(Accordo-art. 7)
                             Articolo 7 
 
                           Partecipazione 
 
    1. Gli autori, i soggettisti, i registi,  gli  interpreti  ed  il
restante  personale  creativo,   tecnico-artistico,   nonche'   altri
lavoratori che  partecipano  alla  realizzazione  della  coproduzione
cinematografica devono essere: 
      (a) per quanto concerne la Repubblica Italiana: 
        (i) cittadini della Repubblica Italiana; 
        (ii) cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea; 
        (iii)  soggiornanti  stranieri   di   lungo   periodo   nella
Repubblica Italiana, secondo le leggi e le  regolamentazioni  interne
in vigore; 
      (b) per quanto concerne il Giappone: 
        (i) cittadini del Giappone; 
        (ii) residenti permanenti in Giappone, secondo le leggi e  le
regolamentazioni interne in vigore. 
    2. La partecipazione del  personale  creativo,  tecnico-artistico
straniero nonche' di altri lavoratori che non rispetti i requisiti di
cui al comma 1 del presente Articolo puo' essere consentita  solo  in
casi eccezionali e previo  mutuo  consenso  scritto  delle  autorita'
competenti, se tale partecipazione si rende necessaria per realizzare
la coproduzione cinematografica.