Articolo 3
Autorita' competenti
Le autorita' competenti sono definite nell'Allegato al presente
Accordo. In deroga all'Articolo 14, se una delle Parti ha necessita'
di designare un'altra autorita' come propria autorita' competente, la
citata Parte notifica tale cambiamento preventivamente e per iscritto
all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici.