Articolo 8
1. L'accesso in territorio albanese di mezzi della Parte italiana
e' regolato da successive intese tra le competenti autorita' italiane
ed albanesi che entrano in vigore alla data della firma.
2. La procedura di trasferimento dei migranti in territorio
albanese da e verso le Aree e' eseguita conformemente alle intese di
cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. I costi relativi all'impiego dei mezzi e delle unita' della
Parte albanese, derivanti dalle disposizioni del presente Protocollo,
sono sostenuti dalla Parte italiana conformemente all'articolo 10,
paragrafo 1 del presente Protocollo.