Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente Accordo:
(a) con il termine «coproduttore» s'intende un'impresa di
produzione cinematografica italiana o giapponese o un ente cosi' come
definito dalle leggi e dai regolamenti nazionali in vigore in ciascun
Paese, che partecipa alla realizzazione della coproduzione
cinematografica;
(b) con il termine «coproduzione cinematografica» s'intende un
film realizzato da uno o piu' coproduttori italiani e da uno o piu'
coproduttori giapponesi, compresa la coproduzione cinematografica
multilaterale a cui si applica l'Articolo 9;
(c) con il termine «film» s'intende un insieme di immagini o di
immagini e suoni, di qualsiasi durata, su qualsiasi supporto,
inclusi, ma non solo, film di finzione, documentari e film di
animazione, e che siano destinati prioritariamente all'uscita nelle
sale cinematografiche;
(d) con il termine «autorita' competente» si intende
l'autorita' di una Parte responsabile dell'applicazione e
dell'attuazione del presente Accordo.