(Accordo-art. 2)
                             Articolo 2 
 
                             Definizioni 
 
    Ai fini del presente Accordo: 
      (a) con  il  termine  «coproduttore»  s'intende  un'impresa  di
produzione cinematografica italiana o giapponese o un ente cosi' come
definito dalle leggi e dai regolamenti nazionali in vigore in ciascun
Paese,  che   partecipa   alla   realizzazione   della   coproduzione
cinematografica; 
      (b) con il termine «coproduzione cinematografica» s'intende  un
film realizzato da uno o piu' coproduttori italiani e da uno  o  piu'
coproduttori giapponesi,  compresa  la  coproduzione  cinematografica
multilaterale a cui si applica l'Articolo 9; 
      (c) con il termine «film» s'intende un insieme di immagini o di
immagini  e  suoni,  di  qualsiasi  durata,  su  qualsiasi  supporto,
inclusi, ma non  solo,  film  di  finzione,  documentari  e  film  di
animazione, e che siano destinati prioritariamente  all'uscita  nelle
sale cinematografiche; 
      (d)  con  il  termine   «autorita'   competente»   si   intende
l'autorita'   di   una   Parte   responsabile   dell'applicazione   e
dell'attuazione del presente Accordo.