Articolo 6
1. Le competenti autorita' delle Parti collaborano ai fini del
mantenimento della sicurezza delle Aree.
2. Le competenti autorita' della Parte albanese assicurano il
mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nel perimetro
esterno alle Aree e durante i trasferimenti via terra, da e per le
Aree, che si svolgono nel territorio albanese.
3. Le competenti autorita' della Parte Italiana assicurano il
mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno delle Aree. Le
competenti autorita' della Parte albanese possono accedere nelle
Aree, previo espresso consenso del responsabile della struttura
stessa. In via eccezionale le autorita' della Parte albanese possono
accedere nelle strutture, informando il responsabile italiano della
stessa, in caso di incendio o di altro grave e imminente pericolo che
richiede un immediato intervento.
4. Con riferimento ai rispettivi obblighi relativi alla
sicurezza, ognuna delle Parti istituisce un'unita' responsabile del
buon andamento, del coordinamento e della supervisione delle
questioni di sicurezza.
5. Le competenti autorita' italiane adottano le misure necessarie
al fine di assicurare la permanenza dei migranti all'interno delle
Aree, impedendo la loro uscita non autorizzata nel territorio della
Repubblica d'Albania, sia durante il perfezionamento delle procedure
amministrative che al termine delle stesse, indipendentemente
dall'esito finale.
6. In caso di uscita non autorizzata dei migranti dalle Aree, le
autorita' albanesi li ricondurranno nelle stesse. I costi che
derivano dall'attuazione del presente paragrafo, sono sostenuti della
Parte italiana conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del
presente Protocollo.
7. Le competenti autorita' italiane sostengono ogni costo
necessario all'alloggio e al trattamento delle persone accolte nelle
strutture di cui all'Allegato 1, compreso il vitto, le cure mediche
(anche nei casi che necessitano l'assistenza delle autorita'
albanesi) e qualsiasi altro servizio ritenuto necessario dalla Parte
italiana, impegnandosi affinche' tale trattamento rispetti i diritti
e le liberta' fondamentali dell'uomo, conformemente al diritto
internazionale.
8. I documenti ufficiali detenuti a qualsiasi titolo dalle
autorita' italiane e dal personale italiano sono esenti da sequestro
o altre misure analoghe da parte delle autorita' albanesi.