Allegato 1
Modalita' di attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del
decreto del Ministro della cultura recante «Esenzioni e rimborsi
concernenti il versamento del compenso per la riproduzione privata
di fonogrammi e videogrammi».
Art. 1.
Dichiarazione di esenzione e termini
1. I soggetti di cui all'art. 71-septies, comma 3, LDA, che
cedono in esenzione apparecchi, dispositivi e supporti di
registrazione per scopi manifestamente estranei alla copia privata,
trasmettono alla SIAE, anche tramite posta elettronica certificata,
apposita dichiarazione di esenzione disponibile nelle apposite
sezioni del sito internet istituzionale «www.siae.it» e accessibile
anche tramite il sito internet del Ministero della cultura
«www.cultura.gov.it».
2. La dichiarazione di cui al comma 1 e' trasmessa osservando le
medesime scadenze previste per le dichiarazioni trimestrali relative
alle cessioni assoggettate al compenso:
la dichiarazione di esenzione relativa alle cessioni esenti
effettuate nel corso del I trimestre solare di ciascun anno deve
essere trasmessa a SIAE entro il 15 giugno di quell'anno/dell'anno in
corso;
la dichiarazione di esenzione relativa alle cessioni esenti
effettuate nel corso del II trimestre solare di ciascun anno deve
essere trasmessa a SIAE entro il 15 settembre di quell'
anno/dell'anno in corso;
la dichiarazione di esenzione relativa alle cessioni esenti
effettuate nel corso del III trimestre solare di ciascun anno deve
essere trasmessa a SIAE entro il 15 dicembre di quell' anno/dell'anno
in corso;
la dichiarazione di esenzione relativa alle cessioni esenti
effettuate nel IV trimestre solare di ciascun anno deve essere
trasmessa a SIAE entro il 15 marzo dell'anno successivo.