Articolo 18
Entrata in vigore, durata, modifiche
1. Il presente Accordo entra in vigore trenta (30) giorni dopo la
ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si sono
comunicate l'espletamento delle rispettive procedure interne previste
per l'entrata in vigore.
2. Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di cinque
(5) anni ed e' automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di
cinque (5) anni a meno che una delle Parti non notifichi all'altra
Parte, entro sei (6) mesi prima della data di scadenza e per i canali
diplomatici, la propria intenzione di cessare il presente Accordo.
3. In caso di risoluzione del presente Accordo, le proprie
disposizioni continuano ad applicarsi alle coproduzioni
cinematografiche che abbiano gia' ottenuto l'approvazione definitiva
da parte delle autorita' competenti di cui al comma 2 dell'Articolo 5
e a quelle in corso di approvazione definitiva al momento della
risoluzione del presente Accordo. Le disposizioni del presente comma
si applicano anche alla ripartizione dei proventi delle coproduzioni
cinematografiche.
4. Il presente Accordo puo' essere modificato di' comune intesa
delle Parti per iscritto. Tali modifiche entrano in vigore nel
rispetto delle stesse procedure espresse al comma 1 del presente
Articolo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno
firmato il presente Accordo.
Fatto a Tokyo il ventotto giugno dell'anno 2023 in duplice
esemplare nelle lingue italiana, giapponese e inglese, tutti i testi
facenti ugualmente fede. ln caso di divergenza nell'interpretazione,
prevarra' il testo in inglese.
Parte di provvedimento in formato grafico