Articolo 9
Coproduzioni cinematografiche multilaterali
1. Le autorita' competenti considerano favorevolmente la
possibilita' di approvare congiuntamente la realizzazione di
coproduzioni cinematografiche multilaterali tra coproduttori italiani
e giapponesi e coproduttori di altri Paesi terzi con cui una o
entrambe le Parti abbiano concluso un accordo in materia di
coproduzione cinematografica.
2. Ciascun coproduttore dei Paesi terzi deve soddisfare tutte le
condizioni relative allo status di coproduzione ai sensi dell'accordo
in materia di coproduzione cinematografica concluso ed in vigore tra
detti Paesi terzi e la Repubblica Italiana o il Giappone o entrambi.
3. Nelle coproduzioni cinematografiche multilaterali, l'apporto
finanziario dei coproduttori di ciascun Paese non puo' essere
inferiore al 10% (dieci per cento) e superiore al 70% (settanta per
cento) della partecipazione finanziaria totale di tutti i
coproduttori. Se i coproduttori di terzi Paesi sono composti da due o
piu' imprese o organismi di produzione, l'apporto finanziario di ogni
singola impresa o organismo non puo' essere inferiore al 5% (cinque
per cento) della partecipazione finanziaria totale di tutti i
coproduttori.