Articolo 5
Approvazione di una coproduzione cinematografica
1. Al fine di godere dei benefici contemplati dal presente
Accordo, i coproduttori devono richiedere e ottenere l'approvazione
dalle rispettive autorita' competenti inerente la coproduzione
cinematografica.
2. I coproduttori presentano le istanze alle rispettive autorita'
competenti, dapprima per ottenere l'approvazione provvisoria e, una
volta completata la realizzazione della coproduzione cinematografica,
per ottenere l'approvazione definitiva.
3. Il coproduttore italiano e' tenuto a chiedere l'approvazione
di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo all'autorita'
competente della Repubblica Italiana. Il coproduttore giapponese e'
tenuto a chiedere l'approvazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del
presente Articolo all'autorita' competente del Giappone.
4. Prima di concedere l'approvazione provvisoria di cui al comma
2 del presente Articolo, le autorita' competenti si consultano al
fine di assicurare la conformita' della coproduzione cinematografica
alle disposizioni del presente Accordo e alle leggi e ai regolamenti
nazionali in vigore in ciascun Paese. L'autorita' competente dei
coproduttori con apporto finanziario maggiore comunica per prima
all'altra autorita' competente la propria valutazione sulla
fattibilita' della coproduzione cinematografica.
5. Le autorita' competenti possono decidere congiuntamente i
termini e le condizioni per la concessione dell'approvazione di cui
ai commi 1 e 2 del presente Articolo, al fine di conseguire le
finalita' del presente Accordo.
6. Le autorita' competenti assicurano che la loro rispettiva
decisione di concedere o negare l'approvazione di cui ai commi 1 e 2
del presente Articolo sia assunta in conformita' alle leggi e ai
regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese nonche' ai termini e
alle condizioni di cui al comma 5 del presente Articolo.
7. Le istanze presentate al fine di ottenere l'approvazione di
cui ai commi 1 e 2 del presente Articolo devono soddisfare i
requisiti previsti nelle Norme di Procedura, definite nell'Allegato
al presente Accordo.