(Accordo-art. 14)
                             Articolo 14 
 
                        Status dell'Allegato 
 
    1.  L'Allegato  al  presente   Accordo   ne   costituisce   parte
integrante. 
    2. Le autorita' competenti possono proporre congiuntamente  delle
modifiche all'Allegato. L'Allegato puo' essere modificato  di  comune
accordo per iscritto  dalle  Parti  attraverso  lo  scambio  di  note
diplomatiche. Le modifiche entrano in vigore dalla data di  ricezione
della seconda nota.