(Protocollo-art. 9)
                             Articolo 9 
 
    1. Il periodo di permanenza dei  migranti  nel  territorio  della
Repubblica d'Albania in attuazione del presente Protocollo, non  puo'
essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla
vigente normativa italiana. Le autorita' italiane, al  termine  delle
procedure eseguite in conformita' alla normativa italiana, provvedono
all'allontanamento dei migranti dal  territorio  albanese.  Le  spese
relative a tali  procedure  sono  totalmente  sostenute  dalla  Parte
italiana conformemente alle disposizioni del presente Protocollo. 
    2. Per assicurare il  diritto  di  difesa,  le  Parti  consentono
l'accesso  alle  strutture  previste  dal  presente  Protocollo  agli
avvocati,   ai   loro   ausiliari,   nonche'   alle    organizzazioni
internazionali  e  alle  agenzie  dell'Unione  europea  che  prestano
consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, nei
limiti previsti  dalla  legislazione  italiana,  europea  e  albanese
applicabile. 
    3. In caso di nascita o morte, i migranti  sono  sottoposti  alle
disposizioni della legislazione italiana. In caso di morte, la  Parte
albanese mette a  disposizione  della  Parte  italiana  la  struttura
dell'obitorio e la Parte italiana trasferisce la salma dal territorio
albanese entro 15 (quindici) giorni dal decesso.