(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI  CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  7
  MAGGIO 2024, N. 60 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1, le parole: «(PNRR) italiano» sono sostituite  dalle
seguenti: «(PNRR)»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai capi
da I a VIII del presente titolo, restano ferme le disposizioni  e  le
procedure previste dal regolamento (UE) 2021/1060 e  dai  regolamenti
specifici di fondo che disciplinano la politica di coesione  europea,
con particolare riguardo a quelle in  materia  di  ammissibilita'  al
finanziamento e di selezione degli interventi, nonche' ai  compiti  e
alle funzioni dell'Autorita' di gestione di cui al comma  4,  lettera
i), del presente articolo e del Comitato di sorveglianza  di  ciascun
programma di  cui  all'articolo  38  del  medesimo  regolamento  (UE)
2021/1060 anche in relazione a eventuali  modifiche  e  aggiornamenti
dei programmi ove necessari»; 
      al comma 4: 
        la lettera a) e' soppressa; 
        alla lettera d), le parole: «"Fondo FSC" o» sono soppresse; 
        alla lettera f), le parole:  «di  cui  all'articolo  9»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 9»; 
        alla lettera h), le parole: «individuate  dall'articolo  108»
sono sostituite dalle seguenti: «individuate ai  sensi  dell'articolo
108». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1, dopo la parola:  «Partenariato»  sono  inserite  le
seguenti: «2021-2027», dopo le parole: «e l'Italia» sono inserite  le
seguenti: «, di cui alla decisione di  esecuzione  della  Commissione
europea C(2022) 4787 final,»,  le  parole:  «riferimento  alle»  sono
sostituite dalle seguenti: «l'obiettivo prioritario di accelerare  la
realizzazione delle», dopo le parole: «infrastrutture per il  rischio
idrogeologico e» sono inserite le seguenti: «il rischio  idraulico  e
per» e dopo le  parole:  «sostegno  allo  sviluppo»  e'  inserita  la
seguente: «sostenibile». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1: 
        all'alinea, dopo  le  parole:  «comma  2»  sono  inserite  le
seguenti:  «del  presente  articolo»  e  dopo  le  parole:  «province
autonome di Trento e di Bolzano» sono inserite le  seguenti:  «e  gli
enti locali»; 
        alla lettera a), dopo le parole: «il coordinamento tra quelli
attuati a livello regionale e quelli  attuati  a  livello  nazionale»
sono aggiunte le seguenti: «in raccordo con le attivita' del Comitato
con funzioni di sorveglianza e  accompagnamento  dell'attuazione  dei
programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027,  e  delle
relative articolazioni»; 
        alla lettera c), dopo le parole: «articolo 4»  sono  aggiunte
le seguenti: «; i risultati di  tale  verifica  sono  comunicati  dal
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR, entro il 31 marzo  di  ciascun  anno,  alle  Camere  per  la
trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari»; 
        al comma 2, le parole: «Cabina di regia di  cui  all'articolo
1, comma 703, della legge n. 190 del  2014,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Cabina di regia di cui al medesimo  comma  1»  e  dopo  le
parole: «province autonome di Trento e di Bolzano» sono  aggiunte  le
seguenti: «nonche' dal  presidente  dell'Associazione  nazionale  dei
comuni italiani (ANCI) e dal presidente  dell'Unione  delle  province
d'Italia (UPI)». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1, le parole: «dal Fondo per lo sviluppo e la coesione
(FSC), periodo di programmazione  2021-2027»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal FSC»; 
      al comma 2: 
        all'alinea, le parole:  «dal  Comitato  di  sorveglianza  per
ciascun programma»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  ciascun
programma dal Comitato di sorveglianza di  cui  all'articolo  38  del
regolamento (UE) 2021/1060»; 
        alla lettera b), dopo le parole: «anche per esaurimento delle
risorse,» sono inserite le seguenti:  «con  priorita'  per  le  opere
strategiche e di pubblica utilita',»; 
        alla lettera c), le parole:  «risorse  FSC»  sono  sostituite
dalle seguenti: «risorse del FSC», le parole: «e con le  risorse  del
PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «e a valere sulle  risorse  del
PNRR» e sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «e  del  Piano
nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC)»; 
        alla lettera h), le parole: «118-bis  del  regolamento»  sono
sostituite dalle seguenti: «118 bis del regolamento»; 
        alla  lettera  l),  le  parole:  «del   decreto-legge»   sono
sostituite dalle seguenti: «del citato decreto-legge»; 
      al comma 3, alinea, dopo le parole: «commi 1 e 2» sono inserite
le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «corredati da» sono
sostituite dalle seguenti: «corredati di»; 
      al comma 4, primo periodo, le parole: «trasmessi ai  sensi  del
comma 1» sono sostituite dalle  seguenti:  «trasmessi  ai  sensi  del
comma 3», dopo le parole: «comma 2» sono inserite le  seguenti:  «del
presente articolo» e dopo le parole: «articolo 5»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, e provvede  a  convocare  la  Cabina  di  regia  di  cui
all'articolo 3 per l'approvazione di essi»; 
      al comma 6, le parole:  «di  programmi,  che»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di programmi  che»  e  le  parole:  «dei  trasporti,
trasmettono»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «dei   trasporti
trasmettono»; 
      al comma 7, le parole: «decreto-legge»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del citato decreto-legge», le parole: «al primo  periodo,»
sono soppresse e le parole: «e, dopo il primo periodo, e' aggiunto il
seguente» sono sostituite dalle seguenti: «ed e' aggiunto,  in  fine,
il seguente periodo»; 
      dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
        «7-bis. Al fine di consentire  il  tempestivo  raggiungimento
degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  10  febbraio
2021, e al regolamento (UE) 2021/241, fino al 31 dicembre  2026,  per
gli interventi del  Piano  "Italia  5G"  di  realizzazione  di  nuove
infrastrutture di rete  idonee  a  fornire  servizi  radiomobili  con
velocita' di trasmissione di almeno  150  Mbit/s  in  downlink  e  30
Mbit/s in uplink, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche
oggetto dell'intervento e' disposta, anche in deroga  ai  regolamenti
comunali di cui all'articolo 8, comma  6,  della  legge  22  febbraio
2001, n. 36, sulla base della  posizione  dei  pixel  sul  territorio
nazionale come indicati dal relativo bando di gara». 
    All'articolo 5: 
      al comma 1, dopo la parola: «Stato»  e'  inserito  il  seguente
segno di interpunzione: «,»; 
      al comma 2, dopo le parole:  «per  il  Sud»  sono  inserite  le
seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
      al comma 3, dopo le parole:  «per  il  Sud»  sono  inserite  le
seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri» e le  parole:
«Comitato  con  funzioni  di  sorveglianza   e   di   accompagnamento
dell'attuazione  dell'Accordo   di   Partenariato   2021-2027»   sono
sostituite dalle seguenti: «Comitato con funzioni di  sorveglianza  e
accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto  dall'Accordo
di Partenariato 2021-2027»; 
      al comma 4, dopo le parole: «presente  articolo»  il  segno  di
interpunzione: «,» e' soppresso. 
    All'articolo 6: 
      al  comma  1,  dopo  le  parole:  «sulla  base  dei  fabbisogni
rappresentati  dalle  amministrazioni»  sono  inserite  le  seguenti:
«centrali, regionali e locali» e le parole: «Programma  nazionale  di
assistenza  tecnica -  Capacita'  per   la   coesione,   periodo   di
programmazione 2021-2027» sono sostituite dalle seguenti:  «Programma
nazionale  di  assistenza  tecnica -  Capacita'   per   la   coesione
2021-2027»; 
      al comma 2, la parola:  «deliberazione»,  ovunque  ricorre,  e'
sostituita dalla seguente: «delibera»,  le  parole:  «n.  46  del  10
agosto 2016, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  302  del  28
dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti:  «n.  47/2016  del  10
agosto 2016,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  39  del  16
febbraio 2017», le parole: «n. 36» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«n. 36/2020», le parole:  «30  giugno  2024»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 luglio 2024» e dopo le parole: «del predetto Programma»
sono aggiunte le seguenti: «operativo complementare»; 
      al  comma  3,  le  parole:  «del  decreto-legge  n.  152»  sono
sostituite dalle seguenti: «del  citato  decreto-legge  n.  152»,  le
parole: «comma 8,.» sono sostituite dalle seguenti:  «comma  8.»,  le
parole:   «all'acquisizione»   sono   sostituite   dalle    seguenti:
«dell'acquisizione» e dopo le parole: «criteri di ammissibilita'  del
Programma» sono inserite le seguenti: «operativo complementare»; 
      al comma 4, le parole: «30 giugno 2024» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 luglio 2024» e le parole: «del  decreto-legge  n.  152»
sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto-legge n. 152»; 
      al comma 5, le parole: «delle e regioni» sono sostituite  dalle
seguenti: «delle regioni», dopo le parole: «primo periodo»  il  segno
di interpunzione: «,» e' soppresso e le parole: «Programma  nazionale
di assistenza tecnica  Capacita'  per  la  Coesione  2021-2027»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Programma  nazionale   di   assistenza
tecnica - Capacita' per la coesione 2021-2027»; 
      al  comma  6,  dopo  le  parole:  «al  comma  5»  il  segno  di
interpunzione: «,» e' soppresso; 
      dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
        «6-bis. Le risorse  per  i  contributi  straordinari  di  cui
all'articolo 15, commi  3  e  3-bis,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, finalizzati a favorire la  fusione  dei  comuni,
sono incrementate per gli anni dal 2024 al 2028 di 5 milioni di  euro
annui. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a  5  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede  a  valere
sulle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato
di previsione del Ministero dell'interno ai sensi  dell'articolo  34,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
504. 
        6-ter. Ai fini del potenziamento e  del  rafforzamento  delle
competenze del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  in
materia di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della
spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR  e  nell'ottica  di  un
progressivo efficientamento  del  processo  di  programmazione  delle
risorse finanziarie e degli  investimenti  a  supporto  delle  scelte
allocative, nonche' al fine di  garantire  gli  adempimenti  relativi
alla fase attuativa degli interventi previsti nel PNRR  per  i  quali
gli uffici centrali e  territoriali  svolgono  funzioni  di  soggetto
attuatore, il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'
autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici  e  ad  assumere
100  unita'  di  personale,  da  inquadrare  con  contratto  a  tempo
indeterminato nell'area delle elevate  professionalita',  di  cui  70
nella  famiglia   professionale   tecnica   e   30   nelle   famiglie
professionali                        amministrativo-giuridico-legale,
economico-contabile-finanziaria e della vigilanza, controllo e audit,
in  aggiunta  all'attuale  dotazione  organica.  A   tal   fine,   e'
autorizzata la spesa di euro  615.417  per  l'anno  2024  e  di  euro
7.385.003 annui a decorrere dall'anno 2025. 
        6-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma 6-ter, al
fine di garantire l'urgente copertura di fabbisogno di  personale  di
ruolo necessario per accelerare il processo  di  rafforzamento  delle
proprie capacita', il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
nei limiti delle facolta'  assunzionali  disponibili  a  legislazione
vigente, e' altresi'  autorizzato  a  bandire  direttamente  concorsi
pubblici per l'assunzione di 300 unita' di  personale  dell'area  dei
funzionari e di 150 unita' di personale dell'area degli assistenti da
destinare  a  compiti  tecnici  e  specialistici   e   da   assegnare
prevalentemente agli uffici periferici. 
        6-quinquies. Per  la  gestione  delle  procedure  concorsuali
previste dal comma 6-ter e' autorizzata, per l'anno 2024,  una  spesa
pari ad euro 300.000 e per le maggiori spese di funzionamento indotte
dal reclutamento del personale di cui  al  medesimo  comma  6-ter  e'
altresi' autorizzata una spesa pari a euro 126.725 per l'anno 2024  e
a euro 116.239 annui a decorrere dall'anno 2025. 
        6-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 6-ter e 6-quinquies,
pari a euro 1.042.142 per l'anno 2024 e  a  euro  7.501.242  annui  a
decorrere  dall'anno  2025,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2024, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
        6-septies. Per il coordinamento delle attivita' inerenti alle
competenze del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  in
materia di analisi, di valutazione delle  politiche  pubbliche  e  di
revisione  della  spesa,  in  coerenza  con   gli   obiettivi   delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893,  della  legge
29  dicembre  2022,  n.  197,  e  nell'ottica   di   un   progressivo
efficientamento  del  processo  di   programmazione   delle   risorse
finanziarie e degli investimenti a supporto delle  scelte  allocative
e'  istituito,  a  decorrere  dal   1°   luglio   2024,   nell'ambito
dell'ufficio di gabinetto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, un apposito Nucleo al  fine  di  coadiuvare  e  supportare
l'organo politico  nelle  funzioni  strategiche  e  di  indirizzo  in
materia di valutazione delle politiche pubbliche  e  revisione  della
spesa, coordinato da un dirigente di livello generale e costituito da
tre  dirigenti  di  livello  non  generale,  anche  in  deroga   alle
percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto  legislativo
30  marzo  2001,  n.  165,  nonche'  dal  personale  indicato   dalle
articolazioni ministeriali  interessate  dai  processi  di  revisione
della spesa e da esperti in materia  di  analisi,  valutazione  delle
politiche  pubbliche  e  revisione  della  spesa,  anche   attraverso
convenzioni  con  universita'  e  istituti  di  formazione,  mediante
utilizzo delle risorse disponibili di cui al citato articolo 1, comma
891, della legge n. 197 del 2022, ripartite a  favore  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti,  secondo  le  modalita'  e  nei
limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e  b),
della legge n. 197 del 2022. Conseguentemente la  dotazione  organica
del predetto Ministero e' incrementata di quattro posti  di  funzione
dirigenziale, di cui uno di livello generale e  tre  di  livello  non
generale. A tal fine e' autorizzata la  spesa  di  euro  325.824  per
l'anno 2024 e di euro 651.647 annui a decorrere  dall'anno  2025  per
gli oneri di personale e di euro 2.966 per  l'anno  2024  e  di  euro
5.932 annui a decorrere dall'anno 2025 per  le  spese  relative  alla
corresponsione dei buoni pasto. Agli oneri complessivi derivanti  dal
presente comma, pari a euro 328.790 per l'anno 2024 e a euro  657.579
annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2024, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
        6-octies.  Al  fine  di  semplificare   la   gestione   della
liquidita' degli enti locali, anche in considerazione delle  esigenze
di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali,  al
testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) all'articolo 180, comma 3, lettera d),  le  parole:  "da
legge," sono soppresse; 
          b) all'articolo  185,  comma  2,  lettera  i),  le  parole:
"stabiliti per legge o" sono soppresse; 
          c) all'articolo 187, comma 3-ter, e' aggiunto, in fine,  il
seguente periodo: "Il regime vincolistico di  competenza  si  estende
alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere  b)  e
c)"». 
    Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
      «Art. 6-bis (Disposizioni in materia di  segretari  comunali  e
provinciali). - 1. Al fine di fronteggiare la  rilevante  carenza  di
segretari comunali e  provinciali  e  di  riequilibrare  il  rapporto
numerico tra professionisti iscritti all'albo e sedi  di  segreteria,
anche per il rafforzamento della capacita' amministrativa degli  enti
locali ai fini del raggiungimento degli obiettivi del  PNRR,  per  le
finalita'  connesse  allo  svolgimento  della  procedura  concorsuale
finalizzata all'assunzione di 245  unita'  di  segretari  comunali  e
provinciali, autorizzata con il decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 30 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
4 del 5 gennaio 2024, e' autorizzata, per l'anno 2024,  la  spesa  di
euro 1.330.000. 
      2. Agli oneri di cui al comma 1, pari  ad  euro  1.330.000  per
l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno
2024 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 582, della  legge  27
dicembre 2017, n. 205». 
    All'articolo 7: 
      al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «modalita' di cui
al comma 2» sono inserite le seguenti: «del  presente  articolo»,  le
parole: «programmi europei FESR e FSE  Plus»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE  Plus»
e le parole: «risorse FSC» sono sostituite dalle  seguenti:  «risorse
del FSC» e, al secondo periodo, dopo le parole: «delle regioni»  sono
inserite le seguenti: «e delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano», le parole: «sono definite» sono sostituite dalle  seguenti:
«sono definiti» e dopo le parole:  «delle  finanze»  e'  inserito  il
seguente segno di interpunzione: «,»; 
      al comma 3, le parole da: «In caso di inerzia» fino a:  «ovvero
dei relativi soggetti  attuatori»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Fermi i compiti e le funzioni dell'Autorita' di gestione, in caso di
inerzia o  inadempimento  dei  soggetti  attuatori  degli  interventi
inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4»,  le  parole:  «assegna
all'amministrazione  responsabile  ovvero»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «assegna, sentita  l'Autorita'  di  gestione,»  e  dopo  le
parole:  «Cabina  di  regia»  sono  inserite  le  seguenti:  «di  cui
all'articolo 3»; 
      al comma 4, dopo le parole: «Cabina di regia» sono inserite  le
seguenti: «di cui all'articolo 3» e le parole: «del decreto-legge  n.
77  del  2021»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «del   citato
decreto-legge n. 77 del 2021»; 
      la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure di premialita'
per  le  regioni  e  le  province  autonome  al  fine   di   favorire
l'attuazione della politica di coesione». 
    All'articolo 8: 
      al comma  1,  alinea,  le  parole:  «(regolamento  STEP)»  sono
sostituite dalla seguente: «(STEP)»; 
      al comma 3, dopo le parole: «regolamento (UE)  2021/1056»  sono
inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
giugno 2021» e dopo le parole: «indicate al comma 1» sono inserite le
seguenti: «del presente articolo»; 
      al comma 4, le  parole:  «11  e  12  ,  del  regolamento»  sono
sostituite dalle seguenti: «11 e 12 del regolamento»; 
      al comma 6, dopo le parole: «lettere a) e b),» sono inserite le
seguenti: «del presente articolo». 
    All'articolo 9: 
      al comma 1, le parole: «programmi e progetto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «programmi e progetti». 
    All'articolo 10: 
      al comma 1, alinea, al primo periodo, le  parole:  «n.  25  del
2023» sono sostituite dalle seguenti: «n. 25/2023 del 3 agosto  2023»
e, al terzo periodo, le parole: «delibera di cui  al  primo  periodo»
sono sostituite dalle seguenti: «delibera adottata ai sensi del primo
periodo»; 
      al comma 2, le parole: «interventi, cui» sono sostituite  dalle
seguenti: «interventi ai quali»; 
      al comma 3, le parole: «delibera del CIPESS di cui al comma  1»
sono sostituite dalle seguenti:  «delibera  del  CIPESS  adottata  ai
sensi del comma 1» e dopo le parole: «assegnate ai sensi del comma 1»
sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»; 
      al comma 4, dopo le parole: «assegnate ai sensi  del  comma  1»
sono inserite le seguenti: «del presente articolo»; 
      dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
        «5-bis. All'articolo 1, comma 697, della  legge  29  dicembre
2022, n. 197, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024, di 170
milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "135
milioni di euro per l'anno 2024, di 135 milioni di  euro  per  l'anno
2025"». 
    All'articolo 11: 
      al comma 1, dopo  la  parola:  «nazionale,»  sono  inserite  le
seguenti: «di contrastare gli svantaggi derivanti dalla condizione di
insularita'  ai  sensi  dell'articolo   119,   sesto   comma,   della
Costituzione» e le parole da: «il Fondo di cui all'articolo 22»  fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo  22
della legge 5 maggio 2009, n.  42,  i  commi  1,  1-bis,  1-quater  e
1-quinquies sono abrogati e, al  comma  1-ter,  le  parole:  "Per  il
finanziamento  degli  interventi  di  cui  al  comma  1-quater"  sono
soppresse e le  parole:  "Fondo  perequativo  infrastrutturale"  sono
sostituite dalle seguenti: "Fondo perequativo infrastrutturale per il
Mezzogiorno"»; 
      al comma  2,  le  parole:  «fondo  di  cui  al  comma  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fondo perequativo infrastrutturale per il
Mezzogiorno», le  parole:  «aeroportuali,  idriche»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «aeroportuali  e  idriche»  e   dopo   la   parola:
«assistenziali»  sono  inserite  le  seguenti:   «,   per   la   cura
dell'infanzia»; 
      al comma 3: 
        all'alinea,  la  parola:  «adottato»  e'   sostituita   dalle
seguenti: «da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,»; 
        alla lettera a): 
          all'alinea, le parole: «fondo  di  cui  al  comma  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fondo perequativo infrastrutturale per il
Mezzogiorno»; 
          al numero 1), le parole: «nella formulazione  vigente  alla
data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «nel testo vigente prima della data di  entrata  in  vigore
del presente decreto»; 
          al numero 7), le parole:  «dal  Piano  complementare»  sono
sostituite dalle seguenti: «del Piano nazionale per gli  investimenti
complementari» e le parole: «per realizzazione» sono sostituite dalle
seguenti: «per la realizzazione»; 
        alla lettera b),  le  parole:  «l'amministrazione  statale  o
regionale»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «l'amministrazione
statale, regionale, provinciale, di citta'  metropolitana  ovvero  di
comune capoluogo sede di citta' metropolitana»; 
        alla lettera c): 
          al numero 1) e' premesso il seguente: 
          «01)  le  proposte  formulate   dagli   enti   locali   del
territorio»; 
          al numero 2), le parole:  «servizi  educativi,  sanitari  o
assistenziali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «servizi  idrici,
sanitari, assistenziali, educativi o scolastici»; 
      il comma 4 e' soppresso; 
      al comma 6, le parole: «che non abbia»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «che non abbiano»; 
      al comma 7, le parole: «dell'articolo  1»,  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1» e  dopo  le  parole:
«nei territori di cui al comma 2» sono  inserite  le  seguenti:  «del
presente articolo»; 
      al comma 8, le parole: «nella formulazione vigente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite  dalle
seguenti: «nel testo vigente alla data del 7 maggio 2024». 
    All'articolo 12: 
      al comma 2, le parole:  «per  il  sud»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per il Sud»; 
      al comma 3, le parole: «e per il PNRR»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e il PNRR». 
    All'articolo 13: 
      il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta,  di  cui
al comma 1 e' concesso nel limite di spesa complessivo di 80  milioni
di euro per l'anno 2024»; 
      al comma 3, dopo le parole:  «Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,» sono inserite le  seguenti:  «da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,»; 
      al comma 5, dopo le parole:  «commi  2  e  4»  e'  inserito  il
seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «ed imputati  sulla
quota» sono sostituite dalle seguenti: «con imputazione alla quota». 
    Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: 
      «Art. 13-bis (Istituzione delle  Zone  logistiche  semplificate
nelle regioni in transizione). - 1. Al comma 61 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le  parole:  "piu'  sviluppate,"
sono inserite le seguenti: "e in  transizione  non  ricomprese  nella
Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES  unica,  di  cui  al
comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n.  124,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13  novembre  2023,  n.
162,". 
      2. Ai fini dell'istituzione delle Zone logistiche  semplificate
nelle regioni in transizione di cui  al  comma  1,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  adottato  su  proposta  del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
con il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  con  il
Ministro delle imprese e del made in  Italy,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le
procedure di istituzione delle Zone logistiche  semplificate  per  le
medesime  regioni  e  le  loro  modalita'  di  funzionamento   e   di
organizzazione e sono definite le condizioni per l'applicazione delle
misure di semplificazione previste dall'articolo  5  e  dall'articolo
5-bis, commi 1  e  2,  del  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nel
testo vigente alla data di entrata in vigore della  legge  29  giugno
2022, n. 79. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni relative alla procedura  di  istituzione
delle Zone logistiche semplificate per le  regioni  piu'  sviluppate,
previste dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  4  marzo  2024,  n.  40,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205». 
    All'articolo 14: 
      al comma  1,  dopo  le  parole:  «comma  2»  sono  inserite  le
seguenti: «del presente articolo»; 
      al comma 2, dopo le parole:  «400  milioni»  sono  inserite  le
seguenti: «di euro» e le parole: «adottata ai sensi dell'articolo  1,
comma 178, lettera b), numero 2), della medesima  legge  n.  178  del
2020» sono soppresse; 
      al comma 3, lettera b), capoverso  14-bis,  le  parole:  «comma
13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma  13-bis»,  le  parole:
«marino costiera» sono sostituite dalla seguente:  «marino-costiera»,
dopo le parole: «di cui al comma 14» sono inserite le seguenti:  «del
presente  articolo»,  dopo  le  parole:   «valutazione   di   impatto
ambientale»  e'  inserita  la  seguente:   «(VIA)»   e   le   parole:
«assoggettati a VAS» sono sostituite dalle seguenti: «assoggettati  a
valutazione ambientale strategica (VAS)»; 
      dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
        «3-bis. Al fine di consentire all'Autorita' competente per la
VIA di provvedere ai sensi  del  comma  14-bis  dell'articolo  1  del
citato decreto-legge n. 486 del 1996, introdotto dal comma 3, lettera
b), del presente articolo, all'articolo 8, comma 2-bis,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  dopo  le  parole:  "valutazione
ambientale" sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le valutazioni
ambientali strategiche integrate alle procedure di VIA,". 
        3-ter. In attuazione  di  quanto  previsto  al  comma  3-bis,
nell'ambito della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui  all'articolo
8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  e'
istituita la Sottocommissione VAS, senza nuovi o maggiori  oneri  per
la finanza pubblica, per lo svolgimento delle valutazioni  ambientali
strategiche  integrate  alle  procedure  di  valutazione  di  impatto
ambientale   di   competenza   della   medesima   Commissione.    Per
l'organizzazione e il funzionamento  della  Sottocommissione  VAS  si
applica la normativa vigente per le  Sottocommissioni  PNRR  e  PNIEC
nell'ambito della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC»; 
      al comma 4, alinea, le parole: «n. 11 del 2024» sono sostituite
dalle seguenti: «2 febbraio 2024, n. 11»; 
      dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
        «4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  7  agosto
2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  ottobre
2012, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al terzo periodo, le parole:  "31  dicembre  2024"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"; 
          b) al quarto  periodo,  le  parole:  "cinque  unita'"  sono
sostituite dalle seguenti: "dieci unita'" e le parole:  "una  unita'"
sono sostituite dalle seguenti: "due unita'"; 
          c) dopo l'ottavo periodo  sono  inseriti  i  seguenti:  "Il
Commissario, per lo svolgimento del proprio  mandato,  puo'  altresi'
nominare, per il biennio 2024-2025, non piu' di due subcommissari  ai
quali delegare attivita' e funzioni proprie, scelti tra  soggetti  di
propria fiducia e in possesso di specifica esperienza  funzionale  ai
compiti ai quali gli  stessi  sono  preposti.  La  remunerazione  dei
subcommissari e' stabilita nell'atto  di  conferimento  dell'incarico
entro la misura massima, per ciascun subcommissario, di  75.000  euro
annui lordi onnicomprensivi"; 
          d) al tredicesimo periodo, le  parole:  "per  l'anno  2024"
sono sostituite dalle seguenti:  "per  ciascuno  degli  anni  2024  e
2025"; 
          e) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Agli  oneri
relativi alle spese di personale della struttura commissariale e  dei
subcommissari di cui al presente comma si  provvede,  nel  limite  di
272.973 euro per l'anno 2024 e  di  545.946  euro  per  l'anno  2025,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234"». 
    All'articolo 15: 
      al comma 1, le parole: «piccole e microimprese» sono sostituite
dalle seguenti: «piccole imprese e microimprese»; 
      al comma 3, le parole: «legge regionale della regione  Calabria
n. 10 del 20 aprile 2022, e alla deliberazione n. 09» sono sostituite
dalle seguenti: «legge della regione Calabria 20 aprile 2022, n.  10,
e alla deliberazione n. 9», le parole: «leggi regionali della regione
Calabria n. 28 del 28 luglio 2021, e n. 43 del 28 dicembre 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «leggi della regione  Calabria  28  luglio
2021, n. 28, e 28 dicembre 2021, n. 43» e le parole  da:  «aventi  ad
oggetto» fino alla fine del periodo sono sostituite  dalle  seguenti:
«purche' le suddette operazioni abbiano ad oggetto  la  realizzazione
di  infrastrutture  pubbliche,  la  ristrutturazione  finanziaria   o
l'attuazione di un programma di  investimenti  gia'  approvato  e  le
perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente  assorbite  in
un piano economico finanziario approvato  dall'autorita'  competente,
il quale preveda una redditivita' adeguata  superiore  a  quella  dei
titoli di Stato a lungo termine, con oneri  a  carico  della  finanza
regionale»; 
      dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. A decorrere dal 1° agosto 2024, nel territorio  della
regione Calabria non si applica l'addizionale  comunale  sui  diritti
d'imbarco di passeggeri sugli  aeromobili,  di  cui  all'articolo  2,
comma 11,  della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e  successivi
incrementi. Conseguentemente, ai comuni della  regione  Calabria  non
sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma
11 e la regione Calabria provvede a ristorare  annualmente  i  comuni
interessati. In relazione a quanto previsto dal  periodo  precedente,
la regione Calabria versa all'entrata del bilancio dello  Stato,  con
oneri a carico della finanza regionale, entro il 30 novembre 2024, la
somma di 5.500.000 euro e, a decorrere dal 2025, entro il  30  aprile
di ciascun anno, la somma di  13.000.000  di  euro.  Per  effetto  di
quanto previsto  dai  primi  due  periodi  del  presente  comma  sono
trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)  le
somme di 4.200.000 euro per l'anno 2024 e di 10.000.000 di euro annui
a decorrere dall'anno 2025 ai fini della relativa  destinazione  alle
gestioni interessate. Alle finalita' di cui all'articolo 2, comma 11,
lettere a) e b), della legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  e  di  cui
all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e'
destinato per l'anno 2024 l'importo di 1.300.000 euro e, a  decorrere
dall'anno 2025, l'importo di 3.000.000  di  euro  annui.  Qualora  la
regione Calabria non disponga il versamento di cui al presente  comma
entro il termine previsto, si applica quanto  previsto  dall'articolo
1, comma 527, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»; 
      al comma 4,  le  parole:  «di  limiti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei limiti»; 
      dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
        «4-bis.  All'articolo  38,   comma   5,   lettera   a),   del
decreto-legge 2 marzo 2024, n.  19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29  aprile  2024,  n.  56,  dopo  le  parole:  "destinata
all'autoconsumo" sono inserite le  seguenti:  "anche  a  distanza  ai
sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2),  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199". 
        4-ter. Al fine di dare attuazione, a favore di  associazioni,
fondazioni ed enti operanti sul territorio, alle disposizioni di  cui
all'articolo 1, comma 553, della legge  30  dicembre  2023,  n.  213,
sulla  base  delle  destinazioni  previste  con  specifico  atto   di
indirizzo delle Camere, sono istituiti un  fondo  con  una  dotazione
pari a euro 500.000 per l'anno 2024 ed euro  1.000.000  per  ciascuno
degli anni 2025 e  2026  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca e un fondo con una dotazione pari  a
euro 1.400.000 per l'anno 2024, euro 1.205.172  per  l'anno  2025  ed
euro  1.205.000  per  l'anno  2026  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno. Ai relativi oneri, pari a euro 1.900.000  per
l'anno 2024, euro 2.205.172 per l'anno 2025  ed  euro  2.205.000  per
l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del  fondo
di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30  dicembre  2023,  n.
213. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate, in  relazione
alle  rispettive  competenze,  con  separati  decreti  del  Ministero
dell'interno e del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca,  da
adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. I decreti di cui al presente  comma
sono adottati non prima dell'emanazione del  primo  dei  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  al  citato  comma  553
dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023». 
    Nel capo III del titolo I, dopo l'articolo  15  sono  aggiunti  i
seguenti: 
      «Art. 15-bis (Accordi tra pubbliche amministrazioni e  comuni).
- 1. Al fine di garantire la sostenibilita'  economico-finanziaria  e
di prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali, le
universita' che a seguito di sentenze passate in giudicato aventi  ad
oggetto il risarcimento dei danni siano creditrici nei confronti  dei
comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti e  il  cui  debito
sia superiore al 60 per cento della  spesa  corrente  sostenuta  come
risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati  possono
concludere con i comuni interessati, entro  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.  241,
volti a regolare anche il debito finanziario tra le parti  in  misura
almeno pari al 40 per cento, a condizione che l'accordo non determini
effetti      negativi      sull'equilibrio      economico-finanziario
dell'universita' interessata. Agli accordi di cui  al  primo  periodo
possono partecipare  anche  gli  enti  territoriali  che  vi  abbiano
interesse. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle
sentenze passate in giudicato entro la  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
      2. Dalle disposizioni di cui al presente  articolo  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
      Art. 15-ter (Proroga del termine per i  provvedimenti  relativi
alla TARI o alla tariffa corrispettiva). - 1.  Per  l'anno  2024,  il
termine del 30 aprile previsto dall'articolo  3,  comma  5-quinquies,
del  decreto-legge  30  dicembre  2021,  n.  228,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e'  differito  al
20 luglio 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate  gia'
stabiliti con regolamento comunale.  Sono  in  ogni  caso  valide  ed
efficaci le deliberazioni  di  cui  al  medesimo  articolo  3,  comma
5-quinquies, del decreto-legge  n.  228  del  2021,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente  intervenute
tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto. Il comma 7-quater  dell'articolo  7
del  decreto-legge  29   marzo   2024,   n.   39,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, e' abrogato». 
    All'articolo 16: 
      al comma 1, le parole: «i  termini,  criteri»  sono  sostituite
dalle seguenti: «i termini, i criteri». 
    All'articolo 17: 
      al  comma  1,  le  parole:  «professionali  localizzate»   sono
sostituite dalle seguenti: «professionali, localizzate»; 
      al comma 2, dopo le parole:  «apertura  di  partita  IVA»  sono
inserite le seguenti: «nonche',  ove  richiesta  per  l'esercizio  di
attivita' ordinistica, l'iscrizione all'albo professionale»; 
      al comma 3, lettera a), la parola: «Piano» e' sostituita  dalla
seguente: «Programma»; 
      al comma 6, le parole: «entro trenta  giorni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «entro novanta giorni»; 
      al comma 7: 
        all'alinea, le parole: «al regolamento (UE)  2023/2831  sugli
aiuti de minimis» sono sostituite dalle  seguenti:  «del  regolamento
(UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo agli
aiuti de minimis»; 
        alla lettera b),  le  parole:  «di  cui  al  comma  1.»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1;»; 
        alla lettera c),  la  parola:  «oltre»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «di valore superiore a»; 
      al comma  8,  le  parole:  «di  Naspi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «della  nuova  prestazione  di  assicurazione  sociale  per
l'impiego  (NASpI)»,  le  parole:  «di  cui  al  decreto-legge»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 12 del decreto-legge»
e le parole: «ai sensi dell'articolo 12 del  medesimo  decreto-legge»
sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del medesimo articolo 12»; 
      la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:   «Misure   per
l'autoimpiego nelle regioni del Centro e del Nord Italia». 
    Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente: 
      «Art.  17-bis  (Modifiche   alla   disciplina   dell'indennita'
straordinaria di continuita' reddituale e operativa -  ISCRO).  -  1.
All'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al primo periodo, le parole: "L'erogazione  dell'ISCRO  e'
condizionata  alla  partecipazione  a   percorsi   di   aggiornamento
professionale"  sono   sostituite   dalle   seguenti:   "L'erogazione
dell'ISCRO  e'  accompagnata  dalla  partecipazione  a  percorsi   di
aggiornamento professionale"; 
        b) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto  il  seguente:  "Per  le
finalita' di cui  al  presente  comma,  il  beneficiario  dell'ISCRO,
all'atto della  domanda,  autorizza  l'INPS  alla  trasmissione  alle
regioni e alle province autonome di Trento e di  Bolzano  dei  propri
dati di contatto nell'ambito del sistema informativo per l'inclusione
sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del  decreto-legge
4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3
luglio 2023, n. 85, nonche' del sistema  informativo  unitario  delle
politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del  decreto  legislativo
14 settembre 2015, n. 150, anche ai  fini  della  sottoscrizione  del
patto di attivazione digitale sulla piattaforma di cui  al  comma  2,
lettera d-ter), del medesimo articolo 13"». 
    All'articolo 18: 
      al comma 2, dopo le parole:  «apertura  di  partita  IVA»  sono
inserite le seguenti: «nonche',  ove  richiesta  per  l'esercizio  di
attivita' ordinistica, l'iscrizione all'albo professionale»; 
      al comma 3, lettera a), la parola: «Piano» e' sostituita  dalla
seguente: «Programma»; 
      al comma 5, le parole: «la Struttura sisma Abruzzo  2009  e  la
struttura del Commissario  straordinario  ricostruzione  sisma  2016»
sono sostituite dalle seguenti: «la  Struttura  di  missione  per  il
coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei  territori
colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e la  struttura  del  Commissario
straordinario del  Governo  per  la  riparazione,  la  ricostruzione,
l'assistenza alla popolazione e la ripresa  economica  dei  territori
delle regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria  interessati  dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»; 
      al comma 6, le parole: «il sud» sono sostituite dalle seguenti:
«il Sud» e dopo la parola: «vigore» sono inserite le seguenti: «della
legge di conversione»; 
      al comma 7: 
        all'alinea, le parole:  «disposizioni  al  regolamento»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «disposizioni  del  regolamento»  e  le
parole: «sugli aiuti» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,  relativo
agli aiuti»; 
        alla lettera b), dopo le parole: «75 per cento» sono inserite
le seguenti: «dell'investimento»; 
        alla lettera c),  la  parola:  «oltre»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «di valore superiore a» e dopo le parole:  «70  per  cento»
sono inserite le seguenti: «dell'investimento»; 
      al comma  8,  le  parole:  «di  Naspi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «della NASpI», le parole: «di cui  al  decreto-legge»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 12 del decreto-legge»
e le parole: «ai sensi dell'articolo 12 del  medesimo  decreto-legge»
sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del medesimo articolo 12». 
    All'articolo 19: 
      al comma 1, le parole: «articoli 17 e 18 delle  societa'»  sono
sostituite dalle seguenti: «articoli 17 e  18,  delle  societa'»,  le
parole: «Italia S.p.A.,  Agenzia»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Italia S.p.A. e Agenzia nazionale», le parole:  «ed  Ente  Nazionale
Microcredito» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'Ente  nazionale
per il microcredito», le parole:  «all'Ente  Nazionale  Microcredito»
sono  sostituite  dalle  seguenti:   «all'Ente   nazionale   per   il
microcredito» e le parole:  «ed  erogazione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e l'erogazione»; 
      al comma  4,  dopo  le  parole:  «Ministero  del  lavoro»  sono
inserite le seguenti: «e delle politiche sociali» e le  parole:  «con
le piattaforme regionali nonche' dei soggetti» sono sostituite  dalle
seguenti: «con  le  piattaforme  regionali  nonche'  con  quelle  dei
soggetti». 
    All'articolo 20: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), le parole: «quanto ad euro» sono  sostituite
dalle seguenti: «quanto a»; 
        alla lettera b), le parole: «quanto ad euro» sono  sostituite
dalle seguenti: «quanto a» e le parole: «risorse del PNRR  programma»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «risorse  del  PNRR  relative  al
programma». 
    All'articolo 21: 
      al comma 2, le parole: «e non e'  cumulabile»  sono  sostituite
dalle seguenti:  «,  non  e'  cumulabile»  e  le  parole:  «,  ma  e'
compatibile» sono sostituite dalle seguenti: «ed e' compatibile»; 
      al comma 3, le parole: «ai sensi del decreto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ai sensi del testo unico di cui al decreto»; 
      al comma 4, la parola: «adottato» e' sostituita dalle seguenti:
«da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,»; 
      al comma 7, al terzo periodo,  le  parole:  «L'INPS,  provvede»
sono sostituite dalle seguenti: «L'INPS provvede» e  le  parole:  «ai
primi due periodi del presente comma» sono sostituite dalle seguenti:
«al primo e al secondo periodo» e, al quinto periodo, le parole: «dai
primi due periodi del presente comma» sono sostituite dalle seguenti:
«dal primo e dal secondo periodo,» e le parole: «e a 26,2 milioni  di
euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «e 26,2 milioni
di euro per l'anno 2028,». 
    All'articolo 22: 
      al comma 2, le parole: «soggetti che alla data» sono sostituite
dalle seguenti: «soggetti che, alla data»; 
      al comma 3, le parole: «Zona Economica Speciale  unica  per  il
Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «Zona economica speciale
per il Mezzogiorno - ZES unica»; 
      al comma 7, quarto periodo, le parole: «dal primo  periodo  del
presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «dal primo  periodo,»
e le parole: «delle procedure  dei  vincoli»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «delle procedure, dei vincoli»; 
      al comma 10, dopo le parole: «Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,» sono inserite le  seguenti:  «da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,», alle parole: «per la definizione»  sono  premesse
le seguenti: «le modalita'» e le parole: «con INPS»  sono  sostituite
dalle seguenti: «con l'INPS»; 
      al comma 11, le parole: «a  10,  del  presente  articolo»  sono
sostituite dalle seguenti: «a 10 del presente articolo». 
    All'articolo 23: 
      al comma 1, le parole: «Zona Economica Speciale  unica  per  il
Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «Zona economica speciale
per il Mezzogiorno - ZES unica», le  parole:  «comma  seguente»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 2» e dopo la parola:  «(INAIL)»  e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; 
      al  comma  2,  le  parole:  «Zona  Economica   Speciale»   sono
sostituite dalla seguente: «ZES», le parole: «e  nelle  aree  di  cui
all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «, o  operanti  nelle
professioni e nei  settori  di  cui  all'articolo  2»  e  le  parole:
«annualmente   individuate»   sono   sostituite    dalle    seguenti:
«annualmente individuati»; 
      al comma 4, al primo periodo, le parole: «e di  115,7  milioni»
sono sostituite dalle  seguenti:  «e  115,7  milioni»  e,  al  quarto
periodo, le parole: «del presente comma pari a» sono sostituite dalle
seguenti: «, pari a», le parole: «e  a  115,7  milioni  di  euro  per
l'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «e 115,7 milioni di euro
per l'anno 2027,» e le parole: «delle  procedure  dei  vincoli»  sono
sostituite dalle seguenti: «delle procedure, dei vincoli»; 
      al comma 7, dopo le parole:  «Ministro  dell'economia  e  delle
finanze» sono inserite le seguenti: «,  da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto», le parole: «e per la definizione» sono  sostituite
dalle seguenti: «le modalita' per la definizione» e le  parole:  «con
INPS» sono sostituite dalle seguenti: «con l'INPS». 
    All'articolo 24: 
      al comma 1, le parole: «Zona Economica Speciale  unica  per  il
Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «Zona economica speciale
per il Mezzogiorno - ZES unica»; 
      al  comma  2,  le  parole:  «Zona  economica   Speciale»   sono
sostituite dalla seguente: «ZES»; 
      al  comma  3  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente   periodo:
«L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti  di
lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato»; 
      al comma 4, le parole: «commi precedenti» sono sostituite dalle
seguenti: «commi da 1 a 3»; 
      al comma 7, al primo periodo, le parole: «per l'anno  2026,  e»
sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno  2026  e»  e,  al  quarto
periodo, le  parole:  «primo  periodo  del  presente  articolo»  sono
sostituite dalle seguenti: «primo periodo,», le parole: «per il 2024»
sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024»,  le  parole:  «per
l'anno 2026, e a» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026 e»
e le parole: «delle procedure  dei  vincoli»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «delle procedure, dei vincoli»; 
      al comma 9, le parole: «31 dicembre 2028» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2027»; 
      al comma 10, dopo le parole: «Ministro  dell'economia  e  delle
finanze» sono inserite le seguenti: «,  da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto», le parole: «e per la definizione» sono  sostituite
dalle seguenti: «le modalita' per la definizione» e le  parole:  «con
INPS» sono sostituite dalle seguenti: «con l'INPS»; 
      alla rubrica, le parole: «Zona Economica Speciale unica per  il
Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «Zona economica speciale
per il Mezzogiorno - ZES unica». 
    Dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente: 
      «Art. 24-bis (Disposizioni urgenti per i lavoratori  portuali).
- 1. All'articolo 4 del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1, le parole: "a ottantuno mesi" sono  sostituite
dalle seguenti: "a novanta mesi"; 
        b) al comma 7, le parole: "per ciascuno  degli  anni  2022  e
2023  e  2.200.000  euro  per  l'anno  2024"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024". 
      2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al  comma  1,
pari  a  euro  6.600.000  per  l'anno  2024,  si  provvede   mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per   occupazione   e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2». 
    All'articolo 25: 
      al comma 1, al primo periodo, le parole: «(NASPI) e  quelli  di
Indennita'»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «(NASpI)  e   quelli
dell'indennita'», al secondo periodo, dopo le parole:  «Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali» sono aggiunte le  seguenti:  «,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto» e, al  terzo  periodo,  le
parole: «fermo  restando»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ferma
restando»; 
      alla rubrica, le parole:  «e  di  Indennita'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e dell'indennita'». 
    All'articolo 26: 
      al comma 5, dopo  le  parole:  «Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali» sono aggiunte le seguenti: «,  da  adottare  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto». 
    All'articolo 27: 
      al comma 1, le parole:  «(regolamento  STEP)»  sono  sostituite
dalla seguente: «(STEP)»; 
      al comma 2, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite
dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore»; 
      al comma 3, le parole:  «lavoratori,  e  che»  sono  sostituite
dalle seguenti: «lavoratori e che»; 
      al comma 4, le parole: «rimborsi spese» sono  sostituite  dalle
seguenti: «rimborsi di spese». 
    All'articolo 28: 
      al comma 1: 
        al capoverso 10, le parole: «il direttore  dei  lavori  o  il
committente,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  direttore  dei
lavori, o il committente»; 
        al capoverso 11, dopo le parole: «responsabile del  progetto»
e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,». 
    Nel capo IV del titolo I, dopo  l'articolo  28  sono  aggiunti  i
seguenti: 
      «Art. 28-bis (Proroga delle convenzioni tra  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e  le  regioni  per  l'utilizzo  dei
lavoratori socialmente utili). - 1. All'articolo 1, comma 162,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, le  parole:  "30  giugno  2024"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024". 
      Art. 28-ter (Disposizioni in materia di prestazione integrativa
a favore  dei  dipendenti  delle  societa'  Alitalia  Societa'  aerea
italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a.). - 1.  All'articolo  12,
comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136,  le  parole:  "5,8
milioni", ovunque ricorrono, sono sostituite  dalle  seguenti:  "24,2
milioni" e le parole: "8,3 milioni" sono sostituite  dalle  seguenti:
"34,6 milioni"». 
    All'articolo 29: 
      al  comma  1,  le  parole:  «"regioni  meno  sviluppate'»  sono
sostituite dalle seguenti: «regioni meno  sviluppate»  e  le  parole:
«Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle  scuole»  sono
sostituite dalle seguenti: «Potenziamento infrastrutture per lo sport
a scuola»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Al  fine  di  garantire  la  realizzazione  di  nuovi
edifici scolastici, all'articolo 24, comma 5,  secondo  periodo,  del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole:  "nell'anno  scolastico
2023/2024" sono sostituite dalle  seguenti:  "negli  anni  scolastici
2023/2024 e 2024/2025"»; 
      al comma 3, le parole: «eta' 0-6 anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «eta' da zero a sei anni»; 
      al comma 4, al primo periodo, le parole: «in  esecuzione»  sono
soppresse, al terzo periodo, dopo le parole: «euro per  l'anno  2024»
e' inserito il  seguente  segno  di  interpunzione:  «,»,  al  quarto
periodo,  le  parole:  «per  l'anno  2025,»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «per l'anno 2025;» e, dopo il quarto periodo, sono aggiunti
i seguenti: «Ai soli fini della partecipazione ai  bandi  finalizzati
alla  costituzione  delle   graduatorie   provinciali   dei   profili
professionali delle ex aree A  e  B  del  personale  ATA  per  l'anno
scolastico 2024/2025, si computa anche il periodo  intercorrente  tra
il 16 aprile 2024 e l'effettiva stipulazione dei contratti di cui  al
primo periodo. Con riferimento alle istanze riferite ai bandi di  cui
al periodo precedente, lo scioglimento della riserva e l'acquisizione
a pieno titolo del servizio effettivamente  prestato  a  seguito  dei
contratti di cui al presente comma sono valutati alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto». 
    All'articolo 30: 
      al  comma  1,  le  parole:  «del  citato  programma»,   ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «del progetto  di  cui  al
medesimo primo  periodo»,  le  parole:  «stanziamento  di  cui»  sono
sostituite dalla seguente: «stanziamento», le parole: «modificazione,
dalla legge 1» sono sostituite dalle seguenti: «modificazioni,  dalla
legge 1°» e le parole: «entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore del presente  decreto.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«entro la data del 7 luglio 2024». 
    All'articolo 31: 
      al comma 1, le parole: «Ricerca  innovazione»  sono  sostituite
dalle   seguenti:   «Ricerca,   innovazione»,    le    parole:    «di
collaborazione» sono sostituite dalle seguenti: «la  collaborazione»,
le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite  dalle  seguenti:
«dalla data di entrata  in  vigore»  e  le  parole:  «i  contenuti  e
obiettivi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «i  contenuti  e  gli
obiettivi»; 
      al comma 2: 
        all'alinea,  le  parole:  «programmi,  di  competenza»   sono
sostituite dalle seguenti: «programmi di competenza»; 
        alla  lettera  a),  le  parole:  «Ricerca  innovazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «Ricerca, innovazione» e le  parole:  «del
PN» sono sostituite dalle seguenti: «del Programma nazionale»; 
        alla lettera b), le parole: «27  luglio  2021,  n.  48»  sono
sostituite dalle seguenti:  «n.  48/2021  del  27  luglio  2021»,  le
parole:  «per  l'Innovazione»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«dell'innovazione» e la parola: «euro» e' sostituita dalle  seguenti:
«di euro»; 
      al  comma  4,  le   parole:   «delle   individuate   fonti   di
finanziamento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «delle  fonti  di
finanziamento di cui al comma 2». 
    All'articolo 32: 
      al comma 1, dopo  le  parole:  «a  sostenere  la  rigenerazione
urbana» sono inserite le seguenti:  «evitando  ulteriore  consumo  di
suolo» e le parole: «nonche' a  contrastare»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a contrastare»; 
      al comma 2, al  primo  periodo,  la  parola:  «,  adottato»  e'
sostituita dalle seguenti: «, da adottare entro tre mesi  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»
e dopo le parole: «del comma 1» e'  inserito  il  seguente  segno  di
interpunzione: «,» e, al  secondo  periodo,  le  parole:  «,  secondo
periodo,» sono soppresse; 
      dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. Nelle more dell'approvazione dei piani  urbani  della
mobilita' sostenibile, ove previsti dalla normativa  vigente,  ovvero
dell'approvazione     degli     strumenti      di      pianificazione
dell'accessibilita' dei parchi nazionali e  regionali  attuativi  dei
Piani del parco, fino al 31 dicembre 2026 le  opere  necessarie  alla
realizzazione di parcheggi temporanei ad  uso  pubblico  fino  a  500
posti per ciascun parcheggio temporaneo sono considerate attivita' di
edilizia libera ai sensi dell'articolo 6, comma  1,  lettera  e-bis),
del testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n.  380,  purche'  destinate  ad  essere  immediatamente
rimosse al cessare della temporanea necessita' e  comunque  entro  un
termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei  tempi  di
allestimento e smontaggio dei manufatti nonche' di  ripristino  dello
stato  dei  luoghi  e  previa  comunicazione  dell'avvio  dei  lavori
all'amministrazione comunale. Le opere di cui al primo  periodo  sono
escluse dalle procedure di valutazione ambientale di cui  alla  parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  non  sono
soggette ad autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146  del
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42». 
    All'articolo 33: 
      al comma 1: 
        all'alinea,  le  parole:  «i  contenuti  e  obiettivi»   sono
sostituite dalle seguenti: «i contenuti e gli obiettivi», le  parole:
«Ricerca  innovazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Ricerca,
innovazione», le parole:  «adottato,  di  concerto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, da adottare, entro novanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di
concerto» e le parole: «con  la  Conferenza  Stato  -  Regioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «in sede di Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano»; 
        alla lettera a), le  parole:  «aree  industriali  produttive»
sono sostituite dalle seguenti: «aree industriali, produttive»  e  le
parole: «comuni superiori a» sono sostituite dalle seguenti:  «comuni
con popolazione superiore a»; 
        al comma  3,  le  parole:  «a  valere  sul  Fondo  FSC»  sono
sostituite dalle seguenti: «a valere sul FSC» e le parole:  «aree  di
cui al comma 1» sono sostituite dalle  seguenti:  «aree  industriali,
produttive e artigianali di cui al comma 1, lettera a),»; 
        al comma 4,  al  primo  periodo,  le  parole:  «Struttura  di
missione ZES unica» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Struttura  di
missione ZES» e le parole: «n. 163» sono sostituite  dalle  seguenti:
«n. 162» e, al secondo periodo, dopo le parole: «citato Programma» e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,». 
    Nel capo VI del titolo I, dopo  l'articolo  33  sono  aggiunti  i
seguenti: 
      «Art.  33-bis  (Disposizioni  in  materia  di   interventi   in
infrastrutture e trasporti). - 1. Al fine di promuovere  lo  sviluppo
infrastrutturale  e  la  competitivita'  dei  territori   interessati
nonche' l'attrazione di nuovi investimenti, e' autorizzata  la  spesa
di 18 milioni di euro, di cui 1 milione di euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2024 al 2028 e 13 milioni  di  euro  per  l'anno  2029,  per
garantire la copertura degli extracosti per la messa in  opera  degli
interventi di prolungamento della linea  M1  della  metropolitana  di
Milano, da Sesto FS a Monza Bettola. 
      2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: 
        a) quanto a 1 milione di euro per  ciascuno  degli  anni  dal
2024 al 2028, mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
        b) quanto a 13 milioni di euro  per  l'anno  2029,  a  valere
sulle risorse di cui all'articolo  1,  comma  1016,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. 
      Art.   33-ter   (Ulteriori   disposizioni   in    materia    di
investimenti). - 1. Al fine di promuovere la  coesione  territoriale,
anche infraregionale, il riequilibrio socioeconomico, lo  sviluppo  e
l'attrazione di investimenti in specifici territori, e' riconosciuto: 
        a) un contributo di 0,2 milioni di euro per  l'anno  2024  al
comune di Trissino, per la sistemazione  straordinaria  della  strada
comunale Via Pianacattiva di Mezzo; 
        b) un contributo di 0,4 milioni di euro per  l'anno  2024  al
comune di Torricella Verzate, per i  lavori  di  messa  in  sicurezza
della viabilita' comunale; 
        c) un contributo di 0,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2024
all'azienda socio  sanitaria  territoriale  Papa  Giovanni  XXIII  di
Bergamo, per la riqualificazione del padiglione  Mazzoleni  afferente
al complesso immobiliare "Ex Matteo Rota" di via Garibaldi a Bergamo. 
      2. Con provvedimento del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite
le modalita' di assegnazione delle risorse di cui al comma 1. 
      3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione
di  euro  per  l'anno  2024,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2024, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti». 
    All'articolo 34: 
      al  comma  1,  al  primo  periodo,  le  parole:  «aree   urbane
caratterizzati»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «aree   urbane
caratterizzate»  e,  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «primo
periodo» il segno di interpunzione: «,» e' soppresso e le parole: «da
determinate con» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da  determinare
con». 
    All'articolo 35: 
      al comma 1, le parole: «Ministero dell'Interno» sono sostituite
dalle seguenti: «Ministero dell'interno»; 
      al comma 2,  alinea,  dopo  le  parole:  «seguenti  ambiti»  e'
aggiunto il seguente segno di interpunzione: «:». 
    Nel capo VIII del titolo I, dopo l'articolo  35  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «Art. 35-bis (Ulteriori disposizioni in materia di  sicurezza).
- 1. Al fine di assicurare  il  completamento  e  la  continuita'  di
funzionamento della  rete  nazionale  standard  Te.T.Ra.  sull'intero
territorio  nazionale,  destinata  a  garantire  la  sicurezza  delle
comunicazioni  ad  uso  esclusivo   delle   Forze   di   polizia,   e
l'interoperabilita' tra le tecnologie Te.T.Ra. e LTE  Public  Safety,
il Ministero dell'interno, in attuazione del protocollo d'intesa  del
24 febbraio 2003, e' autorizzato a procedere alla realizzazione di un
piano di interventi, secondo quanto previsto dall'articolo  3,  comma
12-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  2014,  n.  164,  con
prioritaria copertura delle aree  territoriali  interessate  dai  XXV
Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026. 
      2. Per il potenziamento delle  capacita'  di  cybersicurezza  e
delle tecnologie satellitari e' istituito, nello stato di  previsione
del Ministero della difesa, un fondo con una dotazione di 30  milioni
di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro
per l'anno 2024, si provvede, quanto a 20 milioni di  euro,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione  della  Strategia
nazionale di  cybersicurezza,  di  cui  all'articolo  1,  comma  899,
lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  e,  quanto  a  10
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
      3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata  la  spesa
di 27 milioni di euro per l'anno 2024 e 38 milioni di euro per l'anno
2025; ai relativi  oneri  si  provvede,  per  l'anno  2024,  mediante
riduzione, quanto a 1 milione di euro, dell'autorizzazione  di  spesa
di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11  dicembre  2016,  n.
232, e, quanto a 26 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa  di
cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
e, per l'anno 2025, mediante riduzione, quanto a 12 milioni di  euro,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, e,  quanto  a  26  milioni  di  euro,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  95,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145». 
    Al titolo II, la partizione: «Capo I - ULTERIORI DISPOSIZIONI  IN
MATERIA DI INVESTIMENTI» e' soppressa. 
    All'articolo 36: 
      al comma 1, capoverso 1-bis, le  parole:  «investimento  2.1b)»
sono sostituite dalle seguenti: «investimento 2.1.b,». 
    L'articolo 37 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 37 (Disposizioni finanziarie). - 1.  L'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023,
n. 213, come ridotta  dall'articolo  1,  comma  8,  lettera  l),  del
decreto-legge 2 marzo 2024, n.  19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e' incrementata di 80  milioni  di
euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per l'anno 2025. 
      2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di  euro
per l'anno 2024 e a 250 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede: 
        a) quanto a 60 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
utilizzo  delle  risorse  di  cui  all'articolo  22,  comma  1,   del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  27  aprile  2022,  n.  34,  destinate  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022,  al  credito  d'imposta
per la concessione  di  contributi  per  l'acquisto  di  veicoli  non
inquinanti di categoria M1,  N1  e  N2  e  iscritte  nello  stato  di
previsione del Ministero delle imprese e del made in  Italy,  che  e'
corrispondentemente ridotto; 
        b) quanto a 20 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
utilizzo  delle  risorse  di  cui  all'articolo  22,  comma  1,   del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  27  aprile  2022,  n.  34,  destinate  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 113 del  16  maggio  2022,  ai  contributi  per
l'acquisto di infrastrutture di ricarica ad uso domestico e  iscritte
nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del  made  in
Italy, che e' corrispondentemente ridotto; 
        c) quanto a 250 milioni di euro  per  l'anno  2025,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 22,  comma  1,
del  decreto-legge  1°   marzo   2022,   n.   17,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34». 
    Dopo l'articolo 37 e' inserita la  seguente  partizione:  «TITOLO
III - DISPOSIZIONI FINALI». 
    All'articolo 38 e' premesso il seguente: 
      «Art. 37-bis (Clausola di salvaguardia). - 1.  Le  disposizioni
del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale  e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con  i
rispettivi statuti e le  relative  norme  di  attuazione,  anche  con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».