Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI
CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2024, N. 19
Al titolo I, le parole: «Capo I - Misure per l'attuazione del PNRR»
sono soppresse.
All'articolo 1:
al comma 1, primo periodo, le parole: «dallo stesso previsti»
sono sostituite dalle seguenti: «previsti dallo stesso Piano»;
al comma 3:
al secondo periodo, le parole: «delle relative informativa»
sono sostituite dalle seguenti: «delle relative informative»;
al quarto periodo, le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono
sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione,», le
parole: «comma 7, lettere h) e i)» sono sostituite dalle seguenti:
«comma 8, lettere h) e i),» e le parole: «comma 7, lettera f)» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 8, lettera f)»;
al quinto periodo, le parole: «di decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «dei decreti»;
dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «Sugli schemi
dei decreti di cui al presente comma e' acquisita l'intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano ovvero di Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 3 ovvero dell'articolo 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, qualora prevedano il definanziamento di
interventi cui sono destinate risorse assegnate mediante
provvedimenti sottoposti a intesa ai sensi delle predette
disposizioni»;
al comma 4, secondo periodo, le parole: «, le risorse di cui al
primo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse di cui al
primo periodo» e dopo le parole: «sono versate» e' inserito il
seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 5:
all'alinea, dopo le parole: «in tutto o in parte» e' inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «2024, di» sono
sostituite dalle seguenti: «2024, a», le parole: «2025, di» sono
sostituite dalle seguenti: «2025, a», le parole: «2026, di» sono
sostituite dalle seguenti: «2026, a», le parole: «2027, di» sono
sostituite dalle seguenti: «2027, a» e le parole: «2028 e di» sono
sostituite dalle seguenti: «2028 e a»;
alla lettera c), dopo le parole: «per l'anno 2029» e' inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,» e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, alla cui realizzazione si provvede con le
modalita' di cui all'articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 16
dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
febbraio 2020, n. 5»;
alla lettera d), le parole: «per l'anno 2026,» sono sostituite
dalle seguenti: «per l'anno 2026 e»;
alla lettera e), dopo le parole: «per l'anno 2029» e' inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla lettera f), dopo le parole: «per l'anno 2029» e' inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,»;
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Le risorse disponibili nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della
missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela
della finanza pubblica", programma "Regolazioni contabili,
restituzioni e rimborsi d'imposte", unita' di voto 1.4, sono
incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2026»;
al comma 8:
all'alinea, le parole: «commi 1, 6 e 7» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 1, 6, 7 e 7-bis» e le parole: «3.440,221 milioni di
euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «3.840,221
milioni di euro per l'anno 2026»;
alla lettera a):
l'alinea e' sostituito dal seguente:
«a) quanto a 1.900,45 milioni di euro per l'anno 2024,
1.438,53 milioni di euro per l'anno 2025 e 404,53 milioni di euro per
l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni
di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.
101, nelle seguenti misure:»;
al numero 7), dopo le parole: «250 milioni» sono inserite le
seguenti: «di euro» e dopo le parole: «e 160» sono inserite le
seguenti: «milioni di euro»;
il numero 8) e' soppresso;
al numero 20), le parole: «numero. 1» sono sostituite dalle
seguenti: «numero 1»;
alla lettera f), le parole: «che costituisce parte integrante
del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al
presente decreto» e dopo le parole: «decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 giugno 2019,» sono inserite le seguenti:
«recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio
degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo
sviluppo del paese, e»;
alla lettera g), alinea, dopo le parole: «a 50.000.000» e'
inserita la seguente: «di»;
alla lettera i), dopo le parole: «per l'anno 2026» e' inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla lettera m), le parole: «per ciascuno degli anni 2027 e
2028» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal
2026 al 2028»;
alla lettera p), le parole: «all'articolo 20, della legge» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 20 della legge»;
alla lettera r), le parole: «convertito con modificazioni in
legge» e le parole: «convertito con modificazioni nella legge» sono
sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla
legge»;
la lettera s) e' sostituita dalla seguente:
«s) quanto a euro 55.000.000 per l'anno 2024, euro 15.000.000
per l'anno 2025, euro 30.373.000 per l'anno 2026 ed euro 30.000.000
per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156»;
alla lettera u), le parole: «di bilancio» sono soppresse;
dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. Al fine di accelerare gli interventi strategici
necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria entro
i limiti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalita' di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n.
88, le risorse del fondo di cui all'articolo 30, comma 14-ter, primo
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate
di 10 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 30 milioni di euro per l'anno
2027 e di 35 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti
dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione
delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente
alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178,
lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020, nel
rispetto del vincolo territoriale di cui al citato articolo 1, comma
178, alinea, della legge n. 178 del 2020»;
al comma 11:
al primo periodo, dopo le parole: «e gli interventi» e'
inserita la seguente: «del» e le parole: «e 7, lettere a) e c)» sono
sostituite dalle seguenti: «e 8, lettere a) e c)»;
al terzo periodo, le parole: «dello stesso intervento» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'intervento al quale sono assegnate»;
al comma 13:
al primo periodo, le parole: «numero 2)» sono sostituite dalle
seguenti: «numero 2»;
al secondo periodo, la parola: «Conseguentemente» e' sostituita
dalle seguenti: «Per il fine di cui al primo periodo» e le parole:
«all'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67» sono sostituite
dalle seguenti: «all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,»;
al terzo periodo, le parole: «realizzazione dell'investimento»
sono sostituite dalle seguenti: «realizzazione degli investimenti»,
le parole: «di cui alla Componente 1, del PNRR» sono sostituite dalle
seguenti: «, di cui alla Missione 6, Componente 1, del PNRR,» e le
parole: «di cui alla Missione 6, Componente 2, del PNRR» sono
sostituite dalle seguenti: «, di cui alla Missione 6, Componente 2,
del PNRR,»;
al quarto periodo, dopo le parole: «al Ministero della salute»
e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 2:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del presente
decreto», dopo le parole: «di ciascun programma e intervento» e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «del 31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto» e dopo le parole:
«stato di avanzamento» sono inserite le seguenti: «e dei pagamenti»;
al secondo periodo, le parole: «assicurino il conseguimento»
sono sostituite dalle seguenti: «contengono tutte le informazioni
concernenti lo stato di attuazione degli interventi e che tale stato
di attuazione assicura il raggiungimento» e dopo le parole: «degli
obiettivi» sono inserite le seguenti: «nei tempi»;
al comma 2:
al secondo periodo, le parole da: «rispetto a quanto indicato
nel cronoprogramma» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle
seguenti: «nelle attestazioni di cui al comma 1 rispetto a quanto
indicato nel cronoprogramma reso disponibile ai sensi del medesimo
comma 1, la Struttura di missione PNRR provvede a richiedere i
necessari chiarimenti all'amministrazione centrale titolare della
misura e, ove necessario, al soggetto attuatore, assegnando un
termine non superiore a venti giorni, prorogabile una sola volta e
per non piu' di dieci giorni»;
il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di
inutile decorso del termine di cui al secondo periodo ovvero qualora,
anche all'esito dei chiarimenti forniti, permangano disallineamenti o
incoerenze, la Cabina di regia per il PNRR, di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, propone al Presidente del
Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui
all'articolo 12 del medesimo decreto-legge»;
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dei soggetti
attuatori inadempienti» sono inserite le seguenti: «e responsabili
dell'omesso ovvero dell'incompleto conseguimento dei predetti
obiettivi finali»;
al comma 4, la parola: «trasmessi» e' sostituita dalle
seguenti: «resi disponibili».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «alle frodi e agli altri illeciti» sono
sostituite dalle seguenti: «delle frodi e degli altri illeciti», le
parole: «previste dall'articolo 3, comma 1, del» sono sostituite
dalle seguenti: «attribuite dall'articolo 3, comma 1, del regolamento
di cui al», le parole: «n. 91 in capo al» sono sostituite dalle
seguenti: «n. 91, al» e dopo le parole: «dell'Unione europea» e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 2:
all'alinea, le parole: «il Comitato, provvede» sono sostituite
dalle seguenti: «il Comitato provvede»;
alla lettera d), la parola: «inclusi» e' sostituita dalla
seguente: «esposti»;
al comma 3:
all'alinea, dopo le parole: «dall'articolo 3, comma 2, del»
sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «dell'Unione europea»
e dopo le parole: «n. 234 del 2012» e' inserito il seguente segno
d'interpunzione: «,»;
al comma 8, le parole: «, dopo il primo periodo e' aggiunto, in
fine, il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo» e dopo le parole: «del 27 aprile 2016, e
al» sono inserite le seguenti: «codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al»;
al comma 9, alinea, le parole: «, dopo il primo comma, e'
aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «e' aggiunto,
in fine, il seguente comma»;
al comma 10, dopo le parole: «lettera a), del» sono inserite le
seguenti: «codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al».
All'articolo 4:
al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, le
parole: «del 2021, presso» sono sostituite dalle seguenti: «del 2021
presso»;
al comma 2, lettera a), le parole: «del decreto-legge n. 77 del
2021» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108».
All'articolo 5:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «la modalita' previste»
sono sostituite dalle seguenti: «le modalita' previsti»;
al comma 2:
al secondo periodo, dopo le parole: «e di enti territoriali,»
e' inserita la seguente: «individuati»;
al nono periodo, dopo le parole: «della finanza pubblica» e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole:
«delle amministrazioni locali e degli» e' inserita la seguente:
«altri»;
al decimo periodo, la parola: «nominati» e' sostituita dalle
seguenti: «da esso nominati»;
all'undicesimo periodo, dopo le parole: «con il decreto» sono
inserite le seguenti: «del Presidente del Consiglio dei ministri»;
al comma 3, le parole: «secondo periodo del» sono sostituite
dalle seguenti: «secondo periodo, del», dopo le parole: «dal comma 2»
sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «e in
euro» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro».
All'articolo 6:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «a rischio esclusione» sono
sostituite dalle seguenti: «esposte al rischio di emarginazione»;
al secondo periodo, le parole: «la modalita' previste» sono
sostituite dalle seguenti: «le modalita' previsti»;
al comma 2:
al secondo periodo, dopo le parole: «e di enti territoriali,»
e' inserita la seguente: «individuati»;
al nono periodo, dopo le parole: «delle amministrazioni locali
e degli» e' inserita la seguente: «altri»;
al decimo periodo, la parola: «nominati» e' sostituita dalle
seguenti: «da esso nominati»;
all'undicesimo periodo, dopo le parole: «con il decreto» sono
inserite le seguenti: «del Presidente del Consiglio dei ministri»;
al comma 3, le parole: «secondo periodo del» sono sostituite
dalle seguenti: «secondo periodo, del» e dopo le parole: «dal comma
2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».
All'articolo 7:
al comma 1:
al secondo periodo, le parole: «la modalita' previste» sono
sostituite dalle seguenti: «le modalita' previsti»;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario
straordinario, nell'esercizio delle sue funzioni, assicura il
coinvolgimento e la responsabilizzazione delle istituzioni locali e
dei soggetti del Terzo settore»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «per fino» sono sostituite dalla
seguente: «fino»;
al secondo periodo, dopo le parole: «e di enti territoriali,»
e' inserita la seguente: «individuati»;
al nono periodo, dopo le parole: «della finanza pubblica» e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole:
«delle amministrazioni locali e degli» e' inserita la seguente:
«altri»;
al decimo periodo, la parola: «nominati» e' sostituita dalle
seguenti: «da esso nominati»;
all'undicesimo periodo, dopo le parole: «con il decreto» sono
inserite le seguenti: «del Presidente del Consiglio dei ministri»;
al comma 3, dopo le parole: «dal comma 2» sono inserite le
seguenti: «del presente articolo».
All'articolo 8:
al comma 2, alla lettera a) e' premessa la seguente:
«0a) all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dei contratti di
collaborazione stipulati con professionisti ed esperti ai sensi
dell'articolo 9, comma 2-bis, del presente decreto per il supporto ai
procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR,
nell'ambito del Sub-investimento 2.2.1 'Assistenza tecnica a livello
centrale e locale', i quali possono essere soggetti a ulteriori
rinnovi o proroghe nel rispetto del termine di attuazione del
progetto e nel limite delle risorse assegnate"»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di garantire l'attuazione del regolamento di
cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, per
il perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR e per non
disperdere le professionalita' acquisite, all'articolo 1, comma 268,
lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite
dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025";
b) le parole: "nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio
2020 e il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nel
periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024"»;
al comma 3, lettera b), dopo le parole: «comma 6-ter» e' inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 7, capoverso 2-bis, lettera b), le parole: «convertito,
con modificazioni, con legge» sono sostituite dalle seguenti: «,
convertito, con modificazioni, dalla legge»;
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Limitatamente all'anno 2024, per gli incarichi a
contratto previsti dall'articolo 110, comma 1, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per l'attuazione delle
iniziative finanziate in tutto o in parte tramite i fondi del PNRR, i
requisiti inerenti all'anzianita' di servizio necessari per la
qualifica da ricoprire sono definiti nell'avviso di selezione
pubblica, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, fermi restando il
possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica
professionalita' nelle materie connesse all'oggetto dell'incarico
nonche' i limiti di legge in materia di incompatibilita' e
inconferibilita'»;
al comma 8, le parole: «di analisi, di valutazione» sono
sostituite dalle seguenti: «di analisi e valutazione» e dopo le
parole: «di livello generale,» e' inserita la seguente:
«conferibile»;
al comma 11, secondo periodo, le parole: «presente comma, si
provvede» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo si provvede»
e le parole: «l'accantonamento del Ministero» sono sostituite dalle
seguenti: «l'accantonamento relativo al Ministero»;
al comma 12, secondo periodo, le parole: «agli inquadramenti nel
ruolo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge
n. 82 del 2021, del personale che abbia superato le prove selettive»
sono sostituite dalle seguenti: «all'inquadramento del personale che
abbia superato le prove selettive nel ruolo di cui all'articolo 12,
comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 82 del 2021»;
al comma 13, le parole: «, e' ridotto» sono sostituite dalle
seguenti: «e' ridotto»;
al comma 14, primo periodo, le parole: «, e' incrementato» sono
sostituite dalle seguenti: «e' incrementata»;
al comma 15:
al primo periodo, le parole: «in materia di analisi,
valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di analisi e
valutazione», dopo le parole: «dell'Ufficio di Gabinetto del
Ministro» sono inserite le seguenti: «, conferibile anche in deroga
alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» e le parole: «nell'ambito di
analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'ambito dell'analisi e della
valutazione delle politiche pubbliche e della revisione»;
al secondo periodo, le parole: «in materia di analisi,
valutazione delle politiche pubbliche e revisione» sono sostituite
dalle seguenti: «in materia di analisi e valutazione delle politiche
pubbliche e di revisione»;
dopo il comma 15 e' inserito il seguente:
«15-bis. Al fine di garantire le capacita'
tecnico-amministrative dell'Agenzia industrie difesa, in coerenza con
gli obiettivi di modernizzazione della pubblica amministrazione e di
valorizzazione delle competenze previsti nel PNRR, fino al 31
dicembre 2026 la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
elevata al 20 per cento per il conferimento degli incarichi di
livello dirigenziale non generale previsti nella dotazione organica
della stessa Agenzia industrie difesa, con oneri a valere sulle
facolta' assunzionali della medesima disponibili a legislazione
vigente. Le disposizioni del primo periodo non si applicano per il
conferimento di incarichi di livello dirigenziale non generale al
personale militare»;
dopo il comma 17 e' inserito il seguente:
«17-bis. Alla legge 13 dicembre 2023, n. 190, in materia di
disciplina della professione di guida turistica, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 4 e' abrogato;
b) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: "delle competenze linguistiche"
sono sostituite dalle seguenti: "della conoscenza di almeno una
lingua straniera" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono
esonerati dall'obbligo di verifica della conoscenza linguistica
coloro che hanno conseguito nella lingua straniera, all'esito di un
corso di studi tenuto presso un istituto scolastico o universitario
straniero, un diploma di scuola secondaria o altro diploma dichiarato
equipollente o equivalente dalle competenti autorita' oppure un
titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi della normativa
vigente";
2) al comma 2:
2.1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente
dalle competenti autorita' oppure una laurea triennale ovvero una
laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento";
2.2) la lettera g) e' abrogata;
c) all'articolo 5:
1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "delle
specializzazioni acquisite" sono inserite le seguenti: ",
dell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento, con indicazione
dell'ultima data," e le parole: ", di cui all'articolo 4, comma 2,
lettera g)," sono soppresse;
2) al comma 3, dopo le parole: "le eventuali
specializzazioni con la relativa data di conseguimento" sono inserite
le seguenti: ", la data dell'ultimo adempimento dell'obbligo di
aggiornamento";
d) all'articolo 6:
1) al comma 1, lettera b), dopo la parola: "previa" e'
inserita la seguente: "eventuale" e dopo la parola: "consistente"
sono inserite le seguenti: ", a scelta del richiedente,";
2) al comma 2, dopo le parole: "della durata" e' inserita
la seguente: "massima";
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera b), e
3, e' indetta dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento
di una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le
conoscenze professionali e le competenze linguistiche possedute dal
richiedente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1";
4) i commi 5 e 6 sono abrogati;
5) al comma 7, lettera a), dopo le parole: "una
dichiarazione preventiva dell'interessato," sono inserite le
seguenti: "efficace per dodici mesi," e le parole: "di volta in
volta" sono sostituite dalle seguenti: "all'atto della prima
prestazione";
e) all'articolo 7, comma 4, le parole: ", nonche' le misure e
le sanzioni di carattere interdittivo dell'esercizio della
professione, da adottare in caso di inadempimento dell'obbligo di cui
al comma 3" sono soppresse;
f) all'articolo 12, comma 3:
1) al primo periodo, dopo la parola: "intermediario" sono
inserite le seguenti: "di servizi turistici";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "A tal fine," sono
inserite le seguenti: "alle agenzie di viaggio, ai tour operator e a
ogni altro intermediario di servizi turistici"»;
al comma 18, primo periodo, le parole: «obiettivi PNRR»
sono sostituite dalle seguenti: «obiettivi del PNRR» e la parola: «,
nonche'» e' sostituita dalle seguenti: «; al medesimo fine»;
dopo il comma 18 sono inseriti i seguenti:
«18-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 18, il
Ministero dell'interno puo' stipulare con il Ministero della
giustizia e con la societa' di cui all'articolo 1, comma 367, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, una o piu' convenzioni in base alle
quali, previo svolgimento di una fase di sperimentazione volta a
verificarne la piena sostenibilita' amministrativa e finanziaria, la
societa' stipulante provvede all'attivita' di gestione dei crediti
riguardanti le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate
dall'autorita' prefettizia, individuate, di volta in volta, dalle
medesime convenzioni. Le convenzioni stabiliscono, altresi', le
modalita' di remunerazione della gestione del servizio da parte della
societa' stipulante senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 367 e
370 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007.
18-ter. Al fine di assicurare la piena attuazione del
progetto "Polis" - Case dei servizi di cittadinanza digitale, di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 1), del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021, n. 101, anche mediante il rafforzamento della capacita'
amministrativa del relativo soggetto attuatore, all'articolo 38,
comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
dopo le parole: "identificazione degli interessati," sono inserite le
seguenti: "ivi compresa l'attestazione della corrispondenza tra
l'immagine fotografica e la persona dell'interessato con gli effetti
previsti dall'articolo 34 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445,". L'articolo 38, comma 2, secondo periodo, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dal primo periodo
del presente comma, si applica altresi' alle procedure amministrative
definite dalle convenzioni di cui all'articolo 39, comma 4-bis, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3»;
al comma 22:
all'alinea, dopo le parole: «dall'anno 2024» e' inserito il
seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla lettera b), la parola: «rinvenienti» e' sostituita dalla
seguente: «rivenienti»;
al comma 23, le parole: «economico finanziario» sono sostituite
dalla seguente: «economico-finanziario»;
alla rubrica, le parole: «misure PNRR» sono sostituite dalle
seguenti: «misure del PNRR».
All'articolo 9:
al comma 1:
al secondo periodo, le parole: «interventi PNRR» sono
sostituite dalle seguenti: «interventi previsti dal PNRR»;
al terzo periodo, dopo le parole: «a partecipare anche» sono
inserite le seguenti: «i rappresentanti delle organizzazioni
sindacali e delle associazioni imprenditoriali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale nonche'»;
al quinto periodo, le parole: «e il Dipartimento» sono
sostituite dalle seguenti: «e con il Dipartimento»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «rimborsi spese» sono
sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese»;
al comma 5, terzo periodo, le parole: «riduzione delle risorse
del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1» sono sostituite dalle
seguenti: «versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte
del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a
valere sulle risorse previste per la medesima annualita' ai sensi
dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191»;
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Il contributo forfetario previsto dall'articolo 31,
comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
puo' essere assegnato anche all'Ospedale pediatrico Bambino Gesu' e
all'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine
di Malta».
All'articolo 10:
al comma 2:
all'alinea, la parola: «implementazione» e' sostituita dalla
seguente: «attuazione»;
alla lettera a), dopo le parole: «all'articolo 8-bis,» sono
inserite le seguenti: «comma 1,»;
alla lettera b), le parole: «del terzo settore (ETS)» sono
sostituite dalle seguenti: «del Terzo settore» e le parole:
«contratti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «contratti
pubblici,»;
al comma 3:
all'alinea, le parole: «in risorse umane e tecnologiche
dell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro» sono
sostituite dalle seguenti: «delle risorse umane e tecnologiche
destinate alla gestione dell'archivio nazionale dei contratti e degli
accordi collettivi di lavoro»;
alla lettera a), le parole: «della economia» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'economia», le parole: «unita' di dirigenziale»
sono sostituite dalle seguenti: «unita' dirigenziale» e le parole: «e
comunque» sono sostituite dalla seguente: «comunque»;
alla lettera c), capoverso f-septies), la parola: «Consiglio»
e' sostituita dalle seguenti: «il Consiglio»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «della economia» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'economia».
All'articolo 11:
al comma 1, la parola: «decisone» e' sostituita dalla seguente:
«decisione» e dopo le parole: «la misura delle anticipazioni iniziali
erogabili in favore dei soggetti attuatori e' di norma pari al 30 per
cento del contributo assegnato» sono inserite le seguenti: «, da
erogare entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta»;
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dell'8 dicembre 2023»
e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «e a
versarle, tempestivamente,» sono sostituite dalle seguenti: «e al
loro tempestivo versamento».
All'articolo 12:
al comma 1, secondo periodo, la parola: «esclusivamente» e'
soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' alle
procedure di affidamento di servizi e forniture»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «per l'incremento prezzi»
sono sostituite dalle seguenti: «per l'incremento dei prezzi»;
al comma 6, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) in caso di dissenso o non completo assenso, le
amministrazioni coinvolte indicano le prescrizioni e le misure
mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresi' i
relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai
principi di proporzionalita', efficacia e sostenibilita' finanziaria
dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato.
Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, senza
deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla
conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia
urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio
culturale"»;
al comma 7, le parole: «da espletarsi, secondo» sono sostituite
dalle seguenti: «da espletare secondo», le parole: «legge n. 108 del
2021» sono sostituite dalle seguenti: «legge 29 luglio 2021, n. 108»
e le parole: «dal PNRR, e» sono sostituite dalle seguenti: «dal PNRR
e»;
al comma 8:
al primo periodo, dopo le parole: «si applicano» e' inserito il
seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «al capo I del
titolo VI della parte II del» sono inserite le seguenti: «codice dei
contratti pubblici, di cui al»;
al secondo periodo, dopo le parole: «e dall'articolo 46 del»
sono inserite le seguenti: «codice delle pari opportunita' tra uomo e
donna, di cui al»;
al comma 9:
al primo periodo, le parole: «del 2021, adottano» sono
sostituite dalle seguenti: «del 2021 adottano»;
al secondo periodo, le parole: «ferma restando» sono sostituite
dalle seguenti: «ferme restando»;
al comma 12:
alla lettera a), capoverso Art. 4-bis:
al comma 1, primo periodo, le parole: «alle allegate tabelle
B.I e B.II, che formano parte integrante del presente decreto,» sono
sostituite dalle seguenti: «alle tabelle B.I e B.II allegate al
presente decreto»;
al comma 3, le parole: «Le amministrazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «Le pubbliche amministrazioni» e le parole:
«pubblicandole sul proprio sito istituzionale.» sono sostituite dalle
seguenti: «con provvedimenti pubblicati nei propri siti internet
istituzionali»;
alla lettera c), le parole: «, che costituisce parte
integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«annesso al presente decreto»;
al comma 14, le parole: «ed e' fatto obbligo all'autorita'
competente di procedere all'archiviazione» sono sostituite dalle
seguenti: «e l'autorita' competente procede all'archiviazione»;
dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:
«14-bis. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto
2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
2003, n. 290, dopo il comma 4-bis.1 e' inserito il seguente:
"4-bis.2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha l'efficacia
temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel
provvedimento autorizzatorio stesso tenendo conto dei tempi previsti
per la realizzazione del progetto. Decorso il termine di efficacia
temporale indicato nel provvedimento autorizzatorio senza che il
progetto sia stato realizzato, il procedimento di autorizzazione deve
essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del
proponente, di specifica proroga da parte dell'autorita' competente.
Tranne il caso di mutamento del contesto di riferimento, il
provvedimento con cui e' disposta la proroga ai sensi del secondo
periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle
gia' previste nel provvedimento autorizzatorio originario. Se
l'istanza di cui al secondo periodo e' presentata almeno novanta
giorni prima della scadenza del termine di efficacia temporale
definito nel provvedimento di autorizzazione, il medesimo
provvedimento, anche comprensivo della dichiarazione di pubblica
utilita' e dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio dei beni in essa compresi, continua a essere efficace
sino all'adozione, da parte dell'autorita' competente, delle
determinazioni relative alla concessione della proroga".
14-ter. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
"Per tali attivita', l'autorita' competente puo' avvalersi
dell'ISPRA, nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui, cui si
provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma
1. Con il decreto di cui all'articolo 8, comma 5, sono determinate le
risorse da riassegnare annualmente all'ISPRA per le attivita' di
monitoraggio svolte ai sensi del precedente periodo. L'autorita'
competente puo' altresi' avvalersi degli altri enti del Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge
28 giugno 2016, n. 132, dell'Istituto superiore di sanita', per i
profili concernenti la sanita' pubblica, ovvero di altri soggetti
pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorita'
competente degli esiti della verifica"»;
al comma 15, primo periodo, le parole: «Fuori dai casi» sono
sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi», dopo le parole:
«finalizzati all'attuazione del PNRR» sono inserite le seguenti: «e
del PNC» e la parola: «attributi» e' sostituita dalla seguente:
«attribuiti»;
dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:
«16-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli
obiettivi previsti relativamente alla Missione 2, Componente 2,
Investimento 4.3 "Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica", del
PNRR, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8
dicembre 2023, per i soli progetti ammessi al finanziamento con le
risorse del medesimo Piano, nei casi in cui non sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa
dell'Unione europea, l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e
per la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e delle relative
opere di connessione alla rete di distribuzione sul suolo pubblico si
intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla data di
presentazione dell'istanza medesima, non sia stato comunicato un
provvedimento di diniego da parte dell'ente proprietario della
strada. Resta salva la facolta' dell'ente proprietario della strada
di imporre prescrizioni successivamente alla scadenza del termine
previsto dal primo periodo nonche' di assumere determinazioni in via
di autotutela nei casi di cui all'articolo 21-octies della legge 7
agosto 1990, n. 241. Per i procedimenti in corso alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, il soggetto richiedente ha
facolta' di comunicare all'amministrazione procedente, entro dieci
giorni dalla medesima data di entrata in vigore, la volonta' di
avvalersi della disciplina stabilita dal presente comma.
16-ter. All'articolo 9 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.
181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n.
11, dopo il comma 9-quater e' inserito il seguente:
"9-quater.1. Fino al 31 dicembre 2026, il gestore della rete
elettrica di trasmissione nazionale realizza le opere necessarie per
la connessione di cabine primarie, per le quali e' stata concessa
l'autorizzazione ai gestori della rete elettrica di distribuzione e
che sono state ammesse a finanziamento, in tutto o in parte, a valere
sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 2.1
'Rafforzamento Smart Grid', del PNRR, mediante denuncia di inizio
attivita' ai sensi dell'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti,
del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, a condizione che
tali opere di connessione abbiano una tensione nominale non superiore
a 220 kW e una lunghezza non superiore a un chilometro oppure,
qualora non siano interessate aree sottoposte a vincoli di natura
ambientale, paesaggistica o archeologica, una lunghezza non superiore
a tre chilometri".
16-quater. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2025,
l'Agenzia per l'Italia digitale e' autorizzata a rilasciare la
certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale di
cui all'articolo 26 del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base delle
dichiarazioni presentate dai soggetti gestori delle piattaforme ai
sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti la
conformita' delle medesime piattaforme ai requisiti di cui
all'articolo 22, comma 2, del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 36 del 2023»;
alla rubrica, le parole: «dei contratti pubblici PNRR» sono
sostituite dalle seguenti: « dei contratti pubblici relativi a
interventi previsti dal PNRR o non piu' finanziati con risorse del
medesimo».
Nel capo I del titolo II, dopo l'articolo 12 sono aggiunti i
seguenti:
«Art. 12-bis (Modalita' semplificate per la verifica preventiva
dell'interesse archeologico per le infrastrutture di rete rientranti
nei progetti finanziati dal PNRR). - 1. L'articolo 28, comma 4, del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e l'articolo 41, comma 4, del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, non si applicano:
a) agli interventi qualificabili come interventi di lieve
entita' sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera a), del
presente articolo, se finalizzati alla realizzazione di
infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR,
fatto salvo quanto previsto al comma 6;
b) agli interventi realizzati in aree gia' occupate da strade,
opere o altri impianti di rete, a condizione che non comportino uno
scavo che ecceda la quota di profondita' gia' impegnata dagli
impianti o dalle opere presenti, nel rispetto delle disposizioni del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, nonche' agli interventi urgenti necessari al ripristino
dell'erogazione del servizio pubblico.
2. In deroga al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per gli interventi sulle
infrastrutture di rete qualificabili come interventi di media entita'
sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), del presente
articolo si applicano le seguenti modalita' semplificate:
a) il soggetto richiedente trasmette in via telematica al
soprintendente territorialmente competente esclusivamente una copia
del progetto dell'intervento o di uno stralcio di esso;
b) il soprintendente territorialmente competente, nel termine
perentorio di trenta giorni dal ricevimento della documentazione di
cui alla lettera a) del presente comma, puo', con congrua
motivazione, richiedere la sottoposizione dell'intervento alla
verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al citato
articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1,
lettera a), e 2:
a) per "interventi di lieve entita'" si intendono quelli che
comportano uno scavo inferiore a 500 metri di lunghezza con una
larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondita' non
superiore a 1,20 metri ovvero la posa di manufatti prefabbricati
connessi alla rete che comportano uno scavo avente una profondita'
massima di 60 centimetri;
b) per "interventi di media entita'" si intendono quelli che
comportano uno scavo compreso tra 500 e 1.000 metri di lunghezza con
una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondita' non
superiore a 1,20 metri ovvero l'infissione di sostegni nel numero
massimo di cinque unita' e che comportano uno scavo massimo di 1,5
metri.
4. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, per le infrastrutture di
rete, in alternativa alle procedure di cui al citato articolo 41,
comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36, e' sempre prevista la facolta' di richiedere al soprintendente
territorialmente competente la sorveglianza archeologica in corso
d'opera.
5. Resta fermo che, per gli interventi che non comportino nuove
edificazioni o scavi a quote diverse da quelle gia' utilizzate da
manufatti esistenti, non e' richiesta la trasmissione di alcuna
documentazione ai fini della verifica di assoggettabilita' alla
procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.
6. La sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 e'
attestata da un tecnico abilitato, anche interno al soggetto
richiedente, nel progetto o nello stralcio dello stesso, che e'
trasmesso per via telematica alla soprintendenza territorialmente
competente prima dell'avvio dei lavori.
7. Resta ferma la disciplina relativa alle scoperte fortuite e
agli interventi conseguenti in ordine alla tutela del patrimonio
archeologico di cui, rispettivamente, agli articoli 90 e 28, comma 2,
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 12-ter (Disposizioni in materia di usi civici). - 1. Fermo
restando il rispetto del vincolo paesaggistico ai sensi del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, le opere pubbliche o di pubblica utilita'
comprese negli interventi infrastrutturali individuati ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, oppure
afferenti agli investimenti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo
48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si intendono di
norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico, fatto salvo quanto
previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la regione o un comune
dalla stessa delegato si esprime in merito alla compatibilita' delle
opere con gli usi civici nell'ambito della conferenza di servizi
indetta ai sensi degli articoli 14 o 14-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241. Decorso inutilmente il termine per la valutazione di
compatibilita' ai sensi del primo periodo del presente comma, si
applica il comma 4 del citato articolo 14-bis della legge n. 241 del
1990. Nel caso in cui nell'ambito della conferenza di servizi sia
rilevata l'incompatibilita' di un'opera con l'esercizio dell'uso
civico, la stazione appaltante puo' procedere alla sistemazione delle
terre gravate dal medesimo uso civico, adottando i provvedimenti
necessari, nel limite delle somme disponibili nel quadro economico
dell'intervento».
All'articolo 14:
al comma 1:
alla lettera c), le parole: «di cui al all'articolo» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»;
dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) all'articolo 18-bis, il comma 5 e' sostituito dal
seguente:
"5. In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi
per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10,
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine
dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre
2025, le facolta' assunzionali annualmente autorizzate per la
predetta tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni dalle
graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2024/2026 con la
procedura di cui ai commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge
22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2023, n. 74. I riferimenti temporali contenuti nei citati
commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 44 del 2023 sono
annualmente aggiornati all'anno scolastico di riferimento"»;
al comma 2, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) i commi da 18-novies a 18-undecies sono abrogati»;
al comma 4, dopo le parole: «del PNRR» e' inserito il seguente
segno d'interpunzione: «,» e le parole: «del decreto legislativo»
sono sostituite dalle seguenti: «, del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo»;
al comma 6, dopo le parole: «oggetto di rilevazione» e' inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 7, le parole: «del target finale» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'obiettivo finale»;
al comma 8, capoverso 1-bis, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro
110.622 per l'anno 2024, a euro 158.031 per l'anno 2025 e a euro
94.819 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo
periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
al comma 10, la parola: «scolastico.» e' sostituita dalla
seguente: «scolastico»;
dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. Al fine di garantire l'attuazione della Riforma 1.3
"Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico" della Missione
4, Componente 1, del PNRR, all'articolo 1, comma 83-quater, secondo
periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "14,48
milioni di euro per l'anno 2024 e di 13,82 milioni di euro annui"
sono sostituite dalle seguenti: "16,57 milioni di euro per l'anno
2024 e di 21,407 milioni di euro annui".
10-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma
10-bis, pari a 2,09 milioni di euro per l'anno 2024 e a 7,587 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione e del merito»;
al comma 11:
alla lettera a), le parole: «e non oltre» sono soppresse;
alla lettera b):
al capoverso 1-bis, le parole: «in spesa» sono sostituite
dalle seguenti: «alla spesa» e dopo le parole: «del Ministero» sono
inserite le seguenti: «dell'istruzione e del merito»;
al capoverso 1-quater, dopo le parole: «linee di
investimento» e' inserita la seguente: «del» e le parole: «sono
accantonate e rese indisponibili» sono sostituite dalle seguenti: «e'
accantonata e resa indisponibile»;
al capoverso 1-quinques, le parole: «1-quinques.» sono
sostituite dalle seguenti: «1-quinquies.» e dopo le parole: «linee di
investimento» e' inserita la seguente: «del».
All'articolo 15:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «dei target» sono sostituite dalle
seguenti: «degli obiettivi»;
alla lettera b), capoverso 3, la parola: «trasparenza» e'
sostituita dalla seguente: «evidenza», la parola: «spendibilita'» e'
sostituita dalla seguente: «utilizzabilita'» e la parola: «e/o» e'
sostituita dalla seguente: «o».
Dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Misure urgenti per assicurare la continuita' dei
servizi educativi e scolastici dell'infanzia). - 1. Al fine di
assicurare la continuita' dell'erogazione dei servizi educativi e
scolastici comunali dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti
del personale scolastico educativo e ausiliario gestite direttamente
dai comuni possono essere utilizzate fino all'anno scolastico
2026/2027, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto
dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale
del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021, per
l'immissione in servizio a tempo determinato nonche' per l'immissione
in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi
in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio
dell'attivita' professionale. La deroga di cui al primo periodo si
applica esclusivamente ai soggetti gia' iscritti nelle suddette
graduatorie. Per le finalita' di cui al primo periodo, fino al 31
dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, la spesa per il personale scolastico, educativo
e ausiliario destinato ai servizi scolastici gestiti direttamente dai
comuni non puo' essere superiore a quella sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009, incrementata del 40 per cento».
All'articolo 16:
al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: «dalla seguente»
sono sostituite dalle seguenti: «dal seguente» e la parola: «E'» e'
sostituita dalla seguente: «E'»;
al comma 3, le parole: «quinto periodo» sono sostituite dalle
seguenti: «quarto periodo».
All'articolo 17:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 2), le parole: «n. 36-,» sono sostituite dalle
seguenti: «n. 36,»;
al numero 3), le parole: «, dopo il primo periodo, e'
aggiunto, in fine, il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo» e le parole: «condizionata al
rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «volta ad assicurare il
rispetto»;
al numero 4), la parola: «cosi'» e' soppressa;
alla lettera c), capoverso Art. 1-quater:
al comma 1, le parole: «previste dalle previsioni degli» sono
sostituite dalle seguenti: «previste dagli»;
al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Tali
interventi, qualora debbano essere eseguiti in aree sottoposte a
tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se
implicano modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e
incrementi di volumetria, sono realizzabili secondo quanto previsto
dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380; ove richiesta nei casi previsti dall'articolo
146 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e
dall'allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in luogo dell'autorizzazione
paesaggistica e' presentata una segnalazione alla soprintendenza, la
quale, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di
trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di
rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Ai fini della realizzazione di alloggi e residenze per
studenti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente
1, del PNRR, sono di interesse pubblico gli interventi finalizzati
alla riconversione di aree gia' interamente impermeabilizzate, per
cui e' consentito il rilascio del permesso di costruire in deroga
agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aree
sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42»;
al comma 6, dopo le parole: «di cui al comma 1» e' inserito il
seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «immobili, nonche'»
sono sostituite dalle seguenti: «immobili nonche'»;
al comma 7, primo periodo, le parole: «della formazione» sono
sostituite dalle seguenti: «di formazione»;
alla lettera d), capoverso Art. 2-bis, rubrica, le parole:
«Disposizioni sulle» sono sostituite dalle seguenti:
«Impignorabilita' e insequestrabilita' delle» e le parole: «per gli
alloggi» sono sostituite dalle seguenti: «per alloggi»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n.
191, dopo il comma 3-ter e' aggiunto il seguente:
"3-quater. Al fine di accelerare le procedure di erogazione
dei finanziamenti in favore dei beneficiari, le attivita' di verifica
e controllo sull'attuazione e sulla rendicontazione degli interventi
proposti e finanziati nell'ambito delle procedure amministrative di
cui all'articolo 1, comma 4-ter, della legge 14 novembre 2000, n.
338, sono svolte con il supporto della societa' Cassa depositi e
prestiti Spa e di societa' dalla stessa direttamente o indirettamente
controllate. Alla societa' Cassa depositi e prestiti Spa e' altresi'
affidata la gestione dei fondi statali oggetto delle procedure
amministrative di cui al primo periodo, ferma restando l'applicazione
delle regole e delle procedure proprie del Piano nazionale di ripresa
e resilienza agli immobili eventualmente ritenuti ammissibili ai fini
del conseguimento dell'obiettivo M4C1-30 della Riforma 1.7 della
Missione 4, Componente 1, del medesimo Piano, come risultanti dal
monitoraggio di cui al comma 3 del presente articolo. I rapporti tra
il Ministero dell'universita' e della ricerca e la societa' Cassa
depositi e prestiti Spa sono regolati da apposita convenzione, anche
in relazione alla remunerazione delle attivita' svolte, con oneri a
valere sui fondi di cui al comma 1 del presente articolo, per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2041"»;
al comma 2:
alla lettera b), capoverso 2-bis, le parole: «interessati,
ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «interessati ovvero» e dopo
le parole: «di cui al comma 106» sono inserite le seguenti:
«dell'articolo 1»;
alla lettera c), le parole: «attuatori, ovvero» sono sostituite
dalle seguenti: «attuatori ovvero».
All'articolo 18:
al comma 2, lettera c), capoverso 2-bis, le parole: «1-bis, e»
sono sostituite dalle seguenti: «1-bis e»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «ai ricercatori, ai primi
ricercatori e ai dirigenti di ricerca assunti tramite le procedure
selettive di cui all'articolo 11, comma 3-ter del decreto legislativo
25 novembre 2016, n. 218, e' riconosciuto, ai fini della
ricostruzione di carriera e dell'inquadramento, il periodo di
servizio maturato presso l'universita' di provenienza a cui si
provvede nell'ambito delle vigenti facolta' assunzionali» sono
sostituite dalle seguenti: «il periodo di servizio maturato presso
l'universita' di provenienza dai ricercatori, dai primi ricercatori e
dai dirigenti di ricerca assunti tramite le procedure selettive di
cui all'articolo 11, comma 3-ter, del decreto legislativo 25 novembre
2016, n. 218, e' riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera
e dell'inquadramento, a cui si provvede nell'ambito delle vigenti
facolta' assunzionali»;
al secondo periodo, le parole: «ai professori di prima e di
seconda fascia chiamati entro il 31 dicembre 2026 tramite le
procedure di cui all'articolo 7, commi 5-bis e 5-ter, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, e' assicurato, ai fini dell'inquadramento, il
periodo di servizio maturato presso l'ente di appartenenza a cui si
provvede nell'ambito delle vigenti facolta' assunzionali» sono
sostituite dalle seguenti: «il periodo di servizio maturato presso
l'ente di appartenenza dai professori di prima e di seconda fascia
chiamati entro il 31 dicembre 2026 tramite le procedure di cui
all'articolo 7, commi 5-bis e 5-ter, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, e' riconosciuto ai fini dell'inquadramento, a cui si provvede
nell'ambito delle vigenti facolta' assunzionali»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli
obiettivi previsti dalla Missione 4, Componente 1, del PNRR, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 2
agosto 1999, n. 264, nelle more della revisione dei meccanismi di
accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e
chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, i
candidati degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi terzi di
cui all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, nonche' i candidati dei Paesi terzi residenti all'estero che
hanno sostenuto la prova di ammissione a tali corsi ai fini
dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024 senza presentare
istanza di inserimento nelle relative graduatorie possono presentare
istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per
l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza
necessita' di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le
procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo periodo del
presente comma e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola
secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente,
nell'ambito dei posti definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264. Con uno o piu'
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca sono
individuate le procedure di inserimento dei candidati di cui al primo
periodo nelle graduatorie nazionali ai fini dell'individuazione del
punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno
accademico 2024/2025, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai
candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024, e sono
definiti i posti da riservare ai candidati di cui al primo periodo
che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per
l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo,
tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla
riserva e il numero complessivo dei posti assegnati alle universita'
nell'ambito della programmazione nazionale per l'anno accademico
2024/2025.
3-ter. Al fine di consentire il celere svolgimento delle prove
di ammissione ai corsi universitari, all'articolo 4, comma 1, primo
periodo, della legge 2 agosto 1999, n. 264, la parola: "sessanta" e'
sostituita dalla seguente: "trenta"».
All'articolo 19:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «"Sport e inclusione
sociale"» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le
parole: «fondi PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «fondi del
PNRR»;
al secondo periodo, le parole: «delle opere indifferibili» sono
sostituite dalle seguenti: «di opere indifferibili,»;
al comma 2, le parole: «destinati esclusivamente alla pratica di
sport invernali» sono sostituite dalle seguenti: «, destinati alla
pratica di sport natatori, sport del ghiaccio e sport invernali».
All'articolo 20:
al comma 1:
alla lettera c):
al numero 1), capoverso 2-quater, le parole: «con
modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, con
modificazioni,»;
al numero 2), le parole: «opportunamente integrati» sono
sostituite dalle seguenti: «, integrati» e le parole: «comma 3» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 3,»;
alla lettera d), capoverso Articolo 64-ter:
al comma 1, le parole: «in ANPR», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «nell'ANPR» e le parole: «identificazione
informatica, a» sono sostituite dalle seguenti: «l'identificazione
informatica a»;
al comma 2, al primo periodo, le parole: «La presentazione
della delega avviene» sono sostituite dalle seguenti: «Il cittadino
presenta la delega di cui al comma 1» e, al terzo periodo, le parole:
«al comma 5, dell'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «al
comma 5 dell'esercizio»;
al comma 3, le parole: «alla piattaforma» sono sostituite
dalle seguenti: «nella piattaforma»;
al comma 4, le parole: «in capo» sono sostituite dalla
seguente: «conferite»;
al comma 7, dopo le parole: «Componente 1» e' inserito il
seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla lettera e), capoverso Articolo 64-quater:
al comma 3:
all'alinea, al primo periodo, le parole: «di AgID» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'AgID» e, al secondo periodo, dopo le
parole: «della presente disposizione» e' inserita la seguente: «e»;
alla lettera c), dopo le parole: «relative a prerogative,» e'
inserita la seguente: «deleghe,»;
alla lettera d), le parole: «garantire interoperabilita'» sono
sostituite dalle seguenti: «garantire l'interoperabilita'»;
al comma 4:
al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono
inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «IT
Wallet» sono sostituite dalla seguente: «IT-Wallet»;
al secondo periodo, le parole: «e' affidata» sono sostituite
dalle seguenti: «, sono affidate», le parole: «di rilascio, la
certificazione» sono sostituite dalle seguenti: «di rilascio nonche'
la certificazione», dopo le parole: «relative a prerogative,» e'
inserita la seguente: «deleghe,» e le parole: «nonche' dei registri»
sono sostituite dalle seguenti: «e dei registri»;
al terzo periodo, le parole: «di cui secondo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo periodo»;
al comma 5, lettera b), dopo le parole: «i dati e i documenti
relativi a prerogative,» e' inserita la seguente: «deleghe,» e dopo
le parole: «di cui al capo V del» sono inserite le seguenti: «testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al»;
al comma 6, dopo le parole: «si provvede» e' inserito il seguente
segno d'interpunzione: «,», dopo le parole: «69 milioni» sono
inserite le seguenti: «di euro,», le parole: «del PNRR» sono
sostituite dalle seguenti: «, del PNRR e», dopo le parole: «33
milioni» sono inserite le seguenti: «di euro,», le parole: «decreto
legge» sono sostituite dalla seguente: «decreto-legge» e le parole:
«convertito con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «,
convertito, con modificazioni,»;
al comma 7:
al primo periodo, le parole: «IT Wallet» sono sostituite dalla
seguente: «IT-Wallet»;
al quarto periodo, le parole: «versioni digitali, della» sono
sostituite dalle seguenti: «versioni digitali della», le parole: «di
previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «della previdenza
sociale» e le parole: «di cui al citato articolo 50-ter» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 50-ter del presente
codice»;
al quinto periodo, le parole: «dalla TS/TEAM» sono sostituite
dalle seguenti: «della TS/TEAM»;
al sesto periodo, dopo le parole: «dell'articolo 118-bis del»
sono inserite le seguenti: «codice della strada, di cui al»;
al settimo periodo e all'ottavo periodo, le parole: «decreto
legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «codice di cui al
decreto legislativo»;
al comma 2, le parole: «Al fine di popolare l'Anagrafe» sono
sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'inserimento nell'Anagrafe»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «e di valorizzazione» sono
sostituite dalle seguenti: «, della valorizzazione», le parole: «del
decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche' di razionalizzazione e
di» sono sostituite dalle seguenti: «del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche'
della razionalizzazione e del»;
al secondo periodo, dopo le parole: «da uno o piu' soggetti»
e' inserita la seguente: «dotati»;
al quarto periodo, la parola: «fondo» e' sostituita dalla
seguente: «Fondo»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. In caso di acquisto sulla base dell'opzione di cui al
comma 3, il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, non puo' stipulare i
patti parasociali di cui all'articolo 2341-bis, lettera c), del
codice civile. Resta fermo quanto previsto dalla legge 10 ottobre
1990, n. 287, in materia di operazioni di concentrazione.
3-ter. La societa' PagoPA S.p.A. adegua il proprio statuto
mediante il recepimento delle seguenti prescrizioni:
a) l'amministratore unico o l'organo delegato e' designato
dal socio che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del
capitale sociale;
b) in caso di composizione collegiale dell'organo
amministrativo, la maggioranza dei suoi membri e' designata dal socio
che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del capitale
sociale e le proposte di deliberazione in materia di servizi prestati
tramite le piattaforme di cui all'articolo 5, comma 2, del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e all'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, nonche' di nomina e revoca dei dirigenti con
responsabilita' strategica sono riservate all'organo delegato.
3-quater. Al fine della tutela dei principi di non
discriminazione, neutralita' e imparzialita', la societa' PagoPA
S.p.A. garantisce la parita' di trattamento tra i prestatori di
servizi di pagamento aderenti alla piattaforma di cui all'articolo 5,
comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e adotta gli opportuni presidi gestionali e organizzativi
funzionali anche a evitare lo sfruttamento di informazioni
commercialmente sensibili relative ai servizi prestati dalla medesima
societa'. Entro il 30 giugno di ogni anno, la societa' PagoPA S.p.A.
trasmette all'Autorita' politica delegata in materia di innovazione
tecnologica una relazione sulle attivita' svolte e sui risultati
conseguiti in ottemperanza a quanto disposto dal presente comma e
provvede alla sua pubblicazione nel proprio sito internet»;
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Al fine di ridurre il divario digitale del Paese
attraverso la creazione di reti ultraveloci e di garantire la
tempestiva ed efficace attuazione degli investimenti previsti dal
Piano "Italia a 1 Giga", inserito nella Missione 1, Componente 2,
Investimento 3 "Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G)", del PNRR,
tenuto conto dell'esito delle verifiche propedeutiche all'esecuzione
dei lavori e allo scopo di realizzare la copertura di aree omogenee
in ciascun lotto, i beneficiari dei contributi pubblici adempiono gli
obblighi previsti dalle convenzioni in vigore con la societa'
Infratel Italia S.p.A. collegando anche i numeri civici posti in
prossimita' e aventi le medesime caratteristiche di quelli da
collegare sulla base delle medesime convenzioni, individuati
all'esito delle suddette verifiche, fermi restando il termine finale
dell'esecuzione dell'opera, il numero complessivo di numeri civici da
collegare, ivi compreso il numero di quelli situati nelle aree remote
previsto dal citato Investimento 3 del PNRR, e l'onere complessivo
dell'investimento assunto dai beneficiari all'esito della procedura
di gara. I numeri civici collegati ai sensi del primo periodo sono
computati ai fini del raggiungimento del numero complessivo dei
collegamenti da effettuare in base alle convenzioni in vigore con la
societa' Infratel Italia S.p.A. Per le finalita' di cui al secondo
periodo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si provvede, mediante la
sottoscrizione di atti aggiuntivi alle citate convenzioni in vigore
con la societa' Infratel Italia S.p.A., alla definizione delle
modalita' di individuazione, per ciascun lotto, dei numeri civici
posti in prossimita' e aventi le medesime caratteristiche di quelli
da collegare sulla base delle predette convenzioni nonche' del
termine per l'individuazione di tali numeri civici di prossimita',
che, in ogni caso, non deve superare trenta giorni dalla data di
sottoscrizione dei citati atti aggiuntivi. In caso di mancato
rispetto del termine indicato negli atti aggiuntivi, la Cabina di
regia per il PNRR, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, previa istruttoria della Struttura di missione PNRR di
cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,
propone l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12
del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, per assicurare la celere
attuazione degli investimenti previsti dal citato Piano "Italia a 1
Giga". Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente:
«Art. 20-bis (Disposizioni urgenti per la digitalizzazione dei
servizi di trasporto di merci). - 1. Al fine di incrementare la
capacita' logistica nazionale, attraverso la semplificazione di
procedure, processi e controlli finalizzati alla dematerializzazione
documentale e allo scambio informatico di dati e informazioni, in
coerenza con la Riforma 2.2 "Interoperabilita' della piattaforma
logistica nazionale (PLN) per la rete dei porti, al fine di
introdurre la digitalizzazione dei servizi di trasporto passeggeri e
merci" della Missione 3, Componente 2, del PNRR, le Autorita' di
sistema portuale, entro il 30 giugno 2024, garantiscono
l'interoperabilita' tra i sistemi Port Community System delle
medesime Autorita' e la piattaforma logistica nazionale per la rete
dei porti, mediante la realizzazione di un sistema digitale che
consenta lo scambio di dati tra le amministrazioni pubbliche, a
esclusione di quelli contenuti nelle banche di dati a uso della
Polizia di Stato, e i soggetti privati operanti nel settore del
trasporto di merci e della logistica. Il sistema di cui al primo
periodo e' dotato di servizi standard relativi ai sistemi Port
Community System interoperabili con le pubbliche amministrazioni e
compatibili con le disposizioni del regolamento (UE) 2020/1056 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, nel rispetto
di quanto previsto dalle linee guida sull'interoperabilita' tecnica
delle pubbliche amministrazioni adottate dall'Agenzia per l'Italia
digitale nonche' dall'articolo 69 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del
comma 1 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 21:
al comma 1, la parola: «assicurato» e' soppressa;
al comma 2, dopo le parole: «con modificazioni» e' inserito il
seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «servizi digitali e
cittadinanza digitale» sono sostituite dalle seguenti: «"Servizi
digitali e cittadinanza digitale"»;
al comma 3, le parole: «anche in relazione al relativo gruppo
societario» sono sostituite dalle seguenti: «anche nell'ambito del
relativo gruppo societario», le parole: «nazionale, e di» sono
sostituite dalle seguenti: «nazionale e di», le parole: «informatica,
che siano» sono sostituite dalle seguenti: «informatica e che siano»
e le parole: «Identity Provider e abbiano la qualifica di
Certification Authority accreditata dall'Agenzia» sono sostituite
dalle seguenti: «gestori di identita' digitale in possesso della
qualificazione quali prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai
sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso l'Agenzia».
All'articolo 22:
al comma 1:
alla lettera a), numero 2.3), capoverso d-bis), le parole:
«amministrazioni dello Stato.".» sono sostituite dalle seguenti:
«amministrazioni dello Stato";»;
alla lettera c):
all'alinea, le parole: «dopo l'articolo 16, e'» sono
sostituite dalle seguenti: «dopo l'articolo 16 e'»;
al capoverso Art. 16-bis, comma 1, le parole: «primo periodo e»
sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo, e»;
al comma 7, le parole: «con legge» sono sostituite dalle
seguenti: «dalla legge».
All'articolo 23:
al comma 2, le parole: «Ministero della Giustizia», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della
giustizia»;
al comma 4, le parole: «Ministero della Giustizia», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della
giustizia».
Dopo l'articolo 23 e' inserito il seguente:
«Art. 23-bis (Applicazione straordinaria di magistrati per il
raggiungimento degli obiettivi del PNRR). - 1. In deroga a quanto
previsto dall'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Consiglio superiore della
magistratura predispone un piano straordinario di applicazione di
magistrati al di fuori del distretto in cui prestano servizio,
diretto ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento
dell'arretrato e abbattimento delle pendenze previsti dal PNRR. A tal
fine il Consiglio, con propria deliberazione, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, procede all'individuazione degli uffici giudiziari
di primo e secondo grado destinatari delle applicazioni
straordinarie, delle macromaterie rilevanti ai fini del
raggiungimento degli obiettivi del PNRR e del numero dei magistrati
da applicare, fino a un massimo di 60 unita', e bandisce la procedura
di interpello.
2. Gli uffici giudiziari destinatari delle applicazioni
straordinarie sono individuati, indipendentemente dall'integrale
copertura del relativo organico, dal Consiglio superiore della
magistratura, in collaborazione con il Ministero della giustizia, tra
quelli in cui la percentuale di riduzione dei procedimenti civili
rispetto agli obiettivi del PNRR e' inferiore al valore medio
nazionale.
3. Sono ammessi a partecipare all'interpello previsto dal comma
1 i magistrati che, congiuntamente:
a) prestano servizio negli uffici in cui il numero e il tempo
medio prevedibile di definizione dei procedimenti civili rilevanti ai
fini del PNRR sono inferiori ai rispettivi valori medi nazionali e in
cui l'applicazione non determina una scopertura superiore al 20 per
cento;
b) svolgono funzioni giudicanti civili o le hanno svolte per
almeno due anni negli ultimi dieci anni.
4. L'applicazione straordinaria ha durata sino al 30 giugno
2026 e non e' rinnovabile ne' prorogabile.
5. Entro trenta giorni dalla deliberazione del Consiglio
superiore della magistratura di cui al comma 1, il presidente
dell'ufficio destinatario delle applicazioni straordinarie individua
i procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR maturi per la
decisione e predispone un programma di definizione ai fini
dell'assegnazione dei suddetti procedimenti ai magistrati applicati
sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, con provvedimento
immediatamente esecutivo.
6. I magistrati applicati sono destinati in via esclusiva alla
definizione dei procedimenti di cui al comma 5.
7. In deroga all'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 189 e 281-sexies
del codice di procedura civile, nel testo modificato dallo stesso
decreto legislativo n. 149 del 2022, si applicano anche ai
procedimenti di cui al comma 5 del presente articolo. Il magistrato
applicato fissa, con decreto, la data dell'udienza di discussione
orale o di rimessione della causa in decisione, assegnando i termini
previsti; con lo stesso decreto puo' formulare una proposta
transattiva o conciliativa. Il decreto e' comunicato alle parti a
cura della cancelleria. Nelle cause in cui il tribunale giudica in
composizione collegiale, non puo' far parte del collegio piu' di un
magistrato applicato.
8. Il presidente dell'ufficio destinatario delle applicazioni
straordinarie vigila sull'andamento del programma di definizione e
trasmette semestralmente apposita relazione al Consiglio superiore
della magistratura e al Ministero della giustizia.
9. Il magistrato applicato a seguito di disponibilita'
manifestata con riferimento all'interpello di cui al comma 1 ha
diritto, ai fini del primo trasferimento in uffici di grado pari a
quello occupato in precedenza, a un punteggio di anzianita'
aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio
di funzioni nonche', durante l'applicazione, a un'indennita' in
misura corrispondente a quella di cui all'articolo 2 della legge 4
maggio 1998, n. 133, per il periodo di effettivo servizio in
applicazione straordinaria. L'effettivo servizio non comprende i
periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa,
di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e
2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal
servizio per qualsiasi causa. L'indennita' non e' cumulabile con
quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della
legge 2 aprile 1979, n. 97.
10. Per l'attuazione del comma 9, una quota delle risorse di
cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 "Procedure di
assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi", del
PNRR, nel limite di euro 2.467.735 per l'anno 2024, di euro 3.398.205
per l'anno 2025 e di euro 1.699.103 per l'anno 2026, e' versata, nei
corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma
1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio
dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli
di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia».
All'articolo 24:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «dopo il comma 10, sono» sono sostituite
dalle seguenti: «dopo il comma 10 sono»;
al capoverso 10-bis, settimo periodo, le parole: «sul sito del
Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet
istituzionale del Ministero»;
al capoverso 10-ter, primo periodo, le parole: «di cui al comma
10-bis, consiste» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma
10-bis consiste»;
dopo il capoverso 10-ter e' aggiunto il seguente:
«10-quater. I magistrati tributari risultati vincitori
all'esito del concorso di cui al comma 10-bis che, alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione, sono giudici tributari
inseriti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, o magistrati ordinari,
amministrativi, contabili o militari in servizio non sono tenuti allo
svolgimento del tirocinio formativo di cui all'articolo 4-quinquies
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545»;
al comma 2, le parole: «di cui al all'articolo» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo»;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4-quinquies, comma 1:
1) al primo periodo, le parole: "di almeno sei mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "articolato in due sessioni consecutive
della durata di tre mesi ciascuna";
2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nella
seconda sessione trimestrale di cui al primo periodo e nell'ipotesi
di cui al comma 2, al magistrato tributario in tirocinio e' assegnato
un carico di lavoro fissato con delibera del Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria";
b) all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ", o da altri enti pubblici";
c) all'articolo 6, comma 2:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", avuto riguardo anche ai carichi esigibili definiti per i
magistrati e i giudici tributari";
2) il secondo periodo e' soppresso;
d) all'articolo 24, comma 1:
1) dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
"g-bis) stabilisce annualmente i carichi esigibili,
distintamente, per i magistrati tributari e per i giudici tributari";
2) alla lettera m-bis), le parole: "di componenti" sono
sostituite dalle seguenti: "di magistrati e di giudici tributari"»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Norme in materia di
giustizia tributaria».
All'articolo 25:
al comma 1, lettera b), alinea, le parole: «dopo l'articolo 551,
e'» sono sostituite dalle seguenti: «dopo l'articolo 551 e'»;
al comma 2:
alla lettera b), le parole: «dopo la parola: "mobiliare", sono»
sono sostituite dalle seguenti: «, dopo la parola: "mobiliare" sono»;
alla lettera c), capoverso Art. 169-septies, le parole:
«Informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati» sono
sostituite dalle seguenti: «(Informazioni necessarie al pagamento dei
crediti assegnati)»;
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dal comma 1, lettera
b),» sono inserite le seguenti: «del presente articolo,»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «introdotto dal presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «introdotto dal comma 1,
lettera c), numero 1), del presente articolo».
Dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente:
«Art. 25-bis (Disposizioni per favorire l'impiego di mezzi
telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e
stragiudiziali da parte degli avvocati). - 1. Al fine di semplificare
il procedimento di notificazione e favorire il raggiungimento degli
obiettivi di efficienza del sistema giudiziario, funzionali
all'attuazione del PNRR, all'articolo 3 della legge 21 gennaio 1994,
n. 53, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. E' consentita la notificazione tramite un invio postale
generato con mezzi telematici. A tal fine, nella relazione di
notificazione il notificante da' atto delle modalita' di invio e
indica il nome, il cognome, la residenza o dimora o domicilio del
destinatario, nonche' il domicilio del notificante, il numero del
registro cronologico di cui all'articolo 8 e gli elementi previsti
dal comma 2 del presente articolo. L'atto e' sottoscritto
digitalmente dal notificante nel rispetto della normativa
processuale, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'ufficiale
postale appone la propria firma digitale o un sigillo elettronico
qualificato sul documento informatico, stampa la copia da notificare
e l'avviso di ricevimento e confeziona il piego raccomandato,
riportando su ciascuna pagina della copia da notificare il numero
identificativo dell'invio postale e attestando la conformita' della
copia al documento informatico trasmesso. Nell'avviso di ricevimento
sono contenute le indicazioni di cui al comma 2"».
All'articolo 26:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 1), capoverso a), dopo le parole: «ai sensi
dell'articolo 60 del» sono inserite le seguenti: «codice
dell'amministrazione digitale, di cui al»;
al numero 2), le parole: «e d) le parole» sono sostituite
dalle seguenti: «e d), le parole:» e le parole: «la base dati ai
sensi dell'articolo 50-ter del decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «la base di dati ai sensi dell'articolo 50-ter del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto»;
al numero 6), capoverso q-bis), dopo le parole: «di cui
all'articolo 50-ter del» sono inserite le seguenti: «codice
dell'amministrazione digitale, di cui al»;
la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) all'articolo 28:
1) al comma 6, lettera b), dopo le parole: "nelle more"
sono inserite le seguenti: "dell'accreditamento alla PDND,";
2) al comma 7, le parole: "Nei certificati" sono sostituite
dalle seguenti: "Fuori dei casi di cui al comma 7-bis, nei
certificati";
3) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. Per le richieste relative a procedimenti
amministrativi finalizzati al rilascio del passaporto o di altro
documento valido per l'espatrio, il certificato generale riporta,
oltre a tutte le iscrizioni di cui al comma 3, anche le condanne di
cui al comma 7, lettera a), limitatamente alle contravvenzioni
punibili con la sola ammenda. Per le richieste relative ai
procedimenti amministrativi riguardanti autorizzazioni in materia di
armi, munizioni ed esplosivi il certificato generale contiene tutte
le iscrizioni a carico di un determinato soggetto, comprese quelle
indicate al comma 7"»;
alla lettera e), alinea, le parole: «dopo l'articolo 42, e'»
sono sostituite dalle seguenti: «dopo l'articolo 42 e'».
All'articolo 27:
al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: «31 dicembre
2023".» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023";».
All'articolo 28:
al comma 1, primo periodo, le parole: «con Rete ferroviaria» sono
sostituite dalle seguenti: «con la societa' Rete ferroviaria» e le
parole: «del Consiglio dell'Unione europea» sono sostituite dalle
seguenti: «del Consiglio ECOFIN».
All'articolo 29:
al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o
servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo
complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto
collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la
zona strettamente connessi con l'attivita' oggetto dell'appalto e del
subappalto"»;
al comma 3, le parole: «il numero 1), e'» sono sostituite dalle
seguenti: «il numero 1) e'»;
al comma 4:
all'alinea, le parole: «All'articolo 18, del» sono sostituite
dalle seguenti: «All'articolo 18 del» e dopo le parole: «n. 276» e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla lettera d):
all'alinea, le parole: «dopo il comma 5-bis, sono» sono
sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 5-bis sono»;
al numero 1), le parole: «1) "5-ter.» sono sostituite dalle
seguenti: «"5-ter.» e la parola: «somministrazione.";» e' sostituita
dalla seguente: «somministrazione.»;
al numero 2), le parole: « 2) "5-quater.» sono sostituite
dalle seguenti: «5-quater.» e la parola: «illeciti.";» e' sostituita
dalla seguente: «illeciti.»;
il numero 3) e' sostituito dal seguente:
«5-quinquies. L'importo delle pene pecuniarie proporzionali
previste dal presente articolo, anche senza la determinazione dei
limiti minimi o massimi, non puo', in ogni caso, essere inferiore a
euro 5.000 ne' superiore a euro 50.000»;
al numero 4), le parole: «4) "5-sexies.» sono sostituite
dalle seguenti: «5-sexies.» e le parole: «comma 445.";» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 445".»;
al comma 5, le parole: «n. 81 e'» sono sostituite dalle seguenti:
«n. 81, e'»;
al comma 7, al primo periodo, le parole: «sito istituzionale»
sono sostituite dalle seguenti: «sito internet istituzionale» e, al
secondo periodo, dopo le parole: «2016/679» sono inserite le
seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016,»;
al comma 8, dopo le parole: «dalla data di iscrizione» sono
inserite le seguenti: «nella Lista di conformita' INL»;
al comma 15, le parole: «e a favorire» sono sostituite dalle
seguenti: «e di favorire»;
al comma 16, dopo le parole: «dell'articolo 6 del» sono inserite
le seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 17, le parole: «all'articolo 1, comma 3, secondo
periodo, numeri da 1 a 5» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 1, terzo comma, numeri da 1) a 5)»;
al comma 19:
all'alinea, le parole: «di lavoro al» sono sostituite dalle
seguenti:«di lavoro, al»;
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) l'articolo 27 e' sostituito dal seguente:
"Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi tramite crediti). - 1. A decorrere dal 1° ottobre
2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente
articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri
temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad
esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di
natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi
stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia
o in uno Stato non appartenente all'Unione europea e' sufficiente il
possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente
autorita' del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente
all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La
patente e' rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato
nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti
requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei
dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di
lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
c) possesso del documento unico di regolarita' contributiva
in corso di validita';
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei
casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarita' fiscale, di
cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e'
autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente e'
comunque consentito lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1,
salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del
lavoro.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati
le modalita' di presentazione della domanda per il conseguimento
della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della
patente medesima nonche' i presupposti e il procedimento per
l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.
4. La patente e' revocata in caso di dichiarazione non
veritiera sulla sussistenza di uno o piu' requisiti di cui al comma
1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi
dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo puo'
richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.
5. La patente e' dotata di un punteggio iniziale di trenta
crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei
cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera
a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito
l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di
attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale
nonche' le modalita' di recupero dei crediti decurtati.
6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni
correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei
confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o
dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati
nell'allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell'ambito del
medesimo accertamento ispettivo sono contestate piu' violazioni tra
quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati
in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la
violazione piu' grave.
7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le
sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui
all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute
definitive.
8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano
infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilita'
permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro
puo' sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente
articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione
e' ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma
14.
9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono
comunicati, entro trenta giorni, anche con modalita' informatiche,
dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del
lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.
10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti
non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei
cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera
a). In tal caso e' consentito il completamento delle attivita'
oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i
lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del
contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14.
11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza
della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle
imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei
o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano
una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei
lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla
procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del presente
decreto, nonche' l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici
di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le
stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi
che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato
articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio
inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni
di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio
dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento
delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici
necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente.
12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in
un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui
all'articolo 8 del presente decreto.
13. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il
monitoraggio sulla funzionalita' del sistema della patente a crediti
entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per
l'eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi
3 e 5 del presente articolo.
14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1
a 13 puo' essere estesa ad altri ambiti di attivita' individuati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative.
15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al
presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di
qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui
all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui
al decreto legislativo n. 36 del 2023"»;
alla lettera b), numero 1), capoverso b-bis), dopo le parole:
«verifica il possesso della patente» sono inserite le seguenti: «o
del documento equivalente», le parole: «del comma 8» sono sostituite
dalle seguenti: «del comma 15» e le parole: «dell'attestato di
qualificazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attestazione di
qualificazione»;
dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) dopo l'allegato I e' inserito l'allegato I-bis, di
cui all'allegato 2-bis annesso al presente decreto»;
al comma 20, al primo periodo, le parole: «a partire» sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere» e, al secondo periodo, le
parole: «A partire» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere».
All'articolo 30:
al comma 1:
alla lettera b), capoverso b), le parole: «le disposizioni
dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni
dell'articolo»;
alla lettera c), capoverso b-bis), le parole: «Enti impositori»
sono sostituite dalle seguenti: «enti impositori», le parole: «le
disposizioni dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «le
disposizioni dell'articolo» e le parole: «con modificazioni.» sono
sostituite dalle seguenti: «con modificazioni,»;
al comma 6, primo periodo, la parola: «indicate» e' sostituita
dalla seguente: «indicati»;
al comma 7, alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, come modificato dal comma 1 del presente articolo»;
al comma 8:
al secondo periodo, le parole: «le disposizioni dall'articolo»
sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni dell'articolo»;
al terzo periodo, le parole: «si applica la misura di cui
all'articolo 116, comma 8, primo periodo delle lettere a) e b) della
legge 23 dicembre 2000, n. 388» sono sostituite dalle seguenti: «si
applicano le misure di cui alle lettere a), prima e terza parte, e
b), primo periodo, del comma 8 dell'articolo 116 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, come modificate dal comma 1 del presente
articolo»;
al comma 9:
all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come
modificato dal comma 1 del presente articolo»;
alla lettera a), le parole: «nelle ipotesi relative alla» sono
sostituite dalle seguenti: «in caso di»;
alla lettera b), le parole: «nelle ipotesi relative alla» sono
sostituite dalle seguenti: «in caso di»;
al comma 10, primo periodo, le parole: «comunque denominate,»
sono sostituite dalle seguenti: «comunque denominati,»;
al comma 13:
al secondo periodo, le parole: «comma 8, lettera c), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388» sono sostituite dalle seguenti:
«comma 8, lettera b-bis), della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
introdotta dal comma 1 del presente articolo»;
al terzo periodo, le parole: «dell'articolo 30, del» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 30 del».
All'articolo 31:
al comma 4:
all'alinea, le parole: «ed euro 1.500.000 a decorrere» sono
sostituite dalle seguenti: «e a euro 1.500.000 annui a decorrere»;
alla lettera a), la parola: «rinvenienti» e' sostituita dalla
seguente: «rivenienti»;
alla lettera b), la parola: «rinvenienti» e' sostituita dalla
seguente: «rivenienti»;
alla lettera c), le parole: «quanto 6.077.968 annui» sono
sostituite dalle seguenti: «quanto a 6.077.968 euro annui»;
al comma 9, le parole: «di cui al comma 8» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al comma 7» e dopo le parole: «euro 35.000» e'
inserita la seguente: «annui»;
al comma 10, dopo le parole: «nel limite di 20 milioni di euro»
e' inserita la seguente: «annui»;
al comma 11:
all'alinea, le parole: «legge, 21 febbraio» sono sostituite
dalle seguenti: «legge 21 febbraio»;
al capoverso d), ultimo periodo, le parole: «del 15 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «del 20 per cento»;
al comma 12:
al secondo periodo, le parole: «30 marzo 2001 n. 165 e al
Decreto» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001, n. 165, e al
decreto» e le parole: «sono eliminate le parole» sono sostituite
dalle seguenti: «sono soppresse le parole:»;
al quarto periodo, le parole: «data entrata» sono sostituite
dalle seguenti: «data di entrata»;
al quinto periodo, le parole: «dall'entrata» sono sostituite
dalle seguenti: «dalla data di entrata».
Nel capo IX del titolo II, all'articolo 32 e' premesso il
seguente:
«Art. 31-bis (Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti
del PNRR per lo sviluppo del biometano). - 1. Ai titolari degli
impianti che accedono ai finanziamenti previsti dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, per la
realizzazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4
"Sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l'economia
circolare" del PNRR, nell'ambito della procedura abilitativa
semplificata e' consentito ottenere, ove previsto, il rilascio delle
autorizzazioni richieste ai sensi degli articoli 29-bis e 269 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in seguito al
perfezionamento della procedura di ammissione al beneficio, fermo
restando che le medesime autorizzazioni devono in ogni caso essere
ottenute prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dei
suddetti impianti».
All'articolo 32:
al comma 1:
alla lettera b), capoverso 139-ter, primo periodo, le parole:
«annualita' 2024 e 2025,» sono sostituite dalle seguenti: «annualita'
2024 e 2025»;
alla lettera f), numero 1), le parole: «ovunque ricorrano» sono
sostituite dalle seguenti: «ovunque ricorrono»;
alla lettera g):
al numero 2), dopo le parole: «dal collaudo, ovvero dalla
regolare esecuzione» e' inserito il seguente segno d'interpunzione:
«,», le parole: «di cui al comma 146, sono» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al comma 146 sono» e dopo le parole: «all'articolo
158 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al»;
alla lettera h), numero 1), le parole: «e le somme recuperate»
sono sostituite dalle seguenti: «, e le somme recuperate»;
alla lettera i), capoverso 146, le parole: «cosi' come
previsto» sono sostituite dalle seguenti: «come previsto»;
alla lettera m), le parole: «convertito con modificazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni,»;
al comma 2:
alla lettera b):
al numero 1), le parole: «con le seguenti» sono sostituite
dalle seguenti: «dalle seguenti»;
al numero 2), le parole: «sostituire le parole» sono
sostituite dalle seguenti: «le parole» e le parole: «con le seguenti»
sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti»;
al numero 4), le parole: «con le seguenti» sono sostituite
dalle seguenti: «dalle seguenti», dopo le parole: «10.000.000 di
euro» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole:
«15.800.000 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «15.800.000
euro,» e le parole: «n. 190 e quanto a 47.680.000 di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «n. 190, e, quanto a 47.680.000 euro,»;
al numero 5.1, le parole: «sostitute con le seguenti» sono
sostituite dalle seguenti: «sostituite dalle seguenti»;
al numero 5.2, le parole: «1.270.0000 euro» sono sostituite
dalle seguenti: «1.270.000 euro».
Dopo l'articolo 32 e' inserito il seguente:
«Art. 32-bis (Disposizioni concernenti la realizzazione della
Linea 2 della metropolitana della citta' di Torino). - 1. Il termine
per la comunicazione del cronoprogramma concernente gli interventi
per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della citta'
di Torino, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, recante la nomina del
Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento
denominato "Linea 2 della metropolitana della citta' di Torino", e'
prorogato di centottanta giorni. Il Commissario straordinario
nominato ai sensi dell'articolo 33, comma 5-quater, del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 aprile 2023, n. 41, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, presenta al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti una proposta di rimodulazione degli
interventi di cui al primo periodo al fine di garantirne la
realizzazione per lotti funzionali con le risorse disponibili a
legislazione vigente. A tal fine, in deroga a quanto previsto dal
quarto periodo del citato comma 5-quater dell'articolo 33 del
decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 41 del 2023, e' autorizzata la spesa di euro 150.000 per
l'anno 2024, di cui euro 100.000 per il compenso del Commissario ed
euro 50.000 per le spese concernenti l'eventuale supporto tecnico,
ferma restando la possibilita' di avvalersi, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, delle strutture di cui al quinto
periodo del medesimo comma 5-quater dell'articolo 33 del
decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 41 del 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 150.000 per
l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero».
All'articolo 33:
al comma 1:
alla lettera b), le parole: «, sono aggiunte» sono sostituite
dalle seguenti: «sono aggiunte»;
alla lettera c), capoverso 31-bis, le parole: «comma 35,» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 35»;
alla lettera f), capoverso 33:
al primo periodo, le parole: «e per il 50 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «e per il restante 50 per cento» e dopo le
parole: «previa trasmissione» e' inserito il seguente segno
d'interpunzione: «,»;
al secondo periodo, le parole: «di cui comma 35, nonche',»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 35, nonche'» e le
parole: «al comma 35, del» sono sostituite dalle seguenti: «al comma
35 del»;
al terzo periodo, le parole: «regolare esecuzione i comuni»
sono sostituite dalle seguenti: «regolare esecuzione, i comuni»;
al quinto periodo, le parole: «di cui al comma 35, sono» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 35 sono»;
al sesto periodo, le parole: «di cui all'articolo 158 del»
sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall'articolo 158 del testo
unico di cui al»;
alla lettera g), capoverso 34, primo periodo, dopo le parole:
«annualita' dal 2020 al 2023» e' inserito il seguente segno
d'interpunzione: «,»;
alla lettera h), le parole: «voce Contributo piccoli
investimenti legge di bilancio 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«voce 'Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020'».
Dopo l'articolo 33 e' inserito il seguente:
«Art. 33-bis (Modifiche al comma 1009 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente il nuovo centro merci di
Alessandria Smistamento). - 1. Al comma 1009 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la parola: "progettazione" sono
inserite le seguenti: "e alla realizzazione dei lavori" ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La fase di realizzazione
dell'opera puo' essere finanziata nell'ambito dell'aggiornamento,
successivo alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, del contratto di programma, parte investimenti,
stipulato con la societa' Rete ferroviaria italiana Spa, a valere
sulle risorse stanziate dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213"».
All'articolo 34:
al comma 1, lettera a), le parole: «325,12 milioni di euro per
l'anno 2025 e 200,73» sono sostituite dalle seguenti: «di 325,12
milioni di euro per l'anno 2025 e di 200,73»;
al comma 2, le parole: «del decreto-legge n. 152 del 2021 come
modificato dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dal comma 1 del
presente articolo».
All'articolo 36:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle
seguenti: "al 31 ottobre 2025"»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
"8-bis. Ai fini del presente articolo e per la tutela della
salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori del settore
edile, il Commissario straordinario adotta specifiche misure per il
controllo e la sicurezza nei cantieri, comprese forme di monitoraggio
dei flussi della manodopera, anche tramite tecnologie innovative a
carico delle imprese di cui al comma 3. Tali misure possono prevedere
la comunicazione e lo scambio di informazioni con autorita', enti
pubblici, parti sociali e datori di lavoro. Il Commissario
straordinario adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, le misure di cui al presente comma con provvedimenti di cui
all'articolo 2, comma 2, mediante i quali sono definiti anche i tipi
di informazioni trattate e i soggetti obbligati alla raccolta o alla
comunicazione. Gli esiti del monitoraggio dei flussi di manodopera
sono messi a disposizione della Struttura di cui all'articolo 30 e
delle prefetture - uffici territoriali del Governo territorialmente
competenti, anche ai fini dell'esercizio del potere di accesso
previsto dall'articolo 93 del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, nonche' dell'Ispettorato nazionale del lavoro, secondo
modalita' stabilite mediante accordi con il Commissario
straordinario".
2-ter. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2,
comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, sulla base delle
procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei
fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle
strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate
per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio
della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione
Umbria il 9 marzo 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni
del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono
stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio
2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023.
La ricognizione di cui al precedente periodo e' sottoposta al Governo
mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2-quater. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 aprile
2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno
2022, n. 79, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Della
facolta' di cui al primo periodo possono avvalersi anche le
amministrazioni impegnate per gli interventi di ricostruzione,
pubblica e privata, conseguenti ai sismi del 2009 e del 2016. Gli
incarichi attribuiti ai sensi del terzo periodo, al fine di
assicurare la continuita' dell'azione amministrativa e facilitare la
realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del Piano
nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) nelle aree
colpite dai sismi del 2009 e del 2016, possono essere conferiti a
soggetti collocati in quiescenza, anche se provenienti dalla stessa
amministrazione conferente, che abbiano maturato significative
esperienze e professionalita' tecnico-amministrative nel campo della
programmazione, della gestione, del monitoraggio e del controllo dei
fondi pubblici nonche' dello svolgimento delle attivita' di
responsabile unico del procedimento, anche prescindendo dalla
formazione di livello universitario, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26"»;
alla rubrica, le parole: «e del 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «del 2016, del 2022 e del 2023».
Dopo l'articolo 36 e' inserito il seguente:
«Art. 36-bis (Modifica all'articolo 3-bis del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, in materia di finanziamenti agevolati in favore
di imprese agricole e agroindustriali per la ricostruzione). - 1.
All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2025"».
Dopo l'articolo 37 e' inserito il seguente:
«Art. 37-bis (Rafforzamento dell'attuazione delle misure del
PNRR di titolarita' del Ministero delle imprese e del made in Italy).
- 1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,
le parole: "con una dotazione complessiva di 500.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025" sono sostituite dalle seguenti:
"con una dotazione complessiva di 500.000 euro per l'anno 2023 e di
1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro
per gli anni 2024 e 2025 e a 1.500.000 euro per l'anno 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle imprese e del made in Italy.
3. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane per il
raggiungimento degli obiettivi connessi all'attuazione del PNRR e
rafforzare la capacita' amministrativa dei soggetti attuatori e
dell'Unita' di missione PNRR del Ministero delle imprese e del made
in Italy, fino al 31 dicembre 2026, per le richieste di comando e
distacco, presso il predetto Ministero, di personale non dirigenziale
appartenente al Comparto funzioni centrali non si applica il limite
di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, primo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
All'articolo 38:
al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «il progetto di
innovazione» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 5:
alla lettera a), le parole: «c) del decreto-legge 9 dicembre
2023, n. 181» sono sostituite dalle seguenti: «c), del decreto-legge
9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
febbraio 2024, n. 11», le parole: «di cui alle lettere b) e c)» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui alle citate lettere b) e c)» e
dopo le parole: «dalle lettere a, b) e c)» sono inserite le seguenti:
«del comma 1»;
alla lettera b), le parole: «e comma 5, lettera a),» sono
sostituite dalle seguenti: «e alla lettera a) del presente comma» e
le parole: «con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con il
decreto»;
al comma 6:
all'alinea, le parole: «regolamento (UE) n. 852/2020» sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2020/852»;
alla lettera d), dopo le parole: «del 18 dicembre 2014» e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «fino a 10 milioni di
euro» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 8, lettera b), le parole: «beni al comma» sono
sostituite dalle seguenti: «beni di cui al comma»;
al comma 10, al primo periodo, dopo le parole: «al comma 11» sono
inserite le seguenti: «, lettera a),» e, al secondo periodo, le
parole: «Il soggetto gestore» sono sostituite dalle seguenti: «Il
GSE»;
al comma 11:
all'alinea, le parole: «degli investimenti,» sono sostituite
dalle seguenti: «degli investimenti»;
alla lettera b), le parole da: «Con decreto di cui al comma 17»
fino alla fine della lettera sono soppresse;
dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
«11-bis. Con il decreto di cui al comma 17 sono individuati i
requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialita',
onorabilita' e professionalita', dei soggetti autorizzati al rilascio
delle certificazioni. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle
certificazioni sono compresi, in ogni caso:
a) gli esperti in gestione dell'energia (EGE) certificati da
organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
b) le societa' di servizi energetici (ESCo) certificate da
organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.
11-ter. Il Ministero delle imprese e del made in Italy
esercita, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attivita'
svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui
al comma 11, alinea, verificando la correttezza formale delle
certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di
controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro
contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi
provvedimenti attuativi»;
al comma 13, primo periodo, le parole: «da parte di GSE» sono
sostituite dalle seguenti: «da parte del GSE» e le parole: «delle
entrate pena il» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate, a
pena di»;
al comma 16:
al secondo periodo, le parole: «i controlli di cui al primo
periodo nonche' le verifiche» sono sostituite dalle seguenti:
«nell'ambito dei controlli di cui al primo periodo nonche' delle
verifiche» e le parole: «all'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241»
sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 22 del regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio
2021,»;
al terzo periodo, le parole: «e' litis consorte necessario ai
sensi dell'articolo 14,» sono sostituite dalle seguenti: «e'
litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14»;
al comma 17:
all'alinea, la parola: «adottato» e' soppressa, le parole:
«dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data
di entrata in vigore» e le parole: «e sono stabilite» sono sostituite
dalle seguenti: «, sono stabilite»;
alla lettera b), le parole: «comma 9;» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 9,»;
dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) al costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW,
degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in
euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui al comma 5»;
alla lettera e), le parole: «professionalita', dei» sono
sostituite dalle seguenti: «professionalita' dei»;
alla lettera g), le parole: «regolamento (UE) 241/2021» sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2021/241»;
al comma 18:
al primo periodo, le parole: «all'articolo 16, del» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 16 del»;
al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
del 12 febbraio 2021»;
al comma 19, secondo periodo, le parole: «nonche' alle gestione e
monitoraggio» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' alla gestione
e al monitoraggio»;
al comma 20, le parole: «comma 11 lett. b)» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 11, lettera b),» e dopo le parole: «Ministero delle
imprese» sono inserite le seguenti: «e del made in Italy».
Dopo l'articolo 39 e' inserito il seguente:
«Art. 39-bis (Disposizioni in materia di camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura). - 1. All'articolo 17, comma
1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, l'ultimo periodo
e' soppresso».
All'articolo 40:
al comma 2, le parole: «All'articolo 44, del» sono sostituite
dalle seguenti: «All'articolo 44 del»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «degli interventi, di cui al comma
4,» sono sostituite dalle seguenti: «degli interventi di cui al comma
4» e le parole: «di cui articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui all'articolo»;
al terzo periodo, le parole: «ed altri emolumenti» sono
sostituite dalle seguenti: «o altri emolumenti»;
al comma 6:
all'alinea, primo periodo, le parole: «n. 64 superiore» sono
sostituite dalle seguenti: «n. 64, superiore»;
alla lettera b), le parole: «dedicata, preposta al pagamento
nei termini di legge dei debiti commerciali,» sono sostituite dalle
seguenti: «preposta al pagamento dei debiti commerciali, nei termini
di legge, e dedicata»;
al comma 7:
dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «Tale
comunicazione e' data altresi' nei casi in cui risulti che
l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui al comma 6 sia
condizionato dal ritardo dei trasferimenti da parte di
amministrazioni dello Stato o delle regioni»;
al quinto periodo, le parole: «Cabina di Regia» sono sostituite
dalle seguenti: «Cabina di regia»;
al comma 8, terzo periodo, le parole: «ed altri emolumenti» sono
sostituite dalle seguenti: «o altri emolumenti».
All'articolo 41:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «12 febbraio 2021» e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», dopo le parole:
«Missione 2» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le
parole: «e' pubblicato sul sito» sono sostituite dalle seguenti: «e'
pubblicato nel sito internet»;
al terzo periodo, le parole: «ENEA esegue» sono sostituite
dalle seguenti: «L'ENEA esegue».
Nel capo IX del titolo II, dopo l'articolo 41 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 41-bis (Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 1°
marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022, n. 34, in materia di energia da fonti rinnovabili). - 1.
All'articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 1°
marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022, n. 34, la parola: "coltivatore" e' sostituita dalla
seguente: "conduttore"».
All'articolo 42:
al secondo dei commi numerati con il numero 1, le parole: «1.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivano» sono
sostituite dalle seguenti: «2. Dall'attuazione del presente articolo
non devono derivare».
L'articolo 43 e' sostituito dal seguente:
«Art. 43 (Modalita' tecnologiche per la raccolta, l'elaborazione
e l'analisi dei dati sanitari). - 1. Al fine di assicurare
l'aggiornamento del fascicolo sanitario elettronico in attuazione dei
progetti previsti dalla Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3
"Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per
la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione",
del PNRR, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previo parere
del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuate le modalita' tecnologiche idonee a
garantire il rilascio e la verifica delle certificazioni sanitarie
digitali, in conformita' alle specifiche tecniche europee e
internazionali.
2. Per assicurare l'individuazione e lo sviluppo di modalita'
tecnologiche idonee alla gestione di certificazioni sanitarie
digitali, quali quelle di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di
euro 3.850.000 per l'anno 2024, da gestire nell'ambito della vigente
convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la societa'
SOGEI S.p.A. A decorrere dall'anno 2025, e' autorizzata la spesa di
euro 1.850.000 annui, da gestire nell'ambito della convenzione di cui
al primo periodo. A tal fine le risorse di cui al presente comma sono
iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e costituiscono incremento
del limite di spesa annuo della predetta vigente convenzione.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 3.850.000 per
l'anno 2024 e a euro 1.850.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si
provvede, quanto a euro 3.850.000 per l'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma
5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto
nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per
il triennio 2024-2026 e, quanto a euro 1.850.000 annui a decorrere
dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della salute».
All'articolo 44:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: «2-sexies del» sono inserite le
seguenti: «codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al»;
alla lettera a), capoverso 1-bis, la parola: «pseudonomizzati»
e' sostituita dalla seguente: «pseudonimizzati»;
alla lettera b), capoverso 1-ter, la parola: «pseudonomizzati»
e' sostituita dalla seguente: «pseudonimizzati» e le parole: «del
Codice» sono sostituite dalle seguenti: «del codice»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 110, comma 1, del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, le parole: "e deve essere sottoposto a
preventiva consultazione del Garante ai sensi dell'articolo 36 del
Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: ". Nei casi di cui al
presente comma, il Garante individua le garanzie da osservare ai
sensi dell'articolo 106, comma 2, lettera d), del presente codice"».
Nel capo X del titolo II, dopo l'articolo 44 sono aggiunti i
seguenti:
«Art. 44-bis (Misure in materia di efficienza dei policlinici
universitari). - 1. Al fine di migliorare l'efficienza dei
policlinici universitari e di assicurare il rispetto delle scadenze
relative ai progetti compresi nella Missione 6 del PNRR, all'articolo
5, comma 15, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "nel limite del 2 per cento
dell'organico" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di spesa per il personale";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle aziende
di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), anche se costituite in
via definitiva nella forma ivi prevista dopo il periodo di
sperimentazione, il personale medico, veterinario e sanitario gia'
assunto con le modalita' stabilite per la dirigenza medica e
sanitaria del Servizio sanitario nazionale e nel rispetto
dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60,
conserva, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della
contrattazione collettiva della dirigenza dell'area sanita' (ex area
IV del Servizio sanitario nazionale)".
Art. 44-ter (Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, in materia di personale degli enti del Servizio
sanitario nazionale). - 1. Al fine di garantire il pieno
raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 del PNRR,
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al settimo periodo, dopo le parole: "Le limitazioni
previste dal presente comma non si applicano" sono inserite le
seguenti: "agli enti del Servizio sanitario nazionale, con
riferimento al personale della dirigenza medica e al personale non
dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario," e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nel rispetto della
disciplina in materia di spesa per il personale";
b) dopo il nono periodo sono inseriti i seguenti: "Per
ciascun anno del triennio 2024-2026 la spesa complessiva per il
personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui al
settimo periodo non puo' essere superiore al doppio di quella
sostenuta per la stessa finalita' nell'anno 2009. Per gli enti del
Servizio sanitario nazionale il limite di cui al presente comma opera
a livello regionale; conseguentemente le regioni indirizzano e
coordinano la spesa degli enti del rispettivo servizio sanitario
regionale in conformita' a quanto previsto dal presente comma, fermo
restando quanto disposto per ciascuno di essi dall'articolo 11 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60".
Art. 44-quater (Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di contratti di lavoro a
tempo determinato per l'assunzione di medici, medici veterinari,
odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi
specializzandi, nonche' all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge
30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2023, n. 56, in materia di incarichi libero-professionali dei
medici in formazione specialistica). - 1. Al fine di garantire il
pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 del PNRR,
all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "possono procedere" sono
inserite le seguenti: ", fino al 31 dicembre 2026,";
b) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il contratto
ha durata pari alla durata residua del corso di formazione
specialistica e puo' essere prorogato fino al conseguimento del
titolo di formazione specialistica, anche se la struttura nella quale
lo specializzando svolge l'attivita' lavorativa non appartiene alla
rete formativa della scuola di specializzazione cui lo specializzando
stesso e' iscritto, ma alla rete formativa di un'altra scuola di
specializzazione per la disciplina di interesse. Sono fatti salvi,
per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti
dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368";
c) dopo il settimo periodo e' inserito il seguente: "E'
sospesa la certificazione delle attivita' formative da parte del
consiglio della scuola di specializzazione, secondo quanto stabilito
dal progetto formativo della scuola stessa";
d) al decimo periodo, le parole: "di cui all'ottavo periodo"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui al nono periodo";
e) al dodicesimo periodo:
1) dopo le parole: "purche' accreditati ai sensi
dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999" sono
inserite le seguenti: "alla data di stipulazione del contratto di cui
al presente comma";
2) dopo le parole: "ovvero presso gli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico" sono aggiunte le seguenti: "che
devono garantire, oltre al tutoraggio, anche la certificazione delle
competenze acquisite dallo specializzando e le attivita'
assistenziali che lo specializzando puo' svolgere in autonomia. Tale
certificazione sostituisce la prova di cui all'articolo 38, comma 2,
del decreto legislativo n. 368 del 1999 ed e' valida ai fini del
rilascio del diploma".
2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n.
56, le parole: "di emergenza-urgenza ospedalieri" sono sostituite
dalla seguente: "sanitari".
Art. 44-quinquies (Norme in materia di servizi consultoriali).
- 1. Le regioni organizzano i servizi consultoriali nell'ambito della
Missione 6, Componente 1, del PNRR e possono avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche del
coinvolgimento di soggetti del Terzo settore che abbiano una
qualificata esperienza nel sostegno alla maternita'».
Al titolo III, le parole: «Capo I - Disposizioni finali» sono
soppresse.
Nel titolo III, all'articolo 45 e' premesso il seguente:
«Art. 44-sexies (Clausola di salvaguardia). - 1. Le
disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme
di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
2. Le risorse eventualmente gia' assegnate alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano e
agli enti locali dei rispettivi territori per la realizzazione degli
investimenti non piu' finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle
risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN
dell'8 dicembre 2023, rimangono assegnate ai suddetti enti
territoriali anche se finanziate con risorse statali, comprese quelle
di cui all'articolo 1, comma 5».
All'allegato 1, voce Ministero dell'Agricoltura della sovranita'
alimentare e delle foreste:
nella colonna: Stato di previsione della spesa, dopo le parole:
«dell'Agricoltura» e' inserito il seguente segno d'interpunzione:
«,»;
nella colonna: Autorizzazione di spesa:
alla voce: «LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto C ter
decies», nella colonna relativa all'anno 2026, la cifra: «1.842.000»
e' sostituita dalla seguente: «12.075.000» e, nella colonna relativa
all'anno 2027, la cifra: «3.409.000» e' sostituita dalla seguente:
«12.651.000»;
la voce: «LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto B quater»
e' soppressa.
All'allegato 2:
alla tabella B.I:
alla voce n. 2 - Allestitore di stands, la sigla: «n.c.a» e'
sostituita dalla seguente: «n.c.a.»;
alla voce n. 6 - Graphic designer, le parole: «Graphic
designer» sono sostituite dalle seguenti: «Disegnatore grafico
(Graphic designer)»;
alla voce n. 7 - Imbianchino/Tinteggiatore/Pittore
edile/Intonacatore/decoratore, le parole: «Attivita' di: di» sono
sostituite dalle seguenti: «Attivita' di:» e le parole:
«installazione di caminetti; costruzione di sottofondi per
pavimenti;» sono soppresse;
alla voce n. 8 - Organizzatore di corsi professionali, le
parole: «responsabile servizio prevenzione» sono sostituite dalle
seguenti: «responsabile del servizio di prevenzione»;
alla voce n. 11 - Prestatore di servizi informatici
multimediali, la parola: «computer:» e' sostituita dalla seguente:
«computer» e la sigla: «n.c.a» e' sostituita dalla seguente:
«n.c.a.»;
alla voce n. 13 - Sarto/Modista/Modellista, le parole:
«attacco bottoni, taglio fili» sono sostituite dalle seguenti:
«attacco di bottoni, taglio di fili»;
alla voce n. 14 - Spazzacamino, le parole: «video ispezione»
sono sostituite dalla seguente: «video-ispezione»;
alla voce n. 16 - Vetrinista/Visual merchandiser, le parole:
«punto vendita» sono sostituite dalle seguenti: «punto di vendita»;
alla tabella B-II:
alla voce n. 23 - Creatore di articoli di bigiotteria, le
parole: «di cui all'art. 127 R.D. n. 773/1931» sono sostituite dalle
seguenti: «, di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773»;
alle voci n. 26 - Gastronomo/Rosticciere/Friggitore, n. 27 -
Gelatiere, n. 36 - Pasticciere e n. 37 - Pizzaiolo, le parole:
«d.lgs. n. 222/2016» sono sostituite dalle seguenti: «decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 222»;
alla voce n. 36 - Pasticciere, le parole: «e pasticcerie,»
sono sostituite dalle seguenti: «e pasticcerie»;
alla voce n. 37 - Pizzaiolo, le parole: «cibi da asporto,»
sono sostituite dalle seguenti: «cibi da asporto»;
alla voce n. 39 - Rilegatore/Legatore di libri, le parole:
«adattamento copertine» sono sostituite dalle seguenti: «adattamento
di copertine»;
alla nota 1, la parola: «AUA» e' sostituita dalle seguenti:
«autorizzazione unica ambientale (AUA)», la sigla: «c.d.» e'
sostituita dalla parola: «cosiddetta», le parole: «all'emissioni»
sono sostituite dalle seguenti: «alle emissioni», le parole:
«ricorrenza di adempimenti» sono sostituite dalle seguenti:
«ricorrenza dell'obbligo di adempimenti», le parole: «L. 447/1995 e
D.P.R. 227/2011» sono sostituite dalle seguenti: «legge 26 ottobre
1995, n. 447, e regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227», dopo le parole: «Allegato I al»,
ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «regolamento di cui
al», le parole: «prevenzione incendi», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «prevenzione degli incendi» e le parole:
«regolamento n. 852/2004/CE» sono sostituite dalle seguenti:
«regolamento (CE) n. 852/2004».
Dopo l'allegato 2 e' inserito il seguente:
«Allegato 2-bis
(Articolo 29, comma 19, lettera c-bis))
"Allegato I-bis
(Articolo 27, comma 6)
Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti
dalla patente di cui all'articolo 27
=====================================================================
| | FATTISPECIE | DECURTAZIONE DI CREDITI |
+======+==============================+=============================+
| | Omessa elaborazione del | |
| |documento di valutazione dei | |
| 1 |rischi: | 5 |
+------+------------------------------+-----------------------------+
| | Omessa elaborazione del Piano| |
| 2 |di emergenza ed evacuazione: | 3 |
+------+------------------------------+-----------------------------+
| | Omessi formazione e | |
| 3 |addestramento: | 2 |
+------+------------------------------+-----------------------------+
| | Omessa costituzione del | |
| |servizio di prevenzione e | |
| |protezione o nomina del | |
| 4 |relativo responsabile: | 3 |
+------+------------------------------+-----------------------------+
| | Omessa elaborazione del piano| |
| 5 |operativo di sicurezza: | 3 |
+------+------------------------------+-----------------------------+
| | Omessa fornitura del | |
| |dispositivo di protezione | |
| |individuale contro le cadute | |
| 6 |dall'alto: | 2 |
+------+------------------------------+-----------------------------+
| | Mancanza di protezioni verso | |
| 7 |il vuoto: | 3 |
+------+------------------------------+-----------------------------+
| | Mancata installazione delle | |
| |armature di sostegno, fatte | |
| |salve le prescrizioni | |
| |desumibili dalla relazione | |
| |tecnica sulla consistenza del | |
| 8 |terreno: | 2 |
+------+------------------------------+-----------------------------+
| | Lavori in prossimita' di | |
| |linee elettriche in assenza di| |
| |disposizioni organizzative e | |
| |procedurali idonee a | |
| |proteggere i lavoratori dai | |
| 9 |conseguenti rischi: | 2 |
+------+------------------------------+-----------------------------+
| |Presenza di conduttori nudi in| |
| |tensione in assenza di | |
| |disposizioni organizzative e | |
| |procedurali idonee a | |
| |proteggere i lavoratori dai | |
| 10 |conseguenti rischi: | 2 |
+------+------------------------------+-----------------------------+
| |Mancanza di protezione contro | |
| |i contatti diretti e indiretti| |
| |(impianto di terra, | |
| |interruttore magnetotermico, | |
| 11 |interruttore differenziale): | 2 |
+------+------------------------------+-----------------------------+
| |Omessa vigilanza in ordine | |
| |alla rimozione o modifica dei | |
| |dispositivi di sicurezza o di | |
| 12 |segnalazione o di controllo: | 2 |
+------+------------------------------+-----------------------------+
| |Omessa notifica all'organo di | |
| |vigilanza prima dell'inizio di| |
| |lavori che possono comportare | |
| |il rischio di esposizione | |
| 13 |all'amianto: | 1 |
+------+------------------------------+-----------------------------+
| |Omessa valutazione dei rischi | |
| |derivanti dal possibile | |
| |rinvenimento di ordigni | |
| |bellici inesplosi ai sensi | |
| 14 |dell'articolo 28: | 3 |
+------+------------------------------+-----------------------------+
| |Omessa valutazione del rischio| |
| |biologico e da sostanze | |
| 15 |chimiche: | 3 |
+------+------------------------------+-----------------------------+
| |Omessa individuazione delle | |
| |zone controllate o sorvegliate| |
| |ai sensi del decreto | |
| |legislativo 31 luglio 2020, n.| |
| 16 |101: | 3 |
+------+------------------------------+-----------------------------+
| |Omessa valutazione del rischio| |
| 17 |di annegamento: | 2 |
+------+------------------------------+-----------------------------+
| |Omessa valutazione dei rischi | |
| |collegati a lavori in pozzi, | |
| 18 |sterri sotterranei e gallerie:| 2 |
+------+------------------------------+-----------------------------+
| |Omessa valutazione dei rischi | |
| |collegati all'impiego di | |
| 19 |esplosivi: | 3 |
+------+------------------------------+-----------------------------+
| |Omessa formazione dei | |
| |lavoratori che operano in | |
| |ambienti confinati o sospetti | |
| |di inquinamento ai sensi del | |
| |regolamento di cui al decreto | |
| |del Presidente della | |
| |Repubblica 14 settembre 2011, | |
| 20 |n. 177: | 1 |
+------+------------------------------+-----------------------------+
| |Condotta sanzionata ai sensi | |
| |dell'articolo 3, comma 3, | |
| |lettera a), del decreto-legge | |
| |22 febbraio 2002, n. 12, | |
| |convertito, con modificazioni,| |
| |dalla legge 23 aprile 2002, n.| |
| 21 |73: | 1 |
+------+------------------------------+-----------------------------+
| |Condotta sanzionata ai sensi | |
| |dell'articolo 3, comma 3, | |
| |lettera b), del decreto-legge | |
| |22 febbraio 2002, n. 12, | |
| |convertito, con modificazioni,| |
| |dalla legge 23 aprile 2002, n.| |
| 22 |73: | 2 |
+------+------------------------------+-----------------------------+
| |Condotta sanzionata ai sensi | |
| |dell'articolo 3, comma 3, | |
| |lettera c), del decreto-legge | |
| |22 febbraio 2002, n. 12, | |
| |convertito, con modificazioni,| |
| |dalla legge 23 aprile 2002, n.| |
| 23 |73: | 3 |
+------+------------------------------+-----------------------------+
| |Condotta sanzionata ai sensi | |
| |dell'articolo 3, comma | |
| |3-quater, del decreto-legge 22| |
| |febbraio 2002, n. 12, | |
| |convertito, con modificazioni,| |
| |dalla legge 23 aprile 2002, n.| |
| |73, in aggiunta alle condotte | |
| 24 |di cui ai numeri 21, 22 e 23: | 1 |
+------+------------------------------+-----------------------------+
| |Infortunio di lavoratore | |
| |dipendente dell'impresa, | |
| |occorso a seguito di | |
| |violazione delle norme sulla | |
| |prevenzione degli infortuni | |
| |sul lavoro di cui al presente | |
| |decreto, dal quale derivi | |
| |un'inabilita' temporanea | |
| |assoluta che importi | |
| |l'astensione dal lavoro per | |
| 25 |piu' di 60 giorni: | 5 |
+------+------------------------------+-----------------------------+
| |Infortunio di lavoratore | |
| |dipendente dell'impresa, | |
| |occorso a seguito di | |
| |violazione delle norme sulla | |
| |prevenzione degli infortuni | |
| |sul lavoro di cui al presente | |
| |decreto, che comporti una | |
| |parziale inabilita' permanente| |
| 26 |al lavoro: | 8 |
+------+------------------------------+-----------------------------+
| |Infortunio di lavoratore | |
| |dipendente dell'impresa, | |
| |occorso a seguito di | |
| |violazione delle norme sulla | |
| |prevenzione degli infortuni | |
| |sul lavoro di cui al presente | |
| |decreto, che comporti | |
| |un'assoluta inabilita' | |
| 27 |permanente al lavoro: | 15 |
+------+------------------------------+-----------------------------+
| |Infortunio mortale di | |
| |lavoratore dipendente | |
| |dell'impresa, occorso a | |
| |seguito di violazione delle | |
| |norme sulla prevenzione degli | |
| |infortuni sul lavoro di cui al| |
| 28 |presente decreto: | 20 |
+------+------------------------------+-----------------------------+
| |Malattia professionale di | |
| |lavoratore dipendente | |
| |dell'impresa, derivante dalla | |
| |violazione delle norme sulla | |
| |prevenzione degli infortuni | |
| |sul lavoro di cui al presente | |
| 29 |decreto: | 10 |
+------+------------------------------+-----------------------------+
All'allegato 3:
nell'intestazione, le parole: «convertito dalla legge» sono
sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla
legge».