Articolo 11
Materiali cinematografici e lingue
1. Ciascun coproduttore sara' proprietario, in proporzione al
proprio apporto finanziario, del master originale che sara'
depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio scelto di comune
accordo al quale ciascun coproduttore avra' accesso. Il laboratorio
dovra' essere ubicato nella Repubblica Italiana o in Giappone. In
casi eccezionali, l'utilizzo di un laboratorio situato in un Paese
terzo puo' essere consentito solo previo mutuo consenso scritto delle
autorita' competenti.
2. Il master originale dovra' essere realizzato nella Repubblica
Italiana, in Giappone o in entrambi e dovra' avere almeno due
versioni, rispettivamente in italiano e in giapponese. Il processo di
doppiaggio o sottotitolazione della versione italiana sara'
effettuato nella Repubblica Italiana mentre quello della versione
giapponese sara' realizzato in Giappone. Un'eccezione a tali
disposizioni puo' essere acconsentita solo con il mutuo consenso
scritto delle autorita' competenti.