Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76
All'articolo 1:
al comma 1:
al capoverso 6-ter, le parole: «di cui al presente articolo»
sono soppresse e dopo le parole: «comma 6-quater» sono aggiunte le
seguenti: «del presente articolo»;
al capoverso 6-quater, le parole: «ai sensi del comma 6-ter»
sono sostituite dalle seguenti: «, ai sensi del comma 6-ter,»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "di beni mobili, e" sono
soppresse;
b) il secondo periodo e' soppresso»;
al comma 2, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» il segno di
interpunzione «,» e' soppresso e le parole: «alla contabilita'
speciale» sono sostituite dalle seguenti: «nella contabilita'
speciale».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «contributi pubblici," e,» sono
sostituite dalle seguenti: «contributi pubblici" e» e le parole: «di
controllo"» sono sostituite dalle seguenti: «di controllo,"»;
alla rubrica, la parola: «vigilanza)» e' sostituita dalla
seguente: «vigilanza».
All'articolo 4:
al comma 2, le parole: «del comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «di quanto previsto al comma 1» e sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
100 del 2023»;
al comma 3:
all'alinea, dopo le parole: «del 2023,» sono inserite le
seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del
2023,»;
alla lettera a), alle parole: «le parole» sono premesse le
seguenti: «al primo periodo,» e le parole: «sono soppresse» sono
sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti:
"decorrenti dalla data di effettiva assunzione e comunque sino al 31
dicembre 2025"»;
alla lettera b), dopo le parole: «con facolta' di attingere
dalle graduatorie vigenti di concorsi gia' banditi» sono inserite le
seguenti: «o derivanti dalle procedure di cui all'articolo 3-bis del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, gia' avviate», dopo le parole:
«facolta' di attingere alle graduatorie vigenti di altre
amministrazioni» sono inserite le seguenti: «o derivanti dalle
procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.
113, gia' avviate da altre amministrazioni» e dopo le parole: «delle
Forze di Polizia» sono inserite le seguenti: «e delle Forze armate».
All'articolo 5:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «20-novies, del» sono sostituite dalle
seguenti: «20-novies del»;
al capoverso 2-bis, all'alinea, le parole: «2-bis Per» sono
sostituite dalle seguenti: «2-bis. Per» e, alla lettera f), le
parole: «Istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica (AFAM)"» sono sostituite dalle seguenti: «istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)»;
al capoverso 2-ter, le parole: «dalle societa' e soggetti»
sono sostituite dalle seguenti: «dalle societa' e dai soggetti» e le
parole: «derivanti alle» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti
dalle»;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, dopo il comma 9-quater e' aggiunto il seguente:
"9-quinquies. Al fine di accelerare il processo di
ricostruzione, i soggetti attuatori di interventi di ricostruzione
pubblica possono nominare i responsabili unici di progetto (RUP)
previsti dall'articolo 15 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche tra il personale
di cui ai commi 1, 2, 3 e 9 del presente articolo"».
All'articolo 6:
al comma 1:
alla lettera a), dopo la parola: «e» sono inserite le
seguenti: «ai sensi dell'articolo 20-novies, comma 3-bis», dopo la
parola: «milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo le
parole: «di IVA,» sono inserite le seguenti: «per le infrastrutture»;
alla lettera c), le parole: «con RFI» sono sostituite dalle
seguenti: «con la societa' Rete ferroviaria italiana (RFI)», le
parole: «monitoraggio e» sono sostituite dalle seguenti:
«monitoraggio nonche'», le parole: «di RFI» sono sostituite dalle
seguenti: «della RFI S.p.A.» e le parole: «- stipulato tra RFI» sono
sostituite dalle seguenti: «stipulato tra la RFI»;
al comma 2, dopo le parole: «del 2023,» sono inserite le
seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del
2023,» e le parole: «2 gennaio 2018, n. 1» sono sostituite dalle
seguenti: «2 gennaio 2018, n. 1,»;
al comma 3:
all'alinea, dopo le parole: «del 2023,» sono inserite le
seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del
2023,»;
al capoverso 3-bis, le parole: «ai sensi del medesimo
all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del medesimo
articolo» e dopo le parole: «all'articolo 20-bis» il segno di
interpunzione «,» e' soppresso.
Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Disposizioni in materia di gestione dei materiali
di scarto). - 1. All'articolo 20-decies, comma 5, primo periodo, del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: "di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36" sono aggiunte le seguenti:
", ferma restando la possibilita' di utilizzo di procedure che
assicurino un piu' ampio confronto concorrenziale"».
All'articolo 7:
al comma 1, le parole: «predisposta della» sono sostituite
dalle seguenti: «predisposta dalla» e le parole: «e di sviluppo» sono
sostituite dalle seguenti: «e sviluppo»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al fine di evitare che la presenza di edifici ancora
danneggiati dal sisma possa rallentare o pregiudicare la
valorizzazione urbanistica e funzionale dei borghi abruzzesi e del
comune dell'Aquila e di sostenere il completamento del processo di
ricostruzione, per le unita' immobiliari private ivi ubicate,
distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, e' riconosciuto
un incremento del contributo per la riparazione e il miglioramento
sismico, sino a concorrenza del costo degli interventi sulle
strutture e sugli elementi architettonici, comprese le rifiniture, a
copertura delle spese eccedenti il contributo concedibile, rimaste a
carico dei beneficiari in ragione del mancato completamento o del
mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni
per la cessione del credito e per lo sconto in fattura di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Sono escluse
dal contributo di cui al periodo precedente le unita' immobiliari
costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme
urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza
che sia intervenuta sanatoria. Le misure di cui al presente comma
sono attuate con le risorse destinate alla ricostruzione nel limite
di 285 milioni di euro a valere sui rifinanziamenti disposti dalla
legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli interventi di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
previa approvazione del CIPESS, su istruttoria della Struttura di
missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e
sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e su
proposta degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Gli Uffici speciali per la
ricostruzione, con proprie determinazioni, stabiliscono i criteri per
la valutazione della concessione della misura straordinaria, le
modalita' di calcolo e di autorizzazione dell'incremento
straordinario nonche' i criteri di monitoraggio della spesa e le
ipotesi di revoca dell'incremento al fine di evitare ogni
duplicazione di concessione di risorse pubbliche.
1-ter. All'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125, le parole: "una quota fissa, fino a un valore massimo
del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, e' destinata,
per gli importi cosi' determinati in ciascun anno" sono sostituite
dalle seguenti: "una quota, fino a un valore massimo del 4 per cento
degli stanziamenti complessivi di bilancio, e' destinata, per gli
importi approvati e assegnati dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile"»;
alla rubrica, le parole: «Uffici speciali» sono sostituite
dalle seguenti: «Interpretazione autentica del comma 437
dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, in materia di spese di
gestione e funzionamento degli Uffici speciali» e le parole: «sisma
2009» sono sostituite dalle seguenti: «nei territori colpiti dal
sisma del 2009 e ulteriori disposizioni in materia di ricostruzione».
Nel capo I, dopo l'articolo 7 e' aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis (Istituzione di un tavolo tecnico per la verifica
dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 665,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relative al sisma del 1990). -
1. Al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
modificato dall'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, e' istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, un tavolo tecnico a fini
ricognitivi, anche con riguardo al contenzioso in essere e a quello
gia' concluso, composto da un rappresentante dell'Agenzia delle
entrate, un rappresentante della citta' metropolitana di Catania, un
rappresentante del libero consorzio comunale di Siracusa e un
rappresentante del libero consorzio comunale di Ragusa.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai componenti del tavolo tecnico
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «nonche' relativamente» sono sostituite
dalle seguenti: «e relativamente», dopo le parole: «lettera e)» sono
inserite le seguenti: «del comma 2 dell'articolo 25» e le parole: «e
2023» sono sostituite dalle seguenti: «e 2023,».
Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Proroga dello stato di emergenza per eccezionali
eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022
nella regione Marche). - 1. Lo stato di emergenza dichiarato con la
delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e successive
modifiche ed estensioni, in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in
parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei
comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di
Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della
provincia di Macerata, prorogato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 28 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
209 del 7 settembre 2023, e' ulteriormente prorogato fino al 17
settembre 2025 al fine di consentire la prosecuzione dell'azione
commissariale nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente stanziate per il superamento del predetto contesto
emergenziale».
All'articolo 9:
al comma 1, le parole: «Italia Meteo» sono sostituite dalla
seguente: «ItaliaMeteo», le parole: «n. 205 del 27 dicembre 2017»
sono sostituite dalle seguenti: «27 dicembre 2017, n. 205» e le
parole: «presente decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «del
presente decreto»;
alla rubrica, le parole: «Italia Meteo» sono sostituite dalla
seguente: «ItaliaMeteo».
Dopo il capo II sono inseriti i seguenti:
«Capo II-bis
Ulteriori misure urgenti di protezione civile e di
prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno
bradisismico nell'area dei Campi Flegrei
Art. 9-bis (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del
presente capo disciplinano l'attuazione e il finanziamento delle
prime misure urgenti relative:
a) al patrimonio edilizio, anche privato, interessato dal
fenomeno bradisismico localizzato nella "zona di intervento"
delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma
2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, pubblicata nel
sito internet istituzionale del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri e oggetto del piano
straordinario di cui al medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 140
del 2023, approvato con il decreto del Ministro per la protezione
civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2024;
b) alle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi
essenziali e prioritari incluse nella ricognizione operata con
delibera della Giunta regionale della Campania n. 7 del 10 gennaio
2024 ai sensi e nei termini di cui all'articolo 5 del citato
decreto-legge n. 140 del 2023.
Art. 9-ter (Commissario straordinario per l'attuazione degli
interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei). - 1. Al fine di
assicurare la celere realizzazione degli interventi di
riqualificazione sismica sugli edifici di proprieta' pubblica
esistenti nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma
1, lettera a), nonche' di assicurare la funzionalita' delle
infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e
prioritari di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera b), con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto su proposta del Ministro per la
protezione civile e le politiche del mare, e' nominato, tra soggetti
dotati di professionalita' specifica e competenza gestionale per
l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario, a cui sono
attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1,
secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario
straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, provvede
all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con i
poteri e secondo le modalita' previsti dall'articolo 12, comma 5, del
decreto-legge n. 77 del 2021. In caso di adozione delle ordinanze di
cui al primo periodo del comma 5 del citato articolo 12, e'
necessaria la previa intesa con la regione Campania, non si applicano
gli obblighi di comunicazione ivi previsti ed e' altresi'
autorizzata, nella misura strettamente necessaria ad assicurare la
realizzazione dell'intervento ovvero il rispetto del relativo
cronoprogramma, la possibilita' di derogare alle disposizioni di cui
al terzo periodo del medesimo comma 5.
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede, in
particolare:
a) a predisporre, d'intesa con la regione Campania e sentiti
i sindaci dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento
della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di
coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri:
1) sulla base dei criteri e delle priorita' indicati nel
piano straordinario di analisi della vulnerabilita' delle zone
edificate approvato con il citato decreto del Ministro per la
protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024, adottato
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2023,
n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023,
n. 183, uno o piu' programmi di interventi urgenti di
riqualificazione sismica degli edifici pubblici, dando priorita'
all'attuazione degli interventi di riqualificazione sismica
concernenti gli edifici pubblici destinati ad uso scolastico o
universitario, nonche' quelli che ospitano minori, detenuti o persone
con disabilita'; i programmi di cui al presente comma comprendono
altresi' gli interventi previsti dal primo e secondo programma di
interventi sugli edifici di proprieta' pubblica di cui al capitolo
4.1, fasi (iii) e (iv), del citato piano straordinario; a tali fini,
il Dipartimento della protezione civile provvede ad inviare al
Commissario straordinario di cui al comma 1 i programmi di intervento
di cui al capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del citato piano
straordinario, una volta concluse le relative istruttorie previste
dal medesimo piano straordinario. I codici unici di progetto (CUP), i
soggetti attuatori, i criteri e le modalita' di realizzazione di tali
programmi sono individuati con proprio provvedimento dal Commissario
straordinario ai fini della successiva attuazione;
2) anche sulla base degli esiti dell'attivita' svolta dalla
regione Campania ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato
decreto-legge n. 140 del 2023, con particolare riguardo alla
realizzazione degli interventi individuati dalla medesima regione con
classe d'urgenza "molto elevata" o "elevata", uno o piu' programmi di
interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalita' delle
infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e
prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza
nell'area dei Campi Flegrei;
b) ad attuare gli interventi inseriti nei programmi di cui
alla lettera a), numeri 1) e 2), del presente comma ed approvati ai
sensi del comma 3, anche per il tramite di soggetti attuatori dallo
stesso individuati mediante proprio provvedimento e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica;
c) ad esercitare i poteri sostitutivi nei confronti degli
enti locali in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti
dal presente capo; ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il
Commissario straordinario, constatato l'inadempimento, assegna
all'ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a
quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli
atti o i provvedimenti necessari.
3. I programmi predisposti dal Commissario straordinario ai
sensi del comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), sono approvati con
decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del
mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e contengono,
per ciascun intervento, l'indicazione del codice unico di progetto
(CUP) e un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario
recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali,
da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
4. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 resta in
carica sino al 31 dicembre 2027. Il compenso del Commissario
straordinario e' determinato con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 1 in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse
di cui al comma 9 del presente articolo. Al conferimento
dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14,
comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato
tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il
Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente
comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonche'
quello accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a
carico della stessa. Con la medesima procedura di cui al comma 1 si
puo' provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario
straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse
nello svolgimento delle funzioni commissariali.
5. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario
straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue
dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data
di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla
struttura di supporto e' assegnato un contingente massimo di
personale pari a venticinque unita', di cui una di personale
dirigenziale di livello generale e due di personale dirigenziale di
livello non generale, nominate anche ai sensi dell'articolo 19, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ventidue unita'
di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche
amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuate previa
intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti per il
perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al
presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.
Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' collocato fuori
ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o
posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale
della struttura di supporto e' riconosciuto il trattamento economico
accessorio, ivi compresa l'indennita' di amministrazione, del
personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei
ministri e, con uno o piu' provvedimenti del Commissario
straordinario, puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi
per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta
ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia' previste dai
rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in
materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in
posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto e'
corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 70, comma 12,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale
dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di
supporto e' riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di
risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai
dirigenti di livello generale e di livello non generale della
Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento
fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della
struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1,
comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con il provvedimento
istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti
di quanto previsto dal comma 9 del presente articolo, le specifiche
dotazioni finanziarie e strumentali nonche' quelle del personale,
anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma,
necessarie al funzionamento della medesima struttura.
6. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario
straordinario puo' avvalersi di un numero massimo di cinque esperti
di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con
proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro
50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a
carico dell'amministrazione per singolo incarico, nonche', mediante
apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle
amministrazioni centrali dello Stato, dell'Unita'
Tecnica-Amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011,
dell'Agenzia del demanio, della regione Campania e dei comuni di
Bacoli, Napoli e Pozzuoli. Per le medesime finalita' di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario puo' stipulare apposite
convenzioni con le societa' in house dello Stato, della regione
Campania ovvero dei comuni di cui al medesimo primo periodo o con le
societa' partecipate a controllo statale, i cui oneri sono posti a
carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite
massimo del 2 per cento.
7. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato su cui
sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli
interventi inseriti nei programmi di cui al comma 3 e le eventuali
risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla
realizzazione degli interventi di cui al comma 14.
8. Al termine della gestione straordinaria di cui al presente
articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata per la
protezione civile, d'intesa con la regione Campania e sentiti i
sindaci dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, e' disciplinato il
subentro dell'autorita' competente in via ordinaria nell'attuazione
degli interventi di cui al comma 3 pianificati e non ancora ultimati
nonche' il versamento al rispettivo bilancio delle risorse
finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi
medesimi. Le risorse diverse da quelle di cui al primo periodo,
derivanti dalla chiusura della contabilita' speciale di cui al comma
7, ancora disponibili al termine della gestione commissariale, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle
derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate al
bilancio delle amministrazioni di provenienza.
9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4, 5 e 6, quantificati nel
limite massimo di euro 1.856.294 per l'anno 2024 e nel limite massimo
di euro 3.712.586 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2,
lettera a), numeri 1) e 2), e' autorizzata la spesa complessiva di
euro 420.755.000 nel periodo 2024-2029, di cui euro 44.084.000 per
l'anno 2024, euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026,
euro 77.250.000 per l'anno 2027, euro 97.026.000 per l'anno 2028 ed
euro 89.095.000 per l'anno 2029. Le risorse di cui al primo periodo
sono destinate:
a) nella misura di euro 23.484.000 per l'anno 2024, di euro
25.750.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e di euro
35.226.000 per l'anno 2028, alla realizzazione degli interventi di
cui al comma 2, lettera a), numero 1);
b) nella misura di euro 20.600.000 per l'anno 2024, di euro
30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 51.500.000
per l'anno 2027, di euro 61.800.000 per l'anno 2028 e di euro
89.095.000 per l'anno 2029, alla realizzazione degli interventi
inseriti nel primo piano di interventi urgenti di cui al comma 2,
lettera a), numero 2).
11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro 44.084.000
per l'anno 2024, a euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e
2026, a euro 77.250.000 per l'anno 2027, a euro 97.026.000 per l'anno
2028 e a euro 89.095.000 per l'anno 2029, si provvede:
a) quanto a euro 7.800.000 per l'anno 2024, a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre
2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di
competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
b) quanto a euro 20.834.000 per l'anno 2024, a euro
30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 41.200.000 per
l'anno 2027, a euro 40.376.000 per l'anno 2028 e a euro 42.745.000
per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, imputata sulla quota afferente alle amministrazioni
centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1),
della medesima legge n. 178 del 2020;
c) quanto a euro 15.450.000 per l'anno 2024, a euro
25.750.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 36.050.000 per
l'anno 2027, a euro 56.650.000 per l'anno 2028 e a euro 46.350.000
per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, per la parte relativa alle risorse indicate per la
regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto
2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b),
numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020. Delle risorse di cui
al presente comma e' data evidenza nell'Accordo per la coesione da
definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi
dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020,
n. 178.
12. All'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, il
diciottesimo comma e' abrogato. Con decreto adottato ai sensi del
comma 13, alinea, e' stabilita la data di soppressione della
Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi
del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del
1984. Fino alla data indicata nel decreto di cui al secondo periodo e
comunque non oltre la data del 31 dicembre 2024, detta Struttura di
supporto, con il personale ad essa assegnato alla data del 3 luglio
2024 e nei limiti delle risorse utilizzabili allo scopo, assicura lo
svolgimento delle attivita' necessarie e urgenti correlate agli
interventi in corso di cui al comma 13, lettera b), ultimo periodo,
con particolare riferimento alle opere o ai lavori gia' eseguiti o in
fase di collaudo, inviando con cadenza periodica, almeno mensile,
apposita relazione al Commissario straordinario di cui al comma 1, al
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Entro il 1° settembre 2024, il Presidente della regione Campania
provvede a trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e
per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato una dettagliata e documentata relazione sullo
stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di
trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno
bradisismico approvato dalla regione Campania ai sensi del predetto
articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984,
contenente l'indicazione:
a) degli interventi conclusi, di quelli in corso di
svolgimento, con la specificazione dello stato di avanzamento,
nonche' di quelli da avviare alla data del 3 luglio 2024;
b) della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate
ovvero destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal
programma;
c) dell'entita' delle risorse stanziate, di quelle impegnate
e di quelle erogate in relazione a ciascuno degli interventi previsti
dal programma;
d) dell'entita' delle risorse occorrenti per il completamento
degli interventi inseriti nel programma e non ancora avviati;
e) dei rapporti attivi e passivi di titolarita' del
Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai
sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n.
887 del 1984, afferenti all'esecuzione degli interventi previsti dal
programma, ivi compresi quelli derivanti da affidamenti a
concessionari ovvero a contraenti generali;
f) degli eventuali contenziosi e del loro esito;
g) dell'entita' delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale intestata al Presidente della regione Campania quale
Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11,
diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984.
13. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottati su proposta del Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare e del Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuati:
a) sentito il Commissario straordinario di cui al comma 1,
gli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di
trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno
bradisismico approvato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma,
della legge n. 887 del 1984, nel testo vigente fino alla data del 3
luglio 2024, non ancora avviati e ritenuti urgenti per assicurare la
funzionalita' delle infrastrutture di trasporto nelle predette zone,
nonche' le risorse europee e nazionali utilizzabili allo scopo. Ai
fini del primo periodo, si considerano non avviati anche gli
interventi oggetto di affidamento da parte del Presidente della
regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi del
predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del
1984, a concessionari o a contraenti generali in relazione ai quali,
alla data del 3 luglio 2024, non sia stata iniziata l'attivita'
realizzativa da parte dei medesimi concessionari o contraenti
generali ovvero in relazione ai quali, alla medesima data, non siano
stati sottoscritti dai predetti concessionari o contraenti generali i
contratti con gli operatori economici incaricati della loro
realizzazione;
b) sulla base del contenuto della relazione di cui al comma
12 e degli esiti dell'istruttoria svolta congiuntamente dal
Dipartimento della protezione civile, limitatamente a quanto di
competenza in relazione alla rilevanza degli interventi ai fini
dell'attuazione della pianificazione di emergenza, e dal Dipartimento
per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in
contraddittorio con la Struttura di supporto del Commissario
straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma,
della legge n. 887 del 1984, nel testo vigente fino alla data del 3
luglio 2024, e con gli uffici della regione Campania operanti a
supporto del medesimo Commissario o comunque coinvolti
nell'attuazione, gli interventi inseriti nel programma di adeguamento
del sistema di trasporto intermodale e in corso alla data del 3
luglio 2024, suscettibili di essere trasferiti ai sensi del comma 14,
tenendo conto, in particolare, dello stato di avanzamento degli
interventi, della loro riferibilita' in modo esclusivo o prevalente
alle zone interessate dal fenomeno bradisismico, della tipologia
delle fonti di finanziamento utilizzate e della loro imputabilita' al
bilancio dello Stato nonche' dell'esistenza o meno di contenziosi e
del relativo esito. Ai fini di cui al primo periodo si considerano in
corso gli interventi per i quali sia gia' stata iniziata la fase di
realizzazione dei lavori, quelli oggetto di contratti di appalto di
lavori, ivi compresi quelli stipulati dai concessionari o dai
contraenti generali individuati dal Presidente della regione
Campania, quale Commissario straordinario ai sensi del predetto
articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, e
quelli oggetto di procedure di affidamento di lavori ovvero di
affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione i cui bandi o
avvisi risultino gia' pubblicati alla data del 3 luglio 2024, nonche'
per i quali, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o
avvisi, alla suddetta data siano gia' stati inviati gli inviti a
presentare le offerte.
14. La realizzazione degli interventi individuati ai sensi del
comma 13, lettera a), e' affidata al Commissario straordinario di cui
al comma 1 che vi provvede con i poteri e le modalita' di cui ai
commi 1, 4, 5 e 6. A decorrere dalla data indicata con il decreto
adottato ai sensi del comma 13, alinea, il Commissario straordinario
provvede altresi' al completamento degli interventi individuati ai
sensi della lettera b) del comma 13, subentrando nella titolarita'
dei rapporti attivi e passivi afferenti alla loro esecuzione. La
regione Campania provvede al completamento degli interventi diversi
da quelli trasferiti al Commissario straordinario di cui al comma 1 e
gia' attribuiti alla responsabilita' di attuazione delle competenti
strutture regionali ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale
della Campania 30 gennaio 2008, n. 1, trasmettendo al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro il 31 dicembre di ciascun anno e fino
alla data di conclusione, una relazione sullo stato di avanzamento
fisico e finanziario dei citati interventi. Con i decreti di cui al
comma 13, alinea, e' altresi' disciplinato il subentro dell'autorita'
competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi diversi
da quelli indicati dal secondo e dal terzo periodo del presente comma
e in corso alla data del 3 luglio 2024, nonche' il versamento al
rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per
la conclusione degli interventi medesimi.
15. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da
lui delegato trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno,
una relazione sull'attivita' del Commissario straordinario di cui al
comma 1, che illustra lo stato di attuazione dei programmi e degli
interventi, le principali criticita' emerse e le soluzioni
prospettate, con indicazione delle risorse utilizzate.
16. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 12
ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2023, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: ", per la cui esecuzione"
fino alla fine del periodo sono soppresse;
b) il secondo periodo e' soppresso.
17. In aggiunta alle risorse previste dal comma 10, lettera a),
del presente articolo, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3,
lettera c), del citato decreto-legge n. 140 del 2023, per
l'attuazione degli interventi contenuti nel primo e secondo programma
di interventi sugli edifici di proprieta' pubblica di cui al capitolo
4.1, fasi (iii) e (iv), del piano straordinario approvato con il
citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche
del mare 26 febbraio 2024, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma
1, del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, sono destinate, nel
limite di euro 35.930.000 per l'anno 2024, al finanziamento degli
interventi inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a),
numero 1), del presente articolo e sono a tal fine trasferite dal
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri sulla contabilita' speciale di cui al comma 7 intestata
al Commissario straordinario.
Art. 9-quater (Misure di semplificazione, di accelerazione e
derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi
Flegrei). - 1. Gli interventi inseriti nei programmi di cui
all'articolo 9-ter, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), quelli
previsti dai decreti di cui al comma 13 del medesimo articolo 9-ter
nonche' quelli indicati nell'articolo 9-quinquies sono dichiarati
urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' e, ove occorra,
costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi di
quanto previsto dal presente articolo.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter, comma 1, alle
procedure di progettazione e realizzazione degli interventi di cui al
comma 1 si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo
stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. E' ammessa altresi' la deroga
alle seguenti disposizioni:
a) articolo 95 del testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775;
b) articolo 5, comma 6, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, limitatamente
ai termini temporali ivi previsti;
c) articoli 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
ottobre 2008;
d) codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con riferimento:
1) all'articolo 37, relativamente alla necessaria previa
programmazione dei lavori, per consentire alle stazioni appaltanti di
affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del
relativo intervento;
2) all'articolo 54, per consentire l'esclusione automatica
delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte
ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le
relative procedure;
3) all'articolo 119, comma 5, allo scopo di consentire
l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla
richiesta dell'appaltatore, ferma restando la possibilita' di
effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le
modalita' di cui all'articolo 140, comma 7, del medesimo codice.
3. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli
interventi di cui al presente articolo, possono essere previsti,
previa specifica nei documenti di gara ovvero nelle lettere di
invito, premi di accelerazione e penalita' adeguate all'urgenza fino
al doppio di quanto previsto dall'articolo 126 del codice di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su piu' turni
giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
Art. 9-quinquies (Misure urgenti per assicurare la continuita'
dell'attivita' scolastica). - 1. Al fine di assicurare la continuita'
dell'attivita' scolastica, il Commissario straordinario di cui
all'articolo 9-ter, comma 1, provvede, con i poteri e le modalita'
previsti dal medesimo articolo 9-ter nonche' dall'articolo 9-quater,
all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione
sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento di cui
all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), danneggiati e sgomberati per
inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti
autorita' in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel
limite di euro 15.000.000 per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal
presente comma si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
relativamente alle somme assegnate al Ministero dell'economia e delle
finanze con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27
settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico
di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
2. Nelle more della realizzazione degli interventi di cui al
comma 1, la regione Campania puo' avvalersi, nei territori colpiti
dal predetto evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo quadro
multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso
scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai
fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli
temporanei destinati all'attivita' scolastica, anche in deroga alle
vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di
euro 1.250.000 per l'anno 2024. Il provvedimento di localizzazione
comporta dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e
urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di
occupazione d'urgenza delle aree individuate. Agli oneri derivanti
dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione
delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui
all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Per l'attuazione di quanto previsto
dal presente comma e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2024,
l'apertura di un'apposita contabilita' speciale, presso la Tesoreria
dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al proprio
interno, dalla regione Campania. Il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a
versare le risorse finanziarie di cui al terzo periodo sulla predetta
contabilita' speciale.
Art. 9-sexies (Contributi per l'autonoma sistemazione). - 1. La
regione Campania, avvalendosi dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e
Napoli, puo' assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4,
un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui
abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata
per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la
data del 3 luglio 2024, dalle competenti autorita' in conseguenza
dell'evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al
precedente periodo spetta altresi' ai nuclei familiari la cui
abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata
in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla
data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilita'
in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il
contributo e' riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di
euro 400 per i nuclei monofamiliari, di euro 500 per i nuclei
familiari composti da due persone, di euro 700 per quelli composti da
tre persone, di euro 800 per quelli composti da quattro persone, fino
ad un massimo di euro 900 mensili per i nuclei familiari composti da
cinque o piu' unita'. Qualora nel nucleo familiare siano presenti
persone di eta' superiore a 65 anni o persone con disabilita' con una
percentuale di invalidita' non inferiore al 67 per cento, e' concesso
un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200 mensili per ognuno
dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro
900 mensili previsti per il nucleo familiare.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a decorrere
dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e
sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro
nell'abitazione, anche a seguito dell'attuazione degli interventi
disciplinati dall'articolo 9-novies, o le esigenze abitative siano
state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non
possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e comunque non
spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente
soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.
3. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente
articolo, cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a
favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con
oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate
dallo Stato.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo
si provvede, entro il limite massimo di euro 3.453.000 per l'anno
2024 e di euro 6.906.000 per l'anno 2025, a valere sulle risorse del
Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice
della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri e' autorizzato a versare le risorse
finanziarie di cui al presente comma su un 'apposita contabilita'
speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato.
Art. 9-septies (Interventi di nuova costruzione). - 1. Al fine
di garantire l'incolumita' e la sicurezza pubblica nella zona di
intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), entro il
1° ottobre 2024, la regione Campania adotta gli atti necessari a
fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno
bradisismico nella medesima zona di intervento e ad evitare
l'incremento del carico urbanistico in un'area a rischio vulcanico,
sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove
costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza.
Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, il Consiglio
dei ministri provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131. Fino all'adozione delle specifiche misure di
prevenzione dell'incremento del carico urbanistico di cui ai
precedenti periodi, sussistendo un pericolo grave per l'incolumita' e
la sicurezza pubblica, nella predetta zona di intervento di cui
all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), e' vietato il rilascio di
titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova
costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, con destinazione d'uso residenziale.
Art. 9-octies (Programmazione degli interventi di
riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale
nell'area dei Campi Flegrei). - 1. Al fine di assicurare
un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione
sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso
residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo
9-novies, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis,
comma 1, lettera a), e della quantificazione dei relativi oneri
economici, i comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a
comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, alla regione
Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel
predetto territorio interessato dall'analisi di vulnerabilita'
sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b), e comma 3, lettera b), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183,
con la specificazione degli esiti di detta analisi ove gia'
disponibili, in relazione ai quali risultino rilasciati titoli
edilizi abilitativi, anche in sanatoria, efficaci. Sono esclusi dagli
elenchi di cui al primo periodo gli immobili in relazione ai quali
risultano presentate istanze di condono ai sensi della legge 28
febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e non ancora
definite alla data del 3 luglio 2024.
2. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di
vulnerabilita' sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del citato decreto-legge
n. 140 del 2023, la regione Campania trasmette al Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una
proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli
immobili individuati all'esito della predetta analisi come a piu'
elevata vulnerabilita' sismica ed inseriti negli elenchi comunali
trasmessi ai sensi del comma 1 ovvero in relazione ai quali il comune
abbia comunicato alla regione il sopravvenuto rilascio del
provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria. La
proposta contiene, in particolare, una ricognizione delle risorse
eventualmente gia' finalizzate a legislazione vigente per interventi
di riqualificazione sismica, l'indicazione del cronoprogramma degli
interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo
fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessita' di
individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o
produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti
interventi. In caso di inosservanza del termine di cui al primo
periodo, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei
poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131.
Art. 9-novies (Misure urgenti per la riparazione e la
riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili). - 1.
Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio
privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024 verificatosi
nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi
Flegrei, e' autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2024 e
di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il
riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di
riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2
in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale
e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilita'
in esecuzione di provvedimenti adottati, entro il 3 luglio 2024,
dalle competenti autorita' in conseguenza del predetto evento sismico
del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta
altresi' ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e
continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilita' in
esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla
data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilita'
in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso per metro quadro
di superficie coperta dell'edificio, come individuata ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera ff), dell'allegato 1 all'ordinanza
del Commissario straordinario del Governo n. 130 del 15 dicembre 2022
ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2023, al proprietario o
all'usufruttuario dell'unita' immobiliare sgomberata ovvero al
conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario
dell'unita' immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta,
unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino
dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per
ogni unita' immobiliare e' ammissibile una sola domanda di
contributo. Il contributo e' concesso nel limite massimo per edificio
di euro 450 per metro quadro per edifici con danni leggeri e di euro
1.200 per metro quadro per edifici con danni severi, da utilizzare
per il ripristino in tempi rapidi della funzionalita' degli immobili,
attraverso interventi di riparazione e interventi locali su edifici
con danni leggeri o di riparazione e miglioramento sismico su edifici
con danni severi come individuati dai paragrafi 8.4, 8.4.1 e 8.4.2
delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n.
42 del 20 febbraio 2018.
3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla
formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF dei beneficiari.
4. La domanda di contributo di cui al comma 1 e' presentata dal
soggetto legittimato di cui al comma 2 al comune nel cui territorio
e' ubicato l'immobile sgomberato. Alla domanda, che contiene anche la
dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori
contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei
medesimi danni, sono obbligatoriamente allegati a pena di
inammissibilita' della stessa:
a) la documentazione necessaria per il rilascio del titolo
edilizio, ove prescritto;
b) la copia del provvedimento di sgombero di cui al comma 1;
c) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista
abilitato che attesti il nesso di causalita' tra l'evento sismico del
20 maggio 2024 e i danni all'immobile alla base del provvedimento di
sgombero. La dichiarazione deve recare altresi' la descrizione dei
danni prodotti, i lavori da eseguire e la relativa valutazione
economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico
dell'intervento, nonche' la quantificazione delle competenze tecniche
nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori. La
dichiarazione asseverata attesta altresi' la finalita' e l'idoneita'
degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del
danno, ai fini della revoca del provvedimento di sgombero;
d) la documentazione attestante lo stato legittimo
dell'unita' immobiliare ai sensi dell'articolo 9-bis del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, ovvero, in caso di unita' immobiliari interessate da istanze di
condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
copia del provvedimento di concessione o di autorizzazione in
sanatoria.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo, nel caso di
interventi relativi a edifici con piu' unita' immobiliari, il
riconoscimento del contributo in favore degli aventi diritto e'
subordinato alla presentazione, unitamente alla domanda, di un
progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unita'
strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni, di cui
al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
17 gennaio 2018. Il contributo, ai sensi di quanto previsto dal primo
periodo, e' dovuto anche qualora tra le unita' immobiliari componenti
l'edificio siano presenti, oltre alle unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale ai sensi del comma 1, unita' immobiliari
adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso
diversa da quella residenziale.
6. I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento
espresso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di
contributo. Nel termine stabilito con il decreto di cui al comma 8, a
pena di decadenza del diritto al contributo, gli interventi di cui al
comma 2 devono essere ultimati e deve essere redatto il certificato
di regolare esecuzione.
7. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti al netto
degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione
sismica, di quelli eventuali riconosciuti da un'amministrazione
pubblica, anche come credito d'imposta, in relazione al medesimo
edificio per analoghe finalita' o per la riparazione del medesimo
danno o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei
medesimi danni e sono concessi a condizione che gli immobili
danneggiati in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio
2024 siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in
conformita' ad esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria
conseguito alla data di presentazione della relativa domanda.
8. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le
politiche del mare, adottato entro il 1° settembre 2024, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il
Presidente della regione Campania, sono definiti:
a) i criteri di riparto tra i comuni di Bacoli, Pozzuoli e
Napoli delle risorse di cui al comma 1 e le modalita' di
trasferimento agli stessi delle risorse assegnate;
b) le procedure e i criteri di priorita' nell'assegnazione
dei contributi nonche' i criteri di determinazione del contributo
riconoscibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2
e le modalita' di erogazione in favore dei beneficiari;
c) le modalita' di presentazione delle domande di contributo,
anche mediante la predisposizione di modulistica uniforme;
d) i termini di conclusione degli interventi e di redazione
del certificato di regolare esecuzione degli stessi per le finalita'
di cui al comma 6, secondo periodo;
e) i tempi e le modalita' di rendicontazione da parte dei
comuni dei contributi riconosciuti per la realizzazione degli
interventi di cui al comma 2.
9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro
per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e
2026, si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,
relativamente all'intervento riguardante il completamento del
Progetto Bandiera Erzelli di cui all'allegato V della medesima legge;
b) quanto a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e
2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e
delle finanze per 4.185.639 euro per l'anno 2025 e 4.861.576 euro per
l'anno 2026;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e
del made in Italy per 931.882 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro
per l'anno 2026;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali per 645.150 euro per l'anno 2025 e 780.885
euro per l'anno 2026;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia
per 465.576 euro per l'anno 2025;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale per 621.499 euro per
l'anno 2025 e 752.551 euro per l'anno 2026;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e
del merito per 917.524 euro per l'anno 2025;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per
465.576 euro per l'anno 2025 e 564.413 euro per l'anno 2026;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica per 1.186.002 euro per l'anno 2025 e
680.370 euro per l'anno 2026;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per 724.386 euro per l'anno 2025 e
1.300.194 euro per l'anno 2026;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita'
e della ricerca per 1.149.735 euro per l'anno 2025 e 412.453 euro per
l'anno 2026;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per
777.177 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
12) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per
250.703 euro per l'anno 2025 e 1.069.965 euro per l'anno 2026;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura
per 985.636 euro per l'anno 2025 e 269.236 euro per l'anno 2026;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per
932.369 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per
761.146 euro per l'anno 2025 e 921.876 euro per l'anno 2026.
Art. 9-decies (Supporto alla capacita' operativa del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri). - 1. In considerazione dell'aggravio dei carichi
operativi, amministrativi e gestionali derivanti dalle misure di cui
al presente capo, al fine di supportare la capacita' operativa del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri, all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre
2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
2023, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2024" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";
b) al terzo periodo, le parole: "dieci unita'" sono
sostituite dalle seguenti: "venti unita'", le parole: "nove di
personale non dirigenziale" sono sostituite dalle seguenti:
"diciannove di personale non dirigenziale" e le parole: "fino al
numero massimo di quattro unita'" sono sostituite dalle seguenti:
"fino al numero massimo di otto unita'";
c) all'ottavo periodo, le parole: "e di 655.664 euro per
l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", di 907.339 euro per
l'anno 2024 e di 1.159.014 euro per l'anno 2025".
Art. 9-undecies (Disposizioni finanziarie). - 1. Agli oneri
derivanti dall'attuazione dell'articolo 9-decies, quantificati in
euro 251.675 per l'anno 2024 e in euro 1.159.014 per l'anno 2025, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti
nel territorio della regione Campania, con delibera del CIPESS, da
adottare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 7
maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
luglio 2024, n. 95, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e' assegnata
alla regione Campania per le finalita' di cui al comma 1, lettera b),
del citato articolo 10, fino alla somma complessiva di euro
388.557.000, di cui fino a euro 97.139.250 per l'anno 2024 e fino a
euro 291.417.750 per l'anno 2025, a valere sulle risorse indicate per
detta regione nella delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023.
Per le finalita' di cui al presente comma, si intendono come da
completare gli investimenti gia' finanziati con le risorse del
Programma operativo regionale FESR Campania 2014-2020, che, entro il
termine ultimo per l'ammissibilita' della spesa previsto dal
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, non si configurano come operazioni completate
ai sensi del medesimo regolamento e che l'Autorita' di gestione si e'
impegnata a rendere funzionanti entro i termini e con le modalita'
stabilite dalle regole di chiusura del periodo di programmazione
2014-2020 previste dal predetto regolamento europeo e dagli
"Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per
beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale,
del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione
transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione
(IPA II) (2014-2020)" di cui alla comunicazione della Commissione
europea (2022/C 474/01) del 14 dicembre 2022.
Capo II-ter
Disposizioni per interventi di protezione civile
e di coesione
Art. 9-duodecies (Ulteriori disposizioni per la gestione degli
interventi post sisma del 2016 nel Centro Italia). - 1. A decorrere
dal 1° settembre 2024 e' disposta la cessazione del contributo per
l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016.
2. A far data dalla cessazione del contributo di cui al comma 1
e fino al 31 dicembre 2024, e' riconosciuto un contributo denominato
"contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione"
in favore dei nuclei familiari, gia' percettori del contributo per
l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e
continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente
danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di
provvedimenti delle competenti autorita' in conseguenza degli eventi
sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato
oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino
con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione.
Il contribuito e' riconosciuto altresi', con la decorrenza indicata
nelle ordinanze di cui al comma 3, ai nuclei familiari la cui
abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere
sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con
miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la
ricostruzione. Il contributo non e' comunque riconosciuto ai soggetti
che alla data degli eventi sismici di cui al presente comma
dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unita' immobiliare
condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di
edilizia residenziale pubblica.
3. I criteri, le modalita' e le condizioni per il
riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al
comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al
comma 6, sono disciplinati dal Commissario straordinario del Governo
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n.
3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21,
con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contributo di cui al comma 2
del presente articolo e' concesso sino alla realizzazione delle
condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le
ordinanze di cui al precedente periodo. Il beneficiario perde il
diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra
sistemazione avente carattere di stabilita'.
4. I comuni interessati curano l'istruttoria, concedono ed
erogano il contributo per il disagio abitativo di cui ai commi 2 e 3
secondo i criteri e le modalita' stabilite dal Commissario
straordinario del Governo ai sensi del comma 3. I Presidenti delle
regioni interessate, anche in qualita' di Vice Commissari, assicurano
l'assistenza e la collaborazione al Commissario straordinario del
Governo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e
3, con particolare riguardo alla raccolta e alla verifica dei dati,
avvalendosi delle rispettive strutture organizzative.
5. A decorrere dal 1° settembre 2024, i nuclei familiari che
alla data degli eventi sismici di cui al comma 2 dimoravano in modo
abituale e continuativo in un'unita' immobiliare condotta in
locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in
emergenza o di unita' immobiliari reperite dalla pubblica
amministrazione sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato
ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia
residenziale pubblica decurtato del 30 per cento.
6. Al fine di consentire al Commissario straordinario del
Governo l'attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3 per l'anno
2024, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri trasferisce, entro il 15 agosto 2024, sulla
contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario del
Governo la somma di euro 34.000.000, che costituisce limite di spesa.
7. Le risorse necessarie a dare attuazione alle misure di cui
ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono trasferite con
provvedimenti del Commissario straordinario del Governo sulla
contabilita' speciale dei Presidenti delle regioni, che procedono,
con propri provvedimenti e nel rispetto dei criteri, delle modalita'
e delle condizioni definiti ai sensi del comma 3, alla successiva
assegnazione in favore dei comuni interessati.
8. Per le medesime finalita' di cui al comma 6, il Dipartimento
della protezione civile, all'esito del completamento dell'attivita'
di rendicontazione delle spese sostenute dai comuni per il
riconoscimento del contributo per l'autonoma sistemazione di cui
all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, provvede a trasferire le
eventuali economie di spesa sulla contabilita' speciale del
Commissario straordinario del Governo.
Art. 9-terdecies (Modifiche all'articolo 19 del decreto-legge
19 settembre 2023, n. 124). - 1. All'articolo 19 del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "A decorrere dall'anno 2024" sono
sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2025";
b) al comma 3:
1) alla lettera a), le parole: "euro 2.631.154 per l'anno
2024 e euro 5.262.307 annui" sono sostituite dalle seguenti: "euro
6.268.803 annui";
2) alla lettera b), le parole: "euro 5.639.375 per l'anno
2024 e euro 11.278.750 annui" sono sostituite dalle seguenti: "euro
11.908.750 annui";
3) alla lettera c), le parole: "euro 1.505.000 per l'anno
2024 e euro 3.010.000 annui" sono sostituite dalle seguenti: "euro
3.177.860 annui";
4) alla lettera d), le parole: "euro 2.902.500 per l'anno
2024 e euro 5.805.000 annui" sono sostituite dalle seguenti: "euro
6.128.730 annui";
5) alla lettera e), le parole: "euro 35.991.000 per l'anno
2024 e euro 71.982.000 annui" sono sostituite dalle seguenti: "euro
75.996.252 annui";
c) al comma 8:
1) all'alinea, le parole: "euro 62.669.029 per l'anno 2024"
sono sostituite dalle seguenti: "euro 14.000.000 per l'anno 2024";
2) alla lettera a), le parole: "euro 62.669.029 per l'anno
2024" sono sostituite dalle seguenti: "euro 14.000.000 per l'anno
2024".
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro
6.142.338 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto ad euro 6.142.338 per ciascuno degli anni dal 2025
al 2029, a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+
"Capacita' per la coesione 2021-2027" approvato con decisione di
esecuzione della Commissione C (2023) 374 del 12 gennaio 2023, ferme
restando le modalita' di rendicontazione del Programma, ai sensi
degli articoli 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;
b) quanto a euro 1.006.496 annui a decorrere dall'anno 2030,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a euro 630.000 annui a decorrere dall'anno 2030,
mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo
16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) quanto a euro 167.860 annui a decorrere dall'anno 2030,
mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle citta'
metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30
dicembre 2020, n. 178;
e) quanto a euro 323.730 annui a decorrere dall'anno 2030,
mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province
di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n.
178;
f) quanto a euro 4.014.252 annui a decorrere dall'anno 2030,
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».
All'articolo 10:
al comma 1, le parole: «dell'ordine e della sicurezza pubblica»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordine e della sicurezza
pubblici»;
al comma 6, le parole: «di cui al presente articolo» sono
sostituite dalle seguenti: «erogato ai sensi di quanto previsto dai
commi da 1 a 4 del presente articolo»;
al comma 7:
alla lettera a), dopo le parole: «dell'importo di» e'
inserita la seguente: «euro» e le parole: «presidente del Consiglio
dei ministri del 27 febbraio 2017» sono sostituite dalle seguenti:
«Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017»;
alla lettera b), dopo le parole: «dell'importo di» e'
inserita la seguente: «euro» e la parola: «rinvenienti» e' sostituita
dalla seguente: «rivenienti»;
alla lettera d), dopo le parole: «quanto a» e' inserita la
seguente: «euro».
All'articolo 11:
al comma 1, le parole: «e' da intendersi» sono sostituite dalle
seguenti: «si interpreta»;
alla rubrica, le parole: «Cortina 2026")» sono sostituite dalle
seguenti: «Cortina 2026"».
Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente:
«Art. 11-bis (Disposizioni urgenti per i grandi eventi sportivi
internazionali). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, per la realizzazione
di grandi eventi sportivi a carattere internazionale, in relazione ai
quali la richiesta di contributo a carico dello Stato supera la
soglia di 5.000.000 di euro, il sostegno finanziario statale alla
candidatura e' condizionato all'accoglimento del relativo piano
economico finanziario, comprensivo di cronoprogramma di realizzazione
delle eventuali opere pubbliche da eseguire e della stima dei costi
diretti e indiretti, presentato dal soggetto o dai soggetti che
propongono la candidatura medesima secondo le modalita' di cui ai
commi da 2 a 5.
2. Ciascuna proposta di candidatura, corredata del piano
economico finanziario di cui al comma 1, e' preventivamente trasmessa
dal proponente al Dipartimento per lo sport della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Il Dipartimento per lo sport, entro sessanta
giorni dal ricevimento, esprime la propria valutazione tecnica sulla
proposta di candidatura e la trasmette al Presidente del Consiglio
dei ministri o all'Autorita' politica delegata in materia di sport
per l'adozione del decreto di approvazione della candidatura, sentito
il Consiglio dei ministri. Il termine puo' essere sospeso dal
Dipartimento una sola volta, per mezzo di motivata richiesta di
integrazioni. In caso di mancato riscontro alla richiesta di
integrazioni del Dipartimento entro i sessanta giorni successivi alla
richiesta stessa, la proposta si intende ritirata. Allo scopo di
supportare il Dipartimento nella valutazione di cui al presente
comma, e' istituito, presso il Dipartimento stesso, un Nucleo di
valutazione, composto da un massimo di dieci tecnici. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica
delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono disciplinati le modalita' di
funzionamento del Nucleo, i requisiti per farne parte, il
procedimento di nomina dei suoi componenti, la durata e i compensi
per la partecipazione, fino a un massimo di 30.000 euro per ciascun
componente in ragione d'anno, in relazione alle attivita' ef
fettivamente svolte, inclusi gli eventuali oneri a carico
dell'amministrazione conferente, nel limite massimo complessivo di
300.000 euro. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente
comma, il Dipartimento puo' avvalersi anche della societa' Sport e
salute S.p.a., previa stipula di apposita convenzione, nei limiti di
quanto previsto dal comma 6.
3. La candidatura approvata ai sensi del comma 2 e' gestita da
un Comitato con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attivita'
di promozione della candidatura e, in caso di assegnazione, di
organizzazione dell'evento, da costituire con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in
materia di sport. La Presidenza del Consiglio dei ministri e'
autorizzata a partecipare, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, alla costituzione del Comitato di cui al
primo periodo. Il Comitato provvede alla gestione delle risorse
destinate all'evento, sia nella fase antecedente sia nella fase
successiva all'eventuale aggiudicazione.
4. Il Comitato di cui al comma 3 e' altresi' composto da
rappresentanti di eventuali altre amministrazioni statali e
territoriali, del Comitato italiano paralimpico e del Comitato
olimpico nazionale italiano, anche unitamente alle federazioni
interessate, in misura proporzionale rispetto all'impegno finanziario
assunto da ciascuno di essi. I rappresentanti di cui al primo periodo
assumono l'incarico a titolo gratuito e agli stessi non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi o altri emolumenti comunque
denominati. La segreteria del Comitato e' in ogni caso assicurata dal
Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti la
composizione di ciascun Comitato, i criteri di erogazione del
contributo e le modalita' di rendicontazione e di monitoraggio.
5. In caso di aggiudicazione dell'evento sportivo, il contratto
da stipulare con l'organismo internazionale aggiudicante e'
sottoscritto dagli enti interessati e, per il Governo, dal Presidente
del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata in
materia di sport. Le attivita' svolte in esecuzione del contratto di
aggiudicazione rimangono soggette al regime giuridico proprio delle
organizzazioni sportive internazionali anche paralimpiche, con cui lo
stesso contratto e' stipulato, in conformita' alle regole
dell'ordinamento sportivo internazionale e nel rispetto della Carta
olimpica e paralimpica.
6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5 sono autorizzate la
spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, di cui 150.000 euro per il
funzionamento del Nucleo di valutazione di cui al comma 2 e 50.000
euro per la copertura delle spese tecniche derivanti dalla stipula
della convenzione di cui all'ultimo periodo del comma 2, e la spesa
di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui 300.000 euro
annui per il funzionamento del Nucleo di valutazione di cui al comma
2 e 100.000 euro annui per la copertura delle spese tecniche
derivanti dalla stipula della convenzione di cui all'ultimo periodo
del comma 2. In ogni caso, la copertura delle spese tecniche deve
essere tale da garantire la proporzionalita' del corrispettivo
rispetto alle attivita' da svolgere al fine di garantire l'equilibrio
economico-finanziario della convenzione di cui al comma 2. Ai
relativi oneri si provvede, quanto a 200.000 euro per l'anno 2024,
mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello
Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere
sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto
dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Quanto ai
restanti oneri, quantificati in 400.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205».
IL PRESIDENTE