Articolo 6
Riprese
1. Le riprese nei teatri di posa devono essere effettuate in
teatri di posa ubicati nella Repubblica Italiana o in Giappone o, nel
caso di coproduzioni cinematografiche multilaterali, in uno dei Paesi
terzi ai sensi dell'Articolo 9. L'eccezione a tale disposizione puo'
essere concessa solo dopo mutuo consenso scritto delle autorita'
competenti.
2. Le riprese in un luogo esterno o interno, oltre ai teatri di
posa, in Paesi o regioni diversi da quelli dei Paesi dei coproduttori
partecipanti alla realizzazione della coproduzione cinematografica,
possono essere consentite solo previo mutuo consenso scritto delle
autorita' competenti, se tale luogo e' necessario per dare coerenza
alla coproduzione cinematografica con la sceneggiatura o il soggetto.