(Accordo-art. 5)
                             Articolo 5 
 
          Approvazione di una coproduzione cinematografica 
 
    1. Al fine  di  godere  dei  benefici  contemplati  dal  presente
Accordo, i coproduttori devono richiedere e  ottenere  l'approvazione
dalle  rispettive  autorita'  competenti  inerente  la   coproduzione
cinematografica. 
    2. I coproduttori presentano le istanze alle rispettive autorita'
competenti, dapprima per ottenere l'approvazione provvisoria  e,  una
volta completata la realizzazione della coproduzione cinematografica,
per ottenere l'approvazione definitiva. 
    3. Il coproduttore italiano e' tenuto a  chiedere  l'approvazione
di cui ai  paragrafi  1  e  2  del  presente  Articolo  all'autorita'
competente della Repubblica Italiana. Il coproduttore  giapponese  e'
tenuto a chiedere l'approvazione di  cui  ai  paragrafi  1  e  2  del
presente Articolo all'autorita' competente del Giappone. 
    4. Prima di concedere l'approvazione provvisoria di cui al  comma
2 del presente Articolo, le autorita'  competenti  si  consultano  al
fine di assicurare la conformita' della coproduzione  cinematografica
alle disposizioni del presente Accordo e alle leggi e ai  regolamenti
nazionali in vigore in  ciascun  Paese.  L'autorita'  competente  dei
coproduttori con apporto  finanziario  maggiore  comunica  per  prima
all'altra  autorita'  competente   la   propria   valutazione   sulla
fattibilita' della coproduzione cinematografica. 
    5. Le autorita'  competenti  possono  decidere  congiuntamente  i
termini e le condizioni per la concessione dell'approvazione  di  cui
ai commi 1 e 2 del  presente  Articolo,  al  fine  di  conseguire  le
finalita' del presente Accordo. 
    6. Le autorita' competenti  assicurano  che  la  loro  rispettiva
decisione di concedere o negare l'approvazione di cui ai commi 1 e  2
del presente Articolo sia assunta in  conformita'  alle  leggi  e  ai
regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese nonche' ai termini e
alle condizioni di cui al comma 5 del presente Articolo. 
    7. Le istanze presentate al fine di  ottenere  l'approvazione  di
cui ai commi  1  e  2  del  presente  Articolo  devono  soddisfare  i
requisiti previsti nelle Norme di Procedura,  definite  nell'Allegato
al presente Accordo.