Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29
MARZO 2024, N. 39
All'articolo 1:
al comma 1:
la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:
«a) al comma 3-bis, il primo periodo e' soppresso e, al
secondo periodo, la parola: "predetta" e' soppressa;
a-bis) al comma 3-ter, le parole: "secondo periodo del"
sono soppresse»;
la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente:
"3-ter.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e
4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in
relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi
nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a
far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni
siano state presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. La deroga di cui al primo
periodo trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro
richiedibili per l'anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi
sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario
del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla
popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del
Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400, con le funzioni ad esso attribuite ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
e gli Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del
comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
ciascuno per il territorio di competenza, assicurano il rispetto del
predetto limite di spesa, avuto riguardo alle somme richieste,
verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della
deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi dei dati resi
disponibili nel Portale nazionale delle classificazioni sismiche
gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio
dei ministri"»;
alla lettera c), la parola: «soppresso» e' sostituita dalla
seguente: «abrogato»;
al comma 2, all'alinea, dopo le parole: «dal comma 1» sono
inserite le seguenti: «del presente articolo» e, alla lettera a), le
parole: «del citato decreto-legge n. 34 del 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
al comma 3, dopo le parole: «dal comma 1» sono inserite le
seguenti: «del presente articolo», le parole: «diversi da quelli di
cui al comma 3-ter.1 del medesimo articolo 2» sono soppresse, dopo le
parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente
articolo» e le parole: «l'acquisizione del titolo abilitativo» sono
sostituite dalle seguenti: «la concessione di contributi»;
al comma 4, alinea, dopo le parole: «del 2023» il segno di
interpunzione «,» e' soppresso;
al comma 5, dopo le parole: «del 2023» il segno di
interpunzione «,» e' soppresso.
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Fondo per sostenere gli interventi di
riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici). -
1. Al fine di sostenere gli interventi di riqualificazione energetica
e strutturale eseguiti su immobili danneggiati dagli eventi sismici
verificatisi nei territori dei comuni, diversi da quelli di cui
all'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.
11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38,
introdotto dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto,
interessati dai suddetti eventi a far data dal 1° aprile 2009, in cui
sia stato dichiarato lo stato di emergenza, e' istituito, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il
successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 35 milioni di
euro per l'anno 2025, finalizzato a riconoscere un contributo in
favore di soggetti che sostengono spese per gli interventi di cui
all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77. Il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza
del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, tenuto conto dell'estensione
territoriale dello stato di emergenza e dello stato di avanzamento
della ricostruzione successiva alle calamita', procede al riparto
delle predette risorse tra i Commissari straordinari o delegati
espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione
competenti in relazione ai territori dei comuni di cui al primo
periodo.
2. Per l'accesso al contributo, i soggetti di cui al comma 1
presentano, in via telematica, un'istanza ai Commissari straordinari
o delegati espressamente incaricati per gli interventi di
ricostruzione competenti per territorio, tenuto conto della
localizzazione dell'immobile per cui e' presentata l'istanza di
contributo. I Commissari straordinari o delegati espressamente
incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per
territorio, procedendo in base all'ordine cronologico di
presentazione delle istanze, concedono il contributo, nel limite
delle risorse loro assegnate ai sensi del secondo periodo del comma 1
e fino a esaurimento delle stesse, dandone immediata comunicazione,
ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa,
al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
l'Autorita' politica delegata alla ricostruzione, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti il limite massimo
del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del
modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le
modalita' applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi
incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio
conseguente alla sua indebita fruizione.
4. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione
della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione
del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.
Art. 1-ter (Contributo per la riqualificazione energetica e
strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore, dalle onlus,
dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di
promozione sociale). - 1. Al fine di sostenere la riqualificazione
energetica e strutturale realizzata dai soggetti di cui alla lettera
d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una
dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato a
riconoscere ai medesimi soggetti un contributo per le spese sostenute
per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del citato
decreto-legge n. 34 del 2020 realizzati sugli immobili iscritti nel
relativo stato patrimoniale direttamente utilizzati per lo
svolgimento di attivita' rientranti nelle finalita' statutarie.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto ai soggetti
di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del citato
decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano gia' costituiti alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Per l'accesso al contributo, i soggetti di cui al comma 2
presentano, in via telematica, un'istanza all'Agenzia nazionale per
le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA), secondo un modello standardizzato definito ai sensi del comma
4. L'ENEA, previa verifica della completezza della documentazione
presentata, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica le richieste di contributo. Il Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica autorizza la concessione del contributo
nel limite delle risorse di cui al comma 1 e fino a esaurimento delle
stesse, dando immediata comunicazione delle risorse richieste, ai
fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al
Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun
richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la
presentazione dell'istanza e le modalita' applicative delle
disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai
controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita
fruizione.
5. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione
della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione
del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446».
All'articolo 2:
al comma 2, le parole: «del decreto-legge» sono sostituite
dalle seguenti: «del citato decreto-legge».
All'articolo 3:
al comma 1, alinea, dopo le parole: «comma 3» sono inserite le
seguenti: «del presente articolo» e le parole: «trasmettono all'ENEA
le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali» sono
sostituite dalle seguenti: «trasmettono all'ENEA le seguenti
informazioni inerenti agli interventi agevolati»;
al comma 2, le parole: «del 2020, trasmettono al "Portale
nazionale delle classificazioni sismiche"» sono sostituite dalle
seguenti: «del 2020 trasmettono al Portale nazionale delle
classificazioni sismiche», le parole: «28 febbraio 2017, n. 58» sono
sostituite dalle seguenti: «n. 58 del 28 febbraio 2017» e le parole:
«inerenti gli» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti agli»;
al comma 3, alinea, dopo la parola: «variazioni» il segno di
interpunzione «,» e' soppresso;
al comma 4, le parole: «60 giorni dall'entrata in vigore» sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore»;
al comma 5, le parole: «di cui commi», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi» e dopo le parole: «del
2020» il segno di interpunzione «,» e' soppresso.
All'articolo 4:
al comma 1, capoverso 3-bis, le parole: «o sia intervenuta
decadenza» sono sostituite dalle seguenti: «o per i quali sia
intervenuta decadenza»;
al comma 2, capoverso 49-quinquies, al primo periodo, le
parole: «comma 2 della predetta disposizione» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 2 del medesimo articolo 17» e, al quarto periodo, le
parole: «Ove non applicabili» sono sostituite dalle seguenti:
«Qualora non siano applicabili» e le parole: «dell'articolo 31» sono
sostituite dalle seguenti: «del citato articolo 31».
Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis (Misure di razionalizzazione e coordinamento delle
agevolazioni fiscali in edilizia). - 1. Alle banche e agli
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle societa'
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di
assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, non e' consentita la compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei
crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui
all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, con i debiti di cui all'articolo 17, comma 2,
lettere e), f) e g), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 determina
il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi
interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa
di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471.
3. Le previsioni dei commi 1 e 2 si applicano alle
compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025.
4. Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in
corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto in relazione agli interventi di cui agli articoli
119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui
all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, la detrazione e' ripartita in dieci quote annuali
di pari importo.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3,
secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i crediti
d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1
dello stesso articolo 121, relativi alle spese di cui al comma 4 del
presente articolo, sono ripartiti in quattro quote annuali di pari
importo per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato
decreto-legge n. 34 del 2020 e in cinque quote annuali di pari
importo per gli interventi di cui all'articolo 119-ter del citato
decreto-legge n. 34 del 2020 e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis
a 1-septies, del citato decreto-legge n. 63 del 2013.
6. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
"3-ter. Per le banche e gli intermediari finanziari iscritti
all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, per le societa' appartenenti a un gruppo
bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo
unico e per le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in
Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le rate annuali
utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei crediti d'imposta derivanti
dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi
di cui agli articoli 119 e 119-ter del presente decreto e
all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, alle quali e' stato attribuito il codice
identificativo univoco ai sensi del comma 1-quater del presente
articolo, sono ripartite in sei rate annuali di pari importo, in
luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti. La quota
di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non puo' essere
usufruita negli anni successivi e non puo' essere richiesta a
rimborso. Le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova
ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute
ad altri soggetti oppure ulteriormente ripartite. Le disposizioni di
cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano
acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o
superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti
detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante apposita
comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviare in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, improrogabilmente entro il 31
dicembre 2024. Per le rate dei crediti la cui cessione e' comunicata
successivamente a tale data, la comunicazione di cui al periodo
precedente e' effettuata contestualmente all'accettazione della
cessione prevista dal provvedimento emanato ai sensi del comma 7. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti
le modalita' di attuazione del presente comma e il contenuto e le
modalita' di presentazione della predetta comunicazione. Ferme
restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci, la violazione delle disposizioni di cui ai periodi
precedenti determina il recupero del credito indebitamente compensato
e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria
amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, non e' in ogni caso consentito
l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle
rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese
per gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121.
Art. 4-ter (Attivita' di vigilanza e controllo degli enti
comunali in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 121,
comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). - 1. Ferme
restando le ulteriori ipotesi di partecipazione dei comuni
all'accertamento dei tributi erariali previste ai sensi della
normativa di riferimento, il competente ufficio comunale che,
nell'ambito delle attivita' di vigilanza e di controllo previste dal
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, rilevi l'inesistenza, totale o parziale, degli
interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, ne fornisce segnalazione qualificata agli uffici
della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate nella cui
circoscrizione sono ubicati gli immobili oggetto della segnalazione.
2. Ai comuni che effettuano le segnalazioni di cui al comma 1
si applicano le disposizioni in materia di partecipazione dei comuni
al contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e di cui
all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23».
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: «che si intendono» sono sostituite dalle
seguenti: «che intendono» e le parole: «presente decreto-legge»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «presente
decreto»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: "negli anni 2024 e
2025" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2024 al 31
dicembre 2025";
b) al comma 10:
1) al secondo periodo, la parola: "quotidianamente" e'
sostituita dalla seguente: "mensilmente";
2) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "Tra le
comunicazioni periodiche e' ricompresa quella volta a dimostrare
l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento
di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 4 che per gli
investimenti di cui al comma 5, lettera a), da trasmettere, entro
trenta giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, pena la
decadenza dal beneficio. Resta fermo che il termine ultimo di
conclusione dell'investimento che da' diritto alla maturazione del
credito e' il 31 dicembre 2025";
c) al comma 16, dopo le parole: "sia rilevata la fruizione,
anche parziale, del credito d'imposta" sono inserite le seguenti: "in
assenza dei relativi presupposti"»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure per il
monitoraggio dei crediti d'imposta per investimenti in beni
strumentali e per attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione di cui
ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0».
All'articolo 7:
al comma 3, le parole: «Qualora l'Amministrazione finanziaria
abbia» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora l'Amministrazione
finanziaria o gli enti impositori territoriali abbiano» e le parole:
«della presente disposizione» sono soppresse;
al comma 4, le parole: «pandemia da virus Covid-19» sono
sostituite dalle seguenti: «pandemia di COVID-19»;
al comma 5, capoverso 1-ter, le parole: «invio dei dati, e»
sono sostituite dalle seguenti: «invio dei dati e»;
al comma 6, le parole: «decreto-legge 29 dicembre» sono
sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 30 dicembre»;
al comma 7, le parole: «rata successiva, comporta» sono
sostituite dalle seguenti: «rata successiva comporta»;
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: "entro il 30 luglio
2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2024".
7-ter. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 18
ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2023, n. 191, le parole: "entro la scadenza del 30 giugno
2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro la scadenza del 30
settembre 2024".
7-quater. Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto
dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2022, n. 15, e' differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini
di pagamento delle rate gia' stabiliti con regolamento comunale. Sono
in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo
articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022,
eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Interpretazione autentica dei commi 1 e 2
dell'articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000, in materia di ambito
di applicazione del contraddittorio preventivo). - 1. Il comma 1
dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta
nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una
pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi
della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la
normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra
l'Amministrazione finanziaria e il contribuente ne' agli atti di
recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta
inesistenti.
2. Il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000,
n. 212, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non
sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze rientrano altresi' quelli di
diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo
valore».
All'articolo 8:
al comma 1, capoverso 2-quinquies, dopo le parole:
«magistratura tributaria» e' inserito il seguente segno di
interpunzione: «,»;
al comma 2, le parole: «al riversamento» sono sostituite dalle
seguenti: «del riversamento» e le parole: «Agli oneri di cui al
presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma»;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «legge delega» sono
sostituite dalla seguente: «legge», le parole: «sono incrementate,
rispettivamente» sono sostituite dalle seguenti: «sono incrementate
rispettivamente» e le parole: «per ciascun anno» sono sostituite
dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024» e, al quarto
periodo, le parole: «bilancio dello Stato, le somme» sono sostituite
dalle seguenti: «bilancio dello Stato le somme».
All'articolo 9:
al comma 1, le parole: «del decreto legislativo» sono
sostituite dalle seguenti: «del codice della protezione civile, di
cui al decreto legislativo»;
al comma 5, le parole: «Commissione RIPAM» sono sostituite
dalle seguenti: «Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)»;
al comma 6, le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle
seguenti: «dall'attuazione del comma 3», le parole: «e pari a euro
3.900.000» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro 3.900.000 annui»
e le parole: «per le esigenze» sono sostituite dalle seguenti: «per
far fronte ad esigenze»;
al comma 7, dopo le parole: «Giubileo della Chiesa cattolica»
sono inserite le seguenti: «per l'anno 2025» e le parole: «del
decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo»;
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Al fine di dare attuazione ai programmi promossi dal G7
nell'ambito della dichiarazione ministeriale del 15 marzo 2024 su
industria, tecnologia e digitale, con particolare riguardo alle
iniziative volte a colmare il divario digitale dei Paesi in via di
sviluppo, e di garantire al Ministero delle imprese e del made in
Italy le risorse necessarie a predisporre le misure logistiche e
organizzative per la riunione conclusiva dei lavori del G7 in tale
ambito, e' autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2024 ed
euro 700.000 per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a euro 800.000
per l'anno 2024 ed euro 700.000 per l'anno 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy».
Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-bis (Disposizioni finanziarie). - 1. L'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e' incrementata di 140,8 milioni di euro per l'anno
2026, 1.604 milioni di euro per l'anno 2027, 1.481,2 milioni di euro
per l'anno 2028, 519,8 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2
milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037,
602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per
l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di
euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7
milioni di euro per l'anno 2043. Per il potenziamento delle attivita'
di manutenzione ordinaria poste in essere dalla societa' Ferrovie
dello Stato italiane Spa e' autorizzata la spesa di 100 milioni di
euro per l'anno 2026 e di 100,4 milioni di euro per l'anno 2027.
2. Il Fondo di cui all'articolo 44, comma 1, del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, e' incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2025 e 2026.
3. Il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 8
luglio 1998, n. 230, e' incrementato di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2025 e 2026.
4. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto
legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' incrementato di 100 milioni
di euro per l'anno 2025.
5. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 142,6 milioni di euro
per l'anno 2025, 198,6 milioni di euro per l'anno 2026, 48,4 milioni
di euro per l'anno 2027 e 97,8 milioni di euro per l'anno 2028.
6. Le risorse destinate all'Agenzia del demanio per l'acquisto,
la manutenzione e la ristrutturazione di immobili sono incrementate
di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, le parole: "dal 1° luglio 2024" sono
sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2026";
b) al comma 676, le parole: "dal 1° luglio 2024" sono
sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2025".
8. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
"3-ter. Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo
sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di
cui al comma 3-bis, l'aliquota di detrazione e' ridotta al 30 per
cento".
9. Il comma 473 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, si interpreta nel senso che tra i soggetti destinatari di 20
milioni di euro destinati alle regioni per ciascuno degli anni dal
2022 al 2024, in dotazione al fondo ivi previsto, sono comprese anche
le province autonome di Trento e di Bolzano. La disposizione di cui
al presente comma e' approvata ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1-bis, 1-ter e 4-bis,
comma 4, e dai commi da 1 a 8 del presente articolo, determinati in
212 milioni di euro per l'anno 2024, 1.068,6 milioni di euro per
l'anno 2025, 1.058,4 milioni di euro per l'anno 2026, 1.892,35
milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,2 milioni di euro per l'anno
2028, 902,5 milioni di euro per l'anno 2029, 2.131,1 milioni di euro
per l'anno 2030, 1.254,9 milioni di euro per l'anno 2031, 1.242,4
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 634,6
milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno
2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per
l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di
euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7
milioni di euro per l'anno 2042, 25,7 milioni di euro per l'anno 2043
e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, si provvede:
a) quanto a 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,6
milioni di euro per l'anno 2026, 1.893 milioni di euro per l'anno
2027, 1.618,8 milioni di euro per l'anno 2028, 213,6 milioni di euro
per l'anno 2029, 283,2 milioni di euro per l'anno 2030, 386,1 milioni
di euro per l'anno 2031, 489,1 milioni di euro per l'anno 2032, 592,1
milioni di euro per l'anno 2033, 695 milioni di euro per l'anno 2034,
634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per
l'anno 2036, 617,8 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di
euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6
milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno
2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro
per l'anno 2043, mediante corrispondente utilizzo di quota parte
delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo
4-bis, comma 4, e dai commi 7 e 8 del presente articolo;
b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 10 maggio 2024, non sono
riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto
importo all'erario;
c) quanto a 688,9 milioni di euro per l'anno 2029, 600
milioni di euro per l'anno 2030, 868,8 milioni di euro per l'anno
2031, 753,3 milioni di euro per l'anno 2032, 650,3 milioni di euro
per l'anno 2033 e 547,4 milioni di euro per l'anno 2034, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
d) quanto a 247,9 milioni di euro per l'anno 2030, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
e) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2030, mediante
riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1,
comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per 200 milioni di
euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, per 400 milioni di euro, e ai sensi dell'articolo 1,
comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per 400 milioni di
euro, per le finalita' indicate, rispettivamente, dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019,
recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio
degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo
sviluppo del paese, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41
del 18 febbraio 2021;
f) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
g) quanto a 89 milioni di euro per l'anno 2024 e 61,8 milioni
di euro per l'anno 2044, mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307;
h) quanto a 20.018.331 euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e
delle finanze, quanto a 189.560 euro;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e
del made in Italy, quanto a 254.022 euro;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, quanto a 683.543 euro;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia,
quanto a 5.893 euro;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, quanto a 6.438.334 euro;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e
del merito, quanto a 286.247 euro;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno,
quanto a 9.324 euro;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica, quanto a 865.754 euro;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, quanto a 1.926.540 euro;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita'
e della ricerca, quanto a 3.899.526 euro;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa,
quanto a 1.015.944 euro;
12) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, quanto
a 358.498 euro;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura,
quanto a 2.418.258 euro;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute,
quanto a 17.218 euro;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo,
quanto a 1.649.670 euro;
i) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14, comma 19,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
l) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-quater del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
m) quanto a 10.981.669 euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
11. Quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo
4-bis, comma 4, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno
2025 e 1.700 milioni di euro per l'anno 2026, resta acquisita
all'erario ai fini del miglioramento degli andamenti tendenziali di
finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti
per gli anni 2025 e 2026 fissati dalla Nota di aggiornamento del
Documento di economia e finanza 2023.
Art. 9-ter (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del
presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».