Articolo 12
Autorizzazione per la pubblica proiezione
L'approvazione di una coproduzione cinematografica da parte delle
autorita' competenti di cui ai commi 1 e 2 dell'Articolo 5 non
vincola le autorita' di pertinenza di una delle Parti ad autorizzare
la proiezione pubblica della coproduzione cinematografica nel proprio
Paese.