(Accordo-art. 17)
                             Articolo 17 
 
                   Risoluzione delle controversie 
 
    1.  Qualsiasi  controversia   riguardante   l'interpretazione   e
l'attuazione del  presente  Accordo  e'  risolta  in  via  amichevole
mediante consultazioni tra le Parti. 
    2. Qualsiasi controversia tra coproduttori  e'  disciplinata  dal
paragrafo 3 (xi) della lettera B. dell'Allegato al presente Accordo.