(Allegato 1-art. 1)
                                                           Allegato 1 
Modalita' di attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  e  8  del
  decreto del Ministro della cultura recante  «Esenzioni  e  rimborsi
  concernenti il versamento del compenso per la riproduzione  privata
  di fonogrammi e videogrammi». 
 
                               Art. 1. 
 
                Dichiarazione di esenzione e termini 
 
    1. I soggetti di cui  all'art.  71-septies,  comma  3,  LDA,  che
cedono  in  esenzione   apparecchi,   dispositivi   e   supporti   di
registrazione per scopi manifestamente estranei alla  copia  privata,
trasmettono alla SIAE, anche tramite posta  elettronica  certificata,
apposita  dichiarazione  di  esenzione  disponibile  nelle   apposite
sezioni del sito internet istituzionale «www.siae.it»  e  accessibile
anche  tramite  il  sito  internet  del   Ministero   della   cultura
«www.cultura.gov.it». 
    2. La dichiarazione di cui al comma 1 e' trasmessa osservando  le
medesime scadenze previste per le dichiarazioni trimestrali  relative
alle cessioni assoggettate al compenso: 
      la dichiarazione di esenzione  relativa  alle  cessioni  esenti
effettuate nel corso del I trimestre  solare  di  ciascun  anno  deve
essere trasmessa a SIAE entro il 15 giugno di quell'anno/dell'anno in
corso; 
      la dichiarazione di esenzione  relativa  alle  cessioni  esenti
effettuate nel corso del II trimestre solare  di  ciascun  anno  deve
essere  trasmessa  a  SIAE  entro   il   15   settembre   di   quell'
anno/dell'anno in corso; 
      la dichiarazione di esenzione  relativa  alle  cessioni  esenti
effettuate nel corso del III trimestre solare di  ciascun  anno  deve
essere trasmessa a SIAE entro il 15 dicembre di quell' anno/dell'anno
in corso; 
      la dichiarazione di esenzione  relativa  alle  cessioni  esenti
effettuate nel IV  trimestre  solare  di  ciascun  anno  deve  essere
trasmessa a SIAE entro il 15 marzo dell'anno successivo.