(Accordo-art. 13)
                             Articolo 13 
 
                          Commissione Mista 
 
    l. Al fine di verificare l'applicazione del presente Accordo,  le
Parti istituiscono  una  Commissione  Mista  composta  da  rispettivi
funzionari ed  esperti,  inclusi  registi  e  produttori  nonche'  da
personale appartenente all'autorita' di gestione. 
    2. La Commissione Mista puo' essere tenuta e  convocata  per  via
elettronica  su  richiesta  di  una  o  di  entrambe   le   autorita'
competenti, in modo particolare,  se  una  o  entrambe  le  autorita'
competenti riscontrino difficolta' significative nell'attuazione  del
presente Accordo. 
    3. La  Commissione  Mista  esamina  complessivamente  il  congruo
equilibrio tra numero di film,  apporto  finanziario,  partecipazioni
creative, tecnico-artistiche, per la parte dei coproduttori, comprese
le   attrezzature   per   la   realizzazione    delle    coproduzioni
cinematografiche.  Se  l'equilibrio  e'   ritenuto   inadeguato,   la
Commissione Mista determina le misure necessarie per conseguire  tale
equilibrio, acquisendo l'approvazione delle autorita' competenti.