PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO
DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA
COLLABORAZIONE IN MATERIA MIGRATORIA
Il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri
della Repubblica di Albania, di seguito indicate come «Parti»
Visto il Trattato di Amicizia e di Collaborazione tra la
Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania, fatto a Roma il 13
ottobre 1995;
Visto il Protocollo tra il Ministero dell'Interno della
Repubblica Italiana e il Ministero dell'Interno della Repubblica di
Albania per il rafforzamento della collaborazione bilaterale nel
contrasto al terrorismo e alla tratta di esseri umani, firmato a
Tirana il 3 novembre 2017;
Considerato l'interesse delle Parti a promuovere una crescente
cooperazione bilaterale in tutti i settori, anche nella prospettiva
dell'adesione della Repubblica di Albania all'Unione Europea;
Ritenuto necessario intensificare la collaborazione nell'ambito
della gestione dei flussi migratori, anche in considerazione della
vicinanza geografica e della comunanza di interessi e di aspirazioni
tra le Parti;
Consapevoli delle problematiche che derivano dalla migrazione
illecita;
In osservanza degli accordi internazionali nell'ambito della
tutela dei diritti dell'uomo e, in particolare, nell'ambito della
migrazione;
Certi delle azioni da intraprendere per la prevenzione dei flussi
migratori illeciti e della tratta degli esseri umani e, nel contempo,
per garantire la tutela dei diritti dell'uomo;
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
1. Nell'ambito del presente Protocollo, con i termini seguenti si
intende:
a) «Parte albanese»: il Consiglio dei Ministri della Repubblica
d'Albania;
b) «Parte italiana»: il Governo della Repubblica Italiana;
c) «Aree»: beni immobili di proprieta' demaniale, individuati
nell'Allegato 1 del presente Protocollo;
d) «migranti»: cittadini di Paesi terzi e apolidi per i quali
deve essere accertata la sussistenza o e' stata accertata
l'insussistenza dei requisiti per l'ingresso, il soggiorno o la
residenza nel territorio della Repubblica Italiana;
e) «personale italiano»: il personale, anche non in possesso
della cittadinanza italiana, inviato dalla Parte italiana in Albania
per assicurare lo svolgimento delle attivita' previste dal presente
Protocollo.