(Allegato 1-art. 2)
                               Art. 2. 
 
     Documentazione da allegare alla dichiarazione di esenzione 
 
    1. Nel caso di inibizione tecnica alla realizzazione di copie  ad
uso privato, il requisito indicato all'art. 3, comma 3,  lettera  a),
del decreto, si ritiene dimostrato allorquando il soggetto  obbligato
ai sensi all'art. 71-septies, comma 3, LDA, trasmette alla SIAE,  una
comunicazione di inibizione tecnica che indica: 
      a) le generalita' del soggetto dichiarante; 
      b) la data di immissione  in  commercio  del  prodotto  la  cui
funzione di registrazione risulti inibita e non sia riattivabile; 
      c) la scheda tecnica fornita dal produttore da  cui  si  evinca
che la funzione di registrazione e' inibita e non sia riattivabile. 
    La comunicazione di inibizione, corredata dalla  scheda  tecnica,
puo' essere trasmessa  anche  per  il  tramite  dell'associazione  di
categoria dei fabbricanti o importatori dei prodotti interessati,  al
momento  della  prima  immissione  in  commercio  dei  prodotti   nel
territorio  italiano  e,  successivamente,  in  caso   di   modifiche
apportate al prodotto. 
    2. Nel caso di memoria occupata da contenuti non  removibili,  di
cui all'art. 3, comma 3, lettera b), del decreto, alla  dichiarazione
di esenzione deve essere  allegata  la  scheda  tecnica  dalla  quale
risulti che la memoria e' occupata da contenuti resi non removibili e
il numero di serie univoco per singolo prodotto ceduto in  esenzione,
ove presente. 
    3. Lo scopo manifestamente estraneo di cui all'art. 3,  comma  5,
del decreto, si ritiene comprovato come segue: 
      a) Nel caso di  utilizzo  di  prodotti  esclusivamente  per  lo
svolgimento di attivita' professionale di diagnostica strumentale  in
campo medico, alla dichiarazione di esenzione deve essere allegata: 
        1. copia delle fatture di  vendita  all'utilizzatore  finale,
con le indicazioni inerenti quantita', tipo e marchio del prodotto  e
dati identificativi dell'utilizzatore finale che svolge attivita'  di
diagnostica in campo medico; 
        2. indicazione  del  numero  di  serie  univoco  per  singolo
prodotto ceduto in esenzione, ove presente. 
      b) Nel caso di  utilizzo  di  prodotti  esclusivamente  per  lo
svolgimento di attivita' professionale di duplicazione di  fonogrammi
e videogrammi, alla dichiarazione di esenzione deve essere allegata: 
        1. copia delle fatture di  vendita  all'utilizzatore  finale,
con le indicazioni inerenti quantita', tipo e marchio del prodotto  e
dati identificativi dell'utilizzatore finale che svolge attivita'  di
duplicazione; 
        2. indicazione  del  numero  di  serie  univoco  per  singolo
prodotto ceduto in esenzione, ove presente. 
      c) Nel caso di utilizzo esclusivamente per  lo  svolgimento  di
attivita' professionale o di impresa, alla dichiarazione di esenzione
deve essere allegata: 
        1. copia delle fatture di vendita all'utilizzatore finale che
usa il prodotto per svolgere attivita' professionale  o  di  impresa,
con le indicazioni inerenti quantita', tipo e marchio del prodotto  e
dati identificativi dell'utilizzatore finale; 
        2. attestazione con la quale il soggetto obbligato, sotto  la
propria  responsabilita',  dichiara  di  aver  ceduto  i  dispositivi
all'utilizzatore finale per un uso esclusivamente professionale, alle
condizioni indicate all'art. 3, comma 5, lettera d), del decreto; 
        3. indicazione  del  numero  di  serie  univoco  per  singolo
prodotto ceduto in esenzione, ove presente. 
      d) Nel caso di utilizzo di  prodotti  esclusivamente  da  parte
delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  dalle   medesime
acquistati  anche  tramite   le   centrali   di   committenza,   alla
dichiarazione di esenzione deve essere allegata: 
        1.  copia  delle  fatture  di   vendita   all'amministrazione
pubblica con le indicazioni inerenti quantita', tipo  e  marchio  del
prodotto  e  dati  identificativi  dell'amministrazione  pubblica  in
qualita' di utilizzatore finale; 
        2. indicazione  del  numero  di  serie  univoco  per  singolo
prodotto ceduto in esenzione, ove presente. 
      e)  Nel  caso  di  apparecchi,  dispositivi  e  i  supporti  di
registrazione esportati verso  altri  Paesi,  alla  dichiarazione  di
esenzione  deve  essere   allegata,   ove   presente,   copia   della
dichiarazione di esportazione o altro documento analogo.