(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
            Disciplina dei rimborsi della Parte italiana 
                         alla Parte albanese 
 
                      A. Ambito di applicazione 
 
    1. Il presente Allegato regola: 
      a) la misura e la modalita' dei  rimborsi  dovuti  dalla  Parte
italiana alla Parte albanese in  applicazione  dell'articolo  10  del
Protocollo; 
      b) la misura e la modalita' dei rimborsi degli eventuali  oneri
imprevisti dovuti dalla Parte italiana alla Parte  albanese  indicati
nel presente Allegato. 
 
        B. Costituzione del fondo per il rimborso delle spese 
 
    1. La Parte albanese istituisce presso la  tesoreria  statale  un
conto speciale infruttifero denominato «Fondo per il  rimborso  delle
spese sostenute per l'attuazione del Protocollo italo-albanese per il
rafforzamento della collaborazione in materia migratoria».  Entro  30
giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  Protocollo  la  Parte
albanese comunica alla Parte italiana tramite i canali diplomatici  i
dati completi  di  identificazione  del  conto  di  cui  al  presente
paragrafo, nonche' le modalita' mediante le quali  e'  data  evidenza
delle entrate e delle uscite del conto nell'ambito della contabilita'
pubblica della Repubblica d'Albania. 
    2. Il conto di cui al  paragrafo  1  della  presente  sezione  e'
suddiviso in  sotto-conti  per  ciascuna  delle  categorie  di  oneri
indicate nelle sezioni C e D del presente Allegato.  La  ripartizione
delle disponibilita' del conto speciale di tesoreria  tra  i  diversi
sotto-conti  e'  determinata  e  modificata  dalla   Parte   albanese
conformemente alle effettive necessita' ed e' comunicata  alla  Parte
italiana tramite i canali diplomatici. 
    3. Eventuali minori spese relative a uno o piu' sotto-conti  sono
prioritariamente utilizzate per compensare maggiori spese relative ad
altri sotto-conti. 
    4.  Entro  90  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore   del
Protocollo, la Parte italiana accredita la somma di euro 16,5 milioni
nel conto  speciale  di  tesoreria  indicato  al  paragrafo  1  della
presente sezione, quale anticipo forfettario dei rimborsi  dovuti  ai
sensi  dell'articolo  10  del  Protocollo  per  il  primo   anno   di
applicazione del Protocollo. 
    5. La Parte italiana puo' effettuare il versamento in euro e sono
convertite in lek al  tasso  di  cambio  del  giorno  del  versamento
stesso. 
    6. Il conto speciale di tesoreria di cui  al  paragrafo  1  della
presente  sezione  puo'  essere  utilizzato  esclusivamente  per   le
finalita' indicate dal presente Allegato. Le disponibilita'  di  tale
conto sono impignorabili. 
 
   C. Oneri rimborsabili ai sensi dell'articolo 10 del Protocollo 
 
    1.  Gli  oneri  rimborsabili  ai  sensi  dell'articolo   10   del
Protocollo  sono  computati  secondo  le  modalita'  previste   dalla
presente sezione. 
    2. La Parte italiana  rimborsa  alla  Parte  albanese  gli  oneri
previsti dall'articolo 4, paragrafo 9, del Protocollo nella misura di
seguito indicata: 
      a) il 100% degli oneri sostenuti per la fornitura  dei  servizi
di assistenza ospedaliera effettivamente  prestati  conformemente  al
prontuario ufficiale dei costi sanitari previsto  dalla  legislazione
albanese  applicabile.  La  Parte  albanese   documenta   l'effettiva
somministrazione  dei  trattamenti  ospedalieri  di  cui  chiede   il
rimborso; 
      b) il  100%  del  costo  previsto  nei  relativi  contratti  di
acquisto di dispositivi medici e farmaci, inclusi, a richiesta  della
Parte italiana,  i  vaccini,  di  cui  la  Parte  albanese  documenta
l'effettivo utilizzo per le  finalita'  previste  dal  Protocollo.  I
contratti di acquisto sono messi a disposizione della Parte italiana,
a richiesta della medesima; 
      c) il 100% del costo di acquisto, previamente  assentito  dalle
competenti autorita' italiane, dei beni e servizi diversi  da  quelli
elencati alle lettere a) e b) del presente paragrafo, occorrenti  per
lo svolgimento delle attivita' previste dal presente Protocollo. 
    3.  Nei  casi  previsti  dall'articolo  6,   paragrafo   6,   del
Protocollo, la Parte italiana rimborsa alla Parte albanese: 
      a) il 100% degli oneri documentati  derivanti  dall'impiego  di
personale delle forze di polizia, dall'acquisto di carburanti  per  i
veicoli e mezzi di servizio utilizzati dalle forze di polizia  stesse
e  da  altre  spese  direttamente  connesse  all'accompagnamento  dei
migranti; 
      b) il 100% dell'onere  per  l'acquisto,  previamente  assentito
dalla Parte italiana,  dei  veicoli  o  altri  mezzi  necessari  allo
svolgimento delle attivita' previste dal presente Protocollo. 
    4.  Nei  casi  previsti  dall'articolo  8,   paragrafo   3,   del
Protocollo, la Parte italiana rimborsa alla Parte  albanese  il  100%
delle spese documentate di personale delle forze armate e di polizia,
dall'acquisto di carburanti per i veicoli di servizio utilizzati e da
altre spese direttamente connesse all'impiego di mezzi e unita' della
Parte albanese. 
    5. In alternativa al rimborso dei costi  effettivi  conformemente
ai paragrafi 3 e 4, la Parte italiana puo' optare per il rimborso dei
costi determinati in  ottemperanza  alla  decisione  n.  591,  del  7
settembre  2022,  «Per  l'approvazione  della  tipologia  di  servizi
aggiuntivi  offerti  dalla  polizia  di  Stato  e  delle  tariffe  di
pagamento per persone giuridiche e fisiche, pubbliche o private».  Le
competenti  autorita'  delle  Parti  possono,  di   comune   accordo,
concordare diverse modalita' di forfettizzazione degli oneri  di  cui
ai  paragrafi   3   e   4,   anche   tenuto   conto   dell'evoluzione
dell'ordinamento italiano e albanese. 
    6.  Nei  casi  previsti  dall'articolo  12,  paragrafo   2,   del
Protocollo, la Parte italiana rimborsa alla Parte  albanese  il  100%
degli oneri effettivamente sostenuti da quest'ultima e derivanti da: 
      a) spese processuali documentate; 
      b) oneri documentati corrispondenti  all'impiego  di  personale
dipendente da organi o enti  statali  della  Repubblica  dell'Albania
impiegato per la difesa in giudizio della medesima; 
      c) oneri documentati per il pagamento di  avvocati  del  libero
foro contrattati, previo assenso scritto della Parte italiana,  dalla
Parte  albanese,  limitatamente  alla  difesa  innanzi  a   tribunali
internazionali; 
      d) qualsiasi altra spesa stabilita come spesa di giudizio nella
decisione del tribunale; 
      e) risarcimento dei danni secondo la  decisione  del  tribunale
nazionale o internazionale. 
    7. Quando, nei casi di cui al  paragrafo  6,  lettera  c),  della
presente sezione, la Parte italiana assume direttamente l'onere della
difesa in giudizio  senza  ritardi,  non  sono  dovuti  rimborsi  per
eventuali spese addizionali sostenute dalla  Parte  albanese  per  il
pagamento di avvocati del libero foro dalla stessa contrattati. 
    8. La Parte che assume la difesa in giudizio  nelle  controversie
indicate ai paragrafi 6  e  7  della  presente  sezione  assicura  lo
svolgimento dell'attivita' processuale con  la  massima  diligenza  e
pone in essere tutte le attivita' necessarie a minimizzare il rischio
di  soccombenza  in  giudizio.  L'altra  Parte  presta   la   massima
collaborazione per  la  migliore  difesa  in  giudizio.  I  difensori
mantengono costanti contatti con entrambe le  Parti  e  si  attengono
alle loro indicazioni per la migliore difesa in giudizio. 
 
                     D. Imprevisti e altri oneri 
 
    1. La Parte italiana rimborsa altresi' alla Parte albanese: 
      a) le spese documentate derivanti dalla realizzazione di  opere
di urbanizzazione e dalla fornitura di servizi pubblici necessari per
il  funzionamento  delle  strutture  di  cui  all'  Allegato   1   al
Protocollo,  salvo  che  siano  direttamente  sostenute  dalla  Parte
italiana o da soggetti da questa incaricati; 
      b) i risarcimenti derivanti da procedimenti giudiziari  in  cui
la  Repubblica  di  Albania  o  una  delle  sue  istituzioni  diventa
incolpevolmente parte a causa o in  conseguenza  dell'attuazione  del
Protocollo; 
      c) le spese derivanti da altri danni imprevisti, derivanti alla
Parte albanese  dall'esecuzione  del  Protocollo,  non  derivanti  da
comportamenti dolosi o colposi della Parte albanese e nella misura in
cui la Parte albanese non abbia potuto evitare le conseguenze dannose
con  l'impiego  della  normale  diligenza.  Le  carenze  di  servizio
derivanti da  limitate  capacita'  oggettive  delle  Parti  non  sono
considerate dolo o colpa; 
      d) eventuali perdite di valore dei versamenti effettuati  dalla
Parte italiana ai sensi delle sezioni B ed E del  presente  Allegato,
derivanti dal deprezzamento del tasso di cambio. 
    2. Con le modalita' previste dalla sezione E, la  Parte  italiana
rimborsa gli oneri di cui al paragrafo 1 della presente sezione. 
 
      E. Rifinanziamenti del fondo per il rimborso delle spese 
 
    1. Entro il 15 marzo e il 15 settembre di ciascuno degli anni  di
vigenza  del  Protocollo,  la  Parte  albanese  comunica  alla  Parte
italiana per i canali diplomatici l'importo delle spese di  cui  alle
sezioni  C  e  D  del  presente  Allegato,  sostenute  nel   semestre
precedente. 
    2. La richiesta di rimborso e'  corredata  da  copia  autenticata
delle fatture per i servizi  resi  e  della  documentazione  prevista
dalle sezioni C e D del presente Allegato,  comprovante  il  servizio
effettuato o l'onere  sostenuto.  La  Parte  italiana  puo'  chiedere
chiarimenti e integrazioni della documentazione. 
    3. Entro 45 giorni dalla comunicazione  di  cui  al  paragrafo  1
della presente sezione, la Parte italiana  versa,  con  le  modalita'
previste dalla sezione B del presente Allegato, l'importo richiesto e
giustificato dalla Parte albanese, anche a  titolo  di  anticipazione
forfettaria delle  spese  che  la  medesima  sosterra'  nel  semestre
successivo.  A  seguito  di  tale  versamento,  l'importo  del  conto
speciale di tesoreria non puo' essere inferiore  a  16,5  milioni  di
euro. In caso di contestazione su parte dell'importo richiesto  dalla
Parte albanese, la Parte italiana versa  comunque  entro  il  termine
indicato nel presente paragrafo la quota non contestata. 
    4. La Parte italiana detrae dai versamenti dovuti  ai  sensi  del
presente Allegato le  somme  corrispondenti  ai  danni  dalla  stessa
subiti e imputabili alla Parte albanese ai  sensi  dall'articolo  12,
paragrafo 1, del Protocollo. 
 
                        F. Fondo di garanzia 
 
    1. Per assicurare il rimborso delle spese previste  dal  presente
Allegato eccedenti i versamenti effettuati dalla  Parte  italiana  ai
sensi delle sezioni B ed E del presente Allegato, la  Parte  italiana
costituisce a favore della Parte albanese un fondo di garanzia. 
    2. Entro 90 giorni dall'entrata  in  vigore  del  Protocollo,  la
Parte italiana accende, presso una banca di secondo livello  operante
nella Repubblica di Albania,  un  conto  corrente  bancario  dedicato
esclusivamente al  deposito  delle  risorse  afferenti  al  fondo  di
garanzia. Dell'avvenuto deposito  e  di  eventuali  variazioni  delle
coordinate del conto corrente, la Parte  italiana  fornisce  conferma
alla Parte albanese, mediante comunicazione per i canali diplomatici.
Le somme depositate nel conto di garanzia non possono essere ritirate
dalla Parte italiana senza il consenso scritto della Parte albanese. 
    3. Gli  interessi  maturati  sul  conto  corrente  accrescono  le
disponibilita' del fondo di garanzia. Alle spese per  la  tenuta  del
conto si provvede con le medesime disponibilita'. 
    4. In caso di mancata effettuazione dei versamenti  dovuti  dalla
Parte italiana in  base  al  presente  Allegato,  la  Parte  albanese
notifica alla Parte italiana, per i canali diplomatici, un invito  ad
adempiere, precisando la somma dovuta e le relative  motivazioni.  Se
si tratta di somme oggetto di precedente  contestazione  della  Parte
italiana, la Parte albanese fornisce i chiarimenti occorrenti. 
    5. Se le Parti non raggiungono  un  accordo  nel  termine  di  45
giorni dalla notifica di cui al paragrafo 4 della  presente  sezione,
la Parte albanese puo' attingere al  fondo  di  garanzia  di  cui  al
presente articolo. 
    6. Le risorse prelevate dal  fondo  di  garanzia  possono  essere
accreditate esclusivamente al conto speciale di tesoreria previamente
notificato dalla Parte  albanese  conformemente  alla  sezione  B.  A
seguito dell'avvenuto prelievo,  la  Parte  albanese  trasmette  alla
Parte italiana, per i canali diplomatici, la  ricevuta  dell'avvenuto
pagamento, che costituisce quietanza liberatoria delle  somme  dovute
per tutti gli effetti previsti dal Protocollo. 
    7. La Parte italiana notifica alla banca presso cui e' depositato
il fondo di garanzia le disposizioni della presente sezione, le quali
prevalgono su ogni diversa previsione del contratto o dei termini  di
servizio comunque stabiliti che regolano il conto  corrente  bancario
in cui e' depositato il fondo di garanzia. 
    8. A decorrere dalla data di scadenza del Protocollo o dalla data
della denuncia dello stesso da parte di una delle Parti, il paragrafo
5 della presente sezione cessa di applicarsi. 
    9. Agli effetti dell'articolo 12, comma  1,  del  Protocollo,  in
caso di prelievo di somme dal fondo di garanzia in difformita'  della
presente sezione, e' presunta la  colpa  grave  della  Parte  cui  la
violazione e' imputabile, salvo che ne sia dimostrato il dolo. 
 
                 G. Regolazione finale dei rimborsi 
 
    1. A decorrere  dalla  data  di  scadenza  del  Protocollo  o  di
denuncia del medesimo, la sezione E cessa  di  trovare  applicazione.
Entro 60 giorni dalle date di cui al primo periodo, la Parte albanese
comunica per i canali diplomatici il rendiconto  finale  delle  spese
rimborsabili ai sensi  del  presente  Allegato.  Al  rendiconto  sono
allegate  le  fatture  per  i  servizi  resi  e   la   documentazione
comprovante i servizi effettuati e gli oneri sostenuti  conformemente
alle sezioni C e D del presente Allegato,  limitatamente  alle  spese
non precedentemente rendicontate. 
    2. Se la somma delle spese debitamente rendicontate  dalla  Parte
albanese conformemente al presente Allegato e' superiore  alla  somma
dei  versamenti  effettuati  dalla  Parte  italiana  alla   tesoreria
albanese e dei prelievi dal fondo di garanzia effettuati dalla  Parte
albanese ai sensi della sezione F del  presente  Allegato,  la  Parte
italiana versa alla Parte albanese il restante rimborso dovuto  entro
60 giorni dalla comunicazione di cui al paragrafo  1  della  presente
sezione. 
    3. Se la somma delle spese debitamente rendicontate  dalla  Parte
albanese conformemente al presente Allegato e' inferiore  alla  somma
dei  versamenti  effettuati  dalla  Parte  italiana  alla   tesoreria
albanese e dei prelievi dal fondo di garanzia effettuati dalla  Parte
albanese ai sensi della sezione F, la  Parte  albanese  versa  ad  un
conto bancario indicato dalla Parte italiana  l'importo  ricevuto  in
eccedenza rispetto alle spese  rendicontate  entro  60  giorni  dalla
richiesta della Parte italiana.  La  restituzione  e'  effettuata  in
euro. Per il computo della somma dovuta e'  utilizzato  il  tasso  di
cambio del giorno della richiesta della Parte italiana. 
    4. La mancata documentata richiesta di rimborso nei termini e con
le modalita' previsti dalla presente sezione comporta  la  definitiva
rinuncia  al  rimborso  e  l'obbligo  di  restituire  le  somme   non
rendicontate. 
 
                       H. Disposizioni finali 
 
    1. Le autorita'  competenti  delle  Parti  possono  adottare,  di
comune  accordo,  uno  o  piu'  manuali  operativi  per  la  migliore
applicazione della presente sezione. 
    2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13  del  Protocollo,
il presente Allegato puo' essere modificato mediante  intesa  scritta
delle Parti.