Articolo 7
Partecipazione
1. Gli autori, i soggettisti, i registi, gli interpreti ed il
restante personale creativo, tecnico-artistico, nonche' altri
lavoratori che partecipano alla realizzazione della coproduzione
cinematografica devono essere:
(a) per quanto concerne la Repubblica Italiana:
(i) cittadini della Repubblica Italiana;
(ii) cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea;
(iii) soggiornanti stranieri di lungo periodo nella
Repubblica Italiana, secondo le leggi e le regolamentazioni interne
in vigore;
(b) per quanto concerne il Giappone:
(i) cittadini del Giappone;
(ii) residenti permanenti in Giappone, secondo le leggi e le
regolamentazioni interne in vigore.
2. La partecipazione del personale creativo, tecnico-artistico
straniero nonche' di altri lavoratori che non rispetti i requisiti di
cui al comma 1 del presente Articolo puo' essere consentita solo in
casi eccezionali e previo mutuo consenso scritto delle autorita'
competenti, se tale partecipazione si rende necessaria per realizzare
la coproduzione cinematografica.