Articolo 9
1. Il periodo di permanenza dei migranti nel territorio della
Repubblica d'Albania in attuazione del presente Protocollo, non puo'
essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla
vigente normativa italiana. Le autorita' italiane, al termine delle
procedure eseguite in conformita' alla normativa italiana, provvedono
all'allontanamento dei migranti dal territorio albanese. Le spese
relative a tali procedure sono totalmente sostenute dalla Parte
italiana conformemente alle disposizioni del presente Protocollo.
2. Per assicurare il diritto di difesa, le Parti consentono
l'accesso alle strutture previste dal presente Protocollo agli
avvocati, ai loro ausiliari, nonche' alle organizzazioni
internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano
consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, nei
limiti previsti dalla legislazione italiana, europea e albanese
applicabile.
3. In caso di nascita o morte, i migranti sono sottoposti alle
disposizioni della legislazione italiana. In caso di morte, la Parte
albanese mette a disposizione della Parte italiana la struttura
dell'obitorio e la Parte italiana trasferisce la salma dal territorio
albanese entro 15 (quindici) giorni dal decesso.