Articolo 10
1. Le spese indicate all'articolo 4, paragrafo 9, all'articolo 6,
paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 12,
paragrafo 2, e le spese o oneri non previsti derivanti dal presente
Protocollo sono rimborsati dalla Parte italiana alla Parte albanese
in forma forfettaria nella misura e con le modalita' determinate
dall'Allegato 2.
2. L'Allegato 2 regola altresi' le condizioni e le modalita' con
le quali la Parte italiana si fa carico degli oneri sostenuti dalla
Parte albanese in caso di avvio, da parte dei migranti, di procedure
amministrative innanzi alle competenti Autorita' albanesi.