Articolo 14
Status dell'Allegato
1. L'Allegato al presente Accordo ne costituisce parte
integrante.
2. Le autorita' competenti possono proporre congiuntamente delle
modifiche all'Allegato. L'Allegato puo' essere modificato di comune
accordo per iscritto dalle Parti attraverso lo scambio di note
diplomatiche. Le modifiche entrano in vigore dalla data di ricezione
della seconda nota.