Articolo 4
Riconoscimento quale opera nazionale
e godimento dei benefici
1. Una coproduzione cinematografica che abbia ottenuto
l'approvazione definitiva di cui al comma 2 dell'Articolo 5 e'
assimilata all'opera nazionale e ha diritto al pieno godimento di
tutti i benefici che sono o che possono essere concessi nella
Repubblica Italiana e in Giappone rispettivamente alle opere
nazionali, sottoposte alle leggi ed ai regolamenti nazionali in
vigore in ciascun Paese. Tali benefici spettano esclusivamente al
coproduttore del Paese che li concede.
2. I benefici di cui al comma 1 del presente Articolo non sono
concessi se il coproduttore italiano e il coproduttore giapponese
sono legati da comune amministrazione o controllo societario.
Un'eccezione a tale disposizione puo' essere consentita solo con il
mutuo consenso scritto delle autorita' competenti.