(Protocollo-art. 11)
                             Articolo 11 
 
    1.  Al  termine  del  presente  Protocollo,  la  Parte   italiana
restituisce le Aree alla Parte albanese, la quale  non  e'  tenuta  a
corrispondere alcun indennizzo per le migliorie apportate. 
    2. La Parte italiana allontana tutti i  migranti  dal  territorio
albanese entro il termine del presente Protocollo.