Articolo 17
Risoluzione delle controversie
1. Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione e
l'attuazione del presente Accordo e' risolta in via amichevole
mediante consultazioni tra le Parti.
2. Qualsiasi controversia tra coproduttori e' disciplinata dal
paragrafo 3 (xi) della lettera B. dell'Allegato al presente Accordo.