
infittire  va  effettuata,  in  ogni  caso,   tra   quelle   elencate
nell'articolo 2. 
      Portainnesti: sono ammessi tutti i portainnesti idonei  per  il
ciliegio dolce,  in  relazione  alle  caratteristiche  pedoclimatiche
dell'area e delle cultivar elencate nell'articolo 2. 
      Innesti: possono essere effettuati a «marza» (a triangolo  e  a
spacco in fase di dormienza, a corona in fase  vegetativa)  oppure  a
«gemma» nel periodo vegetativo. 
      Materiale di propagazione: deve rispondere alle caratteristiche
varietali di cui all'articolo 2 ed  essere  conforme  alle  normative
nazionali e comunitarie. 
      Sistemi e distanze di piantagione: sono ammessi tutti  i  sesti
di   impianto,   purche'   siano    garantiti    l'illuminazione    e
l'arieggiamento delle chiome nella fase produttiva delle piante. 
      Concimazione: il piano di concimazione prevede che gli elementi
da apportare devono  essere  finalizzati  al  raggiungimento  e/o  al
mantenimento di un sufficiente livello di  fertilita'  dei  suoli  in
ragione  delle  asportazioni  della  coltura  e  delle  perdite   per
immobilizzazione e lisciviazione. 
      Potatura e  forma  di  allevamento:  e'  prevista  l'esecuzione
annuale di  potatura  al  bruno  per  assicurare  una  produzione  di
qualita' costante negli anni; le piante devono  essere  mantenute  in
buona  efficienza  vegetativa  e  produttiva   anche   ricorrendo   a
interventi straordinari  di  riforma  volti  ad  eliminare  le  parti
legnose deperite e non piu' funzionali. 
      Gestione del suolo: sono ammesse tutte le tecniche tradizionali
di   gestione   del   suolo;   ove   consentito   dalle    condizioni
pedoclimatiche,  dalla  disponibilita'  di  acqua  irrigua  e   dalla
tipologia di  impianto,  e'  adottata  la  tecnica  dell'inerbimento,
temporaneo o permanente, parziale o totale, con  conseguente  sfalcio
periodico della cotica erbosa. 
      Irrigazione:  sono  da  ritenere  validi  tutti  i  metodi   di
distribuzione dell'acqua. 
    L'utilizzo   di   regolatori   di   crescita   per   l'incremento
dell'allegagione e del calibro dei frutti e prevenzione dello  spacco
e' ammesso nei termini previsti dalla normativa vigente.  E'  ammessa
la copertura dei fruttiferi con teli di  plastica  per  prevenire  il
cracking indotto dalle piogge. 
    Raccolta: deve essere effettuata a mano;  essa  ha  inizio  nella
prima decade di maggio di ogni anno e termina entro la  terza  decade
di luglio. Le ciliegie devono essere raccolte  a  mano  provviste  di
peduncolo. 
      Operazioni post-raccolta: le  ciliegie  vanno  commercializzate
entro le quarantotto  ore  dalla  raccolta;  trascorso  tale  termine
devono essere conservate in locali refrigerati/umidificati.  Gia'  in
ambito aziendale deve essere eseguita  la  cernita  per  eliminare  i
frutti di scarto e con pezzatura insufficiente. 
      Conservazione: e'   ammesso   il   ricorso   a   tecniche    di
frigo-conservazione in celle  frigorifere,  evitando  di  scendere  a
temperature inferiori a -0,5 °C e di  superare  il  90%  di  umidita'
relativa. Il tempo massimo per la frigo-conservazione dei  frutti  e'
di sei settimane.