(Protocollo-art. 7)
                             Articolo 7 
 
    1.  La  Parte  Italiana  comunica   previamente,   per   le   vie
diplomatiche, i nominativi del personale italiano. 
    2. L'ingresso e il soggiorno in Albania  del  personale  italiano
per le finalita' previste dal presente Protocollo e' esente da visto,
da permesso  di  soggiorno  e  da  altre  formalita'  previste  dalla
normativa albanese in materia di immigrazione. Al personale  italiano
che permane  nel  territorio  albanese  per  piu'  di  90  giorni  e'
rilasciato, gratuitamente e a semplice  richiesta,  un  documento  di
riconoscimento («permesso unico»). 
    3. Le condizioni di lavoro del personale italiano  sono  regolate
esclusivamente dalla normativa italiana.  Le  retribuzioni  percepite
dal personale italiano sono  esenti  da  imposte  sui  redditi  e  da
contributi per l'erogazione dell'assistenza  sociale  previsti  dalla
pertinente legislazione albanese, salvo i casi in  cui  il  personale
sia cittadino albanese residente nella Repubblica d'Albania. 
    4. Per le  parole  dette  o  scritte  e  per  gli  atti  compiuti
nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale italiano  non  e'
soggetto   alla   giurisdizione   albanese   anche   dopo   la   fine
dell'esercizio delle suddette funzioni  in  territorio  albanese.  Le
comunicazioni di detto personale con le competenti autorita' italiane
non  sono  soggette  a  restrizioni  o  limitazioni  da  parte  delle
autorita' albanesi. 
    5. Salvo quanto previsto dal paragrafo 4 del  presente  articolo,
il personale  italiano  e'  sottoposto  alla  giurisdizione  albanese
nell'ipotesi in cui, durante la  permanenza  ai  sensi  del  presente
Protocollo, commetta, al di fuori del servizio, reati previsti  dalla
legislazione  albanese  in  violazione  dei  diritti  dei   cittadini
albanesi o dello Stato albanese. 
    6. Senza pregiudizio per il paragrafo 4,  il  personale  italiano
gode di immunita' da qualsiasi forma di detenzione in Albania,  salvo
i  casi  previsti  dal  paragrafo  5,  soggetti   alla   legislazione
procedurale penale albanese e ai vigenti accordi bilaterali. Nei casi
di cui al paragrafo 5, quando sono applicate  al  personale  italiano
misure restrittive della liberta' personale, le autorita' albanesi le
comunicano immediatamente alle autorita' italiane. 
    7. Per cure urgenti, il personale  italiano  puo'  accedere  alle
strutture sanitarie albanesi. I relativi costi sono  a  carico  della
persona interessata o  della  Parte  italiana,  ai  sensi  di  quanto
previsto dal presente Protocollo. 
    8. Fermo restando  quanto  previsto  dal  presente  articolo,  il
personale  italiano  ha  l'obbligo  di  rispettare  le  leggi   della
Repubblica di Albania e di non interferire negli affari interni della
medesima. 
    9.  La  Parte  italiana  mette  a  disposizione  delle  autorita'
albanesi la lista nominativa del personale  munito  di  porto  d'armi
nell'esercizio   delle   proprie   funzioni   nonche'   le   relative
disposizioni di ricezione e  di  consegna  dell'arma  da  e  a  detto
personale. 
    10. Al personale di cui al paragrafo 9 e' vietato portare  l'arma
in territorio albanese  al  di  fuori  del  servizio.  Ai  sensi  del
presente paragrafo il servizio include l'accompagnamento dei migranti
da e verso le Aree. La Parte italiana  adotta  le  misure  necessarie
atte a garantire la  sicurezza  degli  armamenti  e  delle  munizioni
impiegate ai sensi del presente Protocollo.