Art. 2.
Documentazione da allegare alla dichiarazione di esenzione
1. Nel caso di inibizione tecnica alla realizzazione di copie ad
uso privato, il requisito indicato all'art. 3, comma 3, lettera a),
del decreto, si ritiene dimostrato allorquando il soggetto obbligato
ai sensi all'art. 71-septies, comma 3, LDA, trasmette alla SIAE, una
comunicazione di inibizione tecnica che indica:
a) le generalita' del soggetto dichiarante;
b) la data di immissione in commercio del prodotto la cui
funzione di registrazione risulti inibita e non sia riattivabile;
c) la scheda tecnica fornita dal produttore da cui si evinca
che la funzione di registrazione e' inibita e non sia riattivabile.
La comunicazione di inibizione, corredata dalla scheda tecnica,
puo' essere trasmessa anche per il tramite dell'associazione di
categoria dei fabbricanti o importatori dei prodotti interessati, al
momento della prima immissione in commercio dei prodotti nel
territorio italiano e, successivamente, in caso di modifiche
apportate al prodotto.
2. Nel caso di memoria occupata da contenuti non removibili, di
cui all'art. 3, comma 3, lettera b), del decreto, alla dichiarazione
di esenzione deve essere allegata la scheda tecnica dalla quale
risulti che la memoria e' occupata da contenuti resi non removibili e
il numero di serie univoco per singolo prodotto ceduto in esenzione,
ove presente.
3. Lo scopo manifestamente estraneo di cui all'art. 3, comma 5,
del decreto, si ritiene comprovato come segue:
a) Nel caso di utilizzo di prodotti esclusivamente per lo
svolgimento di attivita' professionale di diagnostica strumentale in
campo medico, alla dichiarazione di esenzione deve essere allegata:
1. copia delle fatture di vendita all'utilizzatore finale,
con le indicazioni inerenti quantita', tipo e marchio del prodotto e
dati identificativi dell'utilizzatore finale che svolge attivita' di
diagnostica in campo medico;
2. indicazione del numero di serie univoco per singolo
prodotto ceduto in esenzione, ove presente.
b) Nel caso di utilizzo di prodotti esclusivamente per lo
svolgimento di attivita' professionale di duplicazione di fonogrammi
e videogrammi, alla dichiarazione di esenzione deve essere allegata:
1. copia delle fatture di vendita all'utilizzatore finale,
con le indicazioni inerenti quantita', tipo e marchio del prodotto e
dati identificativi dell'utilizzatore finale che svolge attivita' di
duplicazione;
2. indicazione del numero di serie univoco per singolo
prodotto ceduto in esenzione, ove presente.
c) Nel caso di utilizzo esclusivamente per lo svolgimento di
attivita' professionale o di impresa, alla dichiarazione di esenzione
deve essere allegata:
1. copia delle fatture di vendita all'utilizzatore finale che
usa il prodotto per svolgere attivita' professionale o di impresa,
con le indicazioni inerenti quantita', tipo e marchio del prodotto e
dati identificativi dell'utilizzatore finale;
2. attestazione con la quale il soggetto obbligato, sotto la
propria responsabilita', dichiara di aver ceduto i dispositivi
all'utilizzatore finale per un uso esclusivamente professionale, alle
condizioni indicate all'art. 3, comma 5, lettera d), del decreto;
3. indicazione del numero di serie univoco per singolo
prodotto ceduto in esenzione, ove presente.
d) Nel caso di utilizzo di prodotti esclusivamente da parte
delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalle medesime
acquistati anche tramite le centrali di committenza, alla
dichiarazione di esenzione deve essere allegata:
1. copia delle fatture di vendita all'amministrazione
pubblica con le indicazioni inerenti quantita', tipo e marchio del
prodotto e dati identificativi dell'amministrazione pubblica in
qualita' di utilizzatore finale;
2. indicazione del numero di serie univoco per singolo
prodotto ceduto in esenzione, ove presente.
e) Nel caso di apparecchi, dispositivi e i supporti di
registrazione esportati verso altri Paesi, alla dichiarazione di
esenzione deve essere allegata, ove presente, copia della
dichiarazione di esportazione o altro documento analogo.