(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           Modificazioni apportate in sede di conversione 
               al decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1: 
        al capoverso 6-ter, le parole: «di cui al presente  articolo»
sono soppresse e dopo le parole: «comma 6-quater»  sono  aggiunte  le
seguenti: «del presente articolo»; 
        al capoverso 6-quater, le parole: «ai sensi del comma  6-ter»
sono sostituite dalle seguenti: «, ai sensi del comma 6-ter,»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al primo periodo, le parole: "di beni  mobili,  e"  sono
soppresse; 
          b) il secondo periodo e' soppresso»; 
      al comma 2, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» il segno di
interpunzione «,»  e'  soppresso  e  le  parole:  «alla  contabilita'
speciale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «nella   contabilita'
speciale». 
    All'articolo 3: 
      al  comma  1,  le  parole:  «contributi  pubblici,"  e,»   sono
sostituite dalle seguenti: «contributi pubblici" e» e le parole:  «di
controllo"» sono sostituite dalle seguenti: «di controllo,"»; 
      alla rubrica,  la  parola:  «vigilanza)»  e'  sostituita  dalla
seguente: «vigilanza». 
    All'articolo 4: 
      al comma 2, le parole: «del  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di quanto previsto al comma 1» e sono aggiunte,  in  fine,
le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.
100 del 2023»; 
      al comma 3: 
        all'alinea, dopo le parole:  «del  2023,»  sono  inserite  le
seguenti: «convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  100  del
2023,»; 
        alla lettera a), alle parole: «le parole»  sono  premesse  le
seguenti: «al primo periodo,» e  le  parole:  «sono  soppresse»  sono
sostituite  dalle  seguenti:   «sono   sostituite   dalle   seguenti:
"decorrenti dalla data di effettiva assunzione e comunque sino al  31
dicembre 2025"»; 
        alla lettera b), dopo le parole: «con facolta'  di  attingere
dalle graduatorie vigenti di concorsi gia' banditi» sono inserite  le
seguenti: «o derivanti dalle procedure di cui all'articolo 3-bis  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, gia'  avviate»,  dopo  le  parole:
«facolta'  di   attingere   alle   graduatorie   vigenti   di   altre
amministrazioni»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  derivanti  dalle
procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno  2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2021,  n.
113, gia' avviate da altre amministrazioni» e dopo le parole:  «delle
Forze di Polizia» sono inserite le seguenti: «e delle Forze armate». 
    All'articolo 5: 
      al comma 1: 
        all'alinea, le parole: «20-novies, del» sono sostituite dalle
seguenti: «20-novies del»; 
        al capoverso 2-bis, all'alinea, le parole: «2-bis  Per»  sono
sostituite dalle seguenti:  «2-bis.  Per»  e,  alla  lettera  f),  le
parole:  «Istituzioni  di  alta  formazione  artistica   musicale   e
coreutica  (AFAM)"»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)»; 
        al capoverso 2-ter, le parole: «dalle  societa'  e  soggetti»
sono sostituite dalle seguenti: «dalle societa' e dai soggetti» e  le
parole: «derivanti alle» sono sostituite dalle  seguenti:  «derivanti
dalle»; 
      dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, dopo il comma 9-quater e' aggiunto il seguente: 
          "9-quinquies.  Al  fine  di  accelerare  il   processo   di
ricostruzione, i soggetti attuatori di  interventi  di  ricostruzione
pubblica possono nominare i  responsabili  unici  di  progetto  (RUP)
previsti dall'articolo 15 del codice dei contratti pubblici,  di  cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche tra  il  personale
di cui ai commi 1, 2, 3 e 9 del presente articolo"». 
    All'articolo 6: 
      al comma 1: 
        alla lettera  a),  dopo  la  parola:  «e»  sono  inserite  le
seguenti: «ai sensi dell'articolo 20-novies, comma  3-bis»,  dopo  la
parola: «milioni» sono inserite le seguenti:  «di  euro»  e  dopo  le
parole: «di IVA,» sono inserite le seguenti: «per le infrastrutture»; 
        alla lettera c), le parole: «con RFI» sono  sostituite  dalle
seguenti: «con la  societa'  Rete  ferroviaria  italiana  (RFI)»,  le
parole:   «monitoraggio   e»   sono   sostituite   dalle    seguenti:
«monitoraggio nonche'», le parole: «di  RFI»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «della RFI S.p.A.» e le parole: «- stipulato tra RFI»  sono
sostituite dalle seguenti: «stipulato tra la RFI»; 
      al comma 2, dopo  le  parole:  «del  2023,»  sono  inserite  le
seguenti: «convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  100  del
2023,» e le parole: «2 gennaio 2018,  n.  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2 gennaio 2018, n. 1,»; 
      al comma 3: 
        all'alinea, dopo le parole:  «del  2023,»  sono  inserite  le
seguenti: «convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  100  del
2023,»; 
        al  capoverso  3-bis,  le  parole:  «ai  sensi  del  medesimo
all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del  medesimo
articolo» e  dopo  le  parole:  «all'articolo  20-bis»  il  segno  di
interpunzione «,» e' soppresso. 
    Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
      «Art. 6-bis (Disposizioni in materia di gestione dei  materiali
di scarto). - 1. All'articolo 20-decies, comma 5, primo periodo,  del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2023, n.  100,  dopo  le  parole:  "di  cui  al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36" sono aggiunte le  seguenti:
", ferma restando  la  possibilita'  di  utilizzo  di  procedure  che
assicurino un piu' ampio confronto concorrenziale"». 
    All'articolo 7: 
      al comma 1, le  parole:  «predisposta  della»  sono  sostituite
dalle seguenti: «predisposta dalla» e le parole: «e di sviluppo» sono
sostituite dalle seguenti: «e sviluppo»; 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
        «1-bis. Al fine di evitare che la presenza di edifici  ancora
danneggiati  dal   sisma   possa   rallentare   o   pregiudicare   la
valorizzazione urbanistica e funzionale dei borghi  abruzzesi  e  del
comune dell'Aquila e di sostenere il completamento  del  processo  di
ricostruzione,  per  le  unita'  immobiliari  private  ivi   ubicate,
distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, e'  riconosciuto
un incremento del contributo per la riparazione  e  il  miglioramento
sismico,  sino  a  concorrenza  del  costo  degli  interventi   sulle
strutture e sugli elementi architettonici, comprese le rifiniture,  a
copertura delle spese eccedenti il contributo concedibile, rimaste  a
carico dei beneficiari in ragione del  mancato  completamento  o  del
mancato avvio delle opere interessate  dall'esercizio  delle  opzioni
per la cessione del credito  e  per  lo  sconto  in  fattura  di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n.  38.  Sono  escluse
dal contributo di cui al periodo  precedente  le  unita'  immobiliari
costruite, anche solo in parte, in  violazione  delle  vigenti  norme
urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale,  senza
che sia intervenuta sanatoria. Le misure di  cui  al  presente  comma
sono attuate con le risorse destinate alla ricostruzione  nel  limite
di 285 milioni di euro a valere sui  rifinanziamenti  disposti  dalla
legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  per  gli  interventi   di   cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,
previa approvazione del CIPESS, su  istruttoria  della  Struttura  di
missione  per  il  coordinamento  dei  processi  di  ricostruzione  e
sviluppo nei territori colpiti dal sisma  del  6  aprile  2009  e  su
proposta degli  Uffici  speciali  per  la  ricostruzione  di  cui  al
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134.  Gli  Uffici  speciali  per  la
ricostruzione, con proprie determinazioni, stabiliscono i criteri per
la valutazione  della  concessione  della  misura  straordinaria,  le
modalita'   di   calcolo   e   di   autorizzazione    dell'incremento
straordinario nonche' i criteri di  monitoraggio  della  spesa  e  le
ipotesi  di  revoca  dell'incremento  al   fine   di   evitare   ogni
duplicazione di concessione di risorse pubbliche. 
        1-ter. All'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, le parole: "una quota fissa, fino a un  valore  massimo
del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, e' destinata,
per gli importi cosi' determinati in ciascun  anno"  sono  sostituite
dalle seguenti: "una quota, fino a un valore massimo del 4 per  cento
degli stanziamenti complessivi di bilancio,  e'  destinata,  per  gli
importi approvati e assegnati dal Comitato interministeriale  per  la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile"»; 
      alla rubrica, le  parole:  «Uffici  speciali»  sono  sostituite
dalle   seguenti:   «Interpretazione   autentica   del   comma    437
dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, in materia di  spese  di
gestione e funzionamento degli Uffici speciali» e le  parole:  «sisma
2009» sono sostituite dalle  seguenti:  «nei  territori  colpiti  dal
sisma del 2009 e ulteriori disposizioni in materia di ricostruzione». 
      Nel capo I, dopo l'articolo 7 e' aggiunto il seguente: 
        «Art. 7-bis (Istituzione di un tavolo tecnico per la verifica
dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma  665,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relative al sisma del 1990).  -
1. Al fine di  verificare  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
modificato dall'articolo 29, comma 1, del decreto-legge  30  dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2020, n. 8, e' istituito, entro trenta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso  il
Ministero dell'economia e delle finanze, un  tavolo  tecnico  a  fini
ricognitivi, anche con riguardo al contenzioso in essere e  a  quello
gia' concluso,  composto  da  un  rappresentante  dell'Agenzia  delle
entrate, un rappresentante della citta' metropolitana di Catania,  un
rappresentante  del  libero  consorzio  comunale  di  Siracusa  e  un
rappresentante del libero consorzio comunale di Ragusa. 
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai componenti del tavolo  tecnico
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati». 
    All'articolo 8: 
      al comma 1, le parole: «nonche' relativamente» sono  sostituite
dalle seguenti: «e relativamente», dopo le parole: «lettera e)»  sono
inserite le seguenti: «del comma 2 dell'articolo 25» e le parole:  «e
2023» sono sostituite dalle seguenti: «e 2023,». 
    Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: 
      «Art. 8-bis (Proroga dello stato di emergenza  per  eccezionali
eventi meteorologici verificatisi a partire  dal  15  settembre  2022
nella regione Marche). - 1. Lo stato di emergenza dichiarato  con  la
delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022,  e  successive
modifiche ed estensioni,  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi
meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022  in
parte del territorio delle province di Ancona  e  Pesaro-Urbino,  dei
comuni di Camerino, di Montecassiano e  di  Treia,  in  provincia  di
Macerata, e dei  comuni  situati  nella  parte  settentrionale  della
provincia di Macerata, prorogato con la delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 28 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.
209 del 7 settembre 2023,  e'  ulteriormente  prorogato  fino  al  17
settembre 2025 al fine  di  consentire  la  prosecuzione  dell'azione
commissariale nei limiti delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente  stanziate  per  il   superamento   del   predetto   contesto
emergenziale». 
    All'articolo 9: 
      al comma 1, le parole: «Italia  Meteo»  sono  sostituite  dalla
seguente: «ItaliaMeteo», le parole: «n. 205  del  27  dicembre  2017»
sono sostituite dalle seguenti: «27  dicembre  2017,  n.  205»  e  le
parole: «presente decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «del
presente decreto»; 
      alla rubrica, le parole: «Italia Meteo» sono  sostituite  dalla
seguente: «ItaliaMeteo». 
    Dopo il capo II sono inseriti i seguenti: 
 
                            «Capo II-bis 
         Ulteriori misure urgenti di protezione civile e di 
        prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno 
              bradisismico nell'area dei Campi Flegrei 
 
      Art. 9-bis (Ambito di applicazione). - 1. Le  disposizioni  del
presente capo disciplinano  l'attuazione  e  il  finanziamento  delle
prime misure urgenti relative: 
        a) al patrimonio edilizio,  anche  privato,  interessato  dal
fenomeno  bradisismico  localizzato  nella   "zona   di   intervento"
delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo  2,  comma
2, del  decreto-legge  12  ottobre  2023,  n.  140,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n.  183,  pubblicata  nel
sito internet istituzionale del Dipartimento della protezione  civile
della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  e  oggetto  del  piano
straordinario di cui al medesimo articolo 2 del decreto-legge n.  140
del 2023, approvato con il decreto del  Ministro  per  la  protezione
civile e le politiche del mare 26  febbraio  2024,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2024; 
        b) alle infrastrutture di trasporto  e  degli  altri  servizi
essenziali  e  prioritari  incluse  nella  ricognizione  operata  con
delibera della Giunta regionale della Campania n. 7  del  10  gennaio
2024 ai sensi  e  nei  termini  di  cui  all'articolo  5  del  citato
decreto-legge n. 140 del 2023. 
      Art. 9-ter (Commissario straordinario  per  l'attuazione  degli
interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei). -  1.  Al  fine  di
assicurare   la   celere   realizzazione    degli    interventi    di
riqualificazione  sismica  sugli  edifici  di   proprieta'   pubblica
esistenti nella zona di intervento di cui all'articolo  9-bis,  comma
1,  lettera  a),  nonche'  di  assicurare  la   funzionalita'   delle
infrastrutture di  trasporto  e  degli  altri  servizi  essenziali  e
prioritari di cui  all'articolo  9-bis,  comma  1,  lettera  b),  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare  entro
quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto su  proposta  del  Ministro  per  la
protezione civile e le politiche del mare, e' nominato, tra  soggetti
dotati di professionalita'  specifica  e  competenza  gestionale  per
l'incarico da svolgere, un  Commissario  straordinario,  a  cui  sono
attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12,  comma  1,
secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario
straordinario,  nominato  ai  sensi  del  primo   periodo,   provvede
all'espletamento dei propri compiti e delle proprie  funzioni  con  i
poteri e secondo le modalita' previsti dall'articolo 12, comma 5, del
decreto-legge n. 77 del 2021. In caso di adozione delle ordinanze  di
cui al  primo  periodo  del  comma  5  del  citato  articolo  12,  e'
necessaria la previa intesa con la regione Campania, non si applicano
gli  obblighi  di  comunicazione  ivi   previsti   ed   e'   altresi'
autorizzata, nella misura strettamente necessaria  ad  assicurare  la
realizzazione  dell'intervento  ovvero  il  rispetto   del   relativo
cronoprogramma, la possibilita' di derogare alle disposizioni di  cui
al terzo periodo del medesimo comma 5. 
      2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede,  in
particolare: 
        a) a predisporre, d'intesa con la regione Campania e  sentiti
i sindaci dei comuni di Bacoli, Napoli e  Pozzuoli,  il  Dipartimento
della protezione  civile  e  il  Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri: 
          1) sulla base dei criteri e delle  priorita'  indicati  nel
piano  straordinario  di  analisi  della  vulnerabilita'  delle  zone
edificate approvato  con  il  citato  decreto  del  Ministro  per  la
protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024,  adottato
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2023,
n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  dicembre  2023,
n.  183,  uno   o   piu'   programmi   di   interventi   urgenti   di
riqualificazione sismica  degli  edifici  pubblici,  dando  priorita'
all'attuazione   degli   interventi   di   riqualificazione   sismica
concernenti gli  edifici  pubblici  destinati  ad  uso  scolastico  o
universitario, nonche' quelli che ospitano minori, detenuti o persone
con disabilita'; i programmi di cui  al  presente  comma  comprendono
altresi' gli interventi previsti dal primo  e  secondo  programma  di
interventi sugli edifici di proprieta' pubblica di  cui  al  capitolo
4.1, fasi (iii) e (iv), del citato piano straordinario; a tali  fini,
il Dipartimento  della  protezione  civile  provvede  ad  inviare  al
Commissario straordinario di cui al comma 1 i programmi di intervento
di cui  al  capitolo  4.1,  fasi  (iii)  e  (iv),  del  citato  piano
straordinario, una volta concluse le  relative  istruttorie  previste
dal medesimo piano straordinario. I codici unici di progetto (CUP), i
soggetti attuatori, i criteri e le modalita' di realizzazione di tali
programmi sono individuati con proprio provvedimento dal  Commissario
straordinario ai fini della successiva attuazione; 
          2) anche sulla base degli esiti dell'attivita' svolta dalla
regione Campania ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1,  del  citato
decreto-legge  n.  140  del  2023,  con  particolare  riguardo   alla
realizzazione degli interventi individuati dalla medesima regione con
classe d'urgenza "molto elevata" o "elevata", uno o piu' programmi di
interventi urgenti finalizzati ad assicurare la  funzionalita'  delle
infrastrutture di  trasporto  e  degli  altri  servizi  essenziali  e
prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di  emergenza
nell'area dei Campi Flegrei; 
        b) ad attuare gli interventi inseriti nei  programmi  di  cui
alla lettera a), numeri 1) e 2), del presente comma ed  approvati  ai
sensi del comma 3, anche per il tramite di soggetti  attuatori  dallo
stesso individuati mediante proprio provvedimento  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica; 
        c) ad esercitare i poteri  sostitutivi  nei  confronti  degli
enti locali in caso di mancato adempimento  degli  obblighi  previsti
dal presente capo; ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi,  il
Commissario  straordinario,   constatato   l'inadempimento,   assegna
all'ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a
quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia,  adotta  tutti  gli
atti o i provvedimenti necessari. 
      3. I programmi predisposti  dal  Commissario  straordinario  ai
sensi del comma 2, lettera a), numeri 1) e  2),  sono  approvati  con
decreto del Ministro per la protezione  civile  e  le  politiche  del
mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e  contengono,
per ciascun intervento, l'indicazione del codice  unico  di  progetto
(CUP) e  un  dettagliato  cronoprogramma  procedurale  e  finanziario
recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi  e  finali,
da  comunicare  al  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
      4. Il Commissario straordinario di cui  al  comma  1  resta  in
carica  sino  al  31  dicembre  2027.  Il  compenso  del  Commissario
straordinario e'  determinato  con  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al  medesimo  comma  1  in  misura  non
superiore  a  quella  indicata  all'articolo   15,   comma   3,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle  risorse
di  cui  al  comma  9  del   presente   articolo.   Al   conferimento
dell'incarico  di  Commissario  straordinario  non  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 5,  comma  9,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,
comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14,
comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge  28  marzo  2019,  n.  26.
Fermo restando il limite massimo retributivo di legge,  ove  nominato
tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   il
Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente
comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonche'
quello accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che  resta  a
carico della stessa. Con la medesima procedura di cui al comma  1  si
puo'   provvedere   alla   revoca   dell'incarico   di    Commissario
straordinario, anche in conseguenza  di  gravi  inadempienze  occorse
nello svolgimento delle funzioni commissariali. 
      5.  Per  l'esercizio  dei  compiti  assegnati,  il  Commissario
straordinario si avvale di una struttura di supporto posta  alle  sue
dirette dipendenze, costituita con  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino  alla  data
di  cessazione  dell'incarico  del  Commissario  straordinario.  Alla
struttura  di  supporto  e'  assegnato  un  contingente  massimo   di
personale  pari  a  venticinque  unita',  di  cui  una  di  personale
dirigenziale di livello generale e due di personale  dirigenziale  di
livello non generale, nominate anche ai sensi dell'articolo 19, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  ventidue  unita'
di   personale   non   dirigenziale,    dipendenti    di    pubbliche
amministrazioni centrali e di enti territoriali,  individuate  previa
intesa con le amministrazioni e con gli enti  predetti,  in  possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti per il
perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui  al
presente articolo, con esclusione del personale  docente,  educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle  istituzioni  scolastiche.
Il personale di cui al secondo periodo, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  e'  collocato  fuori
ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto  o
posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando  lo  stato
giuridico     e     il     trattamento     economico     fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale  non  dirigenziale
della struttura di supporto e' riconosciuto il trattamento  economico
accessorio,  ivi  compresa  l'indennita'  di   amministrazione,   del
personale  non  dirigenziale  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri  e,  con  uno   o   piu'   provvedimenti   del   Commissario
straordinario, puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi
per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di  trenta
ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia'  previste  dai
rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto  della  disciplina  in
materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo  8  aprile
2003, n. 66. Il trattamento  economico  del  personale  collocato  in
posizione di comando o  fuori  ruolo  o  altro  analogo  istituto  e'
corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 70, comma 12,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.  Al   personale
dirigenziale di livello generale e non generale  della  struttura  di
supporto e' riconosciuta la retribuzione  di  parte  variabile  e  di
risultato in misura pari a  quella  riconosciuta  rispettivamente  ai
dirigenti di  livello  generale  e  di  livello  non  generale  della
Presidenza del Consiglio  dei  ministri.  All'atto  del  collocamento
fuori  ruolo  e'  reso  indisponibile,   nella   dotazione   organica
dell'amministrazione  di  provenienza,  per  tutta  la   durata   del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della
struttura di  supporto  non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
fermo restando quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  489,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1,
comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con il provvedimento
istitutivo della struttura di supporto sono determinate,  nei  limiti
di quanto previsto dal comma 9 del presente articolo,  le  specifiche
dotazioni finanziarie e strumentali  nonche'  quelle  del  personale,
anche dirigenziale, di cui al secondo  periodo  del  presente  comma,
necessarie al funzionamento della medesima struttura. 
      6. Per  l'esercizio  delle  proprie  funzioni,  il  Commissario
straordinario puo' avvalersi di un numero massimo di  cinque  esperti
di comprovata qualificazione  professionale,  da  esso  nominati  con
proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di  euro
50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali  a
carico dell'amministrazione per singolo incarico,  nonche',  mediante
apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza  pubblica,  delle   strutture,   anche   periferiche,   delle
amministrazioni      centrali      dello      Stato,      dell'Unita'
Tecnica-Amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del  28  gennaio  2011,
dell'Agenzia del demanio, della regione  Campania  e  dei  comuni  di
Bacoli, Napoli e Pozzuoli. Per le medesime finalita' di cui al  primo
periodo,  il  Commissario  straordinario  puo'   stipulare   apposite
convenzioni con le societa'  in  house  dello  Stato,  della  regione
Campania ovvero dei comuni di cui al medesimo primo periodo o con  le
societa' partecipate a controllo statale, i cui oneri  sono  posti  a
carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite
massimo del 2 per cento. 
      7.  Al  Commissario   straordinario   e'   intestata   apposita
contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato  su  cui
sono  assegnate  le  risorse  destinate  alla   realizzazione   degli
interventi inseriti nei programmi di cui al comma 3  e  le  eventuali
risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare  alla
realizzazione degli interventi di cui al comma 14. 
      8. Al termine della gestione straordinaria di cui  al  presente
articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
proposta, ove  nominata,  dell'Autorita'  politica  delegata  per  la
protezione civile, d'intesa con  la  regione  Campania  e  sentiti  i
sindaci dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, e'  disciplinato  il
subentro dell'autorita' competente in via  ordinaria  nell'attuazione
degli interventi di cui al comma 3 pianificati e non ancora  ultimati
nonche'  il  versamento  al   rispettivo   bilancio   delle   risorse
finanziarie residue necessarie per la  conclusione  degli  interventi
medesimi. Le risorse diverse da  quelle  di  cui  al  primo  periodo,
derivanti dalla chiusura della contabilita' speciale di cui al  comma
7, ancora disponibili al termine della gestione  commissariale,  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di  quelle
derivanti da fondi  di  diversa  provenienza,  che  sono  versate  al
bilancio delle amministrazioni di provenienza. 
      9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4, 5 e 6, quantificati nel
limite massimo di euro 1.856.294 per l'anno 2024 e nel limite massimo
di euro 3.712.586 per ciascuno  degli  anni  dal  2025  al  2027,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
      10. Per la realizzazione degli interventi di cui  al  comma  2,
lettera a), numeri 1) e 2), e' autorizzata la  spesa  complessiva  di
euro 420.755.000 nel periodo 2024-2029, di cui  euro  44.084.000  per
l'anno 2024, euro 56.650.000 per ciascuno degli  anni  2025  e  2026,
euro 77.250.000 per l'anno 2027, euro 97.026.000 per l'anno  2028  ed
euro 89.095.000 per l'anno 2029. Le risorse di cui al  primo  periodo
sono destinate: 
        a) nella misura di euro 23.484.000 per l'anno 2024,  di  euro
25.750.000 per ciascuno degli  anni  dal  2025  al  2027  e  di  euro
35.226.000 per l'anno 2028, alla realizzazione  degli  interventi  di
cui al comma 2, lettera a), numero 1); 
        b) nella misura di euro 20.600.000 per l'anno 2024,  di  euro
30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026,  di  euro  51.500.000
per l'anno 2027, di  euro  61.800.000  per  l'anno  2028  e  di  euro
89.095.000 per  l'anno  2029,  alla  realizzazione  degli  interventi
inseriti nel primo piano di interventi urgenti di  cui  al  comma  2,
lettera a), numero 2). 
      11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a  euro  44.084.000
per l'anno 2024, a euro 56.650.000 per ciascuno  degli  anni  2025  e
2026, a euro 77.250.000 per l'anno 2027, a euro 97.026.000 per l'anno
2028 e a euro 89.095.000 per l'anno 2029, si provvede: 
        a)  quanto  a  euro  7.800.000  per  l'anno  2024,  a  valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232,  relativamente  alla  quota  affluita
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
con il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  21  luglio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  226  del  27  settembre
2017, per gli  interventi  di  prevenzione  del  rischio  sismico  di
competenza  del  Dipartimento  Casa  Italia  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
        b)  quanto  a  euro  20.834.000  per  l'anno  2024,  a   euro
30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 41.200.000 per
l'anno 2027, a euro 40.376.000 per l'anno 2028 e  a  euro  42.745.000
per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse  del
Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione,  periodo  di  programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30  dicembre
2020, n. 178, imputata sulla  quota  afferente  alle  amministrazioni
centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero  1),
della medesima legge n. 178 del 2020; 
        c)  quanto  a  euro  15.450.000  per  l'anno  2024,  a   euro
25.750.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 36.050.000 per
l'anno 2027, a euro 56.650.000 per l'anno 2028 e  a  euro  46.350.000
per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse  del
Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione,  periodo  di  programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30  dicembre
2020, n. 178, per la parte relativa  alle  risorse  indicate  per  la
regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023  del  3  agosto
2023, adottata ai sensi  dell'articolo  1,  comma  178,  lettera  b),
numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020. Delle risorse di cui
al presente comma e' data evidenza nell'Accordo per  la  coesione  da
definire tra la  regione  Campania  e  il  Ministro  per  gli  affari
europei, il Sud,  le  politiche  di  coesione  e  il  PNRR  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020,
n. 178. 
      12. All'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984,  n.  887,  il
diciottesimo comma e' abrogato. Con decreto  adottato  ai  sensi  del
comma  13,  alinea,  e'  stabilita  la  data  di  soppressione  della
Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi
del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887  del
1984. Fino alla data indicata nel decreto di cui al secondo periodo e
comunque non oltre la data del 31 dicembre 2024, detta  Struttura  di
supporto, con il personale ad essa assegnato alla data del  3  luglio
2024 e nei limiti delle risorse utilizzabili allo scopo, assicura  lo
svolgimento delle  attivita'  necessarie  e  urgenti  correlate  agli
interventi in corso di cui al comma 13, lettera b),  ultimo  periodo,
con particolare riferimento alle opere o ai lavori gia' eseguiti o in
fase di collaudo, inviando con  cadenza  periodica,  almeno  mensile,
apposita relazione al Commissario straordinario di cui al comma 1, al
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  e  per  il  sud  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato.
Entro il 1° settembre 2024,  il  Presidente  della  regione  Campania
provvede a trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e
per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato una dettagliata e  documentata  relazione  sullo
stato di attuazione del  programma  di  adeguamento  del  sistema  di
trasporto   intermodale   nelle   zone   interessate   dal   fenomeno
bradisismico approvato dalla regione Campania ai sensi  del  predetto
articolo 11,  diciottesimo  comma,  della  legge  n.  887  del  1984,
contenente l'indicazione: 
        a)  degli  interventi  conclusi,  di  quelli  in   corso   di
svolgimento,  con  la  specificazione  dello  stato  di  avanzamento,
nonche' di quelli da avviare alla data del 3 luglio 2024; 
        b) della tipologia delle fonti  di  finanziamento  utilizzate
ovvero destinate alla realizzazione  degli  interventi  previsti  dal
programma; 
        c) dell'entita' delle risorse stanziate, di quelle  impegnate
e di quelle erogate in relazione a ciascuno degli interventi previsti
dal programma; 
        d) dell'entita' delle risorse occorrenti per il completamento
degli interventi inseriti nel programma e non ancora avviati; 
        e)  dei  rapporti  attivi  e  passivi  di   titolarita'   del
Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai
sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma,  della  legge  n.
887 del 1984, afferenti all'esecuzione degli interventi previsti  dal
programma,  ivi  compresi   quelli   derivanti   da   affidamenti   a
concessionari ovvero a contraenti generali; 
        f) degli eventuali contenziosi e del loro esito; 
        g) dell'entita' delle risorse disponibili sulla  contabilita'
speciale  intestata  al  Presidente  della  regione  Campania   quale
Commissario  straordinario  ai  sensi  del  predetto   articolo   11,
diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984. 
      13. Con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, adottati su proposta del Ministro per la protezione  civile
e le politiche del mare e del Ministro per  gli  affari  europei,  il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuati: 
        a) sentito il Commissario straordinario di cui  al  comma  1,
gli interventi inseriti nel programma di adeguamento del  sistema  di
trasporto   intermodale   nelle   zone   interessate   dal   fenomeno
bradisismico approvato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma,
della legge n. 887 del 1984, nel testo vigente fino alla data  del  3
luglio 2024, non ancora avviati e ritenuti urgenti per assicurare  la
funzionalita' delle infrastrutture di trasporto nelle predette  zone,
nonche' le risorse europee e nazionali utilizzabili  allo  scopo.  Ai
fini  del  primo  periodo,  si  considerano  non  avviati  anche  gli
interventi oggetto di  affidamento  da  parte  del  Presidente  della
regione  Campania,  quale  Commissario  straordinario  ai  sensi  del
predetto articolo 11, diciottesimo comma,  della  legge  n.  887  del
1984, a concessionari o a contraenti generali in relazione ai  quali,
alla data del 3 luglio  2024,  non  sia  stata  iniziata  l'attivita'
realizzativa  da  parte  dei  medesimi  concessionari  o   contraenti
generali ovvero in relazione ai quali, alla medesima data, non  siano
stati sottoscritti dai predetti concessionari o contraenti generali i
contratti  con  gli  operatori  economici   incaricati   della   loro
realizzazione; 
        b) sulla base del contenuto della relazione di cui  al  comma
12  e  degli  esiti  dell'istruttoria   svolta   congiuntamente   dal
Dipartimento della  protezione  civile,  limitatamente  a  quanto  di
competenza in relazione  alla  rilevanza  degli  interventi  ai  fini
dell'attuazione della pianificazione di emergenza, e dal Dipartimento
per le politiche di coesione  e  per  il  sud  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle  finanze
-   Dipartimento   della   Ragioneria   generale   dello   Stato   in
contraddittorio  con  la  Struttura  di  supporto   del   Commissario
straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma,
della legge n. 887 del 1984, nel testo vigente fino alla data  del  3
luglio 2024, e con gli  uffici  della  regione  Campania  operanti  a
supporto   del   medesimo   Commissario    o    comunque    coinvolti
nell'attuazione, gli interventi inseriti nel programma di adeguamento
del sistema di trasporto intermodale e  in  corso  alla  data  del  3
luglio 2024, suscettibili di essere trasferiti ai sensi del comma 14,
tenendo conto, in  particolare,  dello  stato  di  avanzamento  degli
interventi, della loro riferibilita' in modo esclusivo  o  prevalente
alle zone interessate  dal  fenomeno  bradisismico,  della  tipologia
delle fonti di finanziamento utilizzate e della loro imputabilita' al
bilancio dello Stato nonche' dell'esistenza o meno di  contenziosi  e
del relativo esito. Ai fini di cui al primo periodo si considerano in
corso gli interventi per i quali sia gia' stata iniziata la  fase  di
realizzazione dei lavori, quelli oggetto di contratti di  appalto  di
lavori,  ivi  compresi  quelli  stipulati  dai  concessionari  o  dai
contraenti  generali  individuati  dal   Presidente   della   regione
Campania, quale  Commissario  straordinario  ai  sensi  del  predetto
articolo 11, diciottesimo comma, della  legge  n.  887  del  1984,  e
quelli oggetto di  procedure  di  affidamento  di  lavori  ovvero  di
affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione i  cui  bandi  o
avvisi risultino gia' pubblicati alla data del 3 luglio 2024, nonche'
per i quali, laddove non sia prevista la  pubblicazione  di  bandi  o
avvisi, alla suddetta data siano gia'  stati  inviati  gli  inviti  a
presentare le offerte. 
      14. La realizzazione degli interventi individuati ai sensi  del
comma 13, lettera a), e' affidata al Commissario straordinario di cui
al comma 1 che vi provvede con i poteri e  le  modalita'  di  cui  ai
commi 1, 4, 5 e 6. A decorrere dalla data  indicata  con  il  decreto
adottato ai sensi del comma 13, alinea, il Commissario  straordinario
provvede altresi' al completamento degli  interventi  individuati  ai
sensi della lettera b) del comma 13,  subentrando  nella  titolarita'
dei rapporti attivi e passivi  afferenti  alla  loro  esecuzione.  La
regione Campania provvede al completamento degli  interventi  diversi
da quelli trasferiti al Commissario straordinario di cui al comma 1 e
gia' attribuiti alla responsabilita' di attuazione  delle  competenti
strutture regionali ai sensi dell'articolo 59 della  legge  regionale
della Campania 30 gennaio  2008,  n.  1,  trasmettendo  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, entro il 31 dicembre di  ciascun  anno  e  fino
alla data di conclusione, una relazione sullo  stato  di  avanzamento
fisico e finanziario dei citati interventi. Con i decreti di  cui  al
comma 13, alinea, e' altresi' disciplinato il subentro dell'autorita'
competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi  diversi
da quelli indicati dal secondo e dal terzo periodo del presente comma
e in corso alla data del 3 luglio  2024,  nonche'  il  versamento  al
rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie  per
la conclusione degli interventi medesimi. 
      15. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un  Ministro  da
lui delegato trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni  anno,
una relazione sull'attivita' del Commissario straordinario di cui  al
comma 1, che illustra lo stato di attuazione dei  programmi  e  degli
interventi,  le  principali  criticita'   emerse   e   le   soluzioni
prospettate, con indicazione delle risorse utilizzate. 
      16. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del  decreto-legge  12
ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
dicembre 2023, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al primo periodo, le parole da: ", per la cui  esecuzione"
fino alla fine del periodo sono soppresse; 
        b) il secondo periodo e' soppresso. 
      17. In aggiunta alle risorse previste dal comma 10, lettera a),
del presente articolo, le risorse di cui  all'articolo  2,  comma  3,
lettera  c),  del  citato  decreto-legge  n.  140   del   2023,   per
l'attuazione degli interventi contenuti nel primo e secondo programma
di interventi sugli edifici di proprieta' pubblica di cui al capitolo
4.1, fasi (iii) e (iv), del  piano  straordinario  approvato  con  il
citato decreto del Ministro per la protezione civile e  le  politiche
del mare 26 febbraio 2024, adottato ai sensi dell'articolo  2,  comma
1, del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023,  sono  destinate,  nel
limite di euro 35.930.000 per l'anno  2024,  al  finanziamento  degli
interventi inseriti nei programmi di cui  al  comma  2,  lettera  a),
numero 1), del presente articolo e sono a  tal  fine  trasferite  dal
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri sulla contabilita' speciale di cui al comma 7  intestata
al Commissario straordinario. 
      Art. 9-quater (Misure di semplificazione,  di  accelerazione  e
derogatorie per l'attuazione degli  interventi  nell'area  dei  Campi
Flegrei).  -  1.  Gli  interventi  inseriti  nei  programmi  di   cui
all'articolo 9-ter, comma 2, lettera  a),  numeri  1)  e  2),  quelli
previsti dai decreti di cui al comma 13 del medesimo  articolo  9-ter
nonche' quelli indicati  nell'articolo  9-quinquies  sono  dichiarati
urgenti,  indifferibili  e  di  pubblica  utilita'  e,  ove  occorra,
costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi di
quanto previsto dal presente articolo. 
      2. Fermo quanto previsto dall'articolo  9-ter,  comma  1,  alle
procedure di progettazione e realizzazione degli interventi di cui al
comma 1 si applicano, in quanto compatibili  e  secondo  il  relativo
stato di avanzamento, le disposizioni  di  cui  all'articolo  48  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. E'  ammessa  altresi'  la  deroga
alle seguenti disposizioni: 
        a) articolo 95 del testo unico delle  disposizioni  di  legge
sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al  regio  decreto  11
dicembre 1933, n. 1775; 
        b) articolo 5, comma 6, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.  357,  limitatamente
ai termini temporali ivi previsti; 
        c) articoli 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216  del
decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  nel  rispetto  della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19
ottobre 2008; 
        d)  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui   al   decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con riferimento: 
          1) all'articolo 37, relativamente  alla  necessaria  previa
programmazione dei lavori, per consentire alle stazioni appaltanti di
affidare l'appalto anche in assenza della previa  programmazione  del
relativo intervento; 
          2) all'articolo 54, per consentire l'esclusione  automatica
delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero  delle  offerte
ammesse sia inferiore a cinque, per  semplificare  e  velocizzare  le
relative procedure; 
          3) all'articolo 119, comma  5,  allo  scopo  di  consentire
l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far  data  dalla
richiesta  dell'appaltatore,  ferma  restando  la   possibilita'   di
effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti,  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 140, comma 7, del medesimo codice. 
      3.  Tenuto  conto  dell'urgenza   della   realizzazione   degli
interventi di cui al  presente  articolo,  possono  essere  previsti,
previa specifica nei  documenti  di  gara  ovvero  nelle  lettere  di
invito, premi di accelerazione e penalita' adeguate all'urgenza  fino
al doppio di quanto previsto dall'articolo 126 del codice di  cui  al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su piu' turni
giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro. 
      Art. 9-quinquies (Misure urgenti per assicurare la  continuita'
dell'attivita' scolastica). - 1. Al fine di assicurare la continuita'
dell'attivita'  scolastica,  il  Commissario  straordinario  di   cui
all'articolo 9-ter, comma 1, provvede, con i poteri  e  le  modalita'
previsti dal medesimo articolo 9-ter nonche' dall'articolo  9-quater,
all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione
sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento di cui
all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), danneggiati e sgomberati per
inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti
autorita' in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024,  nel
limite di euro 15.000.000 per l'anno 2024. Agli oneri  derivanti  dal
presente comma si provvede a valere sull'autorizzazione di  spesa  di
cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.  232,
relativamente alle somme assegnate al Ministero dell'economia e delle
finanze con il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  21
luglio 2017, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  226  del  27
settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico
di competenza del  Dipartimento  Casa  Italia  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri. 
      2. Nelle more della realizzazione degli interventi  di  cui  al
comma 1, la regione Campania puo' avvalersi,  nei  territori  colpiti
dal predetto evento sismico del 20 maggio 2024,  dell'Accordo  quadro
multifornitore  per  il  noleggio  di  moduli  prefabbricati  ad  uso
scolastico in eventi emergenziali per conto  del  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  ai
fini della localizzazione, progettazione e  realizzazione  di  moduli
temporanei destinati all'attivita' scolastica, anche in  deroga  alle
vigenti previsioni urbanistiche, nel limite  massimo  complessivo  di
euro 1.250.000 per l'anno 2024. Il  provvedimento  di  localizzazione
comporta  dichiarazione  di  pubblica  utilita',  indifferibilita'  e
urgenza delle opere di cui  al  comma  1  e  costituisce  decreto  di
occupazione d'urgenza delle aree individuate.  Agli  oneri  derivanti
dal presente comma  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
delle  risorse  del  Fondo  per  le  emergenze  nazionali,   di   cui
all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Per l'attuazione di quanto previsto
dal  presente  comma  e'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre  2024,
l'apertura di un'apposita contabilita' speciale, presso la  Tesoreria
dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al proprio
interno, dalla regione Campania.  Il  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e'  autorizzato  a
versare le risorse finanziarie di cui al terzo periodo sulla predetta
contabilita' speciale. 
      Art. 9-sexies (Contributi per l'autonoma sistemazione). - 1. La
regione Campania,  avvalendosi  dei  comuni  di  Pozzuoli,  Bacoli  e
Napoli, puo' assegnare, nel limite delle risorse di cui al  comma  4,
un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la  cui
abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata  sgomberata
per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti  adottati,  entro  la
data del 3 luglio 2024, dalle  competenti  autorita'  in  conseguenza
dell'evento sismico del 20 maggio  2024.  Il  contributo  di  cui  al
precedente  periodo  spetta  altresi'  ai  nuclei  familiari  la  cui
abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata  sgomberata
in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali,  alla
data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica  di  agibilita'
in conseguenza del predetto evento sismico del  20  maggio  2024.  Il
contributo e' riconosciuto nella misura massima, rispettivamente,  di
euro 400 per i  nuclei  monofamiliari,  di  euro  500  per  i  nuclei
familiari composti da due persone, di euro 700 per quelli composti da
tre persone, di euro 800 per quelli composti da quattro persone, fino
ad un massimo di euro 900 mensili per i nuclei familiari composti  da
cinque o piu' unita'. Qualora nel  nucleo  familiare  siano  presenti
persone di eta' superiore a 65 anni o persone con disabilita' con una
percentuale di invalidita' non inferiore al 67 per cento, e' concesso
un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200  mensili  per  ognuno
dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite  massimo  di  euro
900 mensili previsti per il nucleo familiare. 
      2. I contributi di cui al comma  1  sono  erogati  a  decorrere
dalla data indicata nel provvedimento  di  sgombero  dell'immobile  e
sino  a  che  si  siano  realizzate  le  condizioni  per  il  rientro
nell'abitazione, anche a  seguito  dell'attuazione  degli  interventi
disciplinati dall'articolo 9-novies, o le  esigenze  abitative  siano
state soddisfatte in modo stabile. In  ogni  caso  i  contributi  non
possono essere erogati oltre il  31  dicembre  2025  e  comunque  non
spettano  qualora  l'esigenza  abitativa  sia  stata  temporaneamente
soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione. 
      3. Dalla data di erogazione dei contributi di cui  al  presente
articolo, cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo  a
favore dei soggetti di cui al  comma  1  eventualmente  concesse  con
oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se  rimborsate
dallo Stato. 
      4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo
si provvede, entro il limite massimo di  euro  3.453.000  per  l'anno
2024 e di euro 6.906.000 per l'anno 2025, a valere sulle risorse  del
Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44  del  codice
della protezione civile, di cui  al  decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1. Il Dipartimento della protezione civile della  Presidenza
del Consiglio dei  ministri  e'  autorizzato  a  versare  le  risorse
finanziarie di cui al presente comma  su  un  'apposita  contabilita'
speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato. 
      Art. 9-septies (Interventi di nuova costruzione). - 1. Al  fine
di garantire l'incolumita' e la  sicurezza  pubblica  nella  zona  di
intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a),  entro  il
1° ottobre 2024, la regione Campania  adotta  gli  atti  necessari  a
fronteggiare con urgenza gli  effetti  dell'evoluzione  del  fenomeno
bradisismico  nella  medesima  zona  di  intervento  e   ad   evitare
l'incremento del carico urbanistico in un'area a  rischio  vulcanico,
sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove
costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza.
Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, il  Consiglio
dei ministri provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge  5  giugno
2003,  n.  131.  Fino  all'adozione  delle   specifiche   misure   di
prevenzione  dell'incremento  del  carico  urbanistico  di   cui   ai
precedenti periodi, sussistendo un pericolo grave per l'incolumita' e
la sicurezza pubblica, nella  predetta  zona  di  intervento  di  cui
all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), e' vietato  il  rilascio  di
titoli edilizi abilitanti la realizzazione  di  interventi  di  nuova
costruzione di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  e),  del  testo
unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380, con destinazione d'uso residenziale. 
      Art.   9-octies    (Programmazione    degli    interventi    di
riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso  residenziale
nell'area  dei  Campi  Flegrei).  -  1.   Al   fine   di   assicurare
un'efficiente programmazione  degli  interventi  di  riqualificazione
sismica  del  patrimonio  edilizio  privato  con  destinazione  d'uso
residenziale,  non  oggetto  dei  contributi  di   cui   all'articolo
9-novies, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis,
comma 1, lettera a),  e  della  quantificazione  dei  relativi  oneri
economici, i  comuni  di  Bacoli,  Napoli  e  Pozzuoli  provvedono  a
comunicare, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  alla  regione
Campania e al Dipartimento della protezione civile  della  Presidenza
del Consiglio dei  ministri  l'elenco  degli  immobili,  ubicati  nel
predetto  territorio  interessato  dall'analisi   di   vulnerabilita'
sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b), e comma 3, lettera b), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023,  n.  183,
con  la  specificazione  degli  esiti  di  detta  analisi  ove   gia'
disponibili,  in  relazione  ai  quali  risultino  rilasciati  titoli
edilizi abilitativi, anche in sanatoria, efficaci. Sono esclusi dagli
elenchi di cui al primo periodo gli immobili in  relazione  ai  quali
risultano presentate istanze di  condono  ai  sensi  della  legge  28
febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,  e  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  e  non  ancora
definite alla data del 3 luglio 2024. 
      2. Entro sessanta  giorni  dalla  conclusione  dell'analisi  di
vulnerabilita' sismica dell'edilizia privata di cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del citato  decreto-legge
n. 140 del 2023, la regione Campania trasmette al Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  una
proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli
immobili individuati all'esito della predetta  analisi  come  a  piu'
elevata vulnerabilita' sismica ed  inseriti  negli  elenchi  comunali
trasmessi ai sensi del comma 1 ovvero in relazione ai quali il comune
abbia  comunicato  alla  regione   il   sopravvenuto   rilascio   del
provvedimento di concessione o di  autorizzazione  in  sanatoria.  La
proposta contiene, in particolare,  una  ricognizione  delle  risorse
eventualmente gia' finalizzate a legislazione vigente per  interventi
di riqualificazione sismica, l'indicazione del  cronoprogramma  degli
interventi di  riqualificazione  sismica  e  la  stima  del  relativo
fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla  necessita'  di
individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze  abitative  o
produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei  predetti
interventi. In caso di inosservanza  del  termine  di  cui  al  primo
periodo, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
propone al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  l'esercizio  dei
poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo  8  della  legge  5  giugno
2003, n. 131. 
      Art.  9-novies  (Misure  urgenti  per  la  riparazione   e   la
riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili). -  1.
Al fine di favorire  l'immediato  utilizzo  del  patrimonio  edilizio
privato  danneggiato  dal  sisma  del  20  maggio  2024  verificatosi
nell'ambito della crisi bradisismica in atto  nella  zona  dei  Campi
Flegrei, e' autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2024 e
di euro 15 milioni per  ciascuno  degli  anni  2025  e  2026  per  il
riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di
riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2
in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale
e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata  per  inagibilita'
in esecuzione di provvedimenti adottati,  entro  il  3  luglio  2024,
dalle competenti autorita' in conseguenza del predetto evento sismico
del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta
altresi' ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e
continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilita'  in
esecuzione di provvedimenti relativi a immobili  per  i  quali,  alla
data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica  di  agibilita'
in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. 
      2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso per metro quadro
di  superficie  coperta  dell'edificio,  come  individuata  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera ff), dell'allegato 1  all'ordinanza
del Commissario straordinario del Governo n. 130 del 15 dicembre 2022
ai fini della ricostruzione nei territori  interessati  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 20 del  25  gennaio  2023,  al  proprietario  o
all'usufruttuario  dell'unita'  immobiliare  sgomberata   ovvero   al
conduttore a tal fine delegato dal proprietario o  dall'usufruttuario
dell'unita' immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore  presenta,
unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino
dell'immobile rilasciato dal proprietario o  dall'usufruttuario.  Per
ogni  unita'  immobiliare  e'  ammissibile  una   sola   domanda   di
contributo. Il contributo e' concesso nel limite massimo per edificio
di euro 450 per metro quadro per edifici con danni leggeri e di  euro
1.200 per metro quadro per edifici con danni  severi,  da  utilizzare
per il ripristino in tempi rapidi della funzionalita' degli immobili,
attraverso interventi di riparazione e interventi locali  su  edifici
con danni leggeri o di riparazione e miglioramento sismico su edifici
con danni severi come individuati dai paragrafi 8.4,  8.4.1  e  8.4.2
delle norme tecniche per  le  costruzioni,  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  17  gennaio  2018,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale  n.
42 del 20 febbraio 2018. 
      3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre  alla
formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF dei beneficiari. 
      4. La domanda di contributo di cui al comma 1 e' presentata dal
soggetto legittimato di cui al comma 2 al comune nel  cui  territorio
e' ubicato l'immobile sgomberato. Alla domanda, che contiene anche la
dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori
contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei
medesimi  danni,  sono   obbligatoriamente   allegati   a   pena   di
inammissibilita' della stessa: 
        a) la documentazione necessaria per il  rilascio  del  titolo
edilizio, ove prescritto; 
        b) la copia del provvedimento di sgombero di cui al comma 1; 
        c) la dichiarazione asseverata da parte di un  professionista
abilitato che attesti il nesso di causalita' tra l'evento sismico del
20 maggio 2024 e i danni all'immobile alla base del provvedimento  di
sgombero. La dichiarazione deve recare altresi'  la  descrizione  dei
danni prodotti, i  lavori  da  eseguire  e  la  relativa  valutazione
economica mediante computo  metrico  estimativo  e  quadro  economico
dell'intervento, nonche' la quantificazione delle competenze tecniche
nella misura massima del 10 per cento  dell'importo  dei  lavori.  La
dichiarazione asseverata attesta altresi' la finalita' e  l'idoneita'
degli interventi di riqualificazione sismica  e  di  riparazione  del
danno, ai fini della revoca del provvedimento di sgombero; 
        d)  la   documentazione   attestante   lo   stato   legittimo
dell'unita' immobiliare ai sensi dell'articolo 9-bis del testo  unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia  edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
380, ovvero, in caso di unita' immobiliari interessate da istanze  di
condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge  23
dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
copia  del  provvedimento  di  concessione  o  di  autorizzazione  in
sanatoria. 
      5. Per le finalita' di cui al presente articolo,  nel  caso  di
interventi  relativi  a  edifici  con  piu'  unita'  immobiliari,  il
riconoscimento del contributo  in  favore  degli  aventi  diritto  e'
subordinato  alla  presentazione,  unitamente  alla  domanda,  di  un
progetto  unitario  per  l'intero  edificio,   inteso   come   unita'
strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni, di  cui
al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
17 gennaio 2018. Il contributo, ai sensi di quanto previsto dal primo
periodo, e' dovuto anche qualora tra le unita' immobiliari componenti
l'edificio siano presenti, oltre alle unita' immobiliari  adibite  ad
abitazione principale  ai  sensi  del  comma  1,  unita'  immobiliari
adibite ad abitazione non  principale  o  aventi  destinazione  d'uso
diversa da quella residenziale. 
      6. I comuni istruiscono le domande e adottano il  provvedimento
espresso entro sessanta giorni dalla presentazione della  domanda  di
contributo. Nel termine stabilito con il decreto di cui al comma 8, a
pena di decadenza del diritto al contributo, gli interventi di cui al
comma 2 devono essere ultimati e deve essere redatto  il  certificato
di regolare esecuzione. 
      7. I contributi di cui al comma 1 sono  riconosciuti  al  netto
degli eventuali ulteriori  contributi  pubblici  di  riqualificazione
sismica,  di  quelli  eventuali  riconosciuti  da  un'amministrazione
pubblica, anche come credito  d'imposta,  in  relazione  al  medesimo
edificio per analoghe finalita' o per  la  riparazione  del  medesimo
danno o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura  dei
medesimi  danni  e  sono  concessi  a  condizione  che  gli  immobili
danneggiati in conseguenza del predetto evento sismico del 20  maggio
2024 siano muniti del prescritto titolo abilitativo e  realizzati  in
conformita' ad esso  ovvero  siano  muniti  di  titolo  in  sanatoria
conseguito alla data di presentazione della relativa domanda. 
      8. Con decreto del Ministro  per  la  protezione  civile  e  le
politiche del mare, adottato entro il 1° settembre 2024, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa  con  il
Presidente della regione Campania, sono definiti: 
        a) i criteri di riparto tra i comuni di  Bacoli,  Pozzuoli  e
Napoli  delle  risorse  di  cui  al  comma  1  e  le   modalita'   di
trasferimento agli stessi delle risorse assegnate; 
        b) le procedure e i criteri  di  priorita'  nell'assegnazione
dei contributi nonche' i criteri  di  determinazione  del  contributo
riconoscibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2
e le modalita' di erogazione in favore dei beneficiari; 
        c) le modalita' di presentazione delle domande di contributo,
anche mediante la predisposizione di modulistica uniforme; 
        d) i termini di conclusione degli interventi e  di  redazione
del certificato di regolare esecuzione degli stessi per le  finalita'
di cui al comma 6, secondo periodo; 
        e) i tempi e le modalita' di  rendicontazione  da  parte  dei
comuni  dei  contributi  riconosciuti  per  la  realizzazione   degli
interventi di cui al comma 2. 
      9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di  euro
per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni  2025  e
2026, si provvede: 
        a) quanto a 20 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 277, della legge  30  dicembre  2023,  n.  213,
relativamente  all'intervento  riguardante   il   completamento   del
Progetto Bandiera Erzelli di cui all'allegato V della medesima legge; 
        b) quanto a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e
2026,  mediante  corrispondente  riduzione  delle  proiezioni   dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando: 
          1) l'accantonamento relativo al Ministero  dell'economia  e
delle finanze per 4.185.639 euro per l'anno 2025 e 4.861.576 euro per
l'anno 2026; 
          2) l'accantonamento relativo al Ministero delle  imprese  e
del made in Italy per 931.882 euro per l'anno 2025 e  1.128.827  euro
per l'anno 2026; 
          3) l'accantonamento relativo  al  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali per 645.150 euro per l'anno  2025  e  780.885
euro per l'anno 2026; 
          4) l'accantonamento relativo al Ministero  della  giustizia
per 465.576 euro per l'anno 2025; 
          5) l'accantonamento  relativo  al  Ministero  degli  affari
esteri e della  cooperazione  internazionale  per  621.499  euro  per
l'anno 2025 e 752.551 euro per l'anno 2026; 
          6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e
del merito per 917.524 euro per l'anno 2025; 
          7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno  per
465.576 euro per l'anno 2025 e 564.413 euro per l'anno 2026; 
          8) l'accantonamento relativo al Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica per  1.186.002  euro  per  l'anno  2025  e
680.370 euro per l'anno 2026; 
          9)   l'accantonamento   relativo   al    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti per 724.386 euro  per  l'anno  2025  e
1.300.194 euro per l'anno 2026; 
          10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita'
e della ricerca per 1.149.735 euro per l'anno 2025 e 412.453 euro per
l'anno 2026; 
          11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per
777.177 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026; 
          12)     l'accantonamento     relativo     al      Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste  per
250.703 euro per l'anno 2025 e 1.069.965 euro per l'anno 2026; 
          13) l'accantonamento relativo al  Ministero  della  cultura
per 985.636 euro per l'anno 2025 e 269.236 euro per l'anno 2026; 
          14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per
932.369 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026; 
          15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo  per
761.146 euro per l'anno 2025 e 921.876 euro per l'anno 2026. 
      Art.  9-decies   (Supporto   alla   capacita'   operativa   del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri). -  1.  In  considerazione  dell'aggravio  dei  carichi
operativi, amministrativi e gestionali derivanti dalle misure di  cui
al presente capo, al fine di supportare la  capacita'  operativa  del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge  12  ottobre
2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  dicembre
2023, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al primo periodo,  le  parole:  "31  dicembre  2024"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"; 
        b)  al  terzo  periodo,  le  parole:  "dieci   unita'"   sono
sostituite dalle  seguenti:  "venti  unita'",  le  parole:  "nove  di
personale  non  dirigenziale"   sono   sostituite   dalle   seguenti:
"diciannove di personale non dirigenziale"  e  le  parole:  "fino  al
numero massimo di quattro unita'"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"fino al numero massimo di otto unita'"; 
        c) all'ottavo periodo, le parole:  "e  di  655.664  euro  per
l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", di 907.339  euro  per
l'anno 2024 e di 1.159.014 euro per l'anno 2025". 
      Art. 9-undecies (Disposizioni finanziarie).  -  1.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione  dell'articolo  9-decies,  quantificati  in
euro 251.675 per l'anno 2024 e in euro 1.159.014 per l'anno 2025,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'economia e delle finanze. 
      2. Al fine di accelerare la  realizzazione  degli  investimenti
nel territorio della regione Campania, con delibera  del  CIPESS,  da
adottare ai sensi dell'articolo 10,  comma  1,  del  decreto-legge  7
maggio 2024, n. 60, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
luglio 2024, n. 95, entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'  assegnata
alla regione Campania per le finalita' di cui al comma 1, lettera b),
del  citato  articolo  10,  fino  alla  somma  complessiva  di   euro
388.557.000, di cui fino a euro 97.139.250 per l'anno 2024 e  fino  a
euro 291.417.750 per l'anno 2025, a valere sulle risorse indicate per
detta regione nella delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023.
Per le finalita' di cui al  presente  comma,  si  intendono  come  da
completare gli  investimenti  gia'  finanziati  con  le  risorse  del
Programma operativo regionale FESR Campania 2014-2020, che, entro  il
termine  ultimo  per  l'ammissibilita'  della  spesa   previsto   dal
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, non si configurano come  operazioni  completate
ai sensi del medesimo regolamento e che l'Autorita' di gestione si e'
impegnata a rendere funzionanti entro i termini e  con  le  modalita'
stabilite dalle regole di  chiusura  del  periodo  di  programmazione
2014-2020  previste  dal  predetto  regolamento   europeo   e   dagli
"Orientamenti sulla chiusura dei  programmi  operativi  adottati  per
beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo  regionale,
del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del  Fondo  europeo
per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi  di  cooperazione
transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione
(IPA II) (2014-2020)" di cui  alla  comunicazione  della  Commissione
europea (2022/C 474/01) del 14 dicembre 2022. 
 
                             Capo II-ter 
 
          Disposizioni per interventi di protezione civile 
                            e di coesione 
 
      Art. 9-duodecies (Ulteriori disposizioni per la gestione  degli
interventi post sisma del 2016 nel Centro Italia). - 1.  A  decorrere
dal 1° settembre 2024 e' disposta la cessazione  del  contributo  per
l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016. 
      2. A far data dalla cessazione del contributo di cui al comma 1
e fino al 31 dicembre 2024, e' riconosciuto un contributo  denominato
"contributo per il disagio abitativo finalizzato alla  ricostruzione"
in favore dei nuclei familiari, gia' percettori  del  contributo  per
l'autonoma sistemazione, la cui  abitazione  principale,  abituale  e
continuativa, sia stata distrutta in tutto o in  parte  o  gravemente
danneggiata  ovvero   sia   stata   sgomberata   in   esecuzione   di
provvedimenti delle competenti autorita' in conseguenza degli  eventi
sismici che hanno interessato  i  territori  delle  regioni  Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e  abbia  formato
oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino
con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la  ricostruzione.
Il contribuito e' riconosciuto altresi', con la  decorrenza  indicata
nelle ordinanze di cui  al  comma  3,  ai  nuclei  familiari  la  cui
abitazione  principale,  abituale   e   continuativa,   deve   essere
sgomberata per l'esecuzione  di  interventi  per  il  ripristino  con
miglioramento o adeguamento  sismico  degli  edifici  ovvero  per  la
ricostruzione. Il contributo non e' comunque riconosciuto ai soggetti
che  alla  data  degli  eventi  sismici  di  cui  al  presente  comma
dimoravano in modo abituale e continuativo in  un'unita'  immobiliare
condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di
edilizia residenziale pubblica. 
      3.  I  criteri,  le  modalita'   e   le   condizioni   per   il
riconoscimento del contributo per il  disagio  abitativo  di  cui  al
comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di  spesa  di  cui  al
comma 6, sono disciplinati dal Commissario straordinario del  Governo
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n.
3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023,  n.  21,
con ordinanze  adottate  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contributo di cui al comma 2
del presente articolo  e'  concesso  sino  alla  realizzazione  delle
condizioni  per  il  rientro  nell'abitazione,  determinate  con   le
ordinanze di cui al precedente  periodo.  Il  beneficiario  perde  il
diritto alla concessione del  contributo  quando  provveda  ad  altra
sistemazione avente carattere di stabilita'. 
      4. I comuni  interessati  curano  l'istruttoria,  concedono  ed
erogano il contributo per il disagio abitativo di cui ai commi 2 e  3
secondo  i  criteri  e  le  modalita'   stabilite   dal   Commissario
straordinario del Governo ai sensi del comma 3.  I  Presidenti  delle
regioni interessate, anche in qualita' di Vice Commissari, assicurano
l'assistenza e la collaborazione  al  Commissario  straordinario  del
Governo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi  2  e
3, con particolare riguardo alla raccolta e alla verifica  dei  dati,
avvalendosi delle rispettive strutture organizzative. 
      5. A decorrere dal 1° settembre 2024, i  nuclei  familiari  che
alla data degli eventi sismici di cui al comma 2 dimoravano  in  modo
abituale  e  continuativo  in  un'unita'  immobiliare   condotta   in
locazione e che risultano assegnatari di una soluzione  abitativa  in
emergenza  o  di   unita'   immobiliari   reperite   dalla   pubblica
amministrazione sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato
ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi  per  l'edilizia
residenziale pubblica decurtato del 30 per cento. 
      6. Al fine  di  consentire  al  Commissario  straordinario  del
Governo l'attuazione delle misure di cui ai commi 2 e  3  per  l'anno
2024, il Dipartimento della protezione civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri trasferisce, entro il 15  agosto  2024,  sulla
contabilita' speciale  intestata  al  Commissario  straordinario  del
Governo la somma di euro 34.000.000, che costituisce limite di spesa. 
      7. Le risorse necessarie a dare attuazione alle misure  di  cui
ai commi  2,  3  e  4  del  presente  articolo  sono  trasferite  con
provvedimenti  del  Commissario  straordinario  del   Governo   sulla
contabilita' speciale dei Presidenti delle  regioni,  che  procedono,
con propri provvedimenti e nel rispetto dei criteri, delle  modalita'
e delle condizioni definiti ai sensi del  comma  3,  alla  successiva
assegnazione in favore dei comuni interessati. 
      8. Per le medesime finalita' di cui al comma 6, il Dipartimento
della protezione civile, all'esito del  completamento  dell'attivita'
di  rendicontazione  delle  spese  sostenute  dai   comuni   per   il
riconoscimento del contributo  per  l'autonoma  sistemazione  di  cui
all'articolo  3  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento   della
protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, provvede a trasferire le
eventuali  economie  di  spesa  sulla   contabilita'   speciale   del
Commissario straordinario del Governo. 
      Art. 9-terdecies (Modifiche all'articolo 19  del  decreto-legge
19 settembre 2023, n. 124). - 1. All'articolo 19 del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1, le parole: "A decorrere dall'anno  2024"  sono
sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2025"; 
        b) al comma 3: 
          1) alla lettera a), le parole: "euro 2.631.154  per  l'anno
2024 e euro 5.262.307 annui" sono sostituite  dalle  seguenti:  "euro
6.268.803 annui"; 
          2) alla lettera b), le parole: "euro 5.639.375  per  l'anno
2024 e euro 11.278.750 annui" sono sostituite dalle  seguenti:  "euro
11.908.750 annui"; 
          3) alla lettera c), le parole: "euro 1.505.000  per  l'anno
2024 e euro 3.010.000 annui" sono sostituite  dalle  seguenti:  "euro
3.177.860 annui"; 
          4) alla lettera d), le parole: "euro 2.902.500  per  l'anno
2024 e euro 5.805.000 annui" sono sostituite  dalle  seguenti:  "euro
6.128.730 annui"; 
          5) alla lettera e), le parole: "euro 35.991.000 per  l'anno
2024 e euro 71.982.000 annui" sono sostituite dalle  seguenti:  "euro
75.996.252 annui"; 
        c) al comma 8: 
          1) all'alinea, le parole: "euro 62.669.029 per l'anno 2024"
sono sostituite dalle seguenti: "euro 14.000.000 per l'anno 2024"; 
          2) alla lettera a), le parole: "euro 62.669.029 per  l'anno
2024" sono sostituite dalle seguenti:  "euro  14.000.000  per  l'anno
2024". 
      2. Ai maggiori oneri  derivanti  dal  comma  1,  pari  ad  euro
6.142.338 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede: 
        a) quanto ad euro 6.142.338 per ciascuno degli anni dal  2025
al 2029, a valere sulle risorse del  Programma  Nazionale  FESR  FSE+
"Capacita' per la coesione  2021-2027"  approvato  con  decisione  di
esecuzione della Commissione C (2023) 374 del 12 gennaio 2023,  ferme
restando le modalita' di  rendicontazione  del  Programma,  ai  sensi
degli articoli 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021; 
        b) quanto a euro 1.006.496 annui a decorrere dall'anno  2030,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
        c) quanto a euro 630.000 annui a  decorrere  dall'anno  2030,
mediante corrispondente riduzione delle risorse di  cui  all'articolo
16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
        d) quanto a euro 167.860 annui a  decorrere  dall'anno  2030,
mediante corrispondente riduzione del fondo  a  favore  delle  citta'
metropolitane di cui  all'articolo  1,  comma  783,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178; 
        e) quanto a euro 323.730 annui a  decorrere  dall'anno  2030,
mediante corrispondente riduzione del fondo a favore  delle  province
di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178; 
        f) quanto a euro 4.014.252 annui a decorrere dall'anno  2030,
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228». 
    All'articolo 10: 
      al comma 1, le parole: «dell'ordine e della sicurezza pubblica»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblici»; 
      al comma 6, le parole:  «di  cui  al  presente  articolo»  sono
sostituite dalle seguenti: «erogato ai sensi di quanto  previsto  dai
commi da 1 a 4 del presente articolo»; 
      al comma 7: 
        alla  lettera  a),  dopo  le  parole:  «dell'importo  di»  e'
inserita la seguente: «euro» e le parole: «presidente  del  Consiglio
dei ministri del 27 febbraio 2017» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio  2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017»; 
        alla  lettera  b),  dopo  le  parole:  «dell'importo  di»  e'
inserita la seguente: «euro» e la parola: «rinvenienti» e' sostituita
dalla seguente: «rivenienti»; 
        alla lettera d), dopo le parole: «quanto a»  e'  inserita  la
seguente: «euro». 
    All'articolo 11: 
      al comma 1, le parole: «e' da intendersi» sono sostituite dalle
seguenti: «si interpreta»; 
      alla rubrica, le parole: «Cortina 2026")» sono sostituite dalle
seguenti: «Cortina 2026"». 
    Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente: 
      «Art. 11-bis (Disposizioni urgenti per i grandi eventi sportivi
internazionali). - 1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, per la realizzazione
di grandi eventi sportivi a carattere internazionale, in relazione ai
quali la richiesta di contributo  a  carico  dello  Stato  supera  la
soglia di 5.000.000 di euro, il  sostegno  finanziario  statale  alla
candidatura  e'  condizionato  all'accoglimento  del  relativo  piano
economico finanziario, comprensivo di cronoprogramma di realizzazione
delle eventuali opere pubbliche da eseguire e della stima  dei  costi
diretti e indiretti, presentato  dal  soggetto  o  dai  soggetti  che
propongono la candidatura medesima secondo le  modalita'  di  cui  ai
commi da 2 a 5. 
      2.  Ciascuna  proposta  di  candidatura,  corredata  del  piano
economico finanziario di cui al comma 1, e' preventivamente trasmessa
dal proponente al Dipartimento per  lo  sport  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri. Il Dipartimento per lo sport, entro  sessanta
giorni dal ricevimento, esprime la propria valutazione tecnica  sulla
proposta di candidatura e la trasmette al  Presidente  del  Consiglio
dei ministri o all'Autorita' politica delegata in  materia  di  sport
per l'adozione del decreto di approvazione della candidatura, sentito
il Consiglio  dei  ministri.  Il  termine  puo'  essere  sospeso  dal
Dipartimento una sola volta,  per  mezzo  di  motivata  richiesta  di
integrazioni.  In  caso  di  mancato  riscontro  alla  richiesta   di
integrazioni del Dipartimento entro i sessanta giorni successivi alla
richiesta stessa, la proposta si  intende  ritirata.  Allo  scopo  di
supportare il Dipartimento  nella  valutazione  di  cui  al  presente
comma, e' istituito, presso il  Dipartimento  stesso,  un  Nucleo  di
valutazione, composto da un massimo di dieci tecnici. Con decreto del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  dell'Autorita'  politica
delegata  in  materia  di  sport,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  sono  disciplinati  le  modalita'  di
funzionamento  del  Nucleo,  i  requisiti   per   farne   parte,   il
procedimento di nomina dei suoi componenti, la durata  e  i  compensi
per la partecipazione, fino a un massimo di 30.000 euro  per  ciascun
componente  in  ragione  d'anno,  in  relazione  alle  attivita'   ef
fettivamente  svolte,  inclusi   gli   eventuali   oneri   a   carico
dell'amministrazione conferente, nel limite  massimo  complessivo  di
300.000 euro. Per lo svolgimento delle funzioni di  cui  al  presente
comma, il Dipartimento puo' avvalersi anche della  societa'  Sport  e
salute S.p.a., previa stipula di apposita convenzione, nei limiti  di
quanto previsto dal comma 6. 
      3. La candidatura approvata ai sensi del comma 2 e' gestita  da
un Comitato con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attivita'
di promozione della  candidatura  e,  in  caso  di  assegnazione,  di
organizzazione dell'evento, da costituire con decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri  o  dell'Autorita'  politica  delegata  in
materia di  sport.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e'
autorizzata a partecipare, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica, alla costituzione  del  Comitato  di  cui  al
primo periodo. Il  Comitato  provvede  alla  gestione  delle  risorse
destinate all'evento, sia  nella  fase  antecedente  sia  nella  fase
successiva all'eventuale aggiudicazione. 
      4. Il Comitato di cui  al  comma  3  e'  altresi'  composto  da
rappresentanti  di  eventuali   altre   amministrazioni   statali   e
territoriali,  del  Comitato  italiano  paralimpico  e  del  Comitato
olimpico  nazionale  italiano,  anche  unitamente  alle   federazioni
interessate, in misura proporzionale rispetto all'impegno finanziario
assunto da ciascuno di essi. I rappresentanti di cui al primo periodo
assumono l'incarico a titolo gratuito  e  agli  stessi  non  spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi o altri  emolumenti  comunque
denominati. La segreteria del Comitato e' in ogni caso assicurata dal
Dipartimento  per  lo  sport  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o
dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di concerto con
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono   definiti   la
composizione  di  ciascun  Comitato,  i  criteri  di  erogazione  del
contributo e le modalita' di rendicontazione e di monitoraggio. 
      5. In caso di aggiudicazione dell'evento sportivo, il contratto
da  stipulare  con   l'organismo   internazionale   aggiudicante   e'
sottoscritto dagli enti interessati e, per il Governo, dal Presidente
del Consiglio dei ministri  o  dall'Autorita'  politica  delegata  in
materia di sport. Le attivita' svolte in esecuzione del contratto  di
aggiudicazione rimangono soggette al regime giuridico  proprio  delle
organizzazioni sportive internazionali anche paralimpiche, con cui lo
stesso  contratto  e'   stipulato,   in   conformita'   alle   regole
dell'ordinamento sportivo internazionale e nel rispetto  della  Carta
olimpica e paralimpica. 
      6. Per l'attuazione dei commi da 1  a  5  sono  autorizzate  la
spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, di cui  150.000  euro  per  il
funzionamento del Nucleo di valutazione di cui al comma  2  e  50.000
euro per la copertura delle spese tecniche  derivanti  dalla  stipula
della convenzione di cui all'ultimo periodo del comma 2, e  la  spesa
di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui 300.000 euro
annui per il funzionamento del Nucleo di valutazione di cui al  comma
2 e  100.000  euro  annui  per  la  copertura  delle  spese  tecniche
derivanti dalla stipula della convenzione di cui  all'ultimo  periodo
del comma 2. In ogni caso, la copertura  delle  spese  tecniche  deve
essere  tale  da  garantire  la  proporzionalita'  del  corrispettivo
rispetto alle attivita' da svolgere al fine di garantire l'equilibrio
economico-finanziario  della  convenzione  di  cui  al  comma  2.  Ai
relativi oneri si provvede, quanto a 200.000 euro  per  l'anno  2024,
mediante corrispondente versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a  valere
sulle  risorse  affluite  sul  suo  bilancio  autonomo  per   effetto
dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106.
Alla compensazione dei relativi effetti  finanziari,  in  termini  di
fabbisogno  e  di   indebitamento   netto,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  4  dicembre  2008,  n.  189.  Quanto  ai
restanti oneri,  quantificati  in  400.000  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2025, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205». 
 
                                                        IL PRESIDENTE