Articolo 8
Apporti dei coproduttori
1. L'apporto finanziario dei coproduttori di ciascun Paese non
puo' essere inferiore al 20% (venti per cento) e non superiore
all'80% (ottanta per cento) della partecipazione finanziaria totale
di rutti i coproduttori. L'apporto dei coproduttori deve comportare,
in linea di massima, una partecipazione creativa, tecnico-artistica
ragionevolmente proporzionale all'apporto finanziario di ciascun
coproduttore. Nella valutazione dell'apporto finanziario di ciascun
coproduttore, le autorita' competenti possono prendere in
considerazione congiuntamente che parte di tale apporto possa
effettuarsi «in natura», inclusa, ma non solo, la fornitura di
strutture di studio.
2. Sono concesse deroghe alle disposizioni del comma 1 del
presente Articolo, previa approvazione congiunta scritta delle
autorita' competenti a condizione che l'apporto finanziario di
ciascun coproduttore non sia inferiore al 10% (dieci per cento) e non
superiore al 90% (novanta per cento) della partecipazione finanziaria
totale di rutti i coproduttori.
3. Nel caso in cui il coproduttore della Repubblica Italiana o il
coproduttore del Giappone sia composto da due o piu' imprese di
produzione o organismi, l'apporto finanziario di ciascuna impresa o
di ciascun organismo non puo' essere inferiore al 5% (cinque per
cento) della partecipazione finanziaria totale di tutti i
coproduttori.