(Accordo-art. 11)
                             Articolo 11 
 
                 Materiali cinematografici e lingue 
 
    1. Ciascun coproduttore sara'  proprietario,  in  proporzione  al
proprio  apporto  finanziario,  del  master   originale   che   sara'
depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio scelto di  comune
accordo al quale ciascun coproduttore avra' accesso.  Il  laboratorio
dovra' essere ubicato nella Repubblica Italiana  o  in  Giappone.  In
casi eccezionali, l'utilizzo di un laboratorio situato  in  un  Paese
terzo puo' essere consentito solo previo mutuo consenso scritto delle
autorita' competenti. 
    2. Il master originale dovra' essere realizzato nella  Repubblica
Italiana, in Giappone  o  in  entrambi  e  dovra'  avere  almeno  due
versioni, rispettivamente in italiano e in giapponese. Il processo di
doppiaggio  o  sottotitolazione   della   versione   italiana   sara'
effettuato nella Repubblica Italiana  mentre  quello  della  versione
giapponese  sara'  realizzato  in  Giappone.  Un'eccezione   a   tali
disposizioni puo' essere acconsentita  solo  con  il  mutuo  consenso
scritto delle autorita' competenti.