Articolo 5
1. Le strutture di cui all'Allegato 1 sono realizzate e gestite
nel rispetto della pertinente normativa italiana, senza necessita' di
permessi di costruire o altre formalita' analoghe previste dalla
normativa albanese. La Parte italiana ha solo l'obbligo di
trasmettere alle autorita' albanesi il progetto e la documentazione
inerente alla sostenibilita' e alla funzionalita' delle strutture.
2. La Parte italiana realizza altresi' le strutture dedicate al
personale albanese addetto alla sicurezza del perimetro esterno delle
Aree, in funzione dell'attuazione degli obblighi di cui all'articolo
6, paragrafo 2 del presente Protocollo.
3. La Parte albanese facilita l'erogazione dei servizi necessari
all'esercizio delle strutture di cui all'Allegato 1, alle quali sono
applicate condizioni non meno favorevoli di quelle praticate a
strutture simili. I costi necessari all'erogazione di tali servizi
sono interamente sostenuti dalla Parte italiana.
4. Le spese sostenute dalla Parte italiana per la realizzazione
delle strutture di cui all'Allegato 1 sono esenti da imposte
indirette e da dazi doganali. La Parte Italiana non chiede esenzioni
da tasse o altri pagamenti comunque denominati che rappresentano
corrispettivi per la fruizione di servizi pubblici.
5. Per le esigenze della realizzazione e della gestione delle
strutture di cui all'articolo 4 le competenti autorita' della Parte
italiana sono esenti da restrizioni o controlli valutari e possono
liberamente trasferire valute in deroga alle disposizioni vigenti
nella Repubblica di Albania.
6. La Parte albanese facilita il sollecito disbrigo delle
operazioni doganali relative a materiali e attrezzature richieste
dalla Parte italiana per la realizzazione delle attivita' previste
dal presente Protocollo.