Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7
MAGGIO 2024, N. 60
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: «(PNRR) italiano» sono sostituite dalle
seguenti: «(PNRR)»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai capi
da I a VIII del presente titolo, restano ferme le disposizioni e le
procedure previste dal regolamento (UE) 2021/1060 e dai regolamenti
specifici di fondo che disciplinano la politica di coesione europea,
con particolare riguardo a quelle in materia di ammissibilita' al
finanziamento e di selezione degli interventi, nonche' ai compiti e
alle funzioni dell'Autorita' di gestione di cui al comma 4, lettera
i), del presente articolo e del Comitato di sorveglianza di ciascun
programma di cui all'articolo 38 del medesimo regolamento (UE)
2021/1060 anche in relazione a eventuali modifiche e aggiornamenti
dei programmi ove necessari»;
al comma 4:
la lettera a) e' soppressa;
alla lettera d), le parole: «"Fondo FSC" o» sono soppresse;
alla lettera f), le parole: «di cui all'articolo 9» sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 9»;
alla lettera h), le parole: «individuate dall'articolo 108»
sono sostituite dalle seguenti: «individuate ai sensi dell'articolo
108».
All'articolo 2:
al comma 1, dopo la parola: «Partenariato» sono inserite le
seguenti: «2021-2027», dopo le parole: «e l'Italia» sono inserite le
seguenti: «, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione
europea C(2022) 4787 final,», le parole: «riferimento alle» sono
sostituite dalle seguenti: «l'obiettivo prioritario di accelerare la
realizzazione delle», dopo le parole: «infrastrutture per il rischio
idrogeologico e» sono inserite le seguenti: «il rischio idraulico e
per» e dopo le parole: «sostegno allo sviluppo» e' inserita la
seguente: «sostenibile».
All'articolo 3:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: «comma 2» sono inserite le
seguenti: «del presente articolo» e dopo le parole: «province
autonome di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «e gli
enti locali»;
alla lettera a), dopo le parole: «il coordinamento tra quelli
attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale»
sono aggiunte le seguenti: «in raccordo con le attivita' del Comitato
con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei
programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027, e delle
relative articolazioni»;
alla lettera c), dopo le parole: «articolo 4» sono aggiunte
le seguenti: «; i risultati di tale verifica sono comunicati dal
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
il PNRR, entro il 31 marzo di ciascun anno, alle Camere per la
trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari»;
al comma 2, le parole: «Cabina di regia di cui all'articolo
1, comma 703, della legge n. 190 del 2014,» sono sostituite dalle
seguenti: «Cabina di regia di cui al medesimo comma 1» e dopo le
parole: «province autonome di Trento e di Bolzano» sono aggiunte le
seguenti: «nonche' dal presidente dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e dal presidente dell'Unione delle province
d'Italia (UPI)».
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «dal Fondo per lo sviluppo e la coesione
(FSC), periodo di programmazione 2021-2027» sono sostituite dalle
seguenti: «dal FSC»;
al comma 2:
all'alinea, le parole: «dal Comitato di sorveglianza per
ciascun programma» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascun
programma dal Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 38 del
regolamento (UE) 2021/1060»;
alla lettera b), dopo le parole: «anche per esaurimento delle
risorse,» sono inserite le seguenti: «con priorita' per le opere
strategiche e di pubblica utilita',»;
alla lettera c), le parole: «risorse FSC» sono sostituite
dalle seguenti: «risorse del FSC», le parole: «e con le risorse del
PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «e a valere sulle risorse del
PNRR» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del Piano
nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC)»;
alla lettera h), le parole: «118-bis del regolamento» sono
sostituite dalle seguenti: «118 bis del regolamento»;
alla lettera l), le parole: «del decreto-legge» sono
sostituite dalle seguenti: «del citato decreto-legge»;
al comma 3, alinea, dopo le parole: «commi 1 e 2» sono inserite
le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «corredati da» sono
sostituite dalle seguenti: «corredati di»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «trasmessi ai sensi del
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessi ai sensi del
comma 3», dopo le parole: «comma 2» sono inserite le seguenti: «del
presente articolo» e dopo le parole: «articolo 5» sono aggiunte le
seguenti: «, e provvede a convocare la Cabina di regia di cui
all'articolo 3 per l'approvazione di essi»;
al comma 6, le parole: «di programmi, che» sono sostituite
dalle seguenti: «di programmi che» e le parole: «dei trasporti,
trasmettono» sono sostituite dalle seguenti: «dei trasporti
trasmettono»;
al comma 7, le parole: «decreto-legge» sono sostituite dalle
seguenti: «del citato decreto-legge», le parole: «al primo periodo,»
sono soppresse e le parole: «e, dopo il primo periodo, e' aggiunto il
seguente» sono sostituite dalle seguenti: «ed e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo»;
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento
degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio
2021, e al regolamento (UE) 2021/241, fino al 31 dicembre 2026, per
gli interventi del Piano "Italia 5G" di realizzazione di nuove
infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con
velocita' di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30
Mbit/s in uplink, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche
oggetto dell'intervento e' disposta, anche in deroga ai regolamenti
comunali di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio
2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio
nazionale come indicati dal relativo bando di gara».
All'articolo 5:
al comma 1, dopo la parola: «Stato» e' inserito il seguente
segno di interpunzione: «,»;
al comma 2, dopo le parole: «per il Sud» sono inserite le
seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
al comma 3, dopo le parole: «per il Sud» sono inserite le
seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri» e le parole:
«Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento
dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027» sono
sostituite dalle seguenti: «Comitato con funzioni di sorveglianza e
accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo
di Partenariato 2021-2027»;
al comma 4, dopo le parole: «presente articolo» il segno di
interpunzione: «,» e' soppresso.
All'articolo 6:
al comma 1, dopo le parole: «sulla base dei fabbisogni
rappresentati dalle amministrazioni» sono inserite le seguenti:
«centrali, regionali e locali» e le parole: «Programma nazionale di
assistenza tecnica - Capacita' per la coesione, periodo di
programmazione 2021-2027» sono sostituite dalle seguenti: «Programma
nazionale di assistenza tecnica - Capacita' per la coesione
2021-2027»;
al comma 2, la parola: «deliberazione», ovunque ricorre, e'
sostituita dalla seguente: «delibera», le parole: «n. 46 del 10
agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28
dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «n. 47/2016 del 10
agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16
febbraio 2017», le parole: «n. 36» sono sostituite dalle seguenti:
«n. 36/2020», le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle
seguenti: «31 luglio 2024» e dopo le parole: «del predetto Programma»
sono aggiunte le seguenti: «operativo complementare»;
al comma 3, le parole: «del decreto-legge n. 152» sono
sostituite dalle seguenti: «del citato decreto-legge n. 152», le
parole: «comma 8,.» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8.», le
parole: «all'acquisizione» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'acquisizione» e dopo le parole: «criteri di ammissibilita' del
Programma» sono inserite le seguenti: «operativo complementare»;
al comma 4, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle
seguenti: «31 luglio 2024» e le parole: «del decreto-legge n. 152»
sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto-legge n. 152»;
al comma 5, le parole: «delle e regioni» sono sostituite dalle
seguenti: «delle regioni», dopo le parole: «primo periodo» il segno
di interpunzione: «,» e' soppresso e le parole: «Programma nazionale
di assistenza tecnica Capacita' per la Coesione 2021-2027» sono
sostituite dalle seguenti: «Programma nazionale di assistenza
tecnica - Capacita' per la coesione 2021-2027»;
al comma 6, dopo le parole: «al comma 5» il segno di
interpunzione: «,» e' soppresso;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Le risorse per i contributi straordinari di cui
all'articolo 15, commi 3 e 3-bis, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, finalizzati a favorire la fusione dei comuni,
sono incrementate per gli anni dal 2024 al 2028 di 5 milioni di euro
annui. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede a valere
sulle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato
di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504.
6-ter. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle
competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in
materia di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della
spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e nell'ottica di un
progressivo efficientamento del processo di programmazione delle
risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte
allocative, nonche' al fine di garantire gli adempimenti relativi
alla fase attuativa degli interventi previsti nel PNRR per i quali
gli uffici centrali e territoriali svolgono funzioni di soggetto
attuatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici e ad assumere
100 unita' di personale, da inquadrare con contratto a tempo
indeterminato nell'area delle elevate professionalita', di cui 70
nella famiglia professionale tecnica e 30 nelle famiglie
professionali amministrativo-giuridico-legale,
economico-contabile-finanziaria e della vigilanza, controllo e audit,
in aggiunta all'attuale dotazione organica. A tal fine, e'
autorizzata la spesa di euro 615.417 per l'anno 2024 e di euro
7.385.003 annui a decorrere dall'anno 2025.
6-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma 6-ter, al
fine di garantire l'urgente copertura di fabbisogno di personale di
ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle
proprie capacita', il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
nei limiti delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione
vigente, e' altresi' autorizzato a bandire direttamente concorsi
pubblici per l'assunzione di 300 unita' di personale dell'area dei
funzionari e di 150 unita' di personale dell'area degli assistenti da
destinare a compiti tecnici e specialistici e da assegnare
prevalentemente agli uffici periferici.
6-quinquies. Per la gestione delle procedure concorsuali
previste dal comma 6-ter e' autorizzata, per l'anno 2024, una spesa
pari ad euro 300.000 e per le maggiori spese di funzionamento indotte
dal reclutamento del personale di cui al medesimo comma 6-ter e'
altresi' autorizzata una spesa pari a euro 126.725 per l'anno 2024 e
a euro 116.239 annui a decorrere dall'anno 2025.
6-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 6-ter e 6-quinquies,
pari a euro 1.042.142 per l'anno 2024 e a euro 7.501.242 annui a
decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
6-septies. Per il coordinamento delle attivita' inerenti alle
competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in
materia di analisi, di valutazione delle politiche pubbliche e di
revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge
29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un progressivo
efficientamento del processo di programmazione delle risorse
finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative
e' istituito, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito
dell'ufficio di gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, un apposito Nucleo al fine di coadiuvare e supportare
l'organo politico nelle funzioni strategiche e di indirizzo in
materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della
spesa, coordinato da un dirigente di livello generale e costituito da
tre dirigenti di livello non generale, anche in deroga alle
percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nonche' dal personale indicato dalle
articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione
della spesa e da esperti in materia di analisi, valutazione delle
politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attraverso
convenzioni con universita' e istituti di formazione, mediante
utilizzo delle risorse disponibili di cui al citato articolo 1, comma
891, della legge n. 197 del 2022, ripartite a favore del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalita' e nei
limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b),
della legge n. 197 del 2022. Conseguentemente la dotazione organica
del predetto Ministero e' incrementata di quattro posti di funzione
dirigenziale, di cui uno di livello generale e tre di livello non
generale. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 325.824 per
l'anno 2024 e di euro 651.647 annui a decorrere dall'anno 2025 per
gli oneri di personale e di euro 2.966 per l'anno 2024 e di euro
5.932 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese relative alla
corresponsione dei buoni pasto. Agli oneri complessivi derivanti dal
presente comma, pari a euro 328.790 per l'anno 2024 e a euro 657.579
annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
6-octies. Al fine di semplificare la gestione della
liquidita' degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze
di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: "da
legge," sono soppresse;
b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole:
"stabiliti per legge o" sono soppresse;
c) all'articolo 187, comma 3-ter, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il regime vincolistico di competenza si estende
alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e
c)"».
Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Disposizioni in materia di segretari comunali e
provinciali). - 1. Al fine di fronteggiare la rilevante carenza di
segretari comunali e provinciali e di riequilibrare il rapporto
numerico tra professionisti iscritti all'albo e sedi di segreteria,
anche per il rafforzamento della capacita' amministrativa degli enti
locali ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, per le
finalita' connesse allo svolgimento della procedura concorsuale
finalizzata all'assunzione di 245 unita' di segretari comunali e
provinciali, autorizzata con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
4 del 5 gennaio 2024, e' autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di
euro 1.330.000.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 1.330.000 per
l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno
2024 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 27
dicembre 2017, n. 205».
All'articolo 7:
al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «modalita' di cui
al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo», le
parole: «programmi europei FESR e FSE Plus» sono sostituite dalle
seguenti: «programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus»
e le parole: «risorse FSC» sono sostituite dalle seguenti: «risorse
del FSC» e, al secondo periodo, dopo le parole: «delle regioni» sono
inserite le seguenti: «e delle province autonome di Trento e di
Bolzano», le parole: «sono definite» sono sostituite dalle seguenti:
«sono definiti» e dopo le parole: «delle finanze» e' inserito il
seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 3, le parole da: «In caso di inerzia» fino a: «ovvero
dei relativi soggetti attuatori» sono sostituite dalle seguenti:
«Fermi i compiti e le funzioni dell'Autorita' di gestione, in caso di
inerzia o inadempimento dei soggetti attuatori degli interventi
inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4», le parole: «assegna
all'amministrazione responsabile ovvero» sono sostituite dalle
seguenti: «assegna, sentita l'Autorita' di gestione,» e dopo le
parole: «Cabina di regia» sono inserite le seguenti: «di cui
all'articolo 3»;
al comma 4, dopo le parole: «Cabina di regia» sono inserite le
seguenti: «di cui all'articolo 3» e le parole: «del decreto-legge n.
77 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «del citato
decreto-legge n. 77 del 2021»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure di premialita'
per le regioni e le province autonome al fine di favorire
l'attuazione della politica di coesione».
All'articolo 8:
al comma 1, alinea, le parole: «(regolamento STEP)» sono
sostituite dalla seguente: «(STEP)»;
al comma 3, dopo le parole: «regolamento (UE) 2021/1056» sono
inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
giugno 2021» e dopo le parole: «indicate al comma 1» sono inserite le
seguenti: «del presente articolo»;
al comma 4, le parole: «11 e 12 , del regolamento» sono
sostituite dalle seguenti: «11 e 12 del regolamento»;
al comma 6, dopo le parole: «lettere a) e b),» sono inserite le
seguenti: «del presente articolo».
All'articolo 9:
al comma 1, le parole: «programmi e progetto» sono sostituite
dalle seguenti: «programmi e progetti».
All'articolo 10:
al comma 1, alinea, al primo periodo, le parole: «n. 25 del
2023» sono sostituite dalle seguenti: «n. 25/2023 del 3 agosto 2023»
e, al terzo periodo, le parole: «delibera di cui al primo periodo»
sono sostituite dalle seguenti: «delibera adottata ai sensi del primo
periodo»;
al comma 2, le parole: «interventi, cui» sono sostituite dalle
seguenti: «interventi ai quali»;
al comma 3, le parole: «delibera del CIPESS di cui al comma 1»
sono sostituite dalle seguenti: «delibera del CIPESS adottata ai
sensi del comma 1» e dopo le parole: «assegnate ai sensi del comma 1»
sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 4, dopo le parole: «assegnate ai sensi del comma 1»
sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. All'articolo 1, comma 697, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024, di 170
milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "135
milioni di euro per l'anno 2024, di 135 milioni di euro per l'anno
2025"».
All'articolo 11:
al comma 1, dopo la parola: «nazionale,» sono inserite le
seguenti: «di contrastare gli svantaggi derivanti dalla condizione di
insularita' ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della
Costituzione» e le parole da: «il Fondo di cui all'articolo 22» fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 22
della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi 1, 1-bis, 1-quater e
1-quinquies sono abrogati e, al comma 1-ter, le parole: "Per il
finanziamento degli interventi di cui al comma 1-quater" sono
soppresse e le parole: "Fondo perequativo infrastrutturale" sono
sostituite dalle seguenti: "Fondo perequativo infrastrutturale per il
Mezzogiorno"»;
al comma 2, le parole: «fondo di cui al comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «Fondo perequativo infrastrutturale per il
Mezzogiorno», le parole: «aeroportuali, idriche» sono sostituite
dalle seguenti: «aeroportuali e idriche» e dopo la parola:
«assistenziali» sono inserite le seguenti: «, per la cura
dell'infanzia»;
al comma 3:
all'alinea, la parola: «adottato» e' sostituita dalle
seguenti: «da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,»;
alla lettera a):
all'alinea, le parole: «fondo di cui al comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «Fondo perequativo infrastrutturale per il
Mezzogiorno»;
al numero 1), le parole: «nella formulazione vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «nel testo vigente prima della data di entrata in vigore
del presente decreto»;
al numero 7), le parole: «dal Piano complementare» sono
sostituite dalle seguenti: «del Piano nazionale per gli investimenti
complementari» e le parole: «per realizzazione» sono sostituite dalle
seguenti: «per la realizzazione»;
alla lettera b), le parole: «l'amministrazione statale o
regionale» sono sostituite dalle seguenti: «l'amministrazione
statale, regionale, provinciale, di citta' metropolitana ovvero di
comune capoluogo sede di citta' metropolitana»;
alla lettera c):
al numero 1) e' premesso il seguente:
«01) le proposte formulate dagli enti locali del
territorio»;
al numero 2), le parole: «servizi educativi, sanitari o
assistenziali» sono sostituite dalle seguenti: «servizi idrici,
sanitari, assistenziali, educativi o scolastici»;
il comma 4 e' soppresso;
al comma 6, le parole: «che non abbia» sono sostituite dalle
seguenti: «che non abbiano»;
al comma 7, le parole: «dell'articolo 1», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1» e dopo le parole:
«nei territori di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del
presente articolo»;
al comma 8, le parole: «nella formulazione vigente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle
seguenti: «nel testo vigente alla data del 7 maggio 2024».
All'articolo 12:
al comma 2, le parole: «per il sud» sono sostituite dalle
seguenti: «per il Sud»;
al comma 3, le parole: «e per il PNRR» sono sostituite dalle
seguenti: «e il PNRR».
All'articolo 13:
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui
al comma 1 e' concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni
di euro per l'anno 2024»;
al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle
finanze,» sono inserite le seguenti: «da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,»;
al comma 5, dopo le parole: «commi 2 e 4» e' inserito il
seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «ed imputati sulla
quota» sono sostituite dalle seguenti: «con imputazione alla quota».
Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Istituzione delle Zone logistiche semplificate
nelle regioni in transizione). - 1. Al comma 61 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "piu' sviluppate,"
sono inserite le seguenti: "e in transizione non ricomprese nella
Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui al
comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.
162,".
2. Ai fini dell'istituzione delle Zone logistiche semplificate
nelle regioni in transizione di cui al comma 1, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il
Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le
procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le
medesime regioni e le loro modalita' di funzionamento e di
organizzazione e sono definite le condizioni per l'applicazione delle
misure di semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo
5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nel
testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno
2022, n. 79. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione
delle Zone logistiche semplificate per le regioni piu' sviluppate,
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».
All'articolo 14:
al comma 1, dopo le parole: «comma 2» sono inserite le
seguenti: «del presente articolo»;
al comma 2, dopo le parole: «400 milioni» sono inserite le
seguenti: «di euro» e le parole: «adottata ai sensi dell'articolo 1,
comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del
2020» sono soppresse;
al comma 3, lettera b), capoverso 14-bis, le parole: «comma
13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 13-bis», le parole:
«marino costiera» sono sostituite dalla seguente: «marino-costiera»,
dopo le parole: «di cui al comma 14» sono inserite le seguenti: «del
presente articolo», dopo le parole: «valutazione di impatto
ambientale» e' inserita la seguente: «(VIA)» e le parole:
«assoggettati a VAS» sono sostituite dalle seguenti: «assoggettati a
valutazione ambientale strategica (VAS)»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Al fine di consentire all'Autorita' competente per la
VIA di provvedere ai sensi del comma 14-bis dell'articolo 1 del
citato decreto-legge n. 486 del 1996, introdotto dal comma 3, lettera
b), del presente articolo, all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "valutazione
ambientale" sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le valutazioni
ambientali strategiche integrate alle procedure di VIA,".
3-ter. In attuazione di quanto previsto al comma 3-bis,
nell'ambito della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo
8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
istituita la Sottocommissione VAS, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, per lo svolgimento delle valutazioni ambientali
strategiche integrate alle procedure di valutazione di impatto
ambientale di competenza della medesima Commissione. Per
l'organizzazione e il funzionamento della Sottocommissione VAS si
applica la normativa vigente per le Sottocommissioni PNRR e PNIEC
nell'ambito della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC»;
al comma 4, alinea, le parole: «n. 11 del 2024» sono sostituite
dalle seguenti: «2 febbraio 2024, n. 11»;
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto
2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre
2012, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: "31 dicembre 2024" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";
b) al quarto periodo, le parole: "cinque unita'" sono
sostituite dalle seguenti: "dieci unita'" e le parole: "una unita'"
sono sostituite dalle seguenti: "due unita'";
c) dopo l'ottavo periodo sono inseriti i seguenti: "Il
Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, puo' altresi'
nominare, per il biennio 2024-2025, non piu' di due subcommissari ai
quali delegare attivita' e funzioni proprie, scelti tra soggetti di
propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai
compiti ai quali gli stessi sono preposti. La remunerazione dei
subcommissari e' stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico
entro la misura massima, per ciascun subcommissario, di 75.000 euro
annui lordi onnicomprensivi";
d) al tredicesimo periodo, le parole: "per l'anno 2024"
sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2024 e
2025";
e) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli oneri
relativi alle spese di personale della struttura commissariale e dei
subcommissari di cui al presente comma si provvede, nel limite di
272.973 euro per l'anno 2024 e di 545.946 euro per l'anno 2025,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234"».
All'articolo 15:
al comma 1, le parole: «piccole e microimprese» sono sostituite
dalle seguenti: «piccole imprese e microimprese»;
al comma 3, le parole: «legge regionale della regione Calabria
n. 10 del 20 aprile 2022, e alla deliberazione n. 09» sono sostituite
dalle seguenti: «legge della regione Calabria 20 aprile 2022, n. 10,
e alla deliberazione n. 9», le parole: «leggi regionali della regione
Calabria n. 28 del 28 luglio 2021, e n. 43 del 28 dicembre 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «leggi della regione Calabria 28 luglio
2021, n. 28, e 28 dicembre 2021, n. 43» e le parole da: «aventi ad
oggetto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:
«purche' le suddette operazioni abbiano ad oggetto la realizzazione
di infrastrutture pubbliche, la ristrutturazione finanziaria o
l'attuazione di un programma di investimenti gia' approvato e le
perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in
un piano economico finanziario approvato dall'autorita' competente,
il quale preveda una redditivita' adeguata superiore a quella dei
titoli di Stato a lungo termine, con oneri a carico della finanza
regionale»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. A decorrere dal 1° agosto 2024, nel territorio della
regione Calabria non si applica l'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2,
comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successivi
incrementi. Conseguentemente, ai comuni della regione Calabria non
sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma
11 e la regione Calabria provvede a ristorare annualmente i comuni
interessati. In relazione a quanto previsto dal periodo precedente,
la regione Calabria versa all'entrata del bilancio dello Stato, con
oneri a carico della finanza regionale, entro il 30 novembre 2024, la
somma di 5.500.000 euro e, a decorrere dal 2025, entro il 30 aprile
di ciascun anno, la somma di 13.000.000 di euro. Per effetto di
quanto previsto dai primi due periodi del presente comma sono
trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le
somme di 4.200.000 euro per l'anno 2024 e di 10.000.000 di euro annui
a decorrere dall'anno 2025 ai fini della relativa destinazione alle
gestioni interessate. Alle finalita' di cui all'articolo 2, comma 11,
lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e di cui
all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
destinato per l'anno 2024 l'importo di 1.300.000 euro e, a decorrere
dall'anno 2025, l'importo di 3.000.000 di euro annui. Qualora la
regione Calabria non disponga il versamento di cui al presente comma
entro il termine previsto, si applica quanto previsto dall'articolo
1, comma 527, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;
al comma 4, le parole: «di limiti» sono sostituite dalle
seguenti: «dei limiti»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 38, comma 5, lettera a), del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: "destinata
all'autoconsumo" sono inserite le seguenti: "anche a distanza ai
sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199".
4-ter. Al fine di dare attuazione, a favore di associazioni,
fondazioni ed enti operanti sul territorio, alle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,
sulla base delle destinazioni previste con specifico atto di
indirizzo delle Camere, sono istituiti un fondo con una dotazione
pari a euro 500.000 per l'anno 2024 ed euro 1.000.000 per ciascuno
degli anni 2025 e 2026 nello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca e un fondo con una dotazione pari a
euro 1.400.000 per l'anno 2024, euro 1.205.172 per l'anno 2025 ed
euro 1.205.000 per l'anno 2026 nello stato di previsione del
Ministero dell'interno. Ai relativi oneri, pari a euro 1.900.000 per
l'anno 2024, euro 2.205.172 per l'anno 2025 ed euro 2.205.000 per
l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n.
213. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate, in relazione
alle rispettive competenze, con separati decreti del Ministero
dell'interno e del Ministero dell'universita' e della ricerca, da
adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. I decreti di cui al presente comma
sono adottati non prima dell'emanazione del primo dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato comma 553
dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023».
Nel capo III del titolo I, dopo l'articolo 15 sono aggiunti i
seguenti:
«Art. 15-bis (Accordi tra pubbliche amministrazioni e comuni).
- 1. Al fine di garantire la sostenibilita' economico-finanziaria e
di prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali, le
universita' che a seguito di sentenze passate in giudicato aventi ad
oggetto il risarcimento dei danni siano creditrici nei confronti dei
comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti e il cui debito
sia superiore al 60 per cento della spesa corrente sostenuta come
risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati possono
concludere con i comuni interessati, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
volti a regolare anche il debito finanziario tra le parti in misura
almeno pari al 40 per cento, a condizione che l'accordo non determini
effetti negativi sull'equilibrio economico-finanziario
dell'universita' interessata. Agli accordi di cui al primo periodo
possono partecipare anche gli enti territoriali che vi abbiano
interesse. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle
sentenze passate in giudicato entro la data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 15-ter (Proroga del termine per i provvedimenti relativi
alla TARI o alla tariffa corrispettiva). - 1. Per l'anno 2024, il
termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies,
del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e' differito al
20 luglio 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate gia'
stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed
efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma
5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute
tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Il comma 7-quater dell'articolo 7
del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, e' abrogato».
All'articolo 16:
al comma 1, le parole: «i termini, criteri» sono sostituite
dalle seguenti: «i termini, i criteri».
All'articolo 17:
al comma 1, le parole: «professionali localizzate» sono
sostituite dalle seguenti: «professionali, localizzate»;
al comma 2, dopo le parole: «apertura di partita IVA» sono
inserite le seguenti: «nonche', ove richiesta per l'esercizio di
attivita' ordinistica, l'iscrizione all'albo professionale»;
al comma 3, lettera a), la parola: «Piano» e' sostituita dalla
seguente: «Programma»;
al comma 6, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «entro novanta giorni»;
al comma 7:
all'alinea, le parole: «al regolamento (UE) 2023/2831 sugli
aiuti de minimis» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento
(UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo agli
aiuti de minimis»;
alla lettera b), le parole: «di cui al comma 1.» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1;»;
alla lettera c), la parola: «oltre» e' sostituita dalle
seguenti: «di valore superiore a»;
al comma 8, le parole: «di Naspi» sono sostituite dalle
seguenti: «della nuova prestazione di assicurazione sociale per
l'impiego (NASpI)», le parole: «di cui al decreto-legge» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 12 del decreto-legge»
e le parole: «ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge»
sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del medesimo articolo 12»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure per
l'autoimpiego nelle regioni del Centro e del Nord Italia».
Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Modifiche alla disciplina dell'indennita'
straordinaria di continuita' reddituale e operativa - ISCRO). - 1.
All'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "L'erogazione dell'ISCRO e'
condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento
professionale" sono sostituite dalle seguenti: "L'erogazione
dell'ISCRO e' accompagnata dalla partecipazione a percorsi di
aggiornamento professionale";
b) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Per le
finalita' di cui al presente comma, il beneficiario dell'ISCRO,
all'atto della domanda, autorizza l'INPS alla trasmissione alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei propri
dati di contatto nell'ambito del sistema informativo per l'inclusione
sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge
4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
luglio 2023, n. 85, nonche' del sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 150, anche ai fini della sottoscrizione del
patto di attivazione digitale sulla piattaforma di cui al comma 2,
lettera d-ter), del medesimo articolo 13"».
All'articolo 18:
al comma 2, dopo le parole: «apertura di partita IVA» sono
inserite le seguenti: «nonche', ove richiesta per l'esercizio di
attivita' ordinistica, l'iscrizione all'albo professionale»;
al comma 3, lettera a), la parola: «Piano» e' sostituita dalla
seguente: «Programma»;
al comma 5, le parole: «la Struttura sisma Abruzzo 2009 e la
struttura del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016»
sono sostituite dalle seguenti: «la Struttura di missione per il
coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori
colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e la struttura del Commissario
straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione,
l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori
delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;
al comma 6, le parole: «il sud» sono sostituite dalle seguenti:
«il Sud» e dopo la parola: «vigore» sono inserite le seguenti: «della
legge di conversione»;
al comma 7:
all'alinea, le parole: «disposizioni al regolamento» sono
sostituite dalle seguenti: «disposizioni del regolamento» e le
parole: «sugli aiuti» sono sostituite dalle seguenti: «, relativo
agli aiuti»;
alla lettera b), dopo le parole: «75 per cento» sono inserite
le seguenti: «dell'investimento»;
alla lettera c), la parola: «oltre» e' sostituita dalle
seguenti: «di valore superiore a» e dopo le parole: «70 per cento»
sono inserite le seguenti: «dell'investimento»;
al comma 8, le parole: «di Naspi» sono sostituite dalle
seguenti: «della NASpI», le parole: «di cui al decreto-legge» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 12 del decreto-legge»
e le parole: «ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge»
sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del medesimo articolo 12».
All'articolo 19:
al comma 1, le parole: «articoli 17 e 18 delle societa'» sono
sostituite dalle seguenti: «articoli 17 e 18, delle societa'», le
parole: «Italia S.p.A., Agenzia» sono sostituite dalle seguenti:
«Italia S.p.A. e Agenzia nazionale», le parole: «ed Ente Nazionale
Microcredito» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'Ente nazionale
per il microcredito», le parole: «all'Ente Nazionale Microcredito»
sono sostituite dalle seguenti: «all'Ente nazionale per il
microcredito» e le parole: «ed erogazione» sono sostituite dalle
seguenti: «e l'erogazione»;
al comma 4, dopo le parole: «Ministero del lavoro» sono
inserite le seguenti: «e delle politiche sociali» e le parole: «con
le piattaforme regionali nonche' dei soggetti» sono sostituite dalle
seguenti: «con le piattaforme regionali nonche' con quelle dei
soggetti».
All'articolo 20:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «quanto ad euro» sono sostituite
dalle seguenti: «quanto a»;
alla lettera b), le parole: «quanto ad euro» sono sostituite
dalle seguenti: «quanto a» e le parole: «risorse del PNRR programma»
sono sostituite dalle seguenti: «risorse del PNRR relative al
programma».
All'articolo 21:
al comma 2, le parole: «e non e' cumulabile» sono sostituite
dalle seguenti: «, non e' cumulabile» e le parole: «, ma e'
compatibile» sono sostituite dalle seguenti: «ed e' compatibile»;
al comma 3, le parole: «ai sensi del decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «ai sensi del testo unico di cui al decreto»;
al comma 4, la parola: «adottato» e' sostituita dalle seguenti:
«da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto,»;
al comma 7, al terzo periodo, le parole: «L'INPS, provvede»
sono sostituite dalle seguenti: «L'INPS provvede» e le parole: «ai
primi due periodi del presente comma» sono sostituite dalle seguenti:
«al primo e al secondo periodo» e, al quinto periodo, le parole: «dai
primi due periodi del presente comma» sono sostituite dalle seguenti:
«dal primo e dal secondo periodo,» e le parole: «e a 26,2 milioni di
euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «e 26,2 milioni
di euro per l'anno 2028,».
All'articolo 22:
al comma 2, le parole: «soggetti che alla data» sono sostituite
dalle seguenti: «soggetti che, alla data»;
al comma 3, le parole: «Zona Economica Speciale unica per il
Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «Zona economica speciale
per il Mezzogiorno - ZES unica»;
al comma 7, quarto periodo, le parole: «dal primo periodo del
presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «dal primo periodo,»
e le parole: «delle procedure dei vincoli» sono sostituite dalle
seguenti: «delle procedure, dei vincoli»;
al comma 10, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle
finanze,» sono inserite le seguenti: «da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,», alle parole: «per la definizione» sono premesse
le seguenti: «le modalita'» e le parole: «con INPS» sono sostituite
dalle seguenti: «con l'INPS»;
al comma 11, le parole: «a 10, del presente articolo» sono
sostituite dalle seguenti: «a 10 del presente articolo».
All'articolo 23:
al comma 1, le parole: «Zona Economica Speciale unica per il
Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «Zona economica speciale
per il Mezzogiorno - ZES unica», le parole: «comma seguente» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 2» e dopo la parola: «(INAIL)» e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 2, le parole: «Zona Economica Speciale» sono
sostituite dalla seguente: «ZES», le parole: «e nelle aree di cui
all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «, o operanti nelle
professioni e nei settori di cui all'articolo 2» e le parole:
«annualmente individuate» sono sostituite dalle seguenti:
«annualmente individuati»;
al comma 4, al primo periodo, le parole: «e di 115,7 milioni»
sono sostituite dalle seguenti: «e 115,7 milioni» e, al quarto
periodo, le parole: «del presente comma pari a» sono sostituite dalle
seguenti: «, pari a», le parole: «e a 115,7 milioni di euro per
l'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «e 115,7 milioni di euro
per l'anno 2027,» e le parole: «delle procedure dei vincoli» sono
sostituite dalle seguenti: «delle procedure, dei vincoli»;
al comma 7, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle
finanze» sono inserite le seguenti: «, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto», le parole: «e per la definizione» sono sostituite
dalle seguenti: «le modalita' per la definizione» e le parole: «con
INPS» sono sostituite dalle seguenti: «con l'INPS».
All'articolo 24:
al comma 1, le parole: «Zona Economica Speciale unica per il
Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «Zona economica speciale
per il Mezzogiorno - ZES unica»;
al comma 2, le parole: «Zona economica Speciale» sono
sostituite dalla seguente: «ZES»;
al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di
lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato»;
al comma 4, le parole: «commi precedenti» sono sostituite dalle
seguenti: «commi da 1 a 3»;
al comma 7, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2026, e»
sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026 e» e, al quarto
periodo, le parole: «primo periodo del presente articolo» sono
sostituite dalle seguenti: «primo periodo,», le parole: «per il 2024»
sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024», le parole: «per
l'anno 2026, e a» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026 e»
e le parole: «delle procedure dei vincoli» sono sostituite dalle
seguenti: «delle procedure, dei vincoli»;
al comma 9, le parole: «31 dicembre 2028» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2027»;
al comma 10, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle
finanze» sono inserite le seguenti: «, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto», le parole: «e per la definizione» sono sostituite
dalle seguenti: «le modalita' per la definizione» e le parole: «con
INPS» sono sostituite dalle seguenti: «con l'INPS»;
alla rubrica, le parole: «Zona Economica Speciale unica per il
Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «Zona economica speciale
per il Mezzogiorno - ZES unica».
Dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali).
- 1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "a ottantuno mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "a novanta mesi";
b) al comma 7, le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e
2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle
seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024".
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1,
pari a euro 6.600.000 per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
All'articolo 25:
al comma 1, al primo periodo, le parole: «(NASPI) e quelli di
Indennita'» sono sostituite dalle seguenti: «(NASpI) e quelli
dell'indennita'», al secondo periodo, dopo le parole: «Ministro del
lavoro e delle politiche sociali» sono aggiunte le seguenti: «, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto» e, al terzo periodo, le
parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma
restando»;
alla rubrica, le parole: «e di Indennita'» sono sostituite
dalle seguenti: «e dell'indennita'».
All'articolo 26:
al comma 5, dopo le parole: «Ministro del lavoro e delle
politiche sociali» sono aggiunte le seguenti: «, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto».
All'articolo 27:
al comma 1, le parole: «(regolamento STEP)» sono sostituite
dalla seguente: «(STEP)»;
al comma 2, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite
dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;
al comma 3, le parole: «lavoratori, e che» sono sostituite
dalle seguenti: «lavoratori e che»;
al comma 4, le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle
seguenti: «rimborsi di spese».
All'articolo 28:
al comma 1:
al capoverso 10, le parole: «il direttore dei lavori o il
committente,» sono sostituite dalle seguenti: «il direttore dei
lavori, o il committente»;
al capoverso 11, dopo le parole: «responsabile del progetto»
e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
Nel capo IV del titolo I, dopo l'articolo 28 sono aggiunti i
seguenti:
«Art. 28-bis (Proroga delle convenzioni tra il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e le regioni per l'utilizzo dei
lavoratori socialmente utili). - 1. All'articolo 1, comma 162, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "30 giugno 2024" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".
Art. 28-ter (Disposizioni in materia di prestazione integrativa
a favore dei dipendenti delle societa' Alitalia Societa' aerea
italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a.). - 1. All'articolo 12,
comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: "5,8
milioni", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "24,2
milioni" e le parole: "8,3 milioni" sono sostituite dalle seguenti:
"34,6 milioni"».
All'articolo 29:
al comma 1, le parole: «"regioni meno sviluppate'» sono
sostituite dalle seguenti: «regioni meno sviluppate» e le parole:
«Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole» sono
sostituite dalle seguenti: «Potenziamento infrastrutture per lo sport
a scuola»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire la realizzazione di nuovi
edifici scolastici, all'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: "nell'anno scolastico
2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni scolastici
2023/2024 e 2024/2025"»;
al comma 3, le parole: «eta' 0-6 anni» sono sostituite dalle
seguenti: «eta' da zero a sei anni»;
al comma 4, al primo periodo, le parole: «in esecuzione» sono
soppresse, al terzo periodo, dopo le parole: «euro per l'anno 2024»
e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,», al quarto
periodo, le parole: «per l'anno 2025,» sono sostituite dalle
seguenti: «per l'anno 2025;» e, dopo il quarto periodo, sono aggiunti
i seguenti: «Ai soli fini della partecipazione ai bandi finalizzati
alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili
professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno
scolastico 2024/2025, si computa anche il periodo intercorrente tra
il 16 aprile 2024 e l'effettiva stipulazione dei contratti di cui al
primo periodo. Con riferimento alle istanze riferite ai bandi di cui
al periodo precedente, lo scioglimento della riserva e l'acquisizione
a pieno titolo del servizio effettivamente prestato a seguito dei
contratti di cui al presente comma sono valutati alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto».
All'articolo 30:
al comma 1, le parole: «del citato programma», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «del progetto di cui al
medesimo primo periodo», le parole: «stanziamento di cui» sono
sostituite dalla seguente: «stanziamento», le parole: «modificazione,
dalla legge 1» sono sostituite dalle seguenti: «modificazioni, dalla
legge 1°» e le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.» sono sostituite dalle seguenti:
«entro la data del 7 luglio 2024».
All'articolo 31:
al comma 1, le parole: «Ricerca innovazione» sono sostituite
dalle seguenti: «Ricerca, innovazione», le parole: «di
collaborazione» sono sostituite dalle seguenti: «la collaborazione»,
le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti:
«dalla data di entrata in vigore» e le parole: «i contenuti e
obiettivi» sono sostituite dalle seguenti: «i contenuti e gli
obiettivi»;
al comma 2:
all'alinea, le parole: «programmi, di competenza» sono
sostituite dalle seguenti: «programmi di competenza»;
alla lettera a), le parole: «Ricerca innovazione» sono
sostituite dalle seguenti: «Ricerca, innovazione» e le parole: «del
PN» sono sostituite dalle seguenti: «del Programma nazionale»;
alla lettera b), le parole: «27 luglio 2021, n. 48» sono
sostituite dalle seguenti: «n. 48/2021 del 27 luglio 2021», le
parole: «per l'Innovazione» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'innovazione» e la parola: «euro» e' sostituita dalle seguenti:
«di euro»;
al comma 4, le parole: «delle individuate fonti di
finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «delle fonti di
finanziamento di cui al comma 2».
All'articolo 32:
al comma 1, dopo le parole: «a sostenere la rigenerazione
urbana» sono inserite le seguenti: «evitando ulteriore consumo di
suolo» e le parole: «nonche' a contrastare» sono sostituite dalle
seguenti: «a contrastare»;
al comma 2, al primo periodo, la parola: «, adottato» e'
sostituita dalle seguenti: «, da adottare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»
e dopo le parole: «del comma 1» e' inserito il seguente segno di
interpunzione: «,» e, al secondo periodo, le parole: «, secondo
periodo,» sono soppresse;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Nelle more dell'approvazione dei piani urbani della
mobilita' sostenibile, ove previsti dalla normativa vigente, ovvero
dell'approvazione degli strumenti di pianificazione
dell'accessibilita' dei parchi nazionali e regionali attuativi dei
Piani del parco, fino al 31 dicembre 2026 le opere necessarie alla
realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500
posti per ciascun parcheggio temporaneo sono considerate attivita' di
edilizia libera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e-bis),
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, purche' destinate ad essere immediatamente
rimosse al cessare della temporanea necessita' e comunque entro un
termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di
allestimento e smontaggio dei manufatti nonche' di ripristino dello
stato dei luoghi e previa comunicazione dell'avvio dei lavori
all'amministrazione comunale. Le opere di cui al primo periodo sono
escluse dalle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono
soggette ad autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
All'articolo 33:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «i contenuti e obiettivi» sono
sostituite dalle seguenti: «i contenuti e gli obiettivi», le parole:
«Ricerca innovazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ricerca,
innovazione», le parole: «adottato, di concerto» sono sostituite
dalle seguenti: «, da adottare, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di
concerto» e le parole: «con la Conferenza Stato - Regioni» sono
sostituite dalle seguenti: «in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano»;
alla lettera a), le parole: «aree industriali produttive»
sono sostituite dalle seguenti: «aree industriali, produttive» e le
parole: «comuni superiori a» sono sostituite dalle seguenti: «comuni
con popolazione superiore a»;
al comma 3, le parole: «a valere sul Fondo FSC» sono
sostituite dalle seguenti: «a valere sul FSC» e le parole: «aree di
cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «aree industriali,
produttive e artigianali di cui al comma 1, lettera a),»;
al comma 4, al primo periodo, le parole: «Struttura di
missione ZES unica» sono sostituite dalle seguenti: «Struttura di
missione ZES» e le parole: «n. 163» sono sostituite dalle seguenti:
«n. 162» e, al secondo periodo, dopo le parole: «citato Programma» e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
Nel capo VI del titolo I, dopo l'articolo 33 sono aggiunti i
seguenti:
«Art. 33-bis (Disposizioni in materia di interventi in
infrastrutture e trasporti). - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo
infrastrutturale e la competitivita' dei territori interessati
nonche' l'attrazione di nuovi investimenti, e' autorizzata la spesa
di 18 milioni di euro, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2028 e 13 milioni di euro per l'anno 2029, per
garantire la copertura degli extracosti per la messa in opera degli
interventi di prolungamento della linea M1 della metropolitana di
Milano, da Sesto FS a Monza Bettola.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal
2024 al 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2029, a valere
sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1016, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
Art. 33-ter (Ulteriori disposizioni in materia di
investimenti). - 1. Al fine di promuovere la coesione territoriale,
anche infraregionale, il riequilibrio socioeconomico, lo sviluppo e
l'attrazione di investimenti in specifici territori, e' riconosciuto:
a) un contributo di 0,2 milioni di euro per l'anno 2024 al
comune di Trissino, per la sistemazione straordinaria della strada
comunale Via Pianacattiva di Mezzo;
b) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 al
comune di Torricella Verzate, per i lavori di messa in sicurezza
della viabilita' comunale;
c) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024
all'azienda socio sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di
Bergamo, per la riqualificazione del padiglione Mazzoleni afferente
al complesso immobiliare "Ex Matteo Rota" di via Garibaldi a Bergamo.
2. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite
le modalita' di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione
di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti».
All'articolo 34:
al comma 1, al primo periodo, le parole: «aree urbane
caratterizzati» sono sostituite dalle seguenti: «aree urbane
caratterizzate» e, al secondo periodo, dopo le parole: «primo
periodo» il segno di interpunzione: «,» e' soppresso e le parole: «da
determinate con» sono sostituite dalle seguenti: «da determinare
con».
All'articolo 35:
al comma 1, le parole: «Ministero dell'Interno» sono sostituite
dalle seguenti: «Ministero dell'interno»;
al comma 2, alinea, dopo le parole: «seguenti ambiti» e'
aggiunto il seguente segno di interpunzione: «:».
Nel capo VIII del titolo I, dopo l'articolo 35 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 35-bis (Ulteriori disposizioni in materia di sicurezza).
- 1. Al fine di assicurare il completamento e la continuita' di
funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. sull'intero
territorio nazionale, destinata a garantire la sicurezza delle
comunicazioni ad uso esclusivo delle Forze di polizia, e
l'interoperabilita' tra le tecnologie Te.T.Ra. e LTE Public Safety,
il Ministero dell'interno, in attuazione del protocollo d'intesa del
24 febbraio 2003, e' autorizzato a procedere alla realizzazione di un
piano di interventi, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma
12-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con
prioritaria copertura delle aree territoriali interessate dai XXV
Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026.
2. Per il potenziamento delle capacita' di cybersicurezza e
delle tecnologie satellitari e' istituito, nello stato di previsione
del Ministero della difesa, un fondo con una dotazione di 30 milioni
di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro
per l'anno 2024, si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della Strategia
nazionale di cybersicurezza, di cui all'articolo 1, comma 899,
lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e, quanto a 10
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa
di 27 milioni di euro per l'anno 2024 e 38 milioni di euro per l'anno
2025; ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2024, mediante
riduzione, quanto a 1 milione di euro, dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, e, quanto a 26 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
e, per l'anno 2025, mediante riduzione, quanto a 12 milioni di euro,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, quanto a 26 milioni di euro,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145».
Al titolo II, la partizione: «Capo I - ULTERIORI DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI INVESTIMENTI» e' soppressa.
All'articolo 36:
al comma 1, capoverso 1-bis, le parole: «investimento 2.1b)»
sono sostituite dalle seguenti: «investimento 2.1.b,».
L'articolo 37 e' sostituito dal seguente:
«Art. 37 (Disposizioni finanziarie). - 1. L'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023,
n. 213, come ridotta dall'articolo 1, comma 8, lettera l), del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e' incrementata di 80 milioni di
euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro
per l'anno 2024 e a 250 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante
utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, destinate dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, al credito d'imposta
per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non
inquinanti di categoria M1, N1 e N2 e iscritte nello stato di
previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, che e'
corrispondentemente ridotto;
b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante
utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, destinate dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, ai contributi per
l'acquisto di infrastrutture di ricarica ad uso domestico e iscritte
nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in
Italy, che e' corrispondentemente ridotto;
c) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 22, comma 1,
del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34».
Dopo l'articolo 37 e' inserita la seguente partizione: «TITOLO
III - DISPOSIZIONI FINALI».
All'articolo 38 e' premesso il seguente:
«Art. 37-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni
del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».