(Accordo-art. 18)
                             Articolo 18 
 
                Entrata in vigore, durata, modifiche 
 
    1. Il presente Accordo entra in vigore trenta (30) giorni dopo la
ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le  Parti  si  sono
comunicate l'espletamento delle rispettive procedure interne previste
per l'entrata in vigore. 
    2. Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di  cinque
(5) anni ed e' automaticamente rinnovato  per  ulteriori  periodi  di
cinque (5) anni a meno che una delle Parti  non  notifichi  all'altra
Parte, entro sei (6) mesi prima della data di scadenza e per i canali
diplomatici, la propria intenzione di cessare il presente Accordo. 
    3. In caso  di  risoluzione  del  presente  Accordo,  le  proprie
disposizioni   continuano    ad    applicarsi    alle    coproduzioni
cinematografiche che abbiano gia' ottenuto l'approvazione  definitiva
da parte delle autorita' competenti di cui al comma 2 dell'Articolo 5
e a quelle in corso  di  approvazione  definitiva  al  momento  della
risoluzione del presente Accordo. Le disposizioni del presente  comma
si applicano anche alla ripartizione dei proventi delle  coproduzioni
cinematografiche. 
    4. Il presente Accordo puo' essere modificato di'  comune  intesa
delle Parti per  iscritto.  Tali  modifiche  entrano  in  vigore  nel
rispetto delle stesse procedure espresse  al  comma  1  del  presente
Articolo. 
    In fede di che, i sottoscritti,  debitamente  autorizzati,  hanno
firmato il presente Accordo. 
    Fatto a Tokyo  il  ventotto  giugno  dell'anno  2023  in  duplice
esemplare nelle lingue italiana, giapponese e inglese, tutti i  testi
facenti ugualmente fede. ln caso di divergenza  nell'interpretazione,
prevarra' il testo in inglese. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico