Articolo 4
1. La Parte italiana puo' realizzare nelle Aree le strutture
indicate nell'Allegato 1. Le Parti concordano che il numero totale di
migranti presenti contemporaneamente nel territorio albanese in
applicazione del presente Protocollo non potra' essere superiore a
3.000 (tremila).
2. Le strutture di cui al paragrafo 1 sono gestite dalle
competenti autorita' della Parte italiana secondo la pertinente
normativa italiana ed europea. Le controversie che possano nascere
tra le suddette autorita' e i migranti accolti nelle suddette
strutture sono sottoposte esclusivamente alla giurisdizione italiana.
3. Le competenti autorita' albanesi consentono l'ingresso e la
permanenza nel territorio albanese dei migranti accolti nelle
strutture di cui al paragrafo 1, al solo fine di effettuare le
procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalla normativa
italiana ed europea e per il tempo strettamente necessario alle
stesse. Nel caso in cui venga meno, per qualsiasi causa, il titolo
della permanenza nelle strutture, la Parte italiana trasferisce
immediatamente i migranti fuori dal territorio albanese. I
trasferimenti da e per le strutture medesime sono a cura delle
competenti autorita' italiane.
4. L'ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio
della Repubblica di Albania avviene esclusivamente con i mezzi delle
competenti autorita' italiane. All'arrivo nel territorio albanese, le
autorita' competenti di ciascuna delle Parti procedono separatamente
agli adempimenti previsti dalla rispettiva normativa nazionale e nel
rispetto del presente Protocollo.
5. Le spese per l'allestimento di una o piu' strutture d'ingresso
nel territorio della Repubblica d'Albania dei migranti sono
totalmente a carico della Parte italiana.
6. Nell'ambito delle strutture di cui al paragrafo 1 la Parte
italiana istituisce le strutture sanitarie al fine di garantire i
servizi sanitari necessari.
7. Quando e' constatato che i migranti sono portatori di malattie
infettive, le autorita' competenti della Parte italiana osservano le
norme della quarantena e del trattamento secondo i rispettivi
protocolli sanitari.
8. In caso di esigenze sanitarie alle quali le autorita' italiane
non possono fare fronte nell'ambito delle strutture di cui al
paragrafo 1, le autorita' albanesi collaborano con le autorita'
italiane responsabili delle medesime strutture per assicurare le cure
mediche indispensabili e indifferibili ai migranti ivi trattenuti.
9. I costi dei servizi sanitari offerti dalla Parte albanese sono
a carico della Parte italiana conformemente all'articolo 10,
paragrafo 1 del presente Protocollo.