(Accordo-art. 4)
                             Articolo 4 
 
                Riconoscimento quale opera nazionale 
                      e godimento dei benefici 
 
    1.  Una   coproduzione   cinematografica   che   abbia   ottenuto
l'approvazione definitiva di  cui  al  comma  2  dell'Articolo  5  e'
assimilata all'opera nazionale e ha diritto  al  pieno  godimento  di
tutti i benefici  che  sono  o  che  possono  essere  concessi  nella
Repubblica  Italiana  e  in  Giappone  rispettivamente   alle   opere
nazionali, sottoposte alle  leggi  ed  ai  regolamenti  nazionali  in
vigore in ciascun Paese. Tali  benefici  spettano  esclusivamente  al
coproduttore del Paese che li concede. 
    2. I benefici di cui al comma 1 del presente  Articolo  non  sono
concessi se il coproduttore italiano  e  il  coproduttore  giapponese
sono  legati  da  comune  amministrazione  o  controllo   societario.
Un'eccezione a tale disposizione puo' essere consentita solo  con  il
mutuo consenso scritto delle autorita' competenti.