Articolo 12
1. Ciascuna Parte indennizza i danni causati all'altra Parte da
dolo o colpa grave del proprio personale e le perdite derivanti
dall'eventuale obbligo di risarcire terzi dei danni ad essi causati
da dolo o colpa grave del personale dell'altra Parte. Le carenze di
servizio derivanti da limitate capacita' oggettive delle Parti non
sono considerate dolo o colpa grave.
2. Con le modalita' di cui all'articolo 10, la Parte italiana
sostiene i costi di rappresentanza legale nonche' quelli processuali
e di risarcimento dei danni in caso di azioni intentate contro la
Repubblica d'Albania da terzi relativamente all'attuazione del
presente Protocollo, ivi comprese azioni od omissioni della Parte
italiana nei confronti dei migranti, ovvero a seguito dell'attivita'
delle autorita' italiane.
3. Nei casi di cui al presente articolo le Parti promuovono
discussioni in buona fede volte a conseguire una soluzione mutuamente
accettabile.