Articolo 7
1. La Parte Italiana comunica previamente, per le vie
diplomatiche, i nominativi del personale italiano.
2. L'ingresso e il soggiorno in Albania del personale italiano
per le finalita' previste dal presente Protocollo e' esente da visto,
da permesso di soggiorno e da altre formalita' previste dalla
normativa albanese in materia di immigrazione. Al personale italiano
che permane nel territorio albanese per piu' di 90 giorni e'
rilasciato, gratuitamente e a semplice richiesta, un documento di
riconoscimento («permesso unico»).
3. Le condizioni di lavoro del personale italiano sono regolate
esclusivamente dalla normativa italiana. Le retribuzioni percepite
dal personale italiano sono esenti da imposte sui redditi e da
contributi per l'erogazione dell'assistenza sociale previsti dalla
pertinente legislazione albanese, salvo i casi in cui il personale
sia cittadino albanese residente nella Repubblica d'Albania.
4. Per le parole dette o scritte e per gli atti compiuti
nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale italiano non e'
soggetto alla giurisdizione albanese anche dopo la fine
dell'esercizio delle suddette funzioni in territorio albanese. Le
comunicazioni di detto personale con le competenti autorita' italiane
non sono soggette a restrizioni o limitazioni da parte delle
autorita' albanesi.
5. Salvo quanto previsto dal paragrafo 4 del presente articolo,
il personale italiano e' sottoposto alla giurisdizione albanese
nell'ipotesi in cui, durante la permanenza ai sensi del presente
Protocollo, commetta, al di fuori del servizio, reati previsti dalla
legislazione albanese in violazione dei diritti dei cittadini
albanesi o dello Stato albanese.
6. Senza pregiudizio per il paragrafo 4, il personale italiano
gode di immunita' da qualsiasi forma di detenzione in Albania, salvo
i casi previsti dal paragrafo 5, soggetti alla legislazione
procedurale penale albanese e ai vigenti accordi bilaterali. Nei casi
di cui al paragrafo 5, quando sono applicate al personale italiano
misure restrittive della liberta' personale, le autorita' albanesi le
comunicano immediatamente alle autorita' italiane.
7. Per cure urgenti, il personale italiano puo' accedere alle
strutture sanitarie albanesi. I relativi costi sono a carico della
persona interessata o della Parte italiana, ai sensi di quanto
previsto dal presente Protocollo.
8. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, il
personale italiano ha l'obbligo di rispettare le leggi della
Repubblica di Albania e di non interferire negli affari interni della
medesima.
9. La Parte italiana mette a disposizione delle autorita'
albanesi la lista nominativa del personale munito di porto d'armi
nell'esercizio delle proprie funzioni nonche' le relative
disposizioni di ricezione e di consegna dell'arma da e a detto
personale.
10. Al personale di cui al paragrafo 9 e' vietato portare l'arma
in territorio albanese al di fuori del servizio. Ai sensi del
presente paragrafo il servizio include l'accompagnamento dei migranti
da e verso le Aree. La Parte italiana adotta le misure necessarie
atte a garantire la sicurezza degli armamenti e delle munizioni
impiegate ai sensi del presente Protocollo.