(Accordo-art. 10)
                             Articolo 10 
 
                    Importazione di attrezzature 
 
    In conformita' alle leggi ed ai regolamenti nazionali  in  vigore
in ciascun Paese, le Parti agevolano l'importazione temporanea  delle
attrezzature cinematografiche necessarie per la  realizzazione  e  la
commercializzazione delle coproduzioni cinematografiche.