(Accordo-art. 6)
                             Articolo 6 
 
                               Riprese 
 
    1. Le riprese nei teatri di  posa  devono  essere  effettuate  in
teatri di posa ubicati nella Repubblica Italiana o in Giappone o, nel
caso di coproduzioni cinematografiche multilaterali, in uno dei Paesi
terzi ai sensi dell'Articolo 9. L'eccezione a tale disposizione  puo'
essere concessa solo dopo  mutuo  consenso  scritto  delle  autorita'
competenti. 
    2. Le riprese in un luogo esterno o interno, oltre ai  teatri  di
posa, in Paesi o regioni diversi da quelli dei Paesi dei coproduttori
partecipanti alla realizzazione della  coproduzione  cinematografica,
possono essere consentite solo previo mutuo  consenso  scritto  delle
autorita' competenti, se tale luogo e' necessario per  dare  coerenza
alla coproduzione cinematografica con la sceneggiatura o il soggetto.