(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  29
                          MARZO 2024, N. 39 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1: 
        la lettera a) e' sostituita dalle seguenti: 
          «a) al comma 3-bis, il primo periodo  e'  soppresso  e,  al
secondo periodo, la parola: "predetta" e' soppressa; 
          a-bis) al comma 3-ter, le  parole:  "secondo  periodo  del"
sono soppresse»; 
        la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
          «b) dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente: 
          "3-ter.1.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si
applicano agli interventi di cui  all'articolo  119,  commi  1-ter  e
4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  effettuati  in
relazione a immobili danneggiati dagli  eventi  sismici  verificatisi
nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile  2009  e  a
far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze  o  dichiarazioni
siano state presentate a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. La deroga  di  cui  al  primo
periodo  trova  applicazione  nel  limite  di  400  milioni  di  euro
richiedibili per l'anno 2024,  di  cui  70  milioni  per  gli  eventi
sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il  Commissario  straordinario
del Governo per la riparazione, la ricostruzione,  l'assistenza  alla
popolazione e  la  ripresa  economica  dei  territori  delle  regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati  dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto  del
Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge  23
agosto 1988, n. 400, con le funzioni  ad  esso  attribuite  ai  sensi
dell'articolo  2  del  decreto-legge  17  ottobre   2016,   n.   189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
e gli Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti ai  sensi  del
comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
ciascuno per il territorio di competenza, assicurano il rispetto  del
predetto limite  di  spesa,  avuto  riguardo  alle  somme  richieste,
verificandone il  raggiungimento  ai  fini  della  sospensione  della
deroga di cui al presente comma,  anche  avvalendosi  dei  dati  resi
disponibili nel  Portale  nazionale  delle  classificazioni  sismiche
gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri"»; 
        alla lettera c), la parola: «soppresso» e'  sostituita  dalla
seguente: «abrogato»; 
          al comma 2, all'alinea, dopo le parole: «dal comma 1»  sono
inserite le seguenti: «del presente articolo» e, alla lettera a),  le
parole: «del citato decreto-legge n. 34  del  2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»; 
          al comma 3, dopo le parole: «dal comma 1» sono inserite  le
seguenti: «del presente articolo», le parole: «diversi da  quelli  di
cui al comma 3-ter.1 del medesimo articolo 2» sono soppresse, dopo le
parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del  presente
articolo» e le parole: «l'acquisizione del titolo  abilitativo»  sono
sostituite dalle seguenti: «la concessione di contributi»; 
          al comma 4, alinea, dopo le parole: «del 2023» il segno  di
interpunzione «,» e' soppresso; 
          al comma  5,  dopo  le  parole:  «del  2023»  il  segno  di
interpunzione «,» e' soppresso. 
    Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
      «Art.  1-bis   (Fondo   per   sostenere   gli   interventi   di
riqualificazione nei territori interessati dagli  eventi  sismici). -
1. Al fine di sostenere gli interventi di riqualificazione energetica
e strutturale eseguiti su immobili danneggiati dagli  eventi  sismici
verificatisi nei territori dei  comuni,  diversi  da  quelli  di  cui
all'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.
11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38,
introdotto  dall'articolo  1,  comma   1,   del   presente   decreto,
interessati dai suddetti eventi a far data dal 1° aprile 2009, in cui
sia stato dichiarato lo stato di emergenza, e' istituito, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  il
successivo trasferimento al bilancio autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 35  milioni  di
euro per l'anno 2025, finalizzato  a  riconoscere  un  contributo  in
favore di soggetti che sostengono spese per  gli  interventi  di  cui
all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77. Il Capo del Dipartimento Casa  Italia  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, con  proprio  provvedimento  da  adottare
entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  tenuto  conto   dell'estensione
territoriale dello stato di emergenza e dello  stato  di  avanzamento
della ricostruzione successiva alle  calamita',  procede  al  riparto
delle predette risorse  tra  i  Commissari  straordinari  o  delegati
espressamente  incaricati  per  gli   interventi   di   ricostruzione
competenti in relazione ai territori  dei  comuni  di  cui  al  primo
periodo. 
      2. Per l'accesso al contributo, i soggetti di cui  al  comma  1
presentano, in via telematica, un'istanza ai Commissari  straordinari
o  delegati  espressamente   incaricati   per   gli   interventi   di
ricostruzione  competenti  per   territorio,   tenuto   conto   della
localizzazione dell'immobile  per  cui  e'  presentata  l'istanza  di
contributo.  I  Commissari  straordinari  o  delegati   espressamente
incaricati  per  gli  interventi  di  ricostruzione  competenti   per
territorio,   procedendo   in   base   all'ordine   cronologico    di
presentazione delle istanze,  concedono  il  contributo,  nel  limite
delle risorse loro assegnate ai sensi del secondo periodo del comma 1
e fino a esaurimento delle stesse, dandone  immediata  comunicazione,
ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite  di  spesa,
al Ministero dell'economia e delle finanze. 
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con
l'Autorita' politica delegata alla ricostruzione, da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono stabiliti  il  limite  massimo
del contributo spettante a  ciascun  richiedente,  il  contenuto  del
modello  standardizzato  per  la  presentazione  dell'istanza  e   le
modalita' applicative delle disposizioni del presente  articolo,  ivi
incluse quelle relative ai controlli  e  alla  revoca  del  beneficio
conseguente alla sua indebita fruizione. 
      4. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione
della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva  ai  fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre  alla  formazione
del valore della produzione netta, di cui al decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446. 
      Art. 1-ter (Contributo per  la  riqualificazione  energetica  e
strutturale realizzata dagli enti del  Terzo  settore,  dalle  onlus,
dalle  organizzazioni  di  volontariato  e  dalle   associazioni   di
promozione sociale). - 1. Al fine di  sostenere  la  riqualificazione
energetica e strutturale realizzata dai soggetti di cui alla  lettera
d-bis) del comma 9 dell'articolo  119  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  un  fondo  con   una
dotazione di 100 milioni di  euro  per  l'anno  2025,  finalizzato  a
riconoscere ai medesimi soggetti un contributo per le spese sostenute
per gli interventi di cui  all'articolo  121,  comma  2,  del  citato
decreto-legge n. 34 del 2020 realizzati sugli immobili  iscritti  nel
relativo  stato   patrimoniale   direttamente   utilizzati   per   lo
svolgimento di attivita' rientranti nelle finalita' statutarie. 
      2. Il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto ai  soggetti
di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119  del  citato
decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano gia' costituiti alla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
      3. Per l'accesso al contributo, i soggetti di cui  al  comma  2
presentano, in via telematica, un'istanza all'Agenzia  nazionale  per
le nuove tecnologie, l'energia e lo  sviluppo  economico  sostenibile
(ENEA), secondo un modello standardizzato definito ai sensi del comma
4. L'ENEA, previa verifica  della  completezza  della  documentazione
presentata, trasmette al Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica le richieste di contributo. Il Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica autorizza la  concessione  del  contributo
nel limite delle risorse di cui al comma 1 e fino a esaurimento delle
stesse, dando immediata comunicazione  delle  risorse  richieste,  ai
fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di  spesa,  al
Ministero dell'economia e delle finanze. 
      4. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, adottato entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
stabiliti il  limite  massimo  del  contributo  spettante  a  ciascun
richiedente,  il  contenuto  del  modello   standardizzato   per   la
presentazione  dell'istanza  e   le   modalita'   applicative   delle
disposizioni del presente articolo, ivi incluse  quelle  relative  ai
controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla  sua  indebita
fruizione. 
      5. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione
della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva  ai  fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre  alla  formazione
del valore della produzione netta, di cui al decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446». 
    All'articolo 2: 
      al comma 2, le  parole:  «del  decreto-legge»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del citato decreto-legge». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1, alinea, dopo le parole: «comma 3» sono inserite  le
seguenti: «del presente articolo» e le parole: «trasmettono  all'ENEA
le informazioni  inerenti  agli  interventi  agevolati,  quali»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «trasmettono   all'ENEA   le   seguenti
informazioni inerenti agli interventi agevolati»; 
      al comma 2, le  parole:  «del  2020,  trasmettono  al  "Portale
nazionale delle  classificazioni  sismiche"»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «del  2020  trasmettono   al   Portale   nazionale   delle
classificazioni sismiche», le parole: «28 febbraio 2017, n. 58»  sono
sostituite dalle seguenti: «n. 58 del 28 febbraio 2017» e le  parole:
«inerenti gli» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti agli»; 
      al comma 3, alinea, dopo la parola: «variazioni»  il  segno  di
interpunzione «,» e' soppresso; 
      al comma 4, le parole: «60 giorni dall'entrata in vigore»  sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore»; 
      al comma 5, le parole: «di cui commi», ovunque ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi» e dopo le  parole:  «del
2020» il segno di interpunzione «,» e' soppresso. 
    All'articolo 4: 
      al comma 1, capoverso 3-bis,  le  parole:  «o  sia  intervenuta
decadenza» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «o  per  i  quali  sia
intervenuta decadenza»; 
      al comma  2,  capoverso  49-quinquies,  al  primo  periodo,  le
parole: «comma 2 della predetta disposizione» sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 2 del medesimo articolo 17» e, al quarto periodo, le
parole:  «Ove  non  applicabili»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«Qualora non siano applicabili» e le parole: «dell'articolo 31»  sono
sostituite dalle seguenti: «del citato articolo 31». 
    Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 4-bis (Misure di razionalizzazione e coordinamento  delle
agevolazioni  fiscali  in  edilizia).  -  1.  Alle  banche   e   agli
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  alle  societa'
appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui
all'articolo  64  del  medesimo  testo  unico  e  alle   imprese   di
assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai  sensi  del  codice
delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo   7
settembre 2005, n. 209, non e' consentita la compensazione, ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  dei
crediti d'imposta  derivanti  dall'esercizio  delle  opzioni  di  cui
all'articolo 121, comma 1, lettere a)  e  b),  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, con i debiti di cui  all'articolo  17,  comma  2,
lettere e), f) e g), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. 
      2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 determina
il recupero del  credito  indebitamente  compensato  e  dei  relativi
interessi e l'applicazione della sanzione  tributaria  amministrativa
di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18  dicembre
1997, n. 471. 
      3.  Le  previsioni  dei  commi  1  e  2   si   applicano   alle
compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025. 
      4. Per le spese sostenute a partire dal  periodo  d'imposta  in
corso alla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto in relazione agli interventi di  cui  agli  articoli
119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  e  di  cui
all'articolo 16, commi da 1-bis  a  1-septies,  del  decreto-legge  4
giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2013, n. 90, la detrazione e' ripartita in dieci quote annuali
di pari importo. 
      5. In deroga a quanto  previsto  dall'articolo  121,  comma  3,
secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  i  crediti
d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui  al  comma  1
dello stesso articolo 121, relativi alle spese di cui al comma 4  del
presente articolo, sono ripartiti in quattro quote  annuali  di  pari
importo per  gli  interventi  di  cui  all'articolo  119  del  citato
decreto-legge n. 34 del 2020  e  in  cinque  quote  annuali  di  pari
importo per gli interventi di cui  all'articolo  119-ter  del  citato
decreto-legge n. 34 del 2020 e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis
a 1-septies, del citato decreto-legge n. 63 del 2013. 
      6. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: 
        "3-ter. Per le banche e gli intermediari finanziari  iscritti
all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, per le  societa'  appartenenti  a  un  gruppo
bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo  testo
unico e per le imprese di assicurazione  autorizzate  ad  operare  in
Italia ai sensi del codice delle assicurazioni  private,  di  cui  al
decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  le  rate  annuali
utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei crediti d'imposta derivanti
dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli  interventi
di  cui  agli  articoli  119  e  119-ter  del  presente   decreto   e
all'articolo 16, commi da 1-bis  a  1-septies,  del  decreto-legge  4
giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2013,  n.  90,  alle  quali  e'  stato  attribuito  il  codice
identificativo univoco ai  sensi  del  comma  1-quater  del  presente
articolo, sono ripartite in sei rate  annuali  di  pari  importo,  in
luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti. La  quota
di  credito  d'imposta  non  utilizzata  nell'anno  non  puo'  essere
usufruita negli  anni  successivi  e  non  puo'  essere  richiesta  a
rimborso. Le  rate  dei  crediti  d'imposta  risultanti  dalla  nuova
ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono  essere  cedute
ad altri soggetti oppure ulteriormente ripartite. Le disposizioni  di
cui ai periodi precedenti non si applicano ai  soggetti  che  abbiano
acquistato le rate dei predetti crediti a  un  corrispettivo  pari  o
superiore  al  75  per  cento   dell'importo   delle   corrispondenti
detrazioni, a condizione che dichiarino tale  circostanza,  ai  sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  mediante   apposita
comunicazione  all'Agenzia  delle  entrate,   da   inviare   in   via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo  3,
comma 3, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n.  322,  improrogabilmente  entro  il  31
dicembre 2024. Per le rate dei crediti la cui cessione e'  comunicata
successivamente a tale data,  la  comunicazione  di  cui  al  periodo
precedente  e'  effettuata  contestualmente  all'accettazione   della
cessione prevista dal provvedimento emanato ai sensi del comma 7. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono  definiti
le modalita' di attuazione del presente comma e  il  contenuto  e  le
modalita'  di  presentazione  della  predetta  comunicazione.   Ferme
restando  le  sanzioni  penali  previste  in  caso  di  dichiarazioni
mendaci,  la  violazione  delle  disposizioni  di  cui   ai   periodi
precedenti determina il recupero del credito indebitamente compensato
e dei relativi interessi e l'applicazione della  sanzione  tributaria
amministrativa  di  cui  all'articolo  13,  comma  4,   del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471". 
      7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, non  e'  in  ogni  caso  consentito
l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 121,  comma  1,  lettera
b),  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in  relazione  alle
rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese
per gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121. 
      Art. 4-ter (Attivita'  di  vigilanza  e  controllo  degli  enti
comunali in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 121,
comma 2, del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34).  -  1.  Ferme
restando  le  ulteriori  ipotesi   di   partecipazione   dei   comuni
all'accertamento  dei  tributi  erariali  previste  ai  sensi   della
normativa  di  riferimento,  il  competente  ufficio  comunale   che,
nell'ambito delle attivita' di vigilanza e di controllo previste  dal
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001,  n.  380,  rilevi  l'inesistenza,  totale  o  parziale,   degli
interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, ne fornisce segnalazione qualificata agli  uffici
della Guardia di finanza  e  dell'Agenzia  delle  entrate  nella  cui
circoscrizione sono ubicati gli immobili oggetto della segnalazione. 
      2. Ai comuni che effettuano le segnalazioni di cui al  comma  1
si applicano le disposizioni in materia di partecipazione dei  comuni
al contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  2  dicembre  2005,  n.  248,  e  di  cui
all'articolo 2, comma 10, lettera  b),  del  decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23». 
    All'articolo 6: 
      al comma 1, le parole: «che si intendono» sono sostituite dalle
seguenti: «che intendono»  e  le  parole:  «presente  decreto-legge»,
ovunque  ricorrono,  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «presente
decreto»; 
      dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 2  marzo  2024,  n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 2, primo periodo, le parole: "negli anni 2024 e
2025" sono sostituite dalle seguenti: "dal  1°  gennaio  2024  al  31
dicembre 2025"; 
          b) al comma 10: 
          1) al secondo  periodo,  la  parola:  "quotidianamente"  e'
sostituita dalla seguente: "mensilmente"; 
          2) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "Tra  le
comunicazioni periodiche e'  ricompresa  quella  volta  a  dimostrare
l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore,  con  pagamento
di acconto in misura almeno  pari  al  20  per  cento  del  costo  di
acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 4 che  per  gli
investimenti di cui al comma 5, lettera  a),  da  trasmettere,  entro
trenta giorni dalla  prenotazione  del  credito  d'imposta,  pena  la
decadenza dal  beneficio.  Resta  fermo  che  il  termine  ultimo  di
conclusione dell'investimento che da' diritto  alla  maturazione  del
credito e' il 31 dicembre 2025"; 
          c) al comma 16, dopo le parole: "sia rilevata la fruizione,
anche parziale, del credito d'imposta" sono inserite le seguenti: "in
assenza dei relativi presupposti"»; 
          la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Misure  per  il
monitoraggio  dei  crediti  d'imposta  per   investimenti   in   beni
strumentali e per attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione di cui
ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0». 
    All'articolo 7: 
      al comma 3, le parole: «Qualora  l'Amministrazione  finanziaria
abbia» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Qualora  l'Amministrazione
finanziaria o gli enti impositori territoriali abbiano» e le  parole:
«della presente disposizione» sono soppresse; 
      al comma 4,  le  parole:  «pandemia  da  virus  Covid-19»  sono
sostituite dalle seguenti: «pandemia di COVID-19»; 
      al comma 5, capoverso 1-ter, le parole:  «invio  dei  dati,  e»
sono sostituite dalle seguenti: «invio dei dati e»; 
      al  comma  6,  le  parole:  «decreto-legge  29  dicembre»  sono
sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 30 dicembre»; 
      al  comma  7,  le  parole:  «rata  successiva,  comporta»  sono
sostituite dalle seguenti: «rata successiva comporta»; 
      dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: 
        «7-bis.  All'articolo  5,  comma  9,   primo   periodo,   del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: "entro il 30  luglio
2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2024". 
        7-ter. All'articolo 5,  comma  1-bis,  del  decreto-legge  18
ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2023, n. 191, le parole: "entro la scadenza  del  30  giugno
2024" sono sostituite dalle  seguenti:  "entro  la  scadenza  del  30
settembre 2024". 
        7-quater. Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile  previsto
dall'articolo 3, comma 5-quinquies,  del  decreto-legge  30  dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2022, n. 15, e' differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i  termini
di pagamento delle rate gia' stabiliti con regolamento comunale. Sono
in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui  al  medesimo
articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge  n.  228  del  2021,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.   15   del   2022,
eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto». 
    Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
      «Art.  7-bis  (Interpretazione  autentica  dei  commi  1  e   2
dell'articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000, in materia di ambito
di applicazione del contraddittorio preventivo).  -  1.  Il  comma  1
dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta
nel senso che esso si applica esclusivamente agli  atti  recanti  una
pretesa impositiva, autonomamente  impugnabili  dinanzi  agli  organi
della giurisdizione tributaria, ma  non  a  quelli  per  i  quali  la
normativa   prevede   specifiche   forme   di   interlocuzione    tra
l'Amministrazione finanziaria e il  contribuente  ne'  agli  atti  di
recupero  conseguenti  al  disconoscimento  di  crediti  di   imposta
inesistenti. 
      2. Il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 27  luglio  2000,
n. 212, si interpreta nel senso che tra gli  atti  per  i  quali  non
sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze rientrano altresi'  quelli  di
diniego di istanze  di  rimborso,  in  funzione  anche  del  relativo
valore». 
    All'articolo 8: 
      al  comma   1,   capoverso   2-quinquies,   dopo   le   parole:
«magistratura  tributaria»  e'  inserito   il   seguente   segno   di
interpunzione: «,»; 
      al comma 2, le parole: «al riversamento» sono sostituite  dalle
seguenti: «del riversamento» e le  parole:  «Agli  oneri  di  cui  al
presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma»; 
      al comma 3, al primo periodo, le parole:  «legge  delega»  sono
sostituite dalla seguente: «legge», le  parole:  «sono  incrementate,
rispettivamente» sono sostituite dalle seguenti:  «sono  incrementate
rispettivamente» e le parole:  «per  ciascun  anno»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024»  e,  al  quarto
periodo, le parole: «bilancio dello Stato, le somme» sono  sostituite
dalle seguenti: «bilancio dello Stato le somme». 
    All'articolo 9: 
      al  comma  1,  le  parole:  «del  decreto   legislativo»   sono
sostituite dalle seguenti: «del codice della  protezione  civile,  di
cui al decreto legislativo»; 
      al comma 5, le  parole:  «Commissione  RIPAM»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «Commissione  per  l'attuazione  del  progetto   di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)»; 
      al comma 6, le parole: «dal  comma  3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dall'attuazione del comma 3», le parole: «e  pari  a  euro
3.900.000» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro 3.900.000 annui»
e le parole: «per le esigenze» sono sostituite dalle  seguenti:  «per
far fronte ad esigenze»; 
      al comma 7, dopo le parole: «Giubileo della  Chiesa  cattolica»
sono inserite le seguenti:  «per  l'anno  2025»  e  le  parole:  «del
decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme  sulla  condizione  dello  straniero,   di   cui   al   decreto
legislativo»; 
    dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
      «7-bis. Al fine di dare attuazione ai programmi promossi dal G7
nell'ambito della dichiarazione ministeriale del  15  marzo  2024  su
industria, tecnologia  e  digitale,  con  particolare  riguardo  alle
iniziative volte a colmare il divario digitale dei Paesi  in  via  di
sviluppo, e di garantire al Ministero delle imprese  e  del  made  in
Italy le risorse necessarie a  predisporre  le  misure  logistiche  e
organizzative per la riunione conclusiva dei lavori del  G7  in  tale
ambito, e' autorizzata la spesa di euro 800.000 per  l'anno  2024  ed
euro 700.000 per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a euro  800.000
per l'anno 2024 ed euro 700.000 per l'anno 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2024-2026,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2024,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy». 
    Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 9-bis (Disposizioni finanziarie). -  1.  L'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 86,  della  legge  23  dicembre
2005, n. 266, e' incrementata di 140,8 milioni  di  euro  per  l'anno
2026, 1.604 milioni di euro per l'anno 2027, 1.481,2 milioni di  euro
per l'anno 2028, 519,8 milioni  di  euro  per  l'anno  2035,  1.059,2
milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037,
602,4 milioni di euro per l'anno 2038,  437,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni  di
euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno  2042  e  25,7
milioni di euro per l'anno 2043. Per il potenziamento delle attivita'
di manutenzione ordinaria poste in  essere  dalla  societa'  Ferrovie
dello Stato italiane Spa e' autorizzata la spesa di  100  milioni  di
euro per l'anno 2026 e di 100,4 milioni di euro per l'anno 2027. 
      2. Il Fondo di cui all'articolo 44, comma 1, del  codice  della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1, e' incrementato di 100 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2025 e 2026. 
      3. Il Fondo di cui all'articolo 19,  comma  1,  della  legge  8
luglio 1998, n. 230, e' incrementato  di  100  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2025 e 2026. 
      4. Il fondo di  cui  all'articolo  62,  comma  1,  del  decreto
legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' incrementato di 100  milioni
di euro per l'anno 2025. 
      5. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del  decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 142,6  milioni  di  euro
per l'anno 2025, 198,6 milioni di euro per l'anno 2026, 48,4  milioni
di euro per l'anno 2027 e 97,8 milioni di euro per l'anno 2028. 
      6. Le risorse destinate all'Agenzia del demanio per l'acquisto,
la manutenzione e la ristrutturazione di immobili  sono  incrementate
di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. 
      7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma  652,  le  parole:  "dal  1°  luglio  2024"  sono
sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2026"; 
        b) al comma  676,  le  parole:  "dal  1°  luglio  2024"  sono
sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2025". 
      8. All'articolo  16-bis  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: 
        "3-ter. Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo
sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle  di
cui al comma 3-bis, l'aliquota di detrazione e'  ridotta  al  30  per
cento". 
      9. Il comma 473 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2021,
n. 234, si interpreta nel senso che tra i soggetti destinatari di  20
milioni di euro destinati alle regioni per ciascuno  degli  anni  dal
2022 al 2024, in dotazione al fondo ivi previsto, sono comprese anche
le province autonome di Trento e di Bolzano. La disposizione  di  cui
al  presente  comma  e'  approvata  ai  sensi  e  per   gli   effetti
dell'articolo  104  del  testo  unico  delle   leggi   costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. 
      10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1-bis, 1-ter  e  4-bis,
comma 4, e dai commi da 1 a 8 del presente articolo,  determinati  in
212 milioni di euro per l'anno 2024,  1.068,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2025, 1.058,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  1.892,35
milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,2 milioni di euro  per  l'anno
2028, 902,5 milioni di euro per l'anno 2029, 2.131,1 milioni di  euro
per l'anno 2030, 1.254,9 milioni di euro  per  l'anno  2031,  1.242,4
milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2032  al  2034,  634,6
milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro  per  l'anno
2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro  per
l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni  di
euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per  l'anno  2041,  128,7
milioni di euro per l'anno 2042, 25,7 milioni di euro per l'anno 2043
e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, si provvede: 
        a) quanto a 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025,  1.058,6
milioni di euro per l'anno 2026, 1.893 milioni  di  euro  per  l'anno
2027, 1.618,8 milioni di euro per l'anno 2028, 213,6 milioni di  euro
per l'anno 2029, 283,2 milioni di euro per l'anno 2030, 386,1 milioni
di euro per l'anno 2031, 489,1 milioni di euro per l'anno 2032, 592,1
milioni di euro per l'anno 2033, 695 milioni di euro per l'anno 2034,
634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni  di  euro  per
l'anno 2036, 617,8 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni  di
euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per  l'anno  2039,  334,6
milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni  di  euro  per  l'anno
2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7  milioni  di  euro
per l'anno 2043, mediante  corrispondente  utilizzo  di  quota  parte
delle maggiori entrate e delle minori spese  derivanti  dall'articolo
4-bis, comma 4, e dai commi 7 e 8 del presente articolo; 
        b) quanto a 40 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del  bilancio
dello Stato ai sensi dell'articolo  148,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 10 maggio  2024,  non  sono
riassegnate ai pertinenti programmi e che sono  acquisite  per  detto
importo all'erario; 
        c) quanto a 688,9  milioni  di  euro  per  l'anno  2029,  600
milioni di euro per l'anno 2030, 868,8 milioni  di  euro  per  l'anno
2031, 753,3 milioni di euro per l'anno 2032, 650,3  milioni  di  euro
per l'anno 2033 e 547,4 milioni di euro  per  l'anno  2034,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
        d) quanto a 247,9 milioni di euro per l'anno  2030,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
        e) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno  2030,  mediante
riduzione  delle  somme  iscritte  nello  stato  di  previsione   del
Ministero dell'economia e delle finanze  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per 200 milioni  di
euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 95,  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, per 400 milioni di euro, e ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per  400  milioni  di
euro, per le finalita' indicate,  rispettivamente,  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  21  luglio  2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre  2017,  dal  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28   novembre   2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2  febbraio  2019,  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  11  giugno  2019,
recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al  rilancio
degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e  allo
sviluppo del paese, e dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  41
del 18 febbraio 2021; 
        f) quanto a 12 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
        g) quanto a 89 milioni di euro per l'anno 2024 e 61,8 milioni
di euro per l'anno 2044, mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307; 
        h)  quanto  a  20.018.331  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2024-2026,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2024,   allo   scopo
parzialmente utilizzando: 
          1) l'accantonamento relativo al Ministero  dell'economia  e
delle finanze, quanto a 189.560 euro; 
          2) l'accantonamento relativo al Ministero delle  imprese  e
del made in Italy, quanto a 254.022 euro; 
          3) l'accantonamento relativo  al  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, quanto a 683.543 euro; 
          4) l'accantonamento relativo al Ministero della  giustizia,
quanto a 5.893 euro; 
          5) l'accantonamento  relativo  al  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, quanto a 6.438.334 euro; 
          6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e
del merito, quanto a 286.247 euro; 
          7) l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'interno,
quanto a 9.324 euro; 
          8) l'accantonamento relativo al Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica, quanto a 865.754 euro; 
          9)   l'accantonamento   relativo   al    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti, quanto a 1.926.540 euro; 
          10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita'
e della ricerca, quanto a 3.899.526 euro; 
          11) l'accantonamento relativo al  Ministero  della  difesa,
quanto a 1.015.944 euro; 
          12)     l'accantonamento     relativo     al      Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, quanto
a 358.498 euro; 
          13) l'accantonamento relativo al Ministero  della  cultura,
quanto a 2.418.258 euro; 
          14) l'accantonamento relativo al  Ministero  della  salute,
quanto a 17.218 euro; 
          15) l'accantonamento relativo  al  Ministero  del  turismo,
quanto a 1.649.670 euro; 
        i) quanto a 20 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14, comma  19,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
        l) quanto a 20 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo  1-quater  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; 
        m)  quanto  a  10.981.669  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
      11. Quota parte delle maggiori entrate derivanti  dall'articolo
4-bis, comma 4, per un importo pari a 700 milioni di euro per  l'anno
2025 e 1.700  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  resta  acquisita
all'erario ai fini del miglioramento degli andamenti  tendenziali  di
finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti
per gli anni 2025 e 2026 fissati  dalla  Nota  di  aggiornamento  del
Documento di economia e finanza 2023. 
      Art. 9-ter (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del
presente decreto si applicano nelle  regioni  a  statuto  speciale  e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con  i
rispettivi statuti e le  relative  norme  di  attuazione,  anche  con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».