(Protocollo-art. 6)
                             Articolo 6 
 
    1. Le competenti autorita' delle Parti collaborano  ai  fini  del
mantenimento della sicurezza delle Aree. 
    2. Le competenti autorita' della  Parte  albanese  assicurano  il
mantenimento dell'ordine e della  sicurezza  pubblica  nel  perimetro
esterno alle Aree e durante i trasferimenti via terra, da  e  per  le
Aree, che si svolgono nel territorio albanese. 
    3. Le competenti autorita' della  Parte  Italiana  assicurano  il
mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno delle Aree. Le
competenti autorita' della  Parte  albanese  possono  accedere  nelle
Aree, previo  espresso  consenso  del  responsabile  della  struttura
stessa. In via eccezionale le autorita' della Parte albanese  possono
accedere nelle strutture, informando il responsabile  italiano  della
stessa, in caso di incendio o di altro grave e imminente pericolo che
richiede un immediato intervento. 
    4.  Con  riferimento  ai  rispettivi   obblighi   relativi   alla
sicurezza, ognuna delle Parti istituisce un'unita'  responsabile  del
buon  andamento,  del  coordinamento  e  della   supervisione   delle
questioni di sicurezza. 
    5. Le competenti autorita' italiane adottano le misure necessarie
al fine di assicurare la permanenza dei  migranti  all'interno  delle
Aree, impedendo la loro uscita non autorizzata nel  territorio  della
Repubblica d'Albania, sia durante il perfezionamento delle  procedure
amministrative  che  al  termine  delle   stesse,   indipendentemente
dall'esito finale. 
    6. In caso di uscita non autorizzata dei migranti dalle Aree,  le
autorita'  albanesi  li  ricondurranno  nelle  stesse.  I  costi  che
derivano dall'attuazione del presente paragrafo, sono sostenuti della
Parte  italiana  conformemente  all'articolo  10,  paragrafo  1   del
presente Protocollo. 
    7.  Le  competenti  autorita'  italiane  sostengono  ogni   costo
necessario all'alloggio e al trattamento delle persone accolte  nelle
strutture di cui all'Allegato 1, compreso il vitto, le  cure  mediche
(anche  nei  casi  che  necessitano  l'assistenza   delle   autorita'
albanesi) e qualsiasi altro servizio ritenuto necessario dalla  Parte
italiana, impegnandosi affinche' tale trattamento rispetti i  diritti
e  le  liberta'  fondamentali  dell'uomo,  conformemente  al  diritto
internazionale. 
    8. I  documenti  ufficiali  detenuti  a  qualsiasi  titolo  dalle
autorita' italiane e dal personale italiano sono esenti da  sequestro
o altre misure analoghe da parte delle autorita' albanesi.