(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                 MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI 
          CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2024, N. 19 
 
  Al titolo I, le parole: «Capo I - Misure per l'attuazione del PNRR»
sono soppresse. 
  All'articolo 1: 
    al comma 1, primo periodo, le  parole:  «dallo  stesso  previsti»
sono sostituite dalle seguenti: «previsti dallo stesso Piano»; 
    al comma 3: 
      al secondo periodo, le  parole:  «delle  relative  informativa»
sono sostituite dalle seguenti: «delle relative informative»; 
      al quarto periodo, le parole: «Fondo sviluppo e coesione»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione,», le
parole: «comma 7, lettere h) e i)» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«comma 8, lettere h) e i),» e le parole: «comma 7, lettera  f)»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 8, lettera f)»; 
      al quinto periodo, le  parole:  «di  decreto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dei decreti»; 
      dopo il quinto periodo e' inserito il seguente:  «Sugli  schemi
dei decreti di cui al presente comma e' acquisita l'intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano  ovvero  di  Conferenza  unificata,  ai  sensi
dell'articolo 3 ovvero dell'articolo 9  del  decreto  legislativo  28
agosto  1997,  n.  281,  qualora  prevedano  il  definanziamento   di
interventi   cui   sono   destinate   risorse   assegnate    mediante
provvedimenti  sottoposti  a   intesa   ai   sensi   delle   predette
disposizioni»; 
    al comma 4, secondo periodo, le parole: «, le risorse di  cui  al
primo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse di cui al
primo periodo» e dopo  le  parole:  «sono  versate»  e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,»; 
    al comma 5: 
      all'alinea, dopo le parole: «in tutto o in parte»  e'  inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole:  «2024,  di»  sono
sostituite dalle seguenti: «2024, a»,  le  parole:  «2025,  di»  sono
sostituite dalle seguenti: «2025, a»,  le  parole:  «2026,  di»  sono
sostituite dalle seguenti: «2026, a»,  le  parole:  «2027,  di»  sono
sostituite dalle seguenti: «2027, a» e le parole: «2028  e  di»  sono
sostituite dalle seguenti: «2028 e a»; 
      alla lettera c), dopo le parole: «per l'anno 2029» e'  inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,» e sono aggiunte, in  fine,  le
seguenti parole:  «,  alla  cui  realizzazione  si  provvede  con  le
modalita' di cui all'articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 16
dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
febbraio 2020, n. 5»; 
      alla lettera d), le parole: «per l'anno 2026,» sono  sostituite
dalle seguenti: «per l'anno 2026 e»; 
      alla lettera e), dopo le parole: «per l'anno 2029» e'  inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      alla lettera f), dopo le parole: «per l'anno 2029» e'  inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
    dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
      «7-bis. Le risorse disponibili nello stato di previsione  della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito  della
missione "Politiche economico-finanziarie  e  di  bilancio  e  tutela
della   finanza   pubblica",   programma   "Regolazioni    contabili,
restituzioni  e  rimborsi  d'imposte",  unita'  di  voto  1.4,   sono
incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2026»; 
    al comma 8: 
      all'alinea, le parole: «commi 1, 6 e 7» sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 1, 6, 7 e 7-bis» e le parole: «3.440,221 milioni  di
euro per l'anno 2026»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «3.840,221
milioni di euro per l'anno 2026»; 
      alla lettera a): 
        l'alinea e' sostituito dal seguente: 
          «a) quanto a 1.900,45 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,
1.438,53 milioni di euro per l'anno 2025 e 404,53 milioni di euro per
l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione  delle  autorizzazioni
di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6  maggio  2021,  n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  luglio  2021,  n.
101, nelle seguenti misure:»; 
      al numero 7), dopo le parole: «250 milioni»  sono  inserite  le
seguenti: «di euro» e dopo  le  parole:  «e  160»  sono  inserite  le
seguenti: «milioni di euro»; 
      il numero 8) e' soppresso; 
      al numero 20), le parole: «numero.  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «numero 1»; 
      alla lettera f), le parole: «che costituisce  parte  integrante
del presente decreto» sono sostituite  dalle  seguenti:  «annesso  al
presente decreto» e dopo  le  parole:  «decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 11 giugno 2019,» sono  inserite  le  seguenti:
«recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio
degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e  allo
sviluppo del paese, e»; 
      alla lettera g), alinea, dopo  le  parole:  «a  50.000.000»  e'
inserita la seguente: «di»; 
      alla lettera i), dopo le parole: «per l'anno 2026» e'  inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      alla lettera m), le parole: «per ciascuno  degli  anni  2027  e
2028» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno  degli  anni  dal
2026 al 2028»; 
      alla lettera p), le parole: «all'articolo 20, della legge» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 20 della legge»; 
      alla lettera r), le parole: «convertito  con  modificazioni  in
legge» e le parole: «convertito con modificazioni nella  legge»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge»; 
      la lettera s) e' sostituita dalla seguente: 
        «s) quanto a euro 55.000.000 per l'anno 2024, euro 15.000.000
per l'anno 2025, euro 30.373.000 per l'anno 2026 ed  euro  30.000.000
per    l'anno     2027,     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  3,  comma  1,  del
decreto-legge  10   settembre   2021,   n.   121,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156»; 
      alla lettera u), le parole: «di bilancio» sono soppresse; 
      dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
        «10-bis. Al fine  di  accelerare  gli  interventi  strategici
necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria  entro
i limiti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del  21  maggio  2008,  e  per  le  finalita'  di  cui
all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio  2009,  n.
88, le risorse del fondo di cui all'articolo 30, comma 14-ter,  primo
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,  sono  incrementate
di 10 milioni di euro per l'anno 2024, di  20  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 30 milioni  di  euro  per  l'anno
2027 e di 35 milioni di euro per l'anno 2028.  Agli  oneri  derivanti
dal presente comma  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
delle risorse del Fondo per lo sviluppo e  la  coesione,  periodo  di
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma  177,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota  afferente
alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo  1,  comma  178,
lettera b), numero 1), della medesima legge  n.  178  del  2020,  nel
rispetto del vincolo territoriale di cui al citato articolo 1,  comma
178, alinea, della legge n. 178 del 2020»; 
    al comma 11: 
      al primo  periodo,  dopo  le  parole:  «e  gli  interventi»  e'
inserita la seguente: «del» e le parole: «e 7, lettere a) e c)»  sono
sostituite dalle seguenti: «e 8, lettere a) e c)»; 
      al terzo periodo, le parole:  «dello  stesso  intervento»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'intervento al quale sono assegnate»; 
    al comma 13: 
      al primo periodo, le parole: «numero 2)» sono sostituite  dalle
seguenti: «numero 2»; 
      al secondo periodo, la parola: «Conseguentemente» e' sostituita
dalle seguenti: «Per il fine di cui al primo periodo»  e  le  parole:
«all'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67»  sono  sostituite
dalle seguenti: «all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,»; 
      al terzo periodo, le parole: «realizzazione  dell'investimento»
sono sostituite dalle seguenti: «realizzazione  degli  investimenti»,
le parole: «di cui alla Componente 1, del PNRR» sono sostituite dalle
seguenti: «, di cui alla Missione 6, Componente 1, del  PNRR,»  e  le
parole: «di cui  alla  Missione  6,  Componente  2,  del  PNRR»  sono
sostituite dalle seguenti: «, di cui alla Missione 6,  Componente  2,
del PNRR,»; 
      al quarto periodo, dopo le parole: «al Ministero della  salute»
e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,». 
  All'articolo 2: 
    al comma 1: 
      al primo  periodo,  le  parole:  «del  presente  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione  del  presente
decreto», dopo le parole: «di  ciascun  programma  e  intervento»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole:  «del  31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto» e  dopo  le  parole:
«stato di avanzamento» sono inserite le seguenti: «e dei pagamenti»; 
      al secondo periodo, le parole:  «assicurino  il  conseguimento»
sono sostituite dalle seguenti:  «contengono  tutte  le  informazioni
concernenti lo stato di attuazione degli interventi e che tale  stato
di attuazione assicura il raggiungimento» e dopo  le  parole:  «degli
obiettivi» sono inserite le seguenti: «nei tempi»; 
    al comma 2: 
      al secondo periodo, le parole da: «rispetto a  quanto  indicato
nel cronoprogramma» fino alla fine del periodo sono sostituite  dalle
seguenti: «nelle attestazioni di cui al comma  1  rispetto  a  quanto
indicato nel cronoprogramma reso disponibile ai  sensi  del  medesimo
comma 1, la Struttura  di  missione  PNRR  provvede  a  richiedere  i
necessari chiarimenti  all'amministrazione  centrale  titolare  della
misura e,  ove  necessario,  al  soggetto  attuatore,  assegnando  un
termine non superiore a venti giorni, prorogabile una  sola  volta  e
per non piu' di dieci giorni»; 
      il terzo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «In  caso  di
inutile decorso del termine di cui al secondo periodo ovvero qualora,
anche all'esito dei chiarimenti forniti, permangano disallineamenti o
incoerenze, la Cabina di regia per il PNRR, di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29  luglio  2021,  n.  108,  propone  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri l'esercizio  dei  poteri  sostitutivi  di  cui
all'articolo 12 del medesimo decreto-legge»; 
      al comma 3,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «dei  soggetti
attuatori inadempienti» sono inserite le  seguenti:  «e  responsabili
dell'omesso  ovvero  dell'incompleto   conseguimento   dei   predetti
obiettivi finali»; 
      al  comma  4,  la  parola:  «trasmessi»  e'  sostituita   dalle
seguenti: «resi disponibili». 
  All'articolo 3: 
    al comma 1, le parole: «alle frodi e agli  altri  illeciti»  sono
sostituite dalle seguenti: «delle frodi e degli altri  illeciti»,  le
parole: «previste dall'articolo 3,  comma  1,  del»  sono  sostituite
dalle seguenti: «attribuite dall'articolo 3, comma 1, del regolamento
di cui al», le parole: «n. 91  in  capo  al»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «n. 91, al» e dopo  le  parole:  «dell'Unione  europea»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
    al comma 2: 
      all'alinea, le parole: «il Comitato, provvede» sono  sostituite
dalle seguenti: «il Comitato provvede»; 
      alla lettera d),  la  parola:  «inclusi»  e'  sostituita  dalla
seguente: «esposti»; 
    al comma 3: 
      all'alinea, dopo le parole: «dall'articolo  3,  comma  2,  del»
sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»; 
    al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «dell'Unione  europea»
e dopo le parole: «n. 234 del 2012» e'  inserito  il  seguente  segno
d'interpunzione: «,»; 
    al comma 8, le parole: «, dopo il primo periodo e'  aggiunto,  in
fine, il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo» e dopo le parole: «del 27 aprile  2016,  e
al» sono inserite le seguenti: «codice in materia di  protezione  dei
dati personali, di cui al»; 
    al comma 9, alinea,  le  parole:  «,  dopo  il  primo  comma,  e'
aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti:  «e'  aggiunto,
in fine, il seguente comma»; 
    al comma 10, dopo le parole: «lettera a), del» sono  inserite  le
seguenti:  «codice  delle  leggi  antimafia   e   delle   misure   di
prevenzione, di cui al». 
  All'articolo 4: 
    al comma 1,  lettera  b),  capoverso  2-bis,  primo  periodo,  le
parole: «del 2021, presso» sono sostituite dalle seguenti: «del  2021
presso»; 
    al comma 2, lettera a), le parole: «del decreto-legge n.  77  del
2021» sono sostituite dalle seguenti: «del  decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108». 
  All'articolo 5: 
    al comma 1, secondo periodo, le parole: «la  modalita'  previste»
sono sostituite dalle seguenti: «le modalita' previsti»; 
    al comma 2: 
      al secondo periodo, dopo le parole: «e di  enti  territoriali,»
e' inserita la seguente: «individuati»; 
      al nono periodo, dopo le parole: «della  finanza  pubblica»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»  e  dopo  le  parole:
«delle amministrazioni locali  e  degli»  e'  inserita  la  seguente:
«altri»; 
      al decimo periodo, la parola: «nominati»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «da esso nominati»; 
      all'undicesimo periodo, dopo le parole: «con il  decreto»  sono
inserite le seguenti: «del Presidente del Consiglio dei ministri»; 
      al comma 3, le parole: «secondo periodo  del»  sono  sostituite
dalle seguenti: «secondo periodo, del», dopo le parole: «dal comma 2»
sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «e in
euro» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro». 
  All'articolo 6: 
    al comma 1: 
      al primo  periodo,  le  parole:  «a  rischio  esclusione»  sono
sostituite dalle seguenti: «esposte al rischio di emarginazione»; 
      al secondo periodo, le parole:  «la  modalita'  previste»  sono
sostituite dalle seguenti: «le modalita' previsti»; 
    al comma 2: 
      al secondo periodo, dopo le parole: «e di  enti  territoriali,»
e' inserita la seguente: «individuati»; 
      al nono periodo, dopo le parole: «delle amministrazioni  locali
e degli» e' inserita la seguente: «altri»; 
      al decimo periodo, la parola: «nominati»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «da esso nominati»; 
      all'undicesimo periodo, dopo le parole: «con il  decreto»  sono
inserite le seguenti: «del Presidente del Consiglio dei ministri»; 
    al comma 3, le parole:  «secondo  periodo  del»  sono  sostituite
dalle seguenti: «secondo periodo, del» e dopo le parole:  «dal  comma
2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo». 
  All'articolo 7: 
    al comma 1: 
      al secondo periodo, le parole:  «la  modalita'  previste»  sono
sostituite dalle seguenti: «le modalita' previsti»; 
      e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Il  Commissario
straordinario,  nell'esercizio  delle  sue  funzioni,   assicura   il
coinvolgimento e la responsabilizzazione delle istituzioni  locali  e
dei soggetti del Terzo settore»; 
    al comma 2: 
      al primo periodo, le parole: «per fino» sono  sostituite  dalla
seguente: «fino»; 
      al secondo periodo, dopo le parole: «e di  enti  territoriali,»
e' inserita la seguente: «individuati»; 
      al nono periodo, dopo le parole: «della  finanza  pubblica»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»  e  dopo  le  parole:
«delle amministrazioni locali  e  degli»  e'  inserita  la  seguente:
«altri»; 
      al decimo periodo, la parola: «nominati»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «da esso nominati»; 
      all'undicesimo periodo, dopo le parole: «con il  decreto»  sono
inserite le seguenti: «del Presidente del Consiglio dei ministri»; 
    al comma 3, dopo le  parole:  «dal  comma  2»  sono  inserite  le
seguenti: «del presente articolo». 
  All'articolo 8: 
    al comma 2, alla lettera a) e' premessa la seguente: 
      «0a) all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, sono aggiunte,  in
fine,  le  seguenti  parole:  ",  ad  eccezione  dei   contratti   di
collaborazione stipulati  con  professionisti  ed  esperti  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 2-bis, del presente decreto per il supporto ai
procedimenti  amministrativi  connessi   all'attuazione   del   PNRR,
nell'ambito del Sub-investimento 2.2.1 'Assistenza tecnica a  livello
centrale e locale', i  quali  possono  essere  soggetti  a  ulteriori
rinnovi o  proroghe  nel  rispetto  del  termine  di  attuazione  del
progetto e nel limite delle risorse assegnate"»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Al fine di garantire l'attuazione  del  regolamento  di
cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n.  77,  per
il  perseguimento  degli  obiettivi  previsti  dal  PNRR  e  per  non
disperdere le professionalita' acquisite, all'articolo 1, comma  268,
lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
        a) le parole: "fino al  31  dicembre  2024"  sono  sostituite
dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025"; 
        b) le parole: "nel periodo intercorrente tra  il  31  gennaio
2020 e il 31 dicembre 2022"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "nel
periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024"»; 
    al comma 3, lettera b), dopo le parole: «comma 6-ter» e' inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
    al comma 7, capoverso 2-bis, lettera b), le parole:  «convertito,
con modificazioni, con legge»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,
convertito, con modificazioni, dalla legge»; 
    dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
      «7-bis.  Limitatamente  all'anno  2024,  per  gli  incarichi  a
contratto previsti dall'articolo 110, comma 1, del testo unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  anche  per  l'attuazione  delle
iniziative finanziate in tutto o in parte tramite i fondi del PNRR, i
requisiti  inerenti  all'anzianita'  di  servizio  necessari  per  la
qualifica  da  ricoprire  sono  definiti  nell'avviso  di   selezione
pubblica, anche in deroga  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, fermi restando  il
possesso   di   comprovata   esperienza   pluriennale   e   specifica
professionalita' nelle  materie  connesse  all'oggetto  dell'incarico
nonche'  i  limiti  di  legge  in  materia  di   incompatibilita'   e
inconferibilita'»; 
    al  comma  8,  le  parole:  «di  analisi,  di  valutazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «di  analisi  e  valutazione»  e  dopo  le
parole:   «di   livello   generale,»   e'   inserita   la   seguente:
«conferibile»; 
    al comma 11, secondo periodo,  le  parole:  «presente  comma,  si
provvede» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo si provvede»
e le parole: «l'accantonamento del Ministero» sono  sostituite  dalle
seguenti: «l'accantonamento relativo al Ministero»; 
    al comma 12, secondo periodo, le parole: «agli inquadramenti  nel
ruolo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del  decreto-legge
n. 82 del 2021, del personale che abbia superato le prove  selettive»
sono sostituite dalle seguenti: «all'inquadramento del personale  che
abbia superato le prove selettive nel ruolo di cui  all'articolo  12,
comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 82 del 2021»; 
    al comma 13, le parole: «,  e'  ridotto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e' ridotto»; 
    al comma 14, primo periodo, le parole: «, e'  incrementato»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' incrementata»; 
    al comma 15: 
      al  primo  periodo,  le  parole:  «in   materia   di   analisi,
valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di analisi e
valutazione»,  dopo  le  parole:  «dell'Ufficio  di   Gabinetto   del
Ministro» sono inserite le seguenti: «, conferibile anche  in  deroga
alle percentuali  di  cui  all'articolo  19,  comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,»  e  le  parole:  «nell'ambito  di
analisi, valutazione delle  politiche  pubbliche  e  revisione»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «nell'ambito   dell'analisi   e   della
valutazione delle politiche pubbliche e della revisione»; 
      al  secondo  periodo,  le  parole:  «in  materia  di   analisi,
valutazione delle politiche pubbliche e  revisione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «in materia di analisi e valutazione delle  politiche
pubbliche e di revisione»; 
    dopo il comma 15 e' inserito il seguente: 
      «15-bis.    Al    fine    di     garantire     le     capacita'
tecnico-amministrative dell'Agenzia industrie difesa, in coerenza con
gli obiettivi di modernizzazione della pubblica amministrazione e  di
valorizzazione  delle  competenze  previsti  nel  PNRR,  fino  al  31
dicembre 2026 la percentuale stabilita al primo periodo del  comma  6
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e'
elevata al 20 per  cento  per  il  conferimento  degli  incarichi  di
livello dirigenziale non generale previsti nella  dotazione  organica
della stessa Agenzia industrie  difesa,  con  oneri  a  valere  sulle
facolta'  assunzionali  della  medesima  disponibili  a  legislazione
vigente. Le disposizioni del primo periodo non si  applicano  per  il
conferimento di incarichi di livello  dirigenziale  non  generale  al
personale militare»; 
    dopo il comma 17 e' inserito il seguente: 
      «17-bis. Alla legge 13 dicembre 2023, n.  190,  in  materia  di
disciplina della professione di guida turistica,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 3, il comma 4 e' abrogato; 
        b) all'articolo 4: 
          1) al comma 1, le parole: "delle  competenze  linguistiche"
sono sostituite dalle  seguenti:  "della  conoscenza  di  almeno  una
lingua straniera" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono
esonerati  dall'obbligo  di  verifica  della  conoscenza  linguistica
coloro che hanno conseguito nella lingua straniera, all'esito  di  un
corso di studi tenuto presso un istituto scolastico  o  universitario
straniero, un diploma di scuola secondaria o altro diploma dichiarato
equipollente o  equivalente  dalle  competenti  autorita'  oppure  un
titolo di studio superiore  riconosciuto  ai  sensi  della  normativa
vigente"; 
          2) al comma 2: 
          2.1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
          "f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria  di
secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente  o  equivalente
dalle competenti autorita' oppure una  laurea  triennale  ovvero  una
laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento"; 
          2.2) la lettera g) e' abrogata; 
        c) all'articolo 5: 
          1) al comma  2,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "delle
specializzazioni   acquisite"   sono   inserite   le   seguenti:   ",
dell'adempimento  dell'obbligo  di  aggiornamento,  con   indicazione
dell'ultima data," e le parole: ", di cui all'articolo  4,  comma  2,
lettera g)," sono soppresse; 
          2)  al   comma   3,   dopo   le   parole:   "le   eventuali
specializzazioni con la relativa data di conseguimento" sono inserite
le seguenti: ",  la  data  dell'ultimo  adempimento  dell'obbligo  di
aggiornamento"; 
        d) all'articolo 6: 
          1) al comma 1, lettera b),  dopo  la  parola:  "previa"  e'
inserita la seguente: "eventuale" e  dopo  la  parola:  "consistente"
sono inserite le seguenti: ", a scelta del richiedente,"; 
          2) al comma 2, dopo le parole: "della durata"  e'  inserita
la seguente: "massima"; 
          3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
          "4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera b), e
3, e' indetta dal Ministero del turismo e consiste nello  svolgimento
di una prova scritta e di una prova  orale,  volte  a  verificare  le
conoscenze professionali e le competenze linguistiche  possedute  dal
richiedente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1"; 
          4) i commi 5 e 6 sono abrogati; 
          5)  al  comma  7,  lettera  a),  dopo   le   parole:   "una
dichiarazione  preventiva   dell'interessato,"   sono   inserite   le
seguenti: "efficace per dodici mesi,"  e  le  parole:  "di  volta  in
volta"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "all'atto   della   prima
prestazione"; 
        e) all'articolo 7, comma 4, le parole: ", nonche' le misure e
le  sanzioni   di   carattere   interdittivo   dell'esercizio   della
professione, da adottare in caso di inadempimento dell'obbligo di cui
al comma 3" sono soppresse; 
        f) all'articolo 12, comma 3: 
          1) al primo periodo, dopo la parola:  "intermediario"  sono
inserite le seguenti: "di servizi turistici"; 
          2) al secondo periodo, dopo le parole: "A tal  fine,"  sono
inserite le seguenti: "alle agenzie di viaggio, ai tour operator e  a
ogni altro intermediario di servizi turistici"»; 
          al comma 18, primo periodo,  le  parole:  «obiettivi  PNRR»
sono sostituite dalle seguenti: «obiettivi del PNRR» e la parola:  «,
nonche'» e' sostituita dalle seguenti: «; al medesimo fine»; 
      dopo il comma 18 sono inseriti i seguenti: 
        «18-bis. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  18,  il
Ministero  dell'interno  puo'  stipulare  con  il   Ministero   della
giustizia e con la societa' di cui all'articolo 1, comma  367,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, una o piu' convenzioni in  base  alle
quali, previo svolgimento di una  fase  di  sperimentazione  volta  a
verificarne la piena sostenibilita' amministrativa e finanziaria,  la
societa' stipulante provvede all'attivita' di  gestione  dei  crediti
riguardanti   le   sanzioni   amministrative   pecuniarie    irrogate
dall'autorita' prefettizia, individuate, di  volta  in  volta,  dalle
medesime  convenzioni.  Le  convenzioni  stabiliscono,  altresi',  le
modalita' di remunerazione della gestione del servizio da parte della
societa' stipulante senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 367  e
370 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007. 
        18-ter.  Al  fine  di  assicurare  la  piena  attuazione  del
progetto "Polis" - Case dei servizi di cittadinanza digitale, di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 1), del  decreto-legge  6
maggio 2021, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101, anche mediante il rafforzamento della  capacita'
amministrativa del  relativo  soggetto  attuatore,  all'articolo  38,
comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
dopo le parole: "identificazione degli interessati," sono inserite le
seguenti:  "ivi  compresa  l'attestazione  della  corrispondenza  tra
l'immagine fotografica e la persona dell'interessato con gli  effetti
previsti  dall'articolo  34  del  testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445,". L'articolo 38, comma 2, secondo periodo, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dal primo  periodo
del presente comma, si applica altresi' alle procedure amministrative
definite dalle convenzioni di cui all'articolo 39, comma 4-bis, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3»; 
      al comma 22: 
        all'alinea, dopo le parole: «dall'anno 2024» e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,»; 
        alla lettera b), la parola: «rinvenienti» e' sostituita dalla
seguente: «rivenienti»; 
      al comma 23, le parole: «economico finanziario» sono sostituite
dalla seguente: «economico-finanziario»; 
      alla rubrica, le parole: «misure PNRR»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «misure del PNRR». 
  All'articolo 9: 
    al comma 1: 
      al  secondo  periodo,  le  parole:   «interventi   PNRR»   sono
sostituite dalle seguenti: «interventi previsti dal PNRR»; 
      al terzo periodo, dopo le parole: «a  partecipare  anche»  sono
inserite  le  seguenti:  «i   rappresentanti   delle   organizzazioni
sindacali e delle associazioni imprenditoriali comparativamente  piu'
rappresentative a livello nazionale nonche'»; 
      al  quinto  periodo,  le  parole:  «e  il  Dipartimento»   sono
sostituite dalle seguenti: «e con il Dipartimento»; 
      al comma 4, primo periodo, le  parole:  «rimborsi  spese»  sono
sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese»; 
      al comma 5, terzo periodo, le parole: «riduzione delle  risorse
del Fondo per le emergenze  nazionali  di  cui  all'articolo  44  del
decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da  parte
del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri,  a
valere sulle risorse previste per la  medesima  annualita'  ai  sensi
dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191»; 
    dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
      «5-bis. Il contributo  forfetario  previsto  dall'articolo  31,
comma 1,  lettera  c),  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,
puo' essere assegnato anche all'Ospedale pediatrico Bambino  Gesu'  e
all'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano  militare  ordine
di Malta». 
  All'articolo 10: 
    al comma 2: 
      all'alinea, la parola: «implementazione»  e'  sostituita  dalla
seguente: «attuazione»; 
      alla lettera a), dopo le  parole:  «all'articolo  8-bis,»  sono
inserite le seguenti: «comma 1,»; 
      alla lettera b), le parole:  «del  terzo  settore  (ETS)»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «del  Terzo  settore»  e   le   parole:
«contratti  pubblici»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «contratti
pubblici,»; 
    al comma 3: 
      all'alinea,  le  parole:  «in  risorse  umane  e   tecnologiche
dell'archivio nazionale dei  contratti  collettivi  di  lavoro»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «delle  risorse  umane  e  tecnologiche
destinate alla gestione dell'archivio nazionale dei contratti e degli
accordi collettivi di lavoro»; 
      alla lettera a), le parole: «della  economia»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'economia», le parole: «unita' di  dirigenziale»
sono sostituite dalle seguenti: «unita' dirigenziale» e le parole: «e
comunque» sono sostituite dalla seguente: «comunque»; 
      alla lettera c), capoverso f-septies), la  parola:  «Consiglio»
e' sostituita dalle seguenti: «il Consiglio»; 
      al comma 5, primo periodo, le  parole:  «della  economia»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'economia». 
  All'articolo 11: 
    al comma 1, la parola: «decisone» e' sostituita  dalla  seguente:
«decisione» e dopo le parole: «la misura delle anticipazioni iniziali
erogabili in favore dei soggetti attuatori e' di norma pari al 30 per
cento del contributo assegnato» sono  inserite  le  seguenti:  «,  da
erogare entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta»; 
    al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dell'8 dicembre 2023»
e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «e  a
versarle, tempestivamente,» sono sostituite  dalle  seguenti:  «e  al
loro tempestivo versamento». 
  All'articolo 12: 
    al comma 1,  secondo  periodo,  la  parola:  «esclusivamente»  e'
soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' alle
procedure di affidamento di servizi e forniture»; 
    al comma 5, primo periodo, le parole: «per  l'incremento  prezzi»
sono sostituite dalle seguenti: «per l'incremento dei prezzi»; 
    al comma 6, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
      «b-bis) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
        "b-bis) in caso  di  dissenso  o  non  completo  assenso,  le
amministrazioni  coinvolte  indicano  le  prescrizioni  e  le  misure
mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresi' i
relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate  conformemente  ai
principi di proporzionalita', efficacia e sostenibilita'  finanziaria
dell'intervento risultante dal progetto  originariamente  presentato.
Le disposizioni di cui alla  presente  lettera  si  applicano,  senza
deroghe,  a  tutte  le  amministrazioni  comunque  partecipanti  alla
conferenza  di  servizi,  comprese  quelle  competenti   in   materia
urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela  del  patrimonio
culturale"»; 
    al comma 7, le parole: «da espletarsi, secondo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «da espletare secondo», le parole: «legge n. 108  del
2021» sono sostituite dalle seguenti: «legge 29 luglio 2021, n.  108»
e le parole: «dal PNRR, e» sono sostituite dalle seguenti: «dal  PNRR
e»; 
    al comma 8: 
      al primo periodo, dopo le parole: «si applicano» e' inserito il
seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «al capo I  del
titolo VI della parte II del» sono inserite le seguenti: «codice  dei
contratti pubblici, di cui al»; 
      al secondo periodo, dopo le parole: «e  dall'articolo  46  del»
sono inserite le seguenti: «codice delle pari opportunita' tra uomo e
donna, di cui al»; 
    al comma 9: 
      al  primo  periodo,  le  parole:  «del  2021,  adottano»   sono
sostituite dalle seguenti: «del 2021 adottano»; 
      al secondo periodo, le parole: «ferma restando» sono sostituite
dalle seguenti: «ferme restando»; 
    al comma 12: 
      alla lettera a), capoverso Art. 4-bis: 
        al comma 1, primo periodo, le parole: «alle allegate  tabelle
B.I e B.II, che formano parte integrante del presente decreto,»  sono
sostituite dalle seguenti: «alle  tabelle  B.I  e  B.II  allegate  al
presente decreto»; 
        al comma 3, le parole: «Le amministrazioni»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «Le  pubbliche  amministrazioni»   e   le   parole:
«pubblicandole sul proprio sito istituzionale.» sono sostituite dalle
seguenti: «con provvedimenti  pubblicati  nei  propri  siti  internet
istituzionali»; 
        alla  lettera  c),  le  parole:  «,  che  costituisce   parte
integrante del presente  decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«annesso al presente decreto»; 
        al comma 14, le parole: «ed e'  fatto  obbligo  all'autorita'
competente di  procedere  all'archiviazione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e l'autorita' competente procede all'archiviazione»; 
    dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti: 
      «14-bis. All'articolo  1-sexies  del  decreto-legge  29  agosto
2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge  27  ottobre
2003, n. 290, dopo il comma 4-bis.1 e' inserito il seguente: 
        "4-bis.2. L'autorizzazione di cui al comma 1  ha  l'efficacia
temporale,  comunque  non  inferiore  a  cinque  anni,  definita  nel
provvedimento autorizzatorio stesso tenendo conto dei tempi  previsti
per la realizzazione del progetto. Decorso il  termine  di  efficacia
temporale indicato nel  provvedimento  autorizzatorio  senza  che  il
progetto sia stato realizzato, il procedimento di autorizzazione deve
essere  reiterato,  fatta  salva  la  concessione,  su  istanza   del
proponente, di specifica proroga da parte dell'autorita'  competente.
Tranne  il  caso  di  mutamento  del  contesto  di  riferimento,   il
provvedimento con cui e' disposta la proroga  ai  sensi  del  secondo
periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto  a  quelle
gia'  previste  nel  provvedimento  autorizzatorio   originario.   Se
l'istanza di cui al secondo  periodo  e'  presentata  almeno  novanta
giorni prima  della  scadenza  del  termine  di  efficacia  temporale
definito   nel   provvedimento   di   autorizzazione,   il   medesimo
provvedimento, anche  comprensivo  della  dichiarazione  di  pubblica
utilita'  e  dell'eventuale  apposizione  del   vincolo   preordinato
all'esproprio dei beni in essa compresi, continua a  essere  efficace
sino  all'adozione,  da  parte   dell'autorita'   competente,   delle
determinazioni relative alla concessione della proroga". 
      14-ter. All'articolo 28, comma 2,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, il secondo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
"Per  tali   attivita',   l'autorita'   competente   puo'   avvalersi
dell'ISPRA, nel limite di spesa di 3 milioni di euro  annui,  cui  si
provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo  33,  comma
1. Con il decreto di cui all'articolo 8, comma 5, sono determinate le
risorse da riassegnare annualmente  all'ISPRA  per  le  attivita'  di
monitoraggio svolte ai  sensi  del  precedente  periodo.  L'autorita'
competente puo' altresi'  avvalersi  degli  altri  enti  del  Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui  alla  legge
28 giugno 2016, n. 132, dell'Istituto superiore  di  sanita',  per  i
profili concernenti la sanita' pubblica,  ovvero  di  altri  soggetti
pubblici, i  quali  informano  tempestivamente  la  stessa  autorita'
competente degli esiti della verifica"»; 
    al comma 15, primo periodo, le  parole:  «Fuori  dai  casi»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Fuori  dei  casi»,  dopo  le   parole:
«finalizzati all'attuazione del PNRR» sono inserite le  seguenti:  «e
del PNC» e la  parola:  «attributi»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«attribuiti»; 
    dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti: 
      «16-bis.  Al  fine  di  consentire  il   raggiungimento   degli
obiettivi previsti  relativamente  alla  Missione  2,  Componente  2,
Investimento 4.3 "Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica", del
PNRR, come modificato  con  decisione  del  Consiglio  ECOFIN  dell'8
dicembre 2023, per i soli progetti ammessi al  finanziamento  con  le
risorse del medesimo Piano, nei casi in cui  non  sussistano  vincoli
ambientali,  paesaggistici,  culturali  o  imposti  dalla   normativa
dell'Unione europea, l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e
per la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e delle relative
opere di connessione alla rete di distribuzione sul suolo pubblico si
intende  accolta  qualora,  entro  trenta  giorni   dalla   data   di
presentazione dell'istanza medesima,  non  sia  stato  comunicato  un
provvedimento  di  diniego  da  parte  dell'ente  proprietario  della
strada. Resta salva la facolta' dell'ente proprietario  della  strada
di imporre prescrizioni successivamente  alla  scadenza  del  termine
previsto dal primo periodo nonche' di assumere determinazioni in  via
di autotutela nei casi di cui all'articolo 21-octies  della  legge  7
agosto 1990, n. 241. Per i procedimenti in corso alla data di entrata
in vigore della presente disposizione,  il  soggetto  richiedente  ha
facolta' di comunicare all'amministrazione  procedente,  entro  dieci
giorni dalla medesima data di  entrata  in  vigore,  la  volonta'  di
avvalersi della disciplina stabilita dal presente comma. 
      16-ter. All'articolo 9 del decreto-legge 9  dicembre  2023,  n.
181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio  2024,  n.
11, dopo il comma 9-quater e' inserito il seguente: 
        "9-quater.1. Fino al 31 dicembre 2026, il gestore della  rete
elettrica di trasmissione nazionale realizza le opere necessarie  per
la connessione di cabine primarie, per le  quali  e'  stata  concessa
l'autorizzazione ai gestori della rete elettrica di  distribuzione  e
che sono state ammesse a finanziamento, in tutto o in parte, a valere
sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento  2.1
'Rafforzamento Smart Grid', del PNRR,  mediante  denuncia  di  inizio
attivita' ai sensi dell'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti,
del  decreto-legge  29  agosto  2003,   n.   239,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, a condizione  che
tali opere di connessione abbiano una tensione nominale non superiore
a 220 kW e una  lunghezza  non  superiore  a  un  chilometro  oppure,
qualora non siano interessate aree sottoposte  a  vincoli  di  natura
ambientale, paesaggistica o archeologica, una lunghezza non superiore
a tre chilometri". 
      16-quater. In  via  transitoria,  fino  al  31  dicembre  2025,
l'Agenzia per  l'Italia  digitale  e'  autorizzata  a  rilasciare  la
certificazione delle piattaforme di  approvvigionamento  digitale  di
cui all'articolo 26 del codice dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
decreto  legislativo  31  marzo  2023,  n.  36,  sulla   base   delle
dichiarazioni presentate dai soggetti gestori  delle  piattaforme  ai
sensi del testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  attestanti  la
conformita'  delle  medesime  piattaforme   ai   requisiti   di   cui
all'articolo 22, comma  2,  del  citato  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 36 del 2023»; 
      alla rubrica, le parole: «dei  contratti  pubblici  PNRR»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «  dei  contratti  pubblici  relativi  a
interventi previsti dal PNRR o non piu' finanziati  con  risorse  del
medesimo». 
  Nel capo I del titolo  II,  dopo  l'articolo  12  sono  aggiunti  i
seguenti: 
    «Art. 12-bis (Modalita' semplificate per la  verifica  preventiva
dell'interesse archeologico per le infrastrutture di rete  rientranti
nei progetti finanziati dal PNRR). - 1. L'articolo 28, comma  4,  del
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e l'articolo  41,  comma  4,  del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, non si applicano: 
      a) agli  interventi  qualificabili  come  interventi  di  lieve
entita' sulla base dei criteri di cui al comma  3,  lettera  a),  del
presente   articolo,   se   finalizzati   alla    realizzazione    di
infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati  dal  PNRR,
fatto salvo quanto previsto al comma 6; 
      b) agli interventi realizzati in aree gia' occupate da  strade,
opere o altri impianti di rete, a condizione che non  comportino  uno
scavo che  ecceda  la  quota  di  profondita'  gia'  impegnata  dagli
impianti o dalle opere presenti, nel rispetto delle disposizioni  del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  nonche'  agli  interventi  urgenti  necessari   al   ripristino
dell'erogazione del servizio pubblico. 
    2. In deroga al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per  gli  interventi  sulle
infrastrutture di rete qualificabili come interventi di media entita'
sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera  b),  del  presente
articolo si applicano le seguenti modalita' semplificate: 
      a) il soggetto  richiedente  trasmette  in  via  telematica  al
soprintendente territorialmente competente esclusivamente  una  copia
del progetto dell'intervento o di uno stralcio di esso; 
      b) il soprintendente territorialmente competente,  nel  termine
perentorio di trenta giorni dal ricevimento della  documentazione  di
cui  alla  lettera  a)  del  presente  comma,   puo',   con   congrua
motivazione,  richiedere  la  sottoposizione   dell'intervento   alla
verifica preventiva dell'interesse  archeologico  di  cui  al  citato
articolo 41, comma 4, del codice di cui  al  decreto  legislativo  31
marzo 2023, n. 36. 
    3. Ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni  dei  commi  1,
lettera a), e 2: 
      a) per "interventi di lieve entita'" si  intendono  quelli  che
comportano uno scavo inferiore a  500  metri  di  lunghezza  con  una
larghezza non  superiore  a  50  centimetri  e  una  profondita'  non
superiore a 1,20 metri ovvero  la  posa  di  manufatti  prefabbricati
connessi alla rete che comportano uno scavo  avente  una  profondita'
massima di 60 centimetri; 
      b) per "interventi di media entita'" si  intendono  quelli  che
comportano uno scavo compreso tra 500 e 1.000 metri di lunghezza  con
una larghezza non superiore a 50 centimetri  e  una  profondita'  non
superiore a 1,20 metri ovvero l'infissione  di  sostegni  nel  numero
massimo di cinque unita' e che comportano uno scavo  massimo  di  1,5
metri. 
    4. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, per le infrastrutture di
rete, in alternativa alle procedure di cui  al  citato  articolo  41,
comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.
36, e' sempre prevista la facolta' di  richiedere  al  soprintendente
territorialmente competente la  sorveglianza  archeologica  in  corso
d'opera. 
    5. Resta fermo che, per gli interventi che non  comportino  nuove
edificazioni o scavi a quote diverse da  quelle  gia'  utilizzate  da
manufatti esistenti, non  e'  richiesta  la  trasmissione  di  alcuna
documentazione ai  fini  della  verifica  di  assoggettabilita'  alla
procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico. 
    6. La sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3  e  5  e'
attestata  da  un  tecnico  abilitato,  anche  interno  al   soggetto
richiedente, nel progetto o  nello  stralcio  dello  stesso,  che  e'
trasmesso per via  telematica  alla  soprintendenza  territorialmente
competente prima dell'avvio dei lavori. 
    7. Resta ferma la disciplina relativa alle  scoperte  fortuite  e
agli interventi conseguenti in  ordine  alla  tutela  del  patrimonio
archeologico di cui, rispettivamente, agli articoli 90 e 28, comma 2,
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
    Art. 12-ter (Disposizioni in materia di usi civici). -  1.  Fermo
restando il rispetto del vincolo paesaggistico ai  sensi  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n. 42,  le  opere  pubbliche  o  di  pubblica  utilita'
comprese  negli  interventi  infrastrutturali  individuati  ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  14  giugno  2019,  n.  55,  oppure
afferenti agli investimenti pubblici di cui al comma 1  dell'articolo
48  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,  si  intendono  di
norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico, fatto salvo quanto
previsto dal comma 2 del presente articolo. 
    2. Per le finalita' di cui al comma 1, la  regione  o  un  comune
dalla stessa delegato si esprime in merito alla compatibilita'  delle
opere con gli usi civici  nell'ambito  della  conferenza  di  servizi
indetta ai sensi degli articoli 14 o  14-bis  della  legge  7  agosto
1990, n. 241. Decorso inutilmente il termine per  la  valutazione  di
compatibilita' ai sensi del primo  periodo  del  presente  comma,  si
applica il comma 4 del citato articolo 14-bis della legge n. 241  del
1990. Nel caso in cui nell'ambito della  conferenza  di  servizi  sia
rilevata l'incompatibilita'  di  un'opera  con  l'esercizio  dell'uso
civico, la stazione appaltante puo' procedere alla sistemazione delle
terre gravate dal medesimo  uso  civico,  adottando  i  provvedimenti
necessari, nel limite delle somme disponibili  nel  quadro  economico
dell'intervento». 
  All'articolo 14: 
    al comma 1: 
      alla lettera c), le  parole:  «di  cui  al  all'articolo»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»; 
      dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
        «c-bis) all'articolo 18-bis, il comma  5  e'  sostituito  dal
seguente: 
          "5. In caso di esaurimento delle graduatorie  dei  concorsi
per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10,
del  decreto-legge  25  maggio   2021,   n.   73,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  23  luglio  2021,  n.  106,   al   fine
dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre
2025,  le  facolta'  assunzionali  annualmente  autorizzate  per   la
predetta tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni dalle
graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2024/2026 con la
procedura di cui ai commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge
22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
giugno 2023, n. 74. I  riferimenti  temporali  contenuti  nei  citati
commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 44 del 2023 sono
annualmente aggiornati all'anno scolastico di riferimento"»; 
    al comma 2, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
      «b-bis) i commi da 18-novies a 18-undecies sono abrogati»; 
    al comma 4, dopo le parole: «del PNRR» e'  inserito  il  seguente
segno d'interpunzione: «,» e le  parole:  «del  decreto  legislativo»
sono sostituite dalle seguenti: «, del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo»; 
    al comma 6, dopo le parole: «oggetto di rilevazione» e'  inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
    al comma 7, le parole: «del target finale» sono sostituite  dalle
seguenti: «dell'obiettivo finale»; 
    al comma 8, capoverso 1-bis, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Agli oneri  derivanti  dal  primo  periodo,  pari  a  euro
110.622 per l'anno 2024, a euro 158.031 per  l'anno  2025  e  a  euro
94.819 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo
periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
    al  comma  10,  la  parola:  «scolastico.»  e'  sostituita  dalla
seguente: «scolastico»; 
    dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: 
      «10-bis. Al fine di garantire l'attuazione  della  Riforma  1.3
"Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico"  della  Missione
4, Componente 1, del PNRR, all'articolo 1, comma  83-quater,  secondo
periodo, della legge 13  luglio  2015,  n.  107,  le  parole:  "14,48
milioni di euro per l'anno 2024 e di 13,82  milioni  di  euro  annui"
sono sostituite dalle seguenti: "16,57 milioni  di  euro  per  l'anno
2024 e di 21,407 milioni di euro annui". 
      10-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma
10-bis, pari a 2,09 milioni di euro per l'anno 2024 e a 7,587 milioni
di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2025,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2024-2026,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2024,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione e del merito»; 
    al comma 11: 
      alla lettera a), le parole: «e non oltre» sono soppresse; 
      alla lettera b): 
        al capoverso 1-bis, le parole:  «in  spesa»  sono  sostituite
dalle seguenti: «alla spesa» e dopo le parole: «del  Ministero»  sono
inserite le seguenti: «dell'istruzione e del merito»; 
        al  capoverso   1-quater,   dopo   le   parole:   «linee   di
investimento» e' inserita la  seguente:  «del»  e  le  parole:  «sono
accantonate e rese indisponibili» sono sostituite dalle seguenti: «e'
accantonata e resa indisponibile»; 
        al  capoverso  1-quinques,  le  parole:  «1-quinques.»   sono
sostituite dalle seguenti: «1-quinquies.» e dopo le parole: «linee di
investimento» e' inserita la seguente: «del». 
  All'articolo 15: 
    al comma 1: 
      all'alinea, le  parole:  «dei  target»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «degli obiettivi»; 
      alla lettera b),  capoverso  3,  la  parola:  «trasparenza»  e'
sostituita dalla seguente: «evidenza», la parola: «spendibilita'»  e'
sostituita dalla seguente: «utilizzabilita'» e la  parola:  «e/o»  e'
sostituita dalla seguente: «o». 
    Dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente: 
      «Art. 15-bis (Misure urgenti per assicurare la continuita'  dei
servizi educativi e  scolastici  dell'infanzia).  -  1.  Al  fine  di
assicurare la continuita' dell'erogazione  dei  servizi  educativi  e
scolastici comunali dell'infanzia, le  graduatorie  comunali  vigenti
del personale scolastico educativo e ausiliario gestite  direttamente
dai  comuni  possono  essere  utilizzate  fino  all'anno   scolastico
2026/2027, anche in deroga al possesso del titolo di studio  previsto
dal contratto collettivo nazionale di lavoro  relativo  al  personale
del  comparto  funzioni  locali  per  il  triennio   2019-2021,   per
l'immissione in servizio a tempo determinato nonche' per l'immissione
in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi
in cui il personale abbia  maturato  almeno  tre  anni  di  esercizio
dell'attivita' professionale. La deroga di cui al  primo  periodo  si
applica esclusivamente  ai  soggetti  gia'  iscritti  nelle  suddette
graduatorie. Per le finalita' di cui al primo  periodo,  fino  al  31
dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122, la spesa per il personale scolastico,  educativo
e ausiliario destinato ai servizi scolastici gestiti direttamente dai
comuni non puo' essere superiore a quella  sostenuta  per  le  stesse
finalita' nell'anno 2009, incrementata del 40 per cento». 
  All'articolo 16: 
    al comma 1, lettera a), numero 1), le  parole:  «dalla  seguente»
sono sostituite dalle seguenti: «dal seguente» e la parola:  «E'»  e'
sostituita dalla seguente: «E'»; 
    al comma 3, le parole: «quinto  periodo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «quarto periodo». 
  All'articolo 17: 
    al comma 1: 
      alla lettera a): 
        al numero 2), le parole:  «n.  36-,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «n. 36,»; 
        al numero 3),  le  parole:  «,  dopo  il  primo  periodo,  e'
aggiunto, in fine, il seguente» sono sostituite dalle  seguenti:  «e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo» e le parole: «condizionata al
rispetto» sono sostituite dalle seguenti:  «volta  ad  assicurare  il
rispetto»; 
        al numero 4), la parola: «cosi'» e' soppressa; 
        alla lettera c), capoverso Art. 1-quater: 
    al comma 1, le parole: «previste  dalle  previsioni  degli»  sono
sostituite dalle seguenti: «previste dagli»; 
    al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «Tali
interventi, qualora debbano essere  eseguiti  in  aree  sottoposte  a
tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  se
implicano modifiche di sagoma, prospetti,  sedime  e  caratteristiche
planivolumetriche  e   tipologiche   dell'edificio   preesistente   e
incrementi di volumetria, sono realizzabili secondo  quanto  previsto
dal testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380; ove richiesta nei  casi  previsti  dall'articolo
146 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004  e
dall'allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2017,  n.  31,  in  luogo  dell'autorizzazione
paesaggistica e' presentata una segnalazione alla soprintendenza,  la
quale, in caso di accertata carenza dei  requisiti,  nel  termine  di
trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta  i  motivati
provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione  dell'attivita'   e   di
rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Ai fini della realizzazione di alloggi e residenze  per
studenti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione  4,  Componente
1, del PNRR, sono di interesse pubblico  gli  interventi  finalizzati
alla riconversione di aree gia'  interamente  impermeabilizzate,  per
cui e' consentito il rilascio del permesso  di  costruire  in  deroga
agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia  edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
380. Le disposizioni del presente comma non si  applicano  alle  aree
sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42»; 
    al comma 6, dopo le parole: «di cui al comma 1»  e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «immobili,  nonche'»
sono sostituite dalle seguenti: «immobili nonche'»; 
    al comma 7, primo periodo, le  parole:  «della  formazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «di formazione»; 
    alla lettera  d),  capoverso  Art.  2-bis,  rubrica,  le  parole:
«Disposizioni    sulle»    sono    sostituite     dalle     seguenti:
«Impignorabilita' e insequestrabilita' delle» e le parole:  «per  gli
alloggi» sono sostituite dalle seguenti: «per alloggi»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 18 ottobre  2023,  n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023,  n.
191, dopo il comma 3-ter e' aggiunto il seguente: 
        "3-quater. Al fine di accelerare le procedure  di  erogazione
dei finanziamenti in favore dei beneficiari, le attivita' di verifica
e controllo sull'attuazione e sulla rendicontazione degli  interventi
proposti e finanziati nell'ambito delle procedure  amministrative  di
cui all'articolo 1, comma 4-ter, della legge  14  novembre  2000,  n.
338, sono svolte con il supporto  della  societa'  Cassa  depositi  e
prestiti Spa e di societa' dalla stessa direttamente o indirettamente
controllate. Alla societa' Cassa depositi e prestiti Spa e'  altresi'
affidata la  gestione  dei  fondi  statali  oggetto  delle  procedure
amministrative di cui al primo periodo, ferma restando l'applicazione
delle regole e delle procedure proprie del Piano nazionale di ripresa
e resilienza agli immobili eventualmente ritenuti ammissibili ai fini
del conseguimento dell'obiettivo  M4C1-30  della  Riforma  1.7  della
Missione 4, Componente 1, del medesimo  Piano,  come  risultanti  dal
monitoraggio di cui al comma 3 del presente articolo. I rapporti  tra
il Ministero dell'universita' e della ricerca  e  la  societa'  Cassa
depositi e prestiti Spa sono regolati da apposita convenzione,  anche
in relazione alla remunerazione delle attivita' svolte, con  oneri  a
valere sui fondi di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2041"»; 
    al comma 2: 
      alla lettera b),  capoverso  2-bis,  le  parole:  «interessati,
ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «interessati ovvero»  e  dopo
le  parole:  «di  cui  al  comma  106»  sono  inserite  le  seguenti:
«dell'articolo 1»; 
      alla lettera c), le parole: «attuatori, ovvero» sono sostituite
dalle seguenti: «attuatori ovvero». 
  All'articolo 18: 
    al comma 2, lettera c), capoverso 2-bis, le  parole:  «1-bis,  e»
sono sostituite dalle seguenti: «1-bis e»; 
    al comma 3: 
      al  primo  periodo,  le  parole:  «ai  ricercatori,  ai   primi
ricercatori e ai dirigenti di ricerca assunti  tramite  le  procedure
selettive di cui all'articolo 11, comma 3-ter del decreto legislativo
25  novembre  2016,  n.  218,  e'   riconosciuto,   ai   fini   della
ricostruzione  di  carriera  e  dell'inquadramento,  il  periodo   di
servizio maturato  presso  l'universita'  di  provenienza  a  cui  si
provvede  nell'ambito  delle  vigenti  facolta'  assunzionali»   sono
sostituite dalle seguenti: «il periodo di  servizio  maturato  presso
l'universita' di provenienza dai ricercatori, dai primi ricercatori e
dai dirigenti di ricerca assunti tramite le  procedure  selettive  di
cui all'articolo 11, comma 3-ter, del decreto legislativo 25 novembre
2016, n. 218, e' riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera
e dell'inquadramento, a cui si  provvede  nell'ambito  delle  vigenti
facolta' assunzionali»; 
      al secondo periodo, le parole: «ai professori  di  prima  e  di
seconda  fascia  chiamati  entro  il  31  dicembre  2026  tramite  le
procedure di cui all'articolo 7, commi 5-bis e 5-ter, della legge  30
dicembre 2010, n. 240, e' assicurato, ai fini dell'inquadramento,  il
periodo di servizio maturato presso l'ente di appartenenza a  cui  si
provvede  nell'ambito  delle  vigenti  facolta'  assunzionali»   sono
sostituite dalle seguenti: «il periodo di  servizio  maturato  presso
l'ente di appartenenza dai professori di prima e  di  seconda  fascia
chiamati entro il 31  dicembre  2026  tramite  le  procedure  di  cui
all'articolo 7, commi 5-bis e 5-ter, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, e' riconosciuto ai fini dell'inquadramento, a  cui  si  provvede
nell'ambito delle vigenti facolta' assunzionali»; 
    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
      «3-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli
obiettivi previsti dalla Missione 4, Componente 1,  del  PNRR,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 4,  comma  1,  della  legge  2
agosto 1999, n. 264, nelle more della  revisione  dei  meccanismi  di
accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo  unico  in  medicina  e
chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria,  i
candidati degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi terzi di
cui all'articolo 39, comma 5,  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286, nonche' i candidati dei Paesi  terzi  residenti  all'estero  che
hanno  sostenuto  la  prova  di  ammissione  a  tali  corsi  ai  fini
dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024 senza presentare
istanza di inserimento nelle relative graduatorie possono  presentare
istanza   per   l'inserimento   nella   graduatoria   nazionale   per
l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025,  senza
necessita' di ripetere la relativa prova di  ammissione,  secondo  le
procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo  periodo  del
presente comma e previo conseguimento  di  idoneo  titolo  di  scuola
secondaria  superiore  di  secondo  grado   o   titolo   equivalente,
nell'ambito dei posti definiti ai sensi  dell'articolo  3,  comma  1,
lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264. Con  uno  o  piu'
decreti  del  Ministro  dell'universita'   e   della   ricerca   sono
individuate le procedure di inserimento dei candidati di cui al primo
periodo nelle graduatorie nazionali ai fini  dell'individuazione  del
punteggio  minimo   necessario   per   l'immatricolazione   nell'anno
accademico 2024/2025,  tenendo  conto  dei  punteggi  conseguiti  dai
candidati  immatricolati  nell'anno  accademico  2023/2024,  e   sono
definiti i posti da riservare ai candidati di cui  al  primo  periodo
che   abbiano   conseguito   il   punteggio    minimo    utile    per
l'immatricolazione  in  misura  proporzionale  per  ciascun   ateneo,
tenendo conto del rapporto tra il numero degli  aventi  diritto  alla
riserva e il numero complessivo dei posti assegnati alle  universita'
nell'ambito della  programmazione  nazionale  per  l'anno  accademico
2024/2025. 
      3-ter. Al fine di consentire il celere svolgimento delle  prove
di ammissione ai corsi universitari, all'articolo 4, comma  1,  primo
periodo, della legge 2 agosto 1999, n. 264, la parola: "sessanta"  e'
sostituita dalla seguente: "trenta"». 
  All'articolo 19: 
    al comma 1: 
      al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «"Sport  e   inclusione
sociale"» e' inserito il seguente segno  d'interpunzione:  «,»  e  le
parole: «fondi PNRR»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «fondi  del
PNRR»; 
      al secondo periodo, le parole: «delle opere indifferibili» sono
sostituite dalle seguenti: «di opere indifferibili,»; 
    al comma 2, le parole: «destinati esclusivamente alla pratica  di
sport invernali» sono sostituite dalle seguenti:  «,  destinati  alla
pratica di sport natatori, sport del ghiaccio e sport invernali». 
  All'articolo 20: 
    al comma 1: 
      alla lettera c): 
        al  numero  1),   capoverso   2-quater,   le   parole:   «con
modificazioni»   sono   sostituite    dalle    seguenti:    «,    con
modificazioni,»; 
        al numero 2),  le  parole:  «opportunamente  integrati»  sono
sostituite dalle seguenti: «, integrati» e le parole: «comma 3»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 3,»; 
      alla lettera d), capoverso Articolo 64-ter: 
        al comma 1, le parole: «in  ANPR»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «nell'ANPR» e le parole:  «identificazione
informatica, a» sono sostituite  dalle  seguenti:  «l'identificazione
informatica a»; 
        al comma 2, al primo periodo, le  parole:  «La  presentazione
della delega avviene» sono sostituite dalle seguenti:  «Il  cittadino
presenta la delega di cui al comma 1» e, al terzo periodo, le parole:
«al comma 5, dell'esercizio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «al
comma 5 dell'esercizio»; 
        al comma 3, le parole:  «alla  piattaforma»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nella piattaforma»; 
        al comma 4,  le  parole:  «in  capo»  sono  sostituite  dalla
seguente: «conferite»; 
        al comma 7, dopo le parole: «Componente  1»  e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      alla lettera e), capoverso Articolo 64-quater: 
    al comma 3: 
      all'alinea,  al  primo  periodo,  le  parole:  «di  AgID»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'AgID» e, al secondo periodo, dopo le
parole: «della presente disposizione» e' inserita la seguente: «e»; 
      alla lettera c), dopo le parole: «relative a  prerogative,»  e'
inserita la seguente: «deleghe,»; 
      alla lettera d), le parole: «garantire interoperabilita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «garantire l'interoperabilita'»; 
    al comma 4: 
      al primo periodo, dopo le parole: «di  cui  al  comma  3»  sono
inserite le seguenti:  «del  presente  articolo»  e  le  parole:  «IT
Wallet» sono sostituite dalla seguente: «IT-Wallet»; 
      al secondo periodo, le parole: «e'  affidata»  sono  sostituite
dalle seguenti: «,  sono  affidate»,  le  parole:  «di  rilascio,  la
certificazione» sono sostituite dalle seguenti: «di rilascio  nonche'
la certificazione», dopo le  parole:  «relative  a  prerogative,»  e'
inserita la seguente: «deleghe,» e le parole: «nonche' dei  registri»
sono sostituite dalle seguenti: «e dei registri»; 
      al terzo periodo, le parole:  «di  cui  secondo  periodo»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo periodo»; 
    al comma 5, lettera b), dopo le parole: «i  dati  e  i  documenti
relativi a prerogative,» e' inserita la seguente: «deleghe,»  e  dopo
le parole: «di cui al capo V del» sono inserite le  seguenti:  «testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa, di cui al»; 
    al comma 6, dopo le parole: «si provvede» e' inserito il seguente
segno  d'interpunzione:  «,»,  dopo  le  parole:  «69  milioni»  sono
inserite  le  seguenti:  «di  euro,»,  le  parole:  «del  PNRR»  sono
sostituite dalle seguenti: «,  del  PNRR  e»,  dopo  le  parole:  «33
milioni» sono inserite le seguenti: «di euro,», le  parole:  «decreto
legge» sono sostituite dalla seguente: «decreto-legge» e  le  parole:
«convertito con modificazioni» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,
convertito, con modificazioni,»; 
    al comma 7: 
      al primo periodo, le parole: «IT Wallet» sono sostituite  dalla
seguente: «IT-Wallet»; 
      al quarto periodo, le parole: «versioni digitali,  della»  sono
sostituite dalle seguenti: «versioni digitali della», le parole:  «di
previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «della previdenza
sociale» e le  parole:  «di  cui  al  citato  articolo  50-ter»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 50-ter  del  presente
codice»; 
      al quinto periodo, le parole: «dalla TS/TEAM»  sono  sostituite
dalle seguenti: «della TS/TEAM»; 
      al sesto periodo, dopo le parole: «dell'articolo  118-bis  del»
sono inserite le seguenti: «codice della strada, di cui al»; 
      al settimo periodo e all'ottavo periodo,  le  parole:  «decreto
legislativo» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «codice  di  cui  al
decreto legislativo»; 
      al comma 2, le parole: «Al fine di  popolare  l'Anagrafe»  sono
sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'inserimento nell'Anagrafe»; 
      al comma 3: 
        al primo periodo,  le  parole:  «e  di  valorizzazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «, della valorizzazione», le parole:  «del
decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche'  di  razionalizzazione  e
di» sono sostituite dalle seguenti: «del codice  dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  nonche'
della razionalizzazione e del»; 
        al secondo periodo, dopo le parole: «da uno o piu'  soggetti»
e' inserita la seguente: «dotati»; 
        al quarto periodo, la parola:  «fondo»  e'  sostituita  dalla
seguente: «Fondo»; 
    dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
      «3-bis. In caso di acquisto sulla base dell'opzione di  cui  al
comma 3, il fornitore del servizio universale di cui  all'articolo  3
del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, non puo' stipulare  i
patti parasociali di  cui  all'articolo  2341-bis,  lettera  c),  del
codice civile. Resta fermo quanto previsto  dalla  legge  10  ottobre
1990, n. 287, in materia di operazioni di concentrazione. 
      3-ter. La societa' PagoPA  S.p.A.  adegua  il  proprio  statuto
mediante il recepimento delle seguenti prescrizioni: 
        a) l'amministratore unico o l'organo  delegato  e'  designato
dal socio che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del
capitale sociale; 
        b)   in   caso   di   composizione   collegiale   dell'organo
amministrativo, la maggioranza dei suoi membri e' designata dal socio
che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del  capitale
sociale e le proposte di deliberazione in materia di servizi prestati
tramite le piattaforme di cui all'articolo 5,  comma  2,  del  codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, e all'articolo 1, comma 402,  della  legge  27  dicembre
2019,  n.  160,  nonche'  di  nomina  e  revoca  dei  dirigenti   con
responsabilita' strategica sono riservate all'organo delegato. 
      3-quater.  Al  fine  della   tutela   dei   principi   di   non
discriminazione, neutralita'  e  imparzialita',  la  societa'  PagoPA
S.p.A. garantisce la parita'  di  trattamento  tra  i  prestatori  di
servizi di pagamento aderenti alla piattaforma di cui all'articolo 5,
comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
82,  e  adotta  gli  opportuni  presidi  gestionali  e  organizzativi
funzionali  anche  a  evitare   lo   sfruttamento   di   informazioni
commercialmente sensibili relative ai servizi prestati dalla medesima
societa'. Entro il 30 giugno di ogni anno, la societa' PagoPA  S.p.A.
trasmette all'Autorita' politica delegata in materia  di  innovazione
tecnologica una relazione sulle  attivita'  svolte  e  sui  risultati
conseguiti in ottemperanza a quanto disposto  dal  presente  comma  e
provvede alla sua pubblicazione nel proprio sito internet»; 
    dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
      «5-bis. Al fine  di  ridurre  il  divario  digitale  del  Paese
attraverso la  creazione  di  reti  ultraveloci  e  di  garantire  la
tempestiva ed efficace attuazione  degli  investimenti  previsti  dal
Piano "Italia a 1 Giga", inserito nella  Missione  1,  Componente  2,
Investimento 3 "Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G)", del PNRR,
tenuto conto dell'esito delle verifiche propedeutiche  all'esecuzione
dei lavori e allo scopo di realizzare la copertura di  aree  omogenee
in ciascun lotto, i beneficiari dei contributi pubblici adempiono gli
obblighi  previsti  dalle  convenzioni  in  vigore  con  la  societa'
Infratel Italia S.p.A. collegando anche  i  numeri  civici  posti  in
prossimita'  e  aventi  le  medesime  caratteristiche  di  quelli  da
collegare  sulla  base  delle   medesime   convenzioni,   individuati
all'esito delle suddette verifiche, fermi restando il termine  finale
dell'esecuzione dell'opera, il numero complessivo di numeri civici da
collegare, ivi compreso il numero di quelli situati nelle aree remote
previsto dal citato Investimento 3 del PNRR,  e  l'onere  complessivo
dell'investimento assunto dai beneficiari all'esito  della  procedura
di gara. I numeri civici collegati ai sensi del  primo  periodo  sono
computati ai fini  del  raggiungimento  del  numero  complessivo  dei
collegamenti da effettuare in base alle convenzioni in vigore con  la
societa' Infratel Italia S.p.A. Per le finalita' di  cui  al  secondo
periodo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, si provvede,  mediante  la
sottoscrizione di atti aggiuntivi alle citate convenzioni  in  vigore
con la  societa'  Infratel  Italia  S.p.A.,  alla  definizione  delle
modalita' di individuazione, per ciascun  lotto,  dei  numeri  civici
posti in prossimita' e aventi le medesime caratteristiche  di  quelli
da collegare  sulla  base  delle  predette  convenzioni  nonche'  del
termine per l'individuazione di tali numeri  civici  di  prossimita',
che, in ogni caso, non deve superare  trenta  giorni  dalla  data  di
sottoscrizione  dei  citati  atti  aggiuntivi.  In  caso  di  mancato
rispetto del termine indicato negli atti  aggiuntivi,  la  Cabina  di
regia per il PNRR, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108, previa istruttoria della Struttura di missione PNRR  di
cui all'articolo  2  del  decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.  13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  aprile  2023,  n.  41,
propone l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui  all'articolo  12
del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, per assicurare  la  celere
attuazione degli investimenti previsti dal citato Piano "Italia  a  1
Giga". Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 
    Dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente: 
      «Art. 20-bis (Disposizioni urgenti per la digitalizzazione  dei
servizi di trasporto di merci). -  1.  Al  fine  di  incrementare  la
capacita'  logistica  nazionale,  attraverso  la  semplificazione  di
procedure, processi e controlli finalizzati alla  dematerializzazione
documentale e allo scambio informatico di  dati  e  informazioni,  in
coerenza con la  Riforma  2.2  "Interoperabilita'  della  piattaforma
logistica  nazionale  (PLN)  per  la  rete  dei  porti,  al  fine  di
introdurre la digitalizzazione dei servizi di trasporto passeggeri  e
merci" della Missione 3, Componente 2,  del  PNRR,  le  Autorita'  di
sistema   portuale,   entro   il   30   giugno   2024,   garantiscono
l'interoperabilita'  tra  i  sistemi  Port  Community  System   delle
medesime Autorita' e la piattaforma logistica nazionale per  la  rete
dei porti, mediante la  realizzazione  di  un  sistema  digitale  che
consenta lo scambio di  dati  tra  le  amministrazioni  pubbliche,  a
esclusione di quelli contenuti nelle  banche  di  dati  a  uso  della
Polizia di Stato, e i  soggetti  privati  operanti  nel  settore  del
trasporto di merci e della logistica. Il  sistema  di  cui  al  primo
periodo e' dotato  di  servizi  standard  relativi  ai  sistemi  Port
Community System interoperabili con le  pubbliche  amministrazioni  e
compatibili con le disposizioni del regolamento  (UE)  2020/1056  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, nel  rispetto
di quanto previsto dalle linee guida  sull'interoperabilita'  tecnica
delle pubbliche amministrazioni adottate  dall'Agenzia  per  l'Italia
digitale nonche' dall'articolo  69  del  codice  dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
      2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione  del
comma 1 nei limiti delle risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 
  All'articolo 21: 
    al comma 1, la parola: «assicurato» e' soppressa; 
    al comma 2, dopo le parole: «con modificazioni»  e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «servizi digitali  e
cittadinanza digitale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «"Servizi
digitali e cittadinanza digitale"»; 
    al comma 3, le parole: «anche in  relazione  al  relativo  gruppo
societario» sono sostituite dalle seguenti:  «anche  nell'ambito  del
relativo gruppo  societario»,  le  parole:  «nazionale,  e  di»  sono
sostituite dalle seguenti: «nazionale e di», le parole: «informatica,
che siano» sono sostituite dalle seguenti: «informatica e che  siano»
e  le  parole:  «Identity  Provider  e  abbiano   la   qualifica   di
Certification Authority  accreditata  dall'Agenzia»  sono  sostituite
dalle seguenti: «gestori di  identita'  digitale  in  possesso  della
qualificazione quali prestatori di servizi fiduciari qualificati,  ai
sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione  digitale,  di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso l'Agenzia». 
  All'articolo 22: 
    al comma 1: 
      alla lettera a), numero  2.3),  capoverso  d-bis),  le  parole:
«amministrazioni dello  Stato.".»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«amministrazioni dello Stato";»; 
      alla lettera c): 
        all'alinea,  le  parole:  «dopo  l'articolo  16,   e'»   sono
sostituite dalle seguenti: «dopo l'articolo 16 e'»; 
      al capoverso Art. 16-bis, comma 1, le parole: «primo periodo e»
sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo, e»; 
    al  comma  7,  le  parole:  «con  legge»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dalla legge». 
  All'articolo 23: 
    al comma 2,  le  parole:  «Ministero  della  Giustizia»,  ovunque
ricorrono,  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «Ministero   della
giustizia»; 
    al comma 4,  le  parole:  «Ministero  della  Giustizia»,  ovunque
ricorrono,  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «Ministero   della
giustizia». 
    Dopo l'articolo 23 e' inserito il seguente: 
      «Art. 23-bis (Applicazione straordinaria di magistrati  per  il
raggiungimento degli obiettivi del PNRR). - 1.  In  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario,  di  cui  al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il  Consiglio  superiore  della
magistratura predispone un piano  straordinario  di  applicazione  di
magistrati al di  fuori  del  distretto  in  cui  prestano  servizio,
diretto ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento
dell'arretrato e abbattimento delle pendenze previsti dal PNRR. A tal
fine il Consiglio, con propria  deliberazione,  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, procede all'individuazione degli uffici  giudiziari
di   primo   e   secondo   grado   destinatari   delle   applicazioni
straordinarie,   delle   macromaterie   rilevanti   ai    fini    del
raggiungimento degli obiettivi del PNRR e del numero  dei  magistrati
da applicare, fino a un massimo di 60 unita', e bandisce la procedura
di interpello. 
      2.  Gli  uffici  giudiziari  destinatari   delle   applicazioni
straordinarie  sono  individuati,  indipendentemente   dall'integrale
copertura  del  relativo  organico,  dal  Consiglio  superiore  della
magistratura, in collaborazione con il Ministero della giustizia, tra
quelli in cui la percentuale di  riduzione  dei  procedimenti  civili
rispetto agli  obiettivi  del  PNRR  e'  inferiore  al  valore  medio
nazionale. 
      3. Sono ammessi a partecipare all'interpello previsto dal comma
1 i magistrati che, congiuntamente: 
        a) prestano servizio negli uffici in cui il numero e il tempo
medio prevedibile di definizione dei procedimenti civili rilevanti ai
fini del PNRR sono inferiori ai rispettivi valori medi nazionali e in
cui l'applicazione non determina una scopertura superiore al  20  per
cento; 
        b) svolgono funzioni giudicanti civili o le hanno svolte  per
almeno due anni negli ultimi dieci anni. 
      4. L'applicazione straordinaria ha durata  sino  al  30  giugno
2026 e non e' rinnovabile ne' prorogabile. 
      5.  Entro  trenta  giorni  dalla  deliberazione  del  Consiglio
superiore della  magistratura  di  cui  al  comma  1,  il  presidente
dell'ufficio destinatario delle applicazioni straordinarie  individua
i procedimenti civili rilevanti  ai  fini  del  PNRR  maturi  per  la
decisione  e  predispone  un  programma  di   definizione   ai   fini
dell'assegnazione dei suddetti procedimenti ai  magistrati  applicati
sulla base di criteri oggettivi e predeterminati,  con  provvedimento
immediatamente esecutivo. 
      6. I magistrati applicati sono destinati in via esclusiva  alla
definizione dei procedimenti di cui al comma 5. 
      7. In deroga all'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 189  e  281-sexies
del codice di procedura civile, nel  testo  modificato  dallo  stesso
decreto  legislativo  n.  149  del  2022,  si  applicano   anche   ai
procedimenti di cui al comma 5 del presente articolo.  Il  magistrato
applicato fissa, con decreto, la  data  dell'udienza  di  discussione
orale o di rimessione della causa in decisione, assegnando i  termini
previsti;  con  lo  stesso  decreto  puo'  formulare   una   proposta
transattiva o conciliativa. Il decreto e'  comunicato  alle  parti  a
cura della cancelleria. Nelle cause in cui il  tribunale  giudica  in
composizione collegiale, non puo' far parte del collegio piu'  di  un
magistrato applicato. 
      8. Il presidente dell'ufficio destinatario  delle  applicazioni
straordinarie vigila sull'andamento del programma  di  definizione  e
trasmette semestralmente apposita relazione  al  Consiglio  superiore
della magistratura e al Ministero della giustizia. 
      9.  Il  magistrato  applicato  a  seguito   di   disponibilita'
manifestata con riferimento all'interpello  di  cui  al  comma  1  ha
diritto, ai fini del primo trasferimento in uffici di  grado  pari  a
quello  occupato  in  precedenza,  a  un  punteggio   di   anzianita'
aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio
di funzioni  nonche',  durante  l'applicazione,  a  un'indennita'  in
misura corrispondente a quella di cui all'articolo 2  della  legge  4
maggio 1998,  n.  133,  per  il  periodo  di  effettivo  servizio  in
applicazione straordinaria.  L'effettivo  servizio  non  comprende  i
periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa,
di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1  e
2, del testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di
tutela e sostegno della maternita' e  della  paternita',  di  cui  al
decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  e  di  sospensione  dal
servizio per qualsiasi causa.  L'indennita'  non  e'  cumulabile  con
quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13  della
legge 2 aprile 1979, n. 97. 
      10. Per l'attuazione del comma 9, una quota  delle  risorse  di
cui alla Missione 1, Componente 1,  Investimento  1.8  "Procedure  di
assunzione per i tribunali  civili,  penali  e  amministrativi",  del
PNRR, nel limite di euro 2.467.735 per l'anno 2024, di euro 3.398.205
per l'anno 2025 e di euro 1.699.103 per l'anno 2026, e' versata,  nei
corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1,  comma
1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del  bilancio
dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti  capitoli
di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia». 
All'articolo 24: 
    al comma 1: 
      all'alinea, le parole: «dopo il comma 10, sono» sono sostituite
dalle seguenti: «dopo il comma 10 sono»; 
      al capoverso 10-bis, settimo periodo, le parole: «sul sito  del
Ministero»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nel  sito   internet
istituzionale del Ministero»; 
      al capoverso 10-ter, primo periodo, le parole: «di cui al comma
10-bis, consiste» sono sostituite dalle seguenti: «di  cui  al  comma
10-bis consiste»; 
      dopo il capoverso 10-ter e' aggiunto il seguente: 
        «10-quater.  I  magistrati  tributari   risultati   vincitori
all'esito del concorso di cui al  comma  10-bis  che,  alla  data  di
scadenza  del  termine  stabilito  nel  bando  di  concorso  per   la
presentazione della domanda di  ammissione,  sono  giudici  tributari
inseriti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma  39-bis,  della
legge  12   novembre   2011,   n.   183,   o   magistrati   ordinari,
amministrativi, contabili o militari in servizio non sono tenuti allo
svolgimento del tirocinio formativo di cui  all'articolo  4-quinquies
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545»; 
    al comma 2, le parole: «di cui al all'articolo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo»; 
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  545,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 4-quinquies, comma 1: 
          1) al primo periodo, le parole: "di almeno sei  mesi"  sono
sostituite dalle seguenti: "articolato in  due  sessioni  consecutive
della durata di tre mesi ciascuna"; 
          2) dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:  "Nella
seconda sessione trimestrale di cui al primo periodo  e  nell'ipotesi
di cui al comma 2, al magistrato tributario in tirocinio e' assegnato
un carico di lavoro fissato con delibera del Consiglio di  presidenza
della giustizia tributaria"; 
        b) all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ", o da altri enti pubblici"; 
        c) all'articolo 6, comma 2: 
          1) al primo periodo sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: ", avuto riguardo anche ai carichi esigibili definiti  per  i
magistrati e i giudici tributari"; 
          2) il secondo periodo e' soppresso; 
        d) all'articolo 24, comma 1: 
          1) dopo la lettera g) e' inserita la seguente: 
          "g-bis)  stabilisce  annualmente   i   carichi   esigibili,
distintamente, per i magistrati tributari e per i giudici tributari"; 
          2) alla lettera m-bis), le  parole:  "di  componenti"  sono
sostituite dalle seguenti: "di magistrati e di giudici tributari"»; 
    la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Norme  in  materia  di
giustizia tributaria». 
  All'articolo 25: 
    al comma 1, lettera b), alinea, le parole: «dopo l'articolo  551,
e'» sono sostituite dalle seguenti: «dopo l'articolo 551 e'»; 
    al comma 2: 
      alla lettera b), le parole: «dopo la parola: "mobiliare", sono»
sono sostituite dalle seguenti: «, dopo la parola: "mobiliare" sono»; 
      alla  lettera  c),  capoverso  Art.  169-septies,  le   parole:
«Informazioni necessarie al pagamento  dei  crediti  assegnati»  sono
sostituite dalle seguenti: «(Informazioni necessarie al pagamento dei
crediti assegnati)»; 
    al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dal comma 1,  lettera
b),» sono inserite le seguenti: «del presente articolo,»; 
    al comma 4, primo periodo, le parole:  «introdotto  dal  presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti:  «introdotto  dal  comma  1,
lettera c), numero 1), del presente articolo». 
  Dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente: 
    «Art.  25-bis  (Disposizioni  per  favorire  l'impiego  di  mezzi
telematici per le notificazioni  di  atti  civili,  amministrativi  e
stragiudiziali da parte degli avvocati). - 1. Al fine di semplificare
il procedimento di notificazione e favorire il  raggiungimento  degli
obiettivi  di  efficienza   del   sistema   giudiziario,   funzionali
all'attuazione del PNRR, all'articolo 3 della legge 21 gennaio  1994,
n. 53, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    "2-bis. E' consentita la notificazione tramite un  invio  postale
generato con  mezzi  telematici.  A  tal  fine,  nella  relazione  di
notificazione il notificante da' atto  delle  modalita'  di  invio  e
indica il nome, il cognome, la residenza o  dimora  o  domicilio  del
destinatario, nonche' il domicilio del  notificante,  il  numero  del
registro cronologico di cui all'articolo 8 e  gli  elementi  previsti
dal  comma  2  del  presente   articolo.   L'atto   e'   sottoscritto
digitalmente   dal   notificante   nel   rispetto   della   normativa
processuale, anche regolamentare, concernente la  sottoscrizione,  la
trasmissione e la ricezione dei  documenti  informatici.  L'ufficiale
postale appone la propria firma digitale  o  un  sigillo  elettronico
qualificato sul documento informatico, stampa la copia da  notificare
e  l'avviso  di  ricevimento  e  confeziona  il  piego  raccomandato,
riportando su ciascuna pagina della copia  da  notificare  il  numero
identificativo dell'invio postale e attestando la  conformita'  della
copia al documento informatico trasmesso. Nell'avviso di  ricevimento
sono contenute le indicazioni di cui al comma 2"». 
  All'articolo 26: 
    al comma 1: 
      alla lettera a): 
        al numero  1),  capoverso  a),  dopo  le  parole:  «ai  sensi
dell'articolo  60   del»   sono   inserite   le   seguenti:   «codice
dell'amministrazione digitale, di cui al»; 
        al numero 2), le parole: «e d)  le  parole»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e d), le parole:» e le  parole:  «la  base  dati  ai
sensi  dell'articolo  50-ter  del  decreto»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «la base di dati ai sensi dell'articolo 50-ter  del  codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto»; 
        al numero 6), capoverso  q-bis),  dopo  le  parole:  «di  cui
all'articolo  50-ter  del»  sono  inserite   le   seguenti:   «codice
dell'amministrazione digitale, di cui al»; 
      la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b) all'articolo 28: 
          1) al comma 6, lettera b), dopo  le  parole:  "nelle  more"
sono inserite le seguenti: "dell'accreditamento alla PDND,"; 
          2) al comma 7, le parole: "Nei certificati" sono sostituite
dalle  seguenti:  "Fuori  dei  casi  di  cui  al  comma  7-bis,   nei
certificati"; 
          3) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
          "7-bis.  Per   le   richieste   relative   a   procedimenti
amministrativi finalizzati al rilascio  del  passaporto  o  di  altro
documento valido per l'espatrio,  il  certificato  generale  riporta,
oltre a tutte le iscrizioni di cui al comma 3, anche le  condanne  di
cui al  comma  7,  lettera  a),  limitatamente  alle  contravvenzioni
punibili  con  la  sola  ammenda.  Per  le  richieste   relative   ai
procedimenti amministrativi riguardanti autorizzazioni in materia  di
armi, munizioni ed esplosivi il certificato generale  contiene  tutte
le iscrizioni a carico di un determinato  soggetto,  comprese  quelle
indicate al comma 7"»; 
      alla lettera e), alinea, le parole: «dopo  l'articolo  42,  e'»
sono sostituite dalle seguenti: «dopo l'articolo 42 e'». 
  All'articolo 27: 
    al comma 1, lettera  a),  numero  2),  le  parole:  «31  dicembre
2023".» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023";». 
  All'articolo 28: 
    al comma 1, primo periodo, le parole: «con Rete ferroviaria» sono
sostituite dalle seguenti: «con la societa' Rete  ferroviaria»  e  le
parole: «del Consiglio dell'Unione  europea»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del Consiglio ECOFIN». 
  All'articolo 29: 
    al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        "1-bis.  Al  personale  impiegato  nell'appalto  di  opere  o
servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e  normativo
complessivamente  non  inferiore  a  quello  previsto  dal  contratto
collettivo nazionale  e  territoriale  stipulato  dalle  associazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e  per  la
zona strettamente connessi con l'attivita' oggetto dell'appalto e del
subappalto"»; 
    al comma 3, le parole: «il numero 1), e'» sono  sostituite  dalle
seguenti: «il numero 1) e'»; 
    al comma 4: 
      all'alinea, le parole: «All'articolo 18, del»  sono  sostituite
dalle seguenti: «All'articolo 18 del» e dopo le parole: «n.  276»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      alla lettera d): 
        all'alinea, le parole:  «dopo  il  comma  5-bis,  sono»  sono
sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 5-bis sono»; 
        al numero 1), le parole: «1) "5-ter.» sono  sostituite  dalle
seguenti: «"5-ter.» e la parola: «somministrazione.";» e'  sostituita
dalla seguente: «somministrazione.»; 
        al numero 2), le parole: «  2)  "5-quater.»  sono  sostituite
dalle seguenti: «5-quater.» e la parola: «illeciti.";» e'  sostituita
dalla seguente: «illeciti.»; 
        il numero 3) e' sostituito dal seguente: 
          «5-quinquies. L'importo delle pene pecuniarie proporzionali
previste dal presente articolo, anche  senza  la  determinazione  dei
limiti minimi o massimi, non puo', in ogni caso, essere  inferiore  a
euro 5.000 ne' superiore a euro 50.000»; 
        al numero 4), le  parole:  «4)  "5-sexies.»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «5-sexies.»  e  le  parole:  «comma  445.";»   sono
sostituite dalle seguenti: «comma 445".»; 
    al comma 5, le parole: «n. 81 e'» sono sostituite dalle seguenti:
«n. 81, e'»; 
    al comma 7, al primo periodo,  le  parole:  «sito  istituzionale»
sono sostituite dalle seguenti: «sito internet istituzionale»  e,  al
secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «2016/679»  sono  inserite   le
seguenti: «del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  27  aprile
2016,»; 
    al comma 8, dopo le  parole:  «dalla  data  di  iscrizione»  sono
inserite le seguenti: «nella Lista di conformita' INL»; 
    al comma 15, le parole: «e  a  favorire»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e di favorire»; 
    al comma 16, dopo le parole: «dell'articolo 6 del» sono  inserite
le seguenti: «regolamento di cui al»; 
    al comma  17,  le  parole:  «all'articolo  1,  comma  3,  secondo
periodo,  numeri  da  1  a  5»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«all'articolo 1, terzo comma, numeri da 1) a 5)»; 
    al comma 19: 
      all'alinea, le parole: «di lavoro  al»  sono  sostituite  dalle
seguenti:«di lavoro, al»; 
      la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        «a) l'articolo 27 e' sostituito dal seguente: 
          "Art. 27 (Sistema di qualificazione  delle  imprese  e  dei
lavoratori autonomi tramite crediti). - 1. A decorrere dal 1° ottobre
2024, sono tenuti al  possesso  della  patente  di  cui  al  presente
articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei  cantieri
temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera  a),  ad
esclusione di coloro che effettuano mere forniture o  prestazioni  di
natura  intellettuale.  Per  le  imprese  e  i  lavoratori   autonomi
stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia
o in uno Stato non appartenente all'Unione europea e' sufficiente  il
possesso di un  documento  equivalente  rilasciato  dalla  competente
autorita' del Paese d'origine e, nel caso di Stato  non  appartenente
all'Unione  europea,  riconosciuto  secondo  la  legge  italiana.  La
patente  e'  rilasciata,  in   formato   digitale,   dall'Ispettorato
nazionale  del  lavoro  subordinatamente  al  possesso  dei  seguenti
requisiti: 
          a)  iscrizione  alla  camera   di   commercio,   industria,
artigianato e agricoltura; 
          b)  adempimento,  da  parte  dei  datori  di  lavoro,   dei
dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori  di
lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto; 
          c) possesso del documento unico di regolarita' contributiva
in corso di validita'; 
          d) possesso del documento di valutazione  dei  rischi,  nei
casi previsti dalla normativa vigente; 
          e) possesso della certificazione di regolarita' fiscale, di
cui all'articolo 17-bis, commi 5  e  6,  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente; 
          f) avvenuta designazione del responsabile del  servizio  di
prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. 
          2.  Il  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  comma  1  e'
autocertificato  secondo  le  disposizioni  del  testo  unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. Nelle  more  del  rilascio  della  patente  e'
comunque consentito lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1,
salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del
lavoro. 
          3. Con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati
le modalita' di presentazione  della  domanda  per  il  conseguimento
della patente di cui al comma  1  e  i  contenuti  informativi  della
patente  medesima  nonche'  i  presupposti  e  il  procedimento   per
l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8. 
          4. La patente e' revocata  in  caso  di  dichiarazione  non
veritiera sulla sussistenza di uno o piu' requisiti di cui  al  comma
1, accertata in sede di controllo  successivo  al  rilascio.  Decorsi
dodici mesi dalla revoca, l'impresa o  il  lavoratore  autonomo  puo'
richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1. 
          5. La patente e' dotata di un punteggio iniziale di  trenta
crediti e consente ai soggetti di cui  al  comma  1  di  operare  nei
cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera
a), con una dotazione  pari  o  superiore  a  quindici  crediti.  Con
decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  sentito
l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono  individuati  i  criteri  di
attribuzione di crediti  ulteriori  rispetto  al  punteggio  iniziale
nonche' le modalita' di recupero dei crediti decurtati. 
          6. Il  punteggio  della  patente  subisce  le  decurtazioni
correlate alle risultanze dei provvedimenti  definitivi  emanati  nei
confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese  o
dei  lavoratori  autonomi,  nei  casi   e   nelle   misure   indicati
nell'allegato I-bis annesso al presente decreto. Se  nell'ambito  del
medesimo accertamento ispettivo sono contestate piu'  violazioni  tra
quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti  sono  decurtati
in  misura  non  eccedente  il  doppio  di  quella  prevista  per  la
violazione piu' grave. 
          7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del  comma  6  le
sentenze passate in  giudicato  e  le  ordinanze-ingiunzione  di  cui
all'articolo 18 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  divenute
definitive. 
          8. Se  nei  cantieri  di  cui  al  comma  1  si  verificano
infortuni da cui deriva  la  morte  del  lavoratore  o  un'inabilita'
permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale  del  lavoro
puo' sospendere, in via cautelare, la  patente  di  cui  al  presente
articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di  sospensione
e' ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma
14. 
          9. I provvedimenti  definitivi  di  cui  al  comma  6  sono
comunicati, entro trenta giorni, anche  con  modalita'  informatiche,
dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale  del
lavoro ai fini della decurtazione dei crediti. 
          10. La patente con punteggio inferiore a  quindici  crediti
non consente alle imprese e ai lavoratori  autonomi  di  operare  nei
cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera
a). In tal  caso  e'  consentito  il  completamento  delle  attivita'
oggetto di appalto o subappalto in  corso  di  esecuzione,  quando  i
lavori eseguiti sono  superiori  al  30  per  cento  del  valore  del
contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14. 
          11. Fatto salvo quanto previsto dal comma  2,  in  mancanza
della patente o del documento equivalente previsti al comma  1,  alle
imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri  temporanei
o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera  a),  si  applicano
una sanzione amministrativa pari al  10  per  cento  del  valore  dei
lavori e, comunque, non inferiore a euro  6.000,  non  soggetta  alla
procedura  di  diffida  di  cui  all'articolo  301-bis  del  presente
decreto, nonche' l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici
di  cui  al  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al   decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un  periodo  di  sei  mesi.  Le
stesse sanzioni si applicano alle imprese e  ai  lavoratori  autonomi
che operano nei  cantieri  temporanei  o  mobili  di  cui  al  citato
articolo 89, comma 1, lettera  a),  con  una  patente  con  punteggio
inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti  dalle  sanzioni
di  cui  ai   periodi   precedenti   sono   destinati   al   bilancio
dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono  al  finanziamento
delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi  informatici
necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente. 
          12. Le informazioni relative alla patente sono annotate  in
un'apposita sezione  del  Portale  nazionale  del  sommerso,  di  cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004,  n.
124, unitamente a  ogni  utile  informazione  contenuta  nel  Sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui
all'articolo 8 del presente decreto. 
          13.   L'Ispettorato   nazionale   del   lavoro   avvia   il
monitoraggio sulla funzionalita' del sistema della patente a  crediti
entro dodici mesi dalla data  di  cui  al  comma  1  e  trasmette  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali i  dati  raccolti  per
l'eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi
3 e 5 del presente articolo. 
          14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da  1
a 13 puo' essere estesa ad altri ambiti di attivita' individuati  con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le
organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori
comparativamente piu' rappresentative. 
          15. Non sono tenute al possesso della  patente  di  cui  al
presente  articolo  le  imprese  in  possesso  dell'attestazione   di
qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III,  di  cui
all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici  di  cui
al decreto legislativo n. 36 del 2023"»; 
      alla lettera b), numero 1), capoverso b-bis), dopo  le  parole:
«verifica il possesso della patente» sono inserite  le  seguenti:  «o
del documento equivalente», le parole: «del comma 8» sono  sostituite
dalle seguenti: «del  comma  15»  e  le  parole:  «dell'attestato  di
qualificazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attestazione di
qualificazione»; 
      dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
        «c-bis) dopo l'allegato I e' inserito  l'allegato  I-bis,  di
cui all'allegato 2-bis annesso al presente decreto»; 
      al comma 20, al primo periodo,  le  parole:  «a  partire»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere» e, al  secondo  periodo,  le
parole: «A partire» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere». 
  All'articolo 30: 
    al comma 1: 
      alla lettera b), capoverso  b),  le  parole:  «le  disposizioni
dall'articolo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «le  disposizioni
dell'articolo»; 
      alla lettera c), capoverso b-bis), le parole: «Enti impositori»
sono sostituite dalle seguenti: «enti  impositori»,  le  parole:  «le
disposizioni  dall'articolo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «le
disposizioni dell'articolo» e le parole:  «con  modificazioni.»  sono
sostituite dalle seguenti: «con modificazioni,»; 
    al comma 6, primo periodo, la parola:  «indicate»  e'  sostituita
dalla seguente: «indicati»; 
    al comma 7, alinea, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«, come modificato dal comma 1 del presente articolo»; 
    al comma 8: 
      al secondo periodo, le parole: «le disposizioni  dall'articolo»
sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni dell'articolo»; 
      al terzo periodo, le parole:  «si  applica  la  misura  di  cui
all'articolo 116, comma 8, primo periodo delle lettere a) e b)  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388» sono sostituite dalle  seguenti:  «si
applicano le misure di cui alle lettere a), prima e  terza  parte,  e
b), primo periodo, del comma  8  dell'articolo  116  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, come  modificate  dal  comma  1  del  presente
articolo»; 
    al comma 9: 
      all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  come
modificato dal comma 1 del presente articolo»; 
      alla lettera a), le parole: «nelle ipotesi relative alla»  sono
sostituite dalle seguenti: «in caso di»; 
      alla lettera b), le parole: «nelle ipotesi relative alla»  sono
sostituite dalle seguenti: «in caso di»; 
    al comma 10, primo periodo,  le  parole:  «comunque  denominate,»
sono sostituite dalle seguenti: «comunque denominati,»; 
    al comma 13: 
      al secondo periodo, le parole:  «comma  8,  lettera  c),  della
legge 23 dicembre 2000,  n.  388»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«comma 8, lettera b-bis), della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,
introdotta dal comma 1 del presente articolo»; 
      al terzo periodo,  le  parole:  «dell'articolo  30,  del»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 30 del». 
  All'articolo 31: 
    al comma 4: 
      all'alinea, le parole: «ed euro  1.500.000  a  decorrere»  sono
sostituite dalle seguenti: «e a euro 1.500.000 annui a decorrere»; 
      alla lettera a), la parola: «rinvenienti» e'  sostituita  dalla
seguente: «rivenienti»; 
      alla lettera b), la parola: «rinvenienti» e'  sostituita  dalla
seguente: «rivenienti»; 
      alla lettera c),  le  parole:  «quanto  6.077.968  annui»  sono
sostituite dalle seguenti: «quanto a 6.077.968 euro annui»; 
    al comma 9, le parole: «di cui al comma 8» sono sostituite  dalle
seguenti: «di cui al comma 7» e dopo  le  parole:  «euro  35.000»  e'
inserita la seguente: «annui»; 
    al comma 10, dopo le parole: «nel limite di 20 milioni  di  euro»
e' inserita la seguente: «annui»; 
    al comma 11: 
      all'alinea, le parole: «legge,  21  febbraio»  sono  sostituite
dalle seguenti: «legge 21 febbraio»; 
      al capoverso d), ultimo periodo, le parole: «del 15 per  cento»
sono sostituite dalle seguenti: «del 20 per cento»; 
    al comma 12: 
      al secondo periodo, le parole: «30  marzo  2001  n.  165  e  al
Decreto» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001, n. 165, e al
decreto» e le parole: «sono  eliminate  le  parole»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sono soppresse le parole:»; 
      al quarto periodo, le parole: «data  entrata»  sono  sostituite
dalle seguenti: «data di entrata»; 
      al quinto periodo, le parole:  «dall'entrata»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dalla data di entrata». 
    Nel capo IX  del  titolo  II,  all'articolo  32  e'  premesso  il
seguente: 
      «Art. 31-bis (Misure per favorire  l'accesso  ai  finanziamenti
del PNRR per lo sviluppo del  biometano).  -  1.  Ai  titolari  degli
impianti che accedono  ai  finanziamenti  previsti  dal  decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze  6  agosto  2021,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  n.  229  del  24  settembre  2021,  per  la
realizzazione  della  Missione  2,  Componente  2,  Investimento  1.4
"Sviluppo del biometano secondo  criteri  per  promuovere  l'economia
circolare"  del  PNRR,  nell'ambito   della   procedura   abilitativa
semplificata e' consentito ottenere, ove previsto, il rilascio  delle
autorizzazioni richieste ai sensi degli articoli  29-bis  e  269  del
decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  anche  in  seguito  al
perfezionamento della procedura di  ammissione  al  beneficio,  fermo
restando che le medesime autorizzazioni devono in  ogni  caso  essere
ottenute  prima  dell'avvio  dei  lavori  per  la  realizzazione  dei
suddetti impianti». 
  All'articolo 32: 
    al comma 1: 
      alla lettera b), capoverso 139-ter, primo periodo,  le  parole:
«annualita' 2024 e 2025,» sono sostituite dalle seguenti: «annualita'
2024 e 2025»; 
      alla lettera f), numero 1), le parole: «ovunque ricorrano» sono
sostituite dalle seguenti: «ovunque ricorrono»; 
      alla lettera g): 
        al numero 2), dopo le parole:  «dal  collaudo,  ovvero  dalla
regolare esecuzione» e' inserito il seguente  segno  d'interpunzione:
«,», le parole: «di cui al comma 146,  sono»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui al comma 146 sono» e dopo le parole:  «all'articolo
158  del»  sono  inserite  le  seguenti:  «testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al»; 
      alla lettera h), numero 1), le parole: «e le somme  recuperate»
sono sostituite dalle seguenti: «, e le somme recuperate»; 
      alla  lettera  i),  capoverso  146,  le  parole:  «cosi'   come
previsto» sono sostituite dalle seguenti: «come previsto»; 
      alla lettera m), le parole: «convertito con modificazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni,»; 
    al comma 2: 
      alla lettera b): 
        al numero 1), le parole: «con le  seguenti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dalle seguenti»; 
        al  numero  2),  le  parole:  «sostituire  le  parole»   sono
sostituite dalle seguenti: «le parole» e le parole: «con le seguenti»
sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti»; 
        al numero 4), le parole: «con le  seguenti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dalle seguenti»,  dopo  le  parole:  «10.000.000  di
euro» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le  parole:
«15.800.000 di euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «15.800.000
euro,» e le parole: «n. 190 e  quanto  a  47.680.000  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «n. 190, e, quanto a 47.680.000 euro,»; 
        al numero 5.1, le parole: «sostitute con  le  seguenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «sostituite dalle seguenti»; 
        al numero 5.2, le parole: «1.270.0000 euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1.270.000 euro». 
    Dopo l'articolo 32 e' inserito il seguente: 
      «Art. 32-bis (Disposizioni concernenti la  realizzazione  della
Linea 2 della metropolitana della citta' di Torino). - 1. Il  termine
per la comunicazione del cronoprogramma  concernente  gli  interventi
per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana  della  citta'
di Torino, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, recante  la  nomina  del
Commissario  straordinario  per  la   realizzazione   dell'intervento
denominato "Linea 2 della metropolitana della citta' di  Torino",  e'
prorogato  di  centottanta  giorni.  Il   Commissario   straordinario
nominato ai sensi dell'articolo 33, comma 5-quater, del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
21 aprile 2023, n. 41, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della  presente  disposizione,  presenta  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti una proposta  di  rimodulazione  degli
interventi  di  cui  al  primo  periodo  al  fine  di  garantirne  la
realizzazione per lotti  funzionali  con  le  risorse  disponibili  a
legislazione vigente. A tal fine, in deroga  a  quanto  previsto  dal
quarto  periodo  del  citato  comma  5-quater  dell'articolo  33  del
decreto-legge n. 13 del 2023, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 41 del 2023, e' autorizzata la spesa  di  euro  150.000  per
l'anno 2024, di cui euro 100.000 per il compenso del  Commissario  ed
euro 50.000 per le spese concernenti  l'eventuale  supporto  tecnico,
ferma restando la possibilita' di avvalersi, senza nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica,  delle  strutture  di  cui  al  quinto
periodo  del   medesimo   comma   5-quater   dell'articolo   33   del
decreto-legge n. 13 del 2023, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 41 del 2023. 
      2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a  euro  150.000  per
l'anno 2024, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero». 
  All'articolo 33: 
    al comma 1: 
      alla lettera b), le parole: «, sono aggiunte»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sono aggiunte»; 
      alla lettera c), capoverso 31-bis, le parole: «comma 35,»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 35»; 
      alla lettera f), capoverso 33: 
        al primo periodo, le parole: «e per il  50  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «e per il restante 50 per cento» e dopo le
parole:  «previa  trasmissione»  e'  inserito   il   seguente   segno
d'interpunzione: «,»; 
        al secondo periodo, le parole: «di cui  comma  35,  nonche',»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 35,  nonche'»  e  le
parole: «al comma 35, del» sono sostituite dalle seguenti: «al  comma
35 del»; 
        al terzo periodo, le parole: «regolare esecuzione  i  comuni»
sono sostituite dalle seguenti: «regolare esecuzione, i comuni»; 
        al quinto periodo, le parole: «di cui al comma 35, sono» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 35 sono»; 
        al sesto periodo, le parole: «di cui  all'articolo  158  del»
sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall'articolo 158 del testo
unico di cui al»; 
      alla lettera g), capoverso 34, primo periodo, dopo  le  parole:
«annualita'  dal  2020  al  2023»  e'  inserito  il  seguente   segno
d'interpunzione: «,»; 
      alla  lettera  h),  le   parole:   «voce   Contributo   piccoli
investimenti legge di bilancio 2020» sono sostituite dalle  seguenti:
«voce 'Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020'». 
    Dopo l'articolo 33 e' inserito il seguente: 
      «Art. 33-bis (Modifiche al comma  1009  dell'articolo  1  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente il nuovo centro merci  di
Alessandria Smistamento). - 1. Al comma 1009  dell'articolo  1  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la parola: "progettazione"  sono
inserite le  seguenti:  "e  alla  realizzazione  dei  lavori"  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "La  fase  di  realizzazione
dell'opera puo'  essere  finanziata  nell'ambito  dell'aggiornamento,
successivo  alla  data  di   entrata   in   vigore   della   presente
disposizione,  del  contratto  di  programma,   parte   investimenti,
stipulato con la societa' Rete ferroviaria  italiana  Spa,  a  valere
sulle risorse stanziate dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213"». 
  All'articolo 34: 
    al comma 1, lettera a), le parole: «325,12 milioni  di  euro  per
l'anno 2025 e 200,73» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  325,12
milioni di euro per l'anno 2025 e di 200,73»; 
    al comma 2, le parole: «del decreto-legge n. 152  del  2021  come
modificato  dal  comma  1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dal comma 1 del
presente articolo». 
  All'articolo 36: 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. All'articolo 1, comma  701,  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite  dalle
seguenti: "al 31 ottobre 2025"»; 
    dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
      «2-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
        "8-bis. Ai fini del presente articolo e per la  tutela  della
salute, della sicurezza e dei  diritti  dei  lavoratori  del  settore
edile, il Commissario straordinario adotta specifiche misure  per  il
controllo e la sicurezza nei cantieri, comprese forme di monitoraggio
dei flussi della manodopera, anche tramite  tecnologie  innovative  a
carico delle imprese di cui al comma 3. Tali misure possono prevedere
la comunicazione e lo scambio di  informazioni  con  autorita',  enti
pubblici,  parti  sociali  e  datori  di   lavoro.   Il   Commissario
straordinario adotta, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, le misure di cui al presente comma con provvedimenti di cui
all'articolo 2, comma 2, mediante i quali sono definiti anche i  tipi
di informazioni trattate e i soggetti obbligati alla raccolta o  alla
comunicazione. Gli esiti del monitoraggio dei  flussi  di  manodopera
sono messi a disposizione della Struttura di cui  all'articolo  30  e
delle prefetture - uffici territoriali del  Governo  territorialmente
competenti, anche  ai  fini  dell'esercizio  del  potere  di  accesso
previsto dall'articolo 93 del codice delle leggi  antimafia  e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, nonche' dell'Ispettorato nazionale del lavoro,  secondo
modalita'   stabilite   mediante   accordi   con    il    Commissario
straordinario". 
      2-ter. Il Commissario  straordinario  di  cui  all'articolo  2,
comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023,  n.  3,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n.  21,  sulla  base  delle
procedure e dei criteri  di  quantificazione  dei  danni  di  cui  al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione  dei
fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle
strutture e delle infrastrutture, pubbliche  e  private,  danneggiate
per effetto degli eventi sismici  che  hanno  colpito  il  territorio
della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione
Umbria il 9 marzo 2023, per i quali e' stato dichiarato lo  stato  di
emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni
del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023,  e  6  aprile  2023,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono
stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio
2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno  2023.
La ricognizione di cui al precedente periodo e' sottoposta al Governo
mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore   della   legge   di   conversione   del   presente   decreto.
All'attuazione del  presente  comma  si  provvede  nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
      2-quater. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 aprile
2022, n. 36, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  giugno
2022, n. 79, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  "Della
facolta'  di  cui  al  primo  periodo  possono  avvalersi  anche   le
amministrazioni  impegnate  per  gli  interventi  di   ricostruzione,
pubblica e privata, conseguenti ai sismi del 2009  e  del  2016.  Gli
incarichi  attribuiti  ai  sensi  del  terzo  periodo,  al  fine   di
assicurare la continuita' dell'azione amministrativa e facilitare  la
realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del  Piano
nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)  nelle  aree
colpite dai sismi del 2009 e del 2016,  possono  essere  conferiti  a
soggetti collocati in quiescenza, anche se provenienti  dalla  stessa
amministrazione  conferente,  che  abbiano   maturato   significative
esperienze e professionalita' tecnico-amministrative nel campo  della
programmazione, della gestione, del monitoraggio e del controllo  dei
fondi  pubblici  nonche'  dello  svolgimento   delle   attivita'   di
responsabile  unico  del  procedimento,  anche   prescindendo   dalla
formazione di livello universitario, fermo restando  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e
dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma  3,  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26"»; 
    alla rubrica, le parole:  «e  del  2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del 2016, del 2022 e del 2023». 
    Dopo l'articolo 36 e' inserito il seguente: 
      «Art. 36-bis (Modifica all'articolo 3-bis del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, in materia di finanziamenti agevolati in  favore
di imprese agricole e agroindustriali per  la  ricostruzione).  -  1.
All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole: "31 dicembre 2024" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2025"». 
    Dopo l'articolo 37 e' inserito il seguente: 
      «Art. 37-bis (Rafforzamento dell'attuazione  delle  misure  del
PNRR di titolarita' del Ministero delle imprese e del made in Italy).
- 1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,
le parole:  "con  una  dotazione  complessiva  di  500.000  euro  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025" sono sostituite dalle seguenti:
"con una dotazione complessiva di 500.000 euro per l'anno 2023  e  di
1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026". 
      2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione  di  euro
per gli anni 2024 e 2025 e a  1.500.000  euro  per  l'anno  2026,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle imprese e del made in Italy. 
      3. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane per il
raggiungimento degli obiettivi connessi  all'attuazione  del  PNRR  e
rafforzare la  capacita'  amministrativa  dei  soggetti  attuatori  e
dell'Unita' di missione PNRR del Ministero delle imprese e  del  made
in Italy, fino al 31 dicembre 2026, per le  richieste  di  comando  e
distacco, presso il predetto Ministero, di personale non dirigenziale
appartenente al Comparto funzioni centrali non si applica  il  limite
di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, primo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165». 
  All'articolo 38: 
    al comma 4, primo  periodo,  dopo  le  parole:  «il  progetto  di
innovazione» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
    al comma 5: 
      alla lettera a), le parole: «c) del  decreto-legge  9  dicembre
2023, n. 181» sono sostituite dalle seguenti: «c), del  decreto-legge
9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
febbraio 2024, n. 11», le parole: «di cui alle lettere b) e c)»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui alle citate lettere  b)  e  c)»  e
dopo le parole: «dalle lettere a, b) e c)» sono inserite le seguenti:
«del comma 1»; 
      alla lettera b), le parole:  «e  comma  5,  lettera  a),»  sono
sostituite dalle seguenti: «e alla lettera a) del presente  comma»  e
le parole: «con decreto» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  il
decreto»; 
    al comma 6: 
      all'alinea, le parole:  «regolamento  (UE)  n.  852/2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2020/852»; 
      alla lettera d), dopo le parole:  «del  18  dicembre  2014»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
    al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «fino a 10 milioni  di
euro» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
    al  comma  8,  lettera  b),  le  parole:  «beni  al  comma»  sono
sostituite dalle seguenti: «beni di cui al comma»; 
    al comma 10, al primo periodo, dopo le parole: «al comma 11» sono
inserite le seguenti: «, lettera  a),»  e,  al  secondo  periodo,  le
parole: «Il soggetto gestore» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Il
GSE»; 
    al comma 11: 
      all'alinea, le parole: «degli  investimenti,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «degli investimenti»; 
      alla lettera b), le parole da: «Con decreto di cui al comma 17»
fino alla fine della lettera sono soppresse; 
    dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti: 
      «11-bis. Con il decreto di cui al comma 17 sono  individuati  i
requisiti,  anche  in   termini   di   indipendenza,   imparzialita',
onorabilita' e professionalita', dei soggetti autorizzati al rilascio
delle certificazioni. Tra i  soggetti  abilitati  al  rilascio  delle
certificazioni sono compresi, in ogni caso: 
        a) gli esperti in gestione dell'energia (EGE) certificati  da
organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339; 
        b) le societa' di servizi energetici  (ESCo)  certificate  da
organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352. 
      11-ter.  Il  Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy
esercita, anche avvalendosi del GSE,  la  vigilanza  sulle  attivita'
svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui
al  comma  11,  alinea,  verificando  la  correttezza  formale  delle
certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di
controllo, alla  verifica  nel  merito  della  rispondenza  del  loro
contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai  relativi
provvedimenti attuativi»; 
    al comma 13, primo periodo, le parole: «da  parte  di  GSE»  sono
sostituite dalle seguenti: «da parte del GSE»  e  le  parole:  «delle
entrate pena il» sono sostituite dalle seguenti:  «delle  entrate,  a
pena di»; 
    al comma 16: 
      al secondo periodo, le parole: «i controlli  di  cui  al  primo
periodo  nonche'  le  verifiche»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«nell'ambito dei controlli di cui  al  primo  periodo  nonche'  delle
verifiche» e le parole: «all'art. 22 del Regolamento  (UE)  2021/241»
sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 22 del regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  12  febbraio
2021,»; 
      al terzo periodo, le parole: «e' litis consorte  necessario  ai
sensi  dell'articolo  14,»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «e'
litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14»; 
    al comma 17: 
      all'alinea, la parola:  «adottato»  e'  soppressa,  le  parole:
«dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla  data
di entrata in vigore» e le parole: «e sono stabilite» sono sostituite
dalle seguenti: «, sono stabilite»; 
      alla lettera b), le parole: «comma 9;»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 9,»; 
      dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
        «b-bis) al costo massimo ammissibile, calcolato  in  euro/kW,
degli impianti di produzione di energia da fonti  rinnovabili  e,  in
euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui al comma 5»; 
        alla lettera e),  le  parole:  «professionalita',  dei»  sono
sostituite dalle seguenti: «professionalita' dei»; 
        alla lettera g), le parole: «regolamento (UE) 241/2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2021/241»; 
    al comma 18: 
      al primo  periodo,  le  parole:  «all'articolo  16,  del»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 16 del»; 
      al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
del 12 febbraio 2021»; 
    al comma 19, secondo periodo, le parole: «nonche' alle gestione e
monitoraggio» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' alla  gestione
e al monitoraggio»; 
    al comma 20, le parole: «comma 11 lett. b)» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 11, lettera b),» e dopo le parole: «Ministero  delle
imprese» sono inserite le seguenti: «e del made in Italy». 
    Dopo l'articolo 39 e' inserito il seguente: 
      «Art. 39-bis (Disposizioni in materia di camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura). - 1.  All'articolo  17,  comma
1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n.  215,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, l'ultimo  periodo
e' soppresso». 
  All'articolo 40: 
    al comma 2, le parole: «All'articolo  44,  del»  sono  sostituite
dalle seguenti: «All'articolo 44 del»; 
    al comma 5: 
      al primo periodo, le parole: «degli interventi, di cui al comma
4,» sono sostituite dalle seguenti: «degli interventi di cui al comma
4» e le parole: «di cui articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui all'articolo»; 
      al  terzo  periodo,  le  parole:  «ed  altri  emolumenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «o altri emolumenti»; 
    al comma 6: 
      all'alinea, primo periodo, le parole: «n.  64  superiore»  sono
sostituite dalle seguenti: «n. 64, superiore»; 
      alla lettera b), le parole: «dedicata,  preposta  al  pagamento
nei termini di legge dei debiti commerciali,» sono  sostituite  dalle
seguenti: «preposta al pagamento dei debiti commerciali, nei  termini
di legge, e dedicata»; 
    al comma 7: 
      dopo  il  quarto  periodo  e'  inserito  il   seguente:   «Tale
comunicazione  e'  data  altresi'  nei  casi  in  cui   risulti   che
l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui al comma  6  sia
condizionato   dal   ritardo   dei   trasferimenti   da   parte    di
amministrazioni dello Stato o delle regioni»; 
      al quinto periodo, le parole: «Cabina di Regia» sono sostituite
dalle seguenti: «Cabina di regia»; 
    al comma 8, terzo periodo, le parole: «ed altri emolumenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «o altri emolumenti». 
  All'articolo 41: 
    al comma 1: 
      al primo  periodo,  dopo  le  parole:  «12  febbraio  2021»  e'
inserito il seguente segno  d'interpunzione:  «,»,  dopo  le  parole:
«Missione 2» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e  le
parole: «e' pubblicato sul sito» sono sostituite dalle seguenti:  «e'
pubblicato nel sito internet»; 
      al terzo periodo, le  parole:  «ENEA  esegue»  sono  sostituite
dalle seguenti: «L'ENEA esegue». 
    Nel capo IX del titolo II, dopo  l'articolo  41  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «Art. 41-bis (Modifica all'articolo  11  del  decreto-legge  1°
marzo 2022, n. 17, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
aprile 2022, n. 34, in materia di energia da fonti rinnovabili). - 1.
All'articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del  decreto-legge  1°
marzo 2022, n. 17, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
aprile 2022, n. 34, la  parola:  "coltivatore"  e'  sostituita  dalla
seguente: "conduttore"». 
  All'articolo 42: 
    al secondo dei commi numerati con il numero  1,  le  parole:  «1.
Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono  derivano»  sono
sostituite dalle seguenti: «2. Dall'attuazione del presente  articolo
non devono derivare». 
  L'articolo 43 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 43 (Modalita' tecnologiche per la raccolta,  l'elaborazione
e  l'analisi  dei  dati  sanitari).  -  1.  Al  fine  di   assicurare
l'aggiornamento del fascicolo sanitario elettronico in attuazione dei
progetti previsti dalla Missione 6, Componente  2,  Investimento  1.3
"Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti  per
la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati  e  la  simulazione",
del PNRR, con decreto del Ministro della salute, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare,  previo  parere
del Garante per la  protezione  dei  dati  personali,  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuate le modalita' tecnologiche idonee a
garantire il rilascio e la verifica  delle  certificazioni  sanitarie
digitali,  in  conformita'  alle  specifiche   tecniche   europee   e
internazionali. 
    2. Per assicurare l'individuazione e  lo  sviluppo  di  modalita'
tecnologiche  idonee  alla  gestione  di   certificazioni   sanitarie
digitali, quali quelle di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa  di
euro 3.850.000 per l'anno 2024, da gestire nell'ambito della  vigente
convenzione  tra  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  e  la  societa'
SOGEI S.p.A. A decorrere dall'anno 2025, e' autorizzata la  spesa  di
euro 1.850.000 annui, da gestire nell'ambito della convenzione di cui
al primo periodo. A tal fine le risorse di cui al presente comma sono
iscritte  nell'apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione   del
Ministero dell'economia e delle finanze  e  costituiscono  incremento
del limite di spesa annuo della predetta vigente convenzione. 
    3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a  euro  3.850.000  per
l'anno 2024 e a euro 1.850.000 annui a decorrere dall'anno  2025,  si
provvede,  quanto  a  euro  3.850.000  per  l'anno   2024,   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al  comma
5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto
nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute  per
il triennio 2024-2026 e, quanto a euro 1.850.000  annui  a  decorrere
dall'anno 2025, mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2024-2026,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della salute». 
  All'articolo 44: 
    al comma 1: 
      all'alinea, dopo le parole: «2-sexies  del»  sono  inserite  le
seguenti: «codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al»; 
      alla lettera a), capoverso 1-bis, la parola:  «pseudonomizzati»
e' sostituita dalla seguente: «pseudonimizzati»; 
      alla lettera b), capoverso 1-ter, la parola:  «pseudonomizzati»
e' sostituita dalla seguente: «pseudonimizzati»  e  le  parole:  «del
Codice» sono sostituite dalle seguenti: «del codice»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. All'articolo 110, comma 1, del  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno  2003,  n.  196,  le  parole:  "e  deve  essere  sottoposto  a
preventiva consultazione del Garante ai sensi  dell'articolo  36  del
Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: ". Nei casi  di  cui  al
presente comma, il Garante individua  le  garanzie  da  osservare  ai
sensi dell'articolo 106, comma 2, lettera d), del presente codice"». 
    Nel capo X del titolo II, dopo  l'articolo  44  sono  aggiunti  i
seguenti: 
      «Art. 44-bis (Misure in materia di efficienza  dei  policlinici
universitari).  -  1.  Al  fine  di   migliorare   l'efficienza   dei
policlinici universitari e di assicurare il rispetto  delle  scadenze
relative ai progetti compresi nella Missione 6 del PNRR, all'articolo
5, comma 15, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.  517,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al primo periodo, le parole: "nel limite del 2  per  cento
dell'organico" sono sostituite dalle seguenti:  "nel  rispetto  delle
disposizioni vigenti in materia di spesa per il personale"; 
        b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle  aziende
di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), anche  se  costituite  in
via  definitiva  nella  forma  ivi  prevista  dopo  il   periodo   di
sperimentazione, il personale medico, veterinario  e  sanitario  gia'
assunto  con  le  modalita'  stabilite  per  la  dirigenza  medica  e
sanitaria  del  Servizio   sanitario   nazionale   e   nel   rispetto
dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25  giugno  2019,  n.  60,
conserva, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, l'inquadramento giuridico ed  economico  nell'ambito  della
contrattazione collettiva della dirigenza dell'area sanita' (ex  area
IV del Servizio sanitario nazionale)". 
      Art. 44-ter (Modifiche  all'articolo  9  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, in materia di personale degli enti del  Servizio
sanitario  nazionale).  -  1.  Al  fine   di   garantire   il   pieno
raggiungimento  degli  obiettivi   della   Missione   6   del   PNRR,
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al  settimo  periodo,  dopo  le  parole:  "Le  limitazioni
previste dal presente  comma  non  si  applicano"  sono  inserite  le
seguenti:  "agli  enti  del   Servizio   sanitario   nazionale,   con
riferimento al personale della dirigenza medica e  al  personale  non
dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario,"  e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "e  nel  rispetto  della
disciplina in materia di spesa per il personale"; 
        b) dopo il  nono  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:  "Per
ciascun anno del triennio  2024-2026  la  spesa  complessiva  per  il
personale degli enti del  Servizio  sanitario  nazionale  di  cui  al
settimo periodo  non  puo'  essere  superiore  al  doppio  di  quella
sostenuta per la stessa finalita' nell'anno 2009. Per  gli  enti  del
Servizio sanitario nazionale il limite di cui al presente comma opera
a  livello  regionale;  conseguentemente  le  regioni  indirizzano  e
coordinano la spesa degli  enti  del  rispettivo  servizio  sanitario
regionale in conformita' a quanto previsto dal presente comma,  fermo
restando quanto disposto per ciascuno di essi  dall'articolo  11  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60". 
      Art. 44-quater (Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di contratti di  lavoro  a
tempo determinato per  l'assunzione  di  medici,  medici  veterinari,
odontoiatri,  biologi,  chimici,  farmacisti,  fisici   e   psicologi
specializzandi, nonche' all'articolo 12, comma 2,  del  decreto-legge
30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26
maggio 2023, n. 56, in materia di incarichi libero-professionali  dei
medici in formazione specialistica). - 1. Al  fine  di  garantire  il
pieno raggiungimento degli  obiettivi  della  Missione  6  del  PNRR,
all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al primo periodo, dopo le parole: "possono procedere" sono
inserite le seguenti: ", fino al 31 dicembre 2026,"; 
        b) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il contratto
ha  durata  pari  alla  durata  residua  del  corso   di   formazione
specialistica e puo'  essere  prorogato  fino  al  conseguimento  del
titolo di formazione specialistica, anche se la struttura nella quale
lo specializzando svolge l'attivita' lavorativa non  appartiene  alla
rete formativa della scuola di specializzazione cui lo specializzando
stesso e' iscritto, ma alla rete  formativa  di  un'altra  scuola  di
specializzazione per la disciplina di interesse.  Sono  fatti  salvi,
per i  medici  specializzandi,  i  periodi  di  sospensione  previsti
dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368"; 
        c) dopo il settimo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  "E'
sospesa la certificazione delle  attivita'  formative  da  parte  del
consiglio della scuola di specializzazione, secondo quanto  stabilito
dal progetto formativo della scuola stessa"; 
        d) al decimo periodo, le parole: "di cui all'ottavo  periodo"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui al nono periodo"; 
        e) al dodicesimo periodo: 
          1)  dopo  le  parole:   "purche'   accreditati   ai   sensi
dell'articolo 43 del  decreto  legislativo  n.  368  del  1999"  sono
inserite le seguenti: "alla data di stipulazione del contratto di cui
al presente comma"; 
          2) dopo le parole: "ovvero presso gli istituti di  ricovero
e cura a carattere  scientifico"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "che
devono garantire, oltre al tutoraggio, anche la certificazione  delle
competenze   acquisite   dallo   specializzando   e   le    attivita'
assistenziali che lo specializzando puo' svolgere in autonomia.  Tale
certificazione sostituisce la prova di cui all'articolo 38, comma  2,
del decreto legislativo n. 368 del 1999 ed  e'  valida  ai  fini  del
rilascio del diploma". 
      2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30  marzo  2023,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023,  n.
56, le parole: "di  emergenza-urgenza  ospedalieri"  sono  sostituite
dalla seguente: "sanitari". 
      Art. 44-quinquies (Norme in materia di servizi  consultoriali).
- 1. Le regioni organizzano i servizi consultoriali nell'ambito della
Missione 6, Componente 1, del PNRR e possono avvalersi, senza nuovi o
maggiori  oneri  a  carico  della   finanza   pubblica,   anche   del
coinvolgimento  di  soggetti  del  Terzo  settore  che  abbiano   una
qualificata esperienza nel sostegno alla maternita'». 
    Al titolo III, le parole: «Capo I  -  Disposizioni  finali»  sono
soppresse. 
    Nel titolo III, all'articolo 45 e' premesso il seguente: 
      «Art.  44-sexies  (Clausola   di   salvaguardia).   -   1.   Le
disposizioni del presente decreto sono applicabili  nelle  regioni  a
statuto speciale e nelle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme
di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. 
      2. Le risorse  eventualmente  gia'  assegnate  alle  regioni  a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e  di  Bolzano  e
agli enti locali dei rispettivi territori per la realizzazione  degli
investimenti non piu' finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle
risorse del PNRR, a seguito  della  decisione  del  Consiglio  ECOFIN
dell'8  dicembre  2023,  rimangono   assegnate   ai   suddetti   enti
territoriali anche se finanziate con risorse statali, comprese quelle
di cui all'articolo 1, comma 5». 
    All'allegato 1, voce Ministero dell'Agricoltura della  sovranita'
alimentare e delle foreste: 
      nella colonna: Stato di previsione della spesa, dopo le parole:
«dell'Agricoltura» e' inserito  il  seguente  segno  d'interpunzione:
«,»; 
      nella colonna: Autorizzazione di spesa: 
        alla voce: «LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95,  punto  C  ter
decies», nella colonna relativa all'anno 2026, la cifra:  «1.842.000»
e' sostituita dalla seguente: «12.075.000» e, nella colonna  relativa
all'anno 2027, la cifra: «3.409.000» e'  sostituita  dalla  seguente:
«12.651.000»; 
        la voce: «LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto B quater»
e' soppressa. 
    All'allegato 2: 
      alla tabella B.I: 
        alla voce n. 2 - Allestitore di stands, la sigla: «n.c.a»  e'
sostituita dalla seguente: «n.c.a.»; 
        alla voce n.  6  -  Graphic  designer,  le  parole:  «Graphic
designer»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Disegnatore   grafico
(Graphic designer)»; 
        alla   voce   n.   7   -    Imbianchino/Tinteggiatore/Pittore
edile/Intonacatore/decoratore, le parole:  «Attivita'  di:  di»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «Attivita'   di:»   e   le   parole:
«installazione  di   caminetti;   costruzione   di   sottofondi   per
pavimenti;» sono soppresse; 
        alla voce n. 8 - Organizzatore  di  corsi  professionali,  le
parole: «responsabile servizio  prevenzione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «responsabile del servizio di prevenzione»; 
        alla  voce  n.  11  -  Prestatore  di   servizi   informatici
multimediali, la parola: «computer:» e'  sostituita  dalla  seguente:
«computer»  e  la  sigla:  «n.c.a»  e'  sostituita  dalla   seguente:
«n.c.a.»; 
        alla  voce  n.  13  -  Sarto/Modista/Modellista,  le  parole:
«attacco  bottoni,  taglio  fili»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«attacco di bottoni, taglio di fili»; 
        alla voce n. 14 - Spazzacamino, le parole: «video  ispezione»
sono sostituite dalla seguente: «video-ispezione»; 
        alla voce n. 16 - Vetrinista/Visual merchandiser, le  parole:
«punto vendita» sono sostituite dalle seguenti: «punto di vendita»; 
      alla tabella B-II: 
        alla voce n. 23 - Creatore di  articoli  di  bigiotteria,  le
parole: «di cui all'art. 127 R.D. n. 773/1931» sono sostituite  dalle
seguenti: «, di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773»; 
        alle voci n. 26 - Gastronomo/Rosticciere/Friggitore, n. 27  -
Gelatiere, n. 36 - Pasticciere  e  n.  37  -  Pizzaiolo,  le  parole:
«d.lgs.  n.  222/2016»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 222»; 
        alla voce n. 36 - Pasticciere, le  parole:  «e  pasticcerie,»
sono sostituite dalle seguenti: «e pasticcerie»; 
        alla voce n. 37 - Pizzaiolo, le parole:  «cibi  da  asporto,»
sono sostituite dalle seguenti: «cibi da asporto»; 
        alla voce n. 39 - Rilegatore/Legatore di  libri,  le  parole:
«adattamento copertine» sono sostituite dalle seguenti:  «adattamento
di copertine»; 
        alla nota 1, la parola: «AUA» e' sostituita  dalle  seguenti:
«autorizzazione  unica  ambientale  (AUA)»,  la  sigla:   «c.d.»   e'
sostituita dalla parola:  «cosiddetta»,  le  parole:  «all'emissioni»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alle  emissioni»,   le   parole:
«ricorrenza  di  adempimenti»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«ricorrenza dell'obbligo di adempimenti», le parole: «L.  447/1995  e
D.P.R. 227/2011» sono sostituite dalle seguenti:  «legge  26  ottobre
1995, n. 447, e regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227», dopo le parole: «Allegato I al»,
ovunque ricorrono, sono inserite le  seguenti:  «regolamento  di  cui
al»,  le  parole:  «prevenzione  incendi»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «prevenzione degli incendi» e  le  parole:
«regolamento  n.  852/2004/CE»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«regolamento (CE) n. 852/2004». 
    Dopo l'allegato 2 e' inserito il seguente: 
 
                                                      «Allegato 2-bis 
 
                              (Articolo 29, comma 19, lettera c-bis)) 
 
                                                      "Allegato I-bis 
 
                                               (Articolo 27, comma 6) 
 
Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei  crediti
                dalla patente di cui all'articolo 27 
 
      
 
=====================================================================
|      |          FATTISPECIE         |    DECURTAZIONE DI CREDITI  |
+======+==============================+=============================+
|      | Omessa elaborazione del      |                             |
|      |documento di valutazione dei  |                             |
|   1  |rischi:                       |              5              |
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      | Omessa elaborazione del Piano|                             |
|   2  |di emergenza ed evacuazione:  |              3              |
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      | Omessi formazione e          |                             |
|   3  |addestramento:                |              2              |
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      | Omessa costituzione del      |                             |
|      |servizio di prevenzione e     |                             |
|      |protezione o nomina del       |                             |
|   4  |relativo responsabile:        |              3              |
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      | Omessa elaborazione del piano|                             |
| 5    |operativo di sicurezza:       |              3              |
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      | Omessa fornitura del         |                             |
|      |dispositivo di protezione     |                             |
|      |individuale contro le cadute  |                             |
|   6  |dall'alto:                    |              2              |
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      | Mancanza di protezioni verso |                             |
|   7  |il vuoto:                     |              3              |
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      | Mancata installazione delle  |                             |
|      |armature di sostegno, fatte   |                             |
|      |salve le prescrizioni         |                             |
|      |desumibili dalla relazione    |                             |
|      |tecnica sulla consistenza del |                             |
|   8  |terreno:                      |              2              |
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      | Lavori in prossimita' di     |                             |
|      |linee elettriche in assenza di|                             |
|      |disposizioni organizzative e  |                             |
|      |procedurali idonee a          |                             |
|      |proteggere i lavoratori dai   |                             |
|   9  |conseguenti rischi:           |              2              |
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |Presenza di conduttori nudi in|                             |
|      |tensione in assenza di        |                             |
|      |disposizioni organizzative e  |                             |
|      |procedurali idonee a          |                             |
|      |proteggere i lavoratori dai   |                             |
|  10  |conseguenti rischi:           |              2              |
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |Mancanza di protezione contro |                             |
|      |i contatti diretti e indiretti|                             |
|      |(impianto di terra,           |                             |
|      |interruttore magnetotermico,  |                             |
|  11  |interruttore differenziale):  |              2              |
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |Omessa vigilanza in ordine    |                             |
|      |alla rimozione o modifica dei |                             |
|      |dispositivi di sicurezza o di |                             |
|  12  |segnalazione o di controllo:  |              2              |
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |Omessa notifica all'organo di |                             |
|      |vigilanza prima dell'inizio di|                             |
|      |lavori che possono comportare |                             |
|      |il rischio di esposizione     |                             |
|  13  |all'amianto:                  |              1              |
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |Omessa valutazione dei rischi |                             |
|      |derivanti dal possibile       |                             |
|      |rinvenimento di ordigni       |                             |
|      |bellici inesplosi ai sensi    |                             |
|  14  |dell'articolo 28:             |              3              |
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |Omessa valutazione del rischio|                             |
|      |biologico e da sostanze       |                             |
|  15  |chimiche:                     |              3              |
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |Omessa individuazione delle   |                             |
|      |zone controllate o sorvegliate|                             |
|      |ai sensi del decreto          |                             |
|      |legislativo 31 luglio 2020, n.|                             |
|  16  |101:                          |              3              |
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |Omessa valutazione del rischio|                             |
|  17  |di annegamento:               |              2              |
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |Omessa valutazione dei rischi |                             |
|      |collegati a lavori in pozzi,  |                             |
|  18  |sterri sotterranei e gallerie:|              2              |
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |Omessa valutazione dei rischi |                             |
|      |collegati all'impiego di      |                             |
|  19  |esplosivi:                    |              3              |
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |Omessa formazione dei         |                             |
|      |lavoratori che operano in     |                             |
|      |ambienti confinati o sospetti |                             |
|      |di inquinamento ai sensi del  |                             |
|      |regolamento di cui al decreto |                             |
|      |del Presidente della          |                             |
|      |Repubblica 14 settembre 2011, |                             |
|  20  |n. 177:                       |              1              |
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |Condotta sanzionata ai sensi  |                             |
|      |dell'articolo 3, comma 3,     |                             |
|      |lettera a), del decreto-legge |                             |
|      |22 febbraio 2002, n. 12,      |                             |
|      |convertito, con modificazioni,|                             |
|      |dalla legge 23 aprile 2002, n.|                             |
|  21  |73:                           |              1              |
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |Condotta sanzionata ai sensi  |                             |
|      |dell'articolo 3, comma 3,     |                             |
|      |lettera b), del decreto-legge |                             |
|      |22 febbraio 2002, n. 12,      |                             |
|      |convertito, con modificazioni,|                             |
|      |dalla legge 23 aprile 2002, n.|                             |
|  22  |73:                           |              2              |
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |Condotta sanzionata ai sensi  |                             |
|      |dell'articolo 3, comma 3,     |                             |
|      |lettera c), del decreto-legge |                             |
|      |22 febbraio 2002, n. 12,      |                             |
|      |convertito, con modificazioni,|                             |
|      |dalla legge 23 aprile 2002, n.|                             |
|  23  |73:                           |              3              |
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |Condotta sanzionata ai sensi  |                             |
|      |dell'articolo 3, comma        |                             |
|      |3-quater, del decreto-legge 22|                             |
|      |febbraio 2002, n. 12,         |                             |
|      |convertito, con modificazioni,|                             |
|      |dalla legge 23 aprile 2002, n.|                             |
|      |73, in aggiunta alle condotte |                             |
|  24  |di cui ai numeri 21, 22 e 23: |              1              |
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |Infortunio di lavoratore      |                             |
|      |dipendente dell'impresa,      |                             |
|      |occorso a seguito di          |                             |
|      |violazione delle norme sulla  |                             |
|      |prevenzione degli infortuni   |                             |
|      |sul lavoro di cui al presente |                             |
|      |decreto, dal quale derivi     |                             |
|      |un'inabilita' temporanea      |                             |
|      |assoluta che importi          |                             |
|      |l'astensione dal lavoro per   |                             |
|  25  |piu' di 60 giorni:            |              5              |
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |Infortunio di lavoratore      |                             |
|      |dipendente dell'impresa,      |                             |
|      |occorso a seguito di          |                             |
|      |violazione delle norme sulla  |                             |
|      |prevenzione degli infortuni   |                             |
|      |sul lavoro di cui al presente |                             |
|      |decreto, che comporti una     |                             |
|      |parziale inabilita' permanente|                             |
|  26  |al lavoro:                    |              8              |
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |Infortunio di lavoratore      |                             |
|      |dipendente dell'impresa,      |                             |
|      |occorso a seguito di          |                             |
|      |violazione delle norme sulla  |                             |
|      |prevenzione degli infortuni   |                             |
|      |sul lavoro di cui al presente |                             |
|      |decreto, che comporti         |                             |
|      |un'assoluta inabilita'        |                             |
|  27  |permanente al lavoro:         |             15              |
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |Infortunio mortale di         |                             |
|      |lavoratore dipendente         |                             |
|      |dell'impresa, occorso a       |                             |
|      |seguito di violazione delle   |                             |
|      |norme sulla prevenzione degli |                             |
|      |infortuni sul lavoro di cui al|                             |
|  28  |presente decreto:             |             20              |
+------+------------------------------+-----------------------------+
|      |Malattia professionale di     |                             |
|      |lavoratore dipendente         |                             |
|      |dell'impresa, derivante dalla |                             |
|      |violazione delle norme sulla  |                             |
|      |prevenzione degli infortuni   |                             |
|      |sul lavoro di cui al presente |                             |
|  29  |decreto:                      |             10              |
+------+------------------------------+-----------------------------+
 
     All'allegato 3: 
      nell'intestazione, le parole:  «convertito  dalla  legge»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge».