(Protocollo-art. 5)
                             Articolo 5 
 
    1. Le strutture di cui all'Allegato 1 sono realizzate  e  gestite
nel rispetto della pertinente normativa italiana, senza necessita' di
permessi di costruire o  altre  formalita'  analoghe  previste  dalla
normativa  albanese.  La  Parte  italiana  ha   solo   l'obbligo   di
trasmettere alle autorita' albanesi il progetto e  la  documentazione
inerente alla sostenibilita' e alla funzionalita' delle strutture. 
    2. La Parte italiana realizza altresi' le strutture  dedicate  al
personale albanese addetto alla sicurezza del perimetro esterno delle
Aree, in funzione dell'attuazione degli obblighi di cui  all'articolo
6, paragrafo 2 del presente Protocollo. 
    3. La Parte albanese facilita l'erogazione dei servizi  necessari
all'esercizio delle strutture di cui all'Allegato 1, alle quali  sono
applicate condizioni  non  meno  favorevoli  di  quelle  praticate  a
strutture simili. I costi necessari all'erogazione  di  tali  servizi
sono interamente sostenuti dalla Parte italiana. 
    4. Le spese sostenute dalla Parte italiana per  la  realizzazione
delle  strutture  di  cui  all'Allegato  1  sono  esenti  da  imposte
indirette e da dazi doganali. La Parte Italiana non chiede  esenzioni
da tasse o altri  pagamenti  comunque  denominati  che  rappresentano
corrispettivi per la fruizione di servizi pubblici. 
    5. Per le esigenze della realizzazione  e  della  gestione  delle
strutture di cui all'articolo 4 le competenti autorita'  della  Parte
italiana sono esenti da restrizioni o controlli  valutari  e  possono
liberamente trasferire valute in  deroga  alle  disposizioni  vigenti
nella Repubblica di Albania. 
    6.  La  Parte  albanese  facilita  il  sollecito  disbrigo  delle
operazioni doganali relative a  materiali  e  attrezzature  richieste
dalla Parte italiana per la realizzazione  delle  attivita'  previste
dal presente Protocollo.