(Accordo-art. 8)
                             Articolo 8 
 
                      Apporti dei coproduttori 
 
    1. L'apporto finanziario dei coproduttori di  ciascun  Paese  non
puo' essere inferiore al  20%  (venti  per  cento)  e  non  superiore
all'80% (ottanta per cento) della partecipazione  finanziaria  totale
di rutti i coproduttori. L'apporto dei coproduttori deve  comportare,
in linea di massima, una partecipazione  creativa,  tecnico-artistica
ragionevolmente  proporzionale  all'apporto  finanziario  di  ciascun
coproduttore. Nella valutazione dell'apporto finanziario  di  ciascun
coproduttore,   le   autorita'   competenti   possono   prendere   in
considerazione  congiuntamente  che  parte  di  tale  apporto   possa
effettuarsi «in natura»,  inclusa,  ma  non  solo,  la  fornitura  di
strutture di studio. 
    2. Sono concesse  deroghe  alle  disposizioni  del  comma  1  del
presente  Articolo,  previa  approvazione  congiunta  scritta   delle
autorita'  competenti  a  condizione  che  l'apporto  finanziario  di
ciascun coproduttore non sia inferiore al 10% (dieci per cento) e non
superiore al 90% (novanta per cento) della partecipazione finanziaria
totale di rutti i coproduttori. 
    3. Nel caso in cui il coproduttore della Repubblica Italiana o il
coproduttore del Giappone sia composto  da  due  o  piu'  imprese  di
produzione o organismi, l'apporto finanziario di ciascuna  impresa  o
di ciascun organismo non puo' essere  inferiore  al  5%  (cinque  per
cento)  della  partecipazione   finanziaria   totale   di   tutti   i
coproduttori.