Articolo 13
Commissione Mista
l. Al fine di verificare l'applicazione del presente Accordo, le
Parti istituiscono una Commissione Mista composta da rispettivi
funzionari ed esperti, inclusi registi e produttori nonche' da
personale appartenente all'autorita' di gestione.
2. La Commissione Mista puo' essere tenuta e convocata per via
elettronica su richiesta di una o di entrambe le autorita'
competenti, in modo particolare, se una o entrambe le autorita'
competenti riscontrino difficolta' significative nell'attuazione del
presente Accordo.
3. La Commissione Mista esamina complessivamente il congruo
equilibrio tra numero di film, apporto finanziario, partecipazioni
creative, tecnico-artistiche, per la parte dei coproduttori, comprese
le attrezzature per la realizzazione delle coproduzioni
cinematografiche. Se l'equilibrio e' ritenuto inadeguato, la
Commissione Mista determina le misure necessarie per conseguire tale
equilibrio, acquisendo l'approvazione delle autorita' competenti.