(Accordo-art. 9)
                             Articolo 9 
 
             Coproduzioni cinematografiche multilaterali 
 
    1.  Le  autorita'  competenti   considerano   favorevolmente   la
possibilita'  di  approvare  congiuntamente   la   realizzazione   di
coproduzioni cinematografiche multilaterali tra coproduttori italiani
e giapponesi e coproduttori di  altri  Paesi  terzi  con  cui  una  o
entrambe  le  Parti  abbiano  concluso  un  accordo  in  materia   di
coproduzione cinematografica. 
    2. Ciascun coproduttore dei Paesi terzi deve soddisfare tutte  le
condizioni relative allo status di coproduzione ai sensi dell'accordo
in materia di coproduzione cinematografica concluso ed in vigore  tra
detti Paesi terzi e la Repubblica Italiana o il Giappone o entrambi. 
    3. Nelle coproduzioni cinematografiche  multilaterali,  l'apporto
finanziario  dei  coproduttori  di  ciascun  Paese  non  puo'  essere
inferiore al 10% (dieci per cento) e superiore al 70%  (settanta  per
cento)  della  partecipazione   finanziaria   totale   di   tutti   i
coproduttori. Se i coproduttori di terzi Paesi sono composti da due o
piu' imprese o organismi di produzione, l'apporto finanziario di ogni
singola impresa o organismo non puo' essere inferiore al  5%  (cinque
per  cento)  della  partecipazione  finanziaria  totale  di  tutti  i
coproduttori.