Allegato 2
Disciplina dei rimborsi della Parte italiana
alla Parte albanese
A. Ambito di applicazione
1. Il presente Allegato regola:
a) la misura e la modalita' dei rimborsi dovuti dalla Parte
italiana alla Parte albanese in applicazione dell'articolo 10 del
Protocollo;
b) la misura e la modalita' dei rimborsi degli eventuali oneri
imprevisti dovuti dalla Parte italiana alla Parte albanese indicati
nel presente Allegato.
B. Costituzione del fondo per il rimborso delle spese
1. La Parte albanese istituisce presso la tesoreria statale un
conto speciale infruttifero denominato «Fondo per il rimborso delle
spese sostenute per l'attuazione del Protocollo italo-albanese per il
rafforzamento della collaborazione in materia migratoria». Entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del Protocollo la Parte
albanese comunica alla Parte italiana tramite i canali diplomatici i
dati completi di identificazione del conto di cui al presente
paragrafo, nonche' le modalita' mediante le quali e' data evidenza
delle entrate e delle uscite del conto nell'ambito della contabilita'
pubblica della Repubblica d'Albania.
2. Il conto di cui al paragrafo 1 della presente sezione e'
suddiviso in sotto-conti per ciascuna delle categorie di oneri
indicate nelle sezioni C e D del presente Allegato. La ripartizione
delle disponibilita' del conto speciale di tesoreria tra i diversi
sotto-conti e' determinata e modificata dalla Parte albanese
conformemente alle effettive necessita' ed e' comunicata alla Parte
italiana tramite i canali diplomatici.
3. Eventuali minori spese relative a uno o piu' sotto-conti sono
prioritariamente utilizzate per compensare maggiori spese relative ad
altri sotto-conti.
4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
Protocollo, la Parte italiana accredita la somma di euro 16,5 milioni
nel conto speciale di tesoreria indicato al paragrafo 1 della
presente sezione, quale anticipo forfettario dei rimborsi dovuti ai
sensi dell'articolo 10 del Protocollo per il primo anno di
applicazione del Protocollo.
5. La Parte italiana puo' effettuare il versamento in euro e sono
convertite in lek al tasso di cambio del giorno del versamento
stesso.
6. Il conto speciale di tesoreria di cui al paragrafo 1 della
presente sezione puo' essere utilizzato esclusivamente per le
finalita' indicate dal presente Allegato. Le disponibilita' di tale
conto sono impignorabili.
C. Oneri rimborsabili ai sensi dell'articolo 10 del Protocollo
1. Gli oneri rimborsabili ai sensi dell'articolo 10 del
Protocollo sono computati secondo le modalita' previste dalla
presente sezione.
2. La Parte italiana rimborsa alla Parte albanese gli oneri
previsti dall'articolo 4, paragrafo 9, del Protocollo nella misura di
seguito indicata:
a) il 100% degli oneri sostenuti per la fornitura dei servizi
di assistenza ospedaliera effettivamente prestati conformemente al
prontuario ufficiale dei costi sanitari previsto dalla legislazione
albanese applicabile. La Parte albanese documenta l'effettiva
somministrazione dei trattamenti ospedalieri di cui chiede il
rimborso;
b) il 100% del costo previsto nei relativi contratti di
acquisto di dispositivi medici e farmaci, inclusi, a richiesta della
Parte italiana, i vaccini, di cui la Parte albanese documenta
l'effettivo utilizzo per le finalita' previste dal Protocollo. I
contratti di acquisto sono messi a disposizione della Parte italiana,
a richiesta della medesima;
c) il 100% del costo di acquisto, previamente assentito dalle
competenti autorita' italiane, dei beni e servizi diversi da quelli
elencati alle lettere a) e b) del presente paragrafo, occorrenti per
lo svolgimento delle attivita' previste dal presente Protocollo.
3. Nei casi previsti dall'articolo 6, paragrafo 6, del
Protocollo, la Parte italiana rimborsa alla Parte albanese:
a) il 100% degli oneri documentati derivanti dall'impiego di
personale delle forze di polizia, dall'acquisto di carburanti per i
veicoli e mezzi di servizio utilizzati dalle forze di polizia stesse
e da altre spese direttamente connesse all'accompagnamento dei
migranti;
b) il 100% dell'onere per l'acquisto, previamente assentito
dalla Parte italiana, dei veicoli o altri mezzi necessari allo
svolgimento delle attivita' previste dal presente Protocollo.
4. Nei casi previsti dall'articolo 8, paragrafo 3, del
Protocollo, la Parte italiana rimborsa alla Parte albanese il 100%
delle spese documentate di personale delle forze armate e di polizia,
dall'acquisto di carburanti per i veicoli di servizio utilizzati e da
altre spese direttamente connesse all'impiego di mezzi e unita' della
Parte albanese.
5. In alternativa al rimborso dei costi effettivi conformemente
ai paragrafi 3 e 4, la Parte italiana puo' optare per il rimborso dei
costi determinati in ottemperanza alla decisione n. 591, del 7
settembre 2022, «Per l'approvazione della tipologia di servizi
aggiuntivi offerti dalla polizia di Stato e delle tariffe di
pagamento per persone giuridiche e fisiche, pubbliche o private». Le
competenti autorita' delle Parti possono, di comune accordo,
concordare diverse modalita' di forfettizzazione degli oneri di cui
ai paragrafi 3 e 4, anche tenuto conto dell'evoluzione
dell'ordinamento italiano e albanese.
6. Nei casi previsti dall'articolo 12, paragrafo 2, del
Protocollo, la Parte italiana rimborsa alla Parte albanese il 100%
degli oneri effettivamente sostenuti da quest'ultima e derivanti da:
a) spese processuali documentate;
b) oneri documentati corrispondenti all'impiego di personale
dipendente da organi o enti statali della Repubblica dell'Albania
impiegato per la difesa in giudizio della medesima;
c) oneri documentati per il pagamento di avvocati del libero
foro contrattati, previo assenso scritto della Parte italiana, dalla
Parte albanese, limitatamente alla difesa innanzi a tribunali
internazionali;
d) qualsiasi altra spesa stabilita come spesa di giudizio nella
decisione del tribunale;
e) risarcimento dei danni secondo la decisione del tribunale
nazionale o internazionale.
7. Quando, nei casi di cui al paragrafo 6, lettera c), della
presente sezione, la Parte italiana assume direttamente l'onere della
difesa in giudizio senza ritardi, non sono dovuti rimborsi per
eventuali spese addizionali sostenute dalla Parte albanese per il
pagamento di avvocati del libero foro dalla stessa contrattati.
8. La Parte che assume la difesa in giudizio nelle controversie
indicate ai paragrafi 6 e 7 della presente sezione assicura lo
svolgimento dell'attivita' processuale con la massima diligenza e
pone in essere tutte le attivita' necessarie a minimizzare il rischio
di soccombenza in giudizio. L'altra Parte presta la massima
collaborazione per la migliore difesa in giudizio. I difensori
mantengono costanti contatti con entrambe le Parti e si attengono
alle loro indicazioni per la migliore difesa in giudizio.
D. Imprevisti e altri oneri
1. La Parte italiana rimborsa altresi' alla Parte albanese:
a) le spese documentate derivanti dalla realizzazione di opere
di urbanizzazione e dalla fornitura di servizi pubblici necessari per
il funzionamento delle strutture di cui all' Allegato 1 al
Protocollo, salvo che siano direttamente sostenute dalla Parte
italiana o da soggetti da questa incaricati;
b) i risarcimenti derivanti da procedimenti giudiziari in cui
la Repubblica di Albania o una delle sue istituzioni diventa
incolpevolmente parte a causa o in conseguenza dell'attuazione del
Protocollo;
c) le spese derivanti da altri danni imprevisti, derivanti alla
Parte albanese dall'esecuzione del Protocollo, non derivanti da
comportamenti dolosi o colposi della Parte albanese e nella misura in
cui la Parte albanese non abbia potuto evitare le conseguenze dannose
con l'impiego della normale diligenza. Le carenze di servizio
derivanti da limitate capacita' oggettive delle Parti non sono
considerate dolo o colpa;
d) eventuali perdite di valore dei versamenti effettuati dalla
Parte italiana ai sensi delle sezioni B ed E del presente Allegato,
derivanti dal deprezzamento del tasso di cambio.
2. Con le modalita' previste dalla sezione E, la Parte italiana
rimborsa gli oneri di cui al paragrafo 1 della presente sezione.
E. Rifinanziamenti del fondo per il rimborso delle spese
1. Entro il 15 marzo e il 15 settembre di ciascuno degli anni di
vigenza del Protocollo, la Parte albanese comunica alla Parte
italiana per i canali diplomatici l'importo delle spese di cui alle
sezioni C e D del presente Allegato, sostenute nel semestre
precedente.
2. La richiesta di rimborso e' corredata da copia autenticata
delle fatture per i servizi resi e della documentazione prevista
dalle sezioni C e D del presente Allegato, comprovante il servizio
effettuato o l'onere sostenuto. La Parte italiana puo' chiedere
chiarimenti e integrazioni della documentazione.
3. Entro 45 giorni dalla comunicazione di cui al paragrafo 1
della presente sezione, la Parte italiana versa, con le modalita'
previste dalla sezione B del presente Allegato, l'importo richiesto e
giustificato dalla Parte albanese, anche a titolo di anticipazione
forfettaria delle spese che la medesima sosterra' nel semestre
successivo. A seguito di tale versamento, l'importo del conto
speciale di tesoreria non puo' essere inferiore a 16,5 milioni di
euro. In caso di contestazione su parte dell'importo richiesto dalla
Parte albanese, la Parte italiana versa comunque entro il termine
indicato nel presente paragrafo la quota non contestata.
4. La Parte italiana detrae dai versamenti dovuti ai sensi del
presente Allegato le somme corrispondenti ai danni dalla stessa
subiti e imputabili alla Parte albanese ai sensi dall'articolo 12,
paragrafo 1, del Protocollo.
F. Fondo di garanzia
1. Per assicurare il rimborso delle spese previste dal presente
Allegato eccedenti i versamenti effettuati dalla Parte italiana ai
sensi delle sezioni B ed E del presente Allegato, la Parte italiana
costituisce a favore della Parte albanese un fondo di garanzia.
2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Protocollo, la
Parte italiana accende, presso una banca di secondo livello operante
nella Repubblica di Albania, un conto corrente bancario dedicato
esclusivamente al deposito delle risorse afferenti al fondo di
garanzia. Dell'avvenuto deposito e di eventuali variazioni delle
coordinate del conto corrente, la Parte italiana fornisce conferma
alla Parte albanese, mediante comunicazione per i canali diplomatici.
Le somme depositate nel conto di garanzia non possono essere ritirate
dalla Parte italiana senza il consenso scritto della Parte albanese.
3. Gli interessi maturati sul conto corrente accrescono le
disponibilita' del fondo di garanzia. Alle spese per la tenuta del
conto si provvede con le medesime disponibilita'.
4. In caso di mancata effettuazione dei versamenti dovuti dalla
Parte italiana in base al presente Allegato, la Parte albanese
notifica alla Parte italiana, per i canali diplomatici, un invito ad
adempiere, precisando la somma dovuta e le relative motivazioni. Se
si tratta di somme oggetto di precedente contestazione della Parte
italiana, la Parte albanese fornisce i chiarimenti occorrenti.
5. Se le Parti non raggiungono un accordo nel termine di 45
giorni dalla notifica di cui al paragrafo 4 della presente sezione,
la Parte albanese puo' attingere al fondo di garanzia di cui al
presente articolo.
6. Le risorse prelevate dal fondo di garanzia possono essere
accreditate esclusivamente al conto speciale di tesoreria previamente
notificato dalla Parte albanese conformemente alla sezione B. A
seguito dell'avvenuto prelievo, la Parte albanese trasmette alla
Parte italiana, per i canali diplomatici, la ricevuta dell'avvenuto
pagamento, che costituisce quietanza liberatoria delle somme dovute
per tutti gli effetti previsti dal Protocollo.
7. La Parte italiana notifica alla banca presso cui e' depositato
il fondo di garanzia le disposizioni della presente sezione, le quali
prevalgono su ogni diversa previsione del contratto o dei termini di
servizio comunque stabiliti che regolano il conto corrente bancario
in cui e' depositato il fondo di garanzia.
8. A decorrere dalla data di scadenza del Protocollo o dalla data
della denuncia dello stesso da parte di una delle Parti, il paragrafo
5 della presente sezione cessa di applicarsi.
9. Agli effetti dell'articolo 12, comma 1, del Protocollo, in
caso di prelievo di somme dal fondo di garanzia in difformita' della
presente sezione, e' presunta la colpa grave della Parte cui la
violazione e' imputabile, salvo che ne sia dimostrato il dolo.
G. Regolazione finale dei rimborsi
1. A decorrere dalla data di scadenza del Protocollo o di
denuncia del medesimo, la sezione E cessa di trovare applicazione.
Entro 60 giorni dalle date di cui al primo periodo, la Parte albanese
comunica per i canali diplomatici il rendiconto finale delle spese
rimborsabili ai sensi del presente Allegato. Al rendiconto sono
allegate le fatture per i servizi resi e la documentazione
comprovante i servizi effettuati e gli oneri sostenuti conformemente
alle sezioni C e D del presente Allegato, limitatamente alle spese
non precedentemente rendicontate.
2. Se la somma delle spese debitamente rendicontate dalla Parte
albanese conformemente al presente Allegato e' superiore alla somma
dei versamenti effettuati dalla Parte italiana alla tesoreria
albanese e dei prelievi dal fondo di garanzia effettuati dalla Parte
albanese ai sensi della sezione F del presente Allegato, la Parte
italiana versa alla Parte albanese il restante rimborso dovuto entro
60 giorni dalla comunicazione di cui al paragrafo 1 della presente
sezione.
3. Se la somma delle spese debitamente rendicontate dalla Parte
albanese conformemente al presente Allegato e' inferiore alla somma
dei versamenti effettuati dalla Parte italiana alla tesoreria
albanese e dei prelievi dal fondo di garanzia effettuati dalla Parte
albanese ai sensi della sezione F, la Parte albanese versa ad un
conto bancario indicato dalla Parte italiana l'importo ricevuto in
eccedenza rispetto alle spese rendicontate entro 60 giorni dalla
richiesta della Parte italiana. La restituzione e' effettuata in
euro. Per il computo della somma dovuta e' utilizzato il tasso di
cambio del giorno della richiesta della Parte italiana.
4. La mancata documentata richiesta di rimborso nei termini e con
le modalita' previsti dalla presente sezione comporta la definitiva
rinuncia al rimborso e l'obbligo di restituire le somme non
rendicontate.
H. Disposizioni finali
1. Le autorita' competenti delle Parti possono adottare, di
comune accordo, uno o piu' manuali operativi per la migliore
applicazione della presente sezione.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del Protocollo,
il presente Allegato puo' essere modificato mediante intesa scritta
delle Parti.