(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
                            (Articolo 3) 
 
a) Rifiuti ammissibili 
    Per la  produzione  di  aggregato  recuperato  sono  utilizzabili
esclusivamente  i  rifiuti  inerti  derivanti  dalle   attivita'   di
costruzione e di demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1,
punto 1, e  gli  altri  rifiuti  inerti  non  pericolosi  di  origine
minerale elencati nella Tabella 1, punto 2.  Non  sono  ammessi  alla
produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati. 
    Non sono altresi' ammessi alla produzione di aggregato recuperato
rifiuti identificati  dal  codice  EER  170504  provenienti  da  siti
contaminati sottoposti a procedimento di bonifica. 
 
Tabella 1 - Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato 
 
+-------------------------------------------------------------------+
|1. Rifiuti inerti dalle attivita' di costruzione e demolizione     |
|(Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti)                      |
|170101 Cemento                                                     |
|170102 Mattoni                                                     |
|170103 Mattonelle e ceramiche                                      |
|170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e         |
|ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106               |
|170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301|
|170504 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce  |
|170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di  |
|bonifica                                                           |
|170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di |
|cui alla voce 170507                                               |
|170904 Rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione,  |
|diversi da quelli di cui alle voci 170901,170902 e 170903          |
+-------------------------------------------------------------------+
|2. Altri rifiuti inerti di origine minerale (non appartenenti al   |
|Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti)                       |
|010408 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla |
|voce 010407                                                        |
|010409 Scarti di sabbia e argilla                                  |
|010410 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce|
|010407 010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della  |
|pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407                  |
|101201 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a         |
|trattamento termico                                                |
|101206 Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e      |
|scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti oda sfridi di   |
|laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con      |
|smalto crudo in concentrazione < 10% in peso                       |
|101208 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da      |
|costruzione (sottoposti a trattamento termico)                     |
|101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di   |
|cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310        |
|120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui|
|alla voce 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di   |
|scarto                                                             |
|191209 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti)                |
|200301 Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla        |
|frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attivita' di|
|costruzione e demolizione.                                         |
+-------------------------------------------------------------------+
 
b) Verifiche sui rifiuti in ingresso 
    Le verifiche sui rifiuti ammessi  alla  produzione  di  aggregato
recuperato includono: i) esame della  documentazione  a  corredo  dei
rifiuti in ingresso, ii) controllo visivo, iii)  eventuali  controlli
supplementari. A tal fine, il  produttore  dell'aggregato  recuperato
deve dotarsi di una procedura di accettazione dei  rifiuti  idonea  a
verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste
dal presente regolamento. 
    Per le imprese  registrate  ai  sensi  del  regolamento  (Ce)  n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  25  novembre
2009, e per le imprese in possesso  della  certificazione  ambientale
Uni En Iso 14001 rilasciata da organizzazione  accreditata  ai  sensi
della normativa vigente, il suddetto sistema e' integrato nel sistema
di gestione ambientale. 
    Il sistema presuppone la predisposizione di una procedura per  la
gestione,  la  tracciabilita'  e   la   rendicontazione   delle   non
conformita' riscontrate e garantisce almeno il rispetto dei  seguenti
obblighi: 
      esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti  in
ingresso da parte di personale con appropriato livello di  formazione
e addestramento; 
      controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso; 
      accettazione  di  tali   rifiuti   solo   ove   l'esame   della
documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo
sotto il  controllo  di  personale  con  formazione  e  aggiornamento
periodico che provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e mantiene
separato qualsiasi materiale estraneo; 
      pesatura e  registrazione  dei  dati  relativi  al  carico  dei
rifiuti in ingresso; 
      stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri di  cui
al presente regolamento in area dedicata; 
      messa in riserva dei rifiuti conformi, di cui  alla  Tabella  l
del presente allegato, nell'area dedicata esclusivamente ad essi,  la
quale e' strutturata  in  modo  da  impedire  la  miscelazione  anche
accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi; 
      movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato
recuperato  realizzata  da  parte  di  personale  con  formazione   e
aggiornamento periodico in modo da impedire la  contaminazione  degli
stessi con altri rifiuti o materiale estraneo; 
      svolgimento  di  eventuali   controlli   supplementari,   anche
analitici,  a   campione   ovvero   ogniqualvolta   l'analisi   della
documentazione o il controllo visivo indichi tale necessita'. 
 
c) Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore 
    Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle
attivita' di costruzione e demolizione e degli altri  rifiuti  inerti
di  origine  minerale,  come  definiti  dalle   lettere   a)   e   b)
dell'articolo   2,   finalizzato   alla   produzione   dell'aggregato
recuperato, avviene mediante fasi meccaniche e, quali, a mero  titolo
esemplificativo: 
      la frantumazione, 
      la vagliatura/ selezione granulometrica, 
      la  separazione  della  frazione  metallica  e  delle  frazioni
indesiderate. 
    Il processo di recupero, a seconda del tipo  di  materiale,  puo'
consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare  se
soddisfano i criteri definiti nelle successive  tabelle  2  e  3.  Il
recupero si considera comunque effettuato ogni qualvolta, tramite  il
compimento di tutte o alcune delle suddette  fasi,  ovvero  di  altri
processi di tipo meccanico,  si  consegua  il  rispetto  dei  criteri
previsti dal presente regolamento. 
    Durante  la  fase  di  verifica  di  conformita'   dell'aggregato
recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono
organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non  siano
miscelati. 
    Per l'intero periodo di giacenza del materiale recuperato  presso
l'impianto di trattamento all'interno del quale  e'  stato  prodotto,
l'aggregato recuperato e' depositato e movimentato all'interno  dello
stesso e nelle aree di deposito adibite allo scopo. Sono fatte  salve
tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza  e  prevenzione
nei luoghi di lavoro e le disposizioni autorizzative specifiche. 
 
d) Requisiti di qualita' dell'aggregato recuperato 
 
  d.1) Controlli sull'aggregato recuperato 
    Per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto e'  garantito  il
rispetto di parametri di cui alla Tabella 2 a seconda degli  utilizzi
cui sono destinati i lotti di aggregato recuperato prodotto  previsti
dall'Allegato 2 (articolo 4). 
    I valori limite di concentrazione indicati  nella  terza  colonna
della Tabella  2  si  applicano  ai  lotti  di  aggregato  recuperato
destinati all'utilizzo di cui alla lettera  a)  dell'Allegato  2  del
presente decreto. 
    I valori limite di concentrazione indicati nella  quarta  colonna
della Tabella  2  si  applicano  ai  lotti  di  aggregato  recuperato
destinati agli utilizzi di cui alle lettere b), c), d), e), f)  e  g)
dell'Allegato 2 del presente decreto. 
    Ai lotti di aggregato recuperato destinati agli utilizzi  di  cui
alle lettere h) ed i) si applica esclusivamente il valore  limite  di
concentrazione per  l'amianto  (100  mg/kg,  espressi  come  sostanza
secca) indicato nella quinta colonna della Tabella 2. 
 
         Tabella 2 - Parametri da ricercare e valori limite 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  d.2) Test di cessione sull'aggregato recuperato 
    Ogni  lotto  di  aggregato  recuperato   prodotto   deve   essere
sottoposto all'esecuzione  del  test  di  cessione  per  valutare  il
rispetto delle concentrazioni limite  dei  parametri  individuati  in
Tabella 3. Sono esclusi dal test di cessione  i  lotti  di  aggregato
recuperato prodotto destinati al confezionamento di  calcestruzzi  di
cui alle NTC 2018 con classe di resistenza maggiore  o  uguale  di  C
12/15. Sono altresi' esclusi i lotti di aggregato recuperati prodotti
destinati  alla  produzione  di  clinker  per  cemento  e  di  quelli
destinati alla produzione di cemento. 
    Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice
A alla norma UNI 10802 e la metodica  prevista  dalla  norma  UNI  EN
12457-2. 
    Solo nei casi in cui  il  campione  da  analizzare  presenti  una
granulometria molto fine, si deve utilizzare,  senza  procedere  alla
fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga  (20000  G)  per
almeno 10 minuti. 
    Solo dopo tale fase si puo' procedere  alla  successiva  fase  di
filtrazione secondo quanto riportato al punto 5.2.2 della  norma  UNI
EN 12457-2. 
 
          Tabella 3 - Analiti da ricercare e valori limite 
 
=====================================================================
|    Parametri     |   Unita' di misura     |Concentrazioni limite  |
+==================+========================+=======================+
|Nitrati           |mg/l                    |50                     |
+------------------+------------------------+-----------------------+
|Fluoruri          |mg/l                    |1,5                    |
+------------------+------------------------+-----------------------+
|Cianuri           |microgrammi/l           |50                     |
+------------------+------------------------+-----------------------+
|Bario             |mg/l                    |1                      |
+------------------+------------------------+-----------------------+
|Rame              |mg/l                    |0,05                   |
+------------------+------------------------+-----------------------+
|Zinco             |mg/l                    |3                      |
+------------------+------------------------+-----------------------+
|Berillio          |microgrammi/l           |10                     |
+------------------+------------------------+-----------------------+
|Cobalto           |microgrammi/l           |250                    |
+------------------+------------------------+-----------------------+
|Nichel            |microgrammi/l           |10                     |
+------------------+------------------------+-----------------------+
|Vanadio           |microgrammi/l           |250                    |
+------------------+------------------------+-----------------------+
|Arsenico          |microgrammi/l           |50                     |
+------------------+------------------------+-----------------------+
|Cadmio            |microgrammi/l           |5                      |
+------------------+------------------------+-----------------------+
|Cromo totale      |microgrammi/l           |50                     |
+------------------+------------------------+-----------------------+
|Piombo            |microgrammi/l           |50                     |
+------------------+------------------------+-----------------------+
|Selenio           |microgrammi/l           |10                     |
+------------------+------------------------+-----------------------+
|Mercurio          |microgrammi/l           |1                      |
+------------------+------------------------+-----------------------+
|COD               |mg/l                    |30                     |
+------------------+------------------------+-----------------------+
|Solfati           |mg/l                    |750                    |
+------------------+------------------------+-----------------------+
|Cloruri           |mg/l                    |750                    |
+------------------+------------------------+-----------------------+
|pH                |                        |5,5 < > 12,0           |
+------------------+------------------------+-----------------------+
 
e)  Norme  tecniche  di  riferimento   per   la   certificazione   Ce
dell'aggregato recuperato 
    In Tabella 4 sono riportate le norme tecniche di riferimento  per
l'attribuzione della marcatura Ce all'aggregato recuperato. 
 
          Tabella 4 - Norme tecniche per certificazione Ce 
 
           ===============================================
           |      Norma      |          Titolo           |
           +=================+===========================+
           |                 |Aggregati per materiali non|
           |                 |legati e legati con leganti|
           |                 |idraulici per l'impiego in |
           |                 |opere di ingegneria civile |
           |                 |e nella costruzione di     |
           |UNI EN 13242     |strade                     |
           +-----------------+---------------------------+
           |UNI EN 12620     |Aggregati per calcestruzzo |
           +-----------------+---------------------------+
           |UNI EN 13139     |Aggregati per malta        |
           +-----------------+---------------------------+
           |                 |Aggregati per miscele      |
           |                 |bituminose e trattamenti   |
           |                 |superficiali per strade,   |
           |                 |aeroporti e altre aree     |
           |UNI EN 13043     |soggette a traffico        |
           +-----------------+---------------------------+
           |UNI EN 13055     |Aggregati leggeri          |
           +-----------------+---------------------------+
           |                 |Aggregati per massicciate  |
           |UNI EN 13450     |per ferrovie               |
           +-----------------+---------------------------+
           |                 |Aggregati per opere di     |
           |                 |protezione (armourstone) - |
           |UNI EN 13383-1   |Specifiche                 |
           +-----------------+---------------------------+
           |                 |Miscele bituminose -       |
           |                 |Specifiche del materiale - |
           |                 |Parte 8: Conglomerato      |
           |UNI EN 13108     |bituminoso di recupero     |
           +-----------------+---------------------------+