(Accordo-art. 3)
                             Articolo 3 
 
                        Autorita' competenti 
 
    Le autorita' competenti sono definite nell'Allegato  al  presente
Accordo. In deroga all'Articolo 14, se una delle Parti ha  necessita'
di designare un'altra autorita' come propria autorita' competente, la
citata Parte notifica tale cambiamento preventivamente e per iscritto
all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici.