Allegato I
"Allegato I (articolo 36)
REQUISITI DI IDONEITA'
PARAGRAFO I
MALATTIE INVALIDANTI E CONDIZIONI DI COMPATIBILITA'
PER IL RILASCIO O LA CONVALIDA DELLE PATENTI NAUTICHE
DI CATEGORIA A, B, D TIPO D1
1. Possono conseguire le patenti nautiche di categoria A, B e D, tipo
D1, e la loro convalida coloro che sono affetti dalle seguenti
patologie e minorazioni, purche' le condizioni presentate siano
compatibili con la sicurezza della navigazione e la salvaguardia
della vita umana in mare.
A. Affezioni cardiovascolari
La patente nautica puo' essere rilasciata e convalidata ai soggetti
colpiti da un'affezione cardiovascolare, purche' risulti compatibile
con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi ovvero quando
trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi
ovvero da apposito dispositivo medicale di supporto impiantato
(pacemaker, defibrillatore), il giudizio di idoneita' e' espresso
dalla commissione medica locale, che puo' avvalersi della consulenza
di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La
commissione medica locale tiene nel debito conto i rischi o i
pericoli addizionali connessi con le patenti nautiche che abilitano
alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa o per
navi da diporto.
Si puo' procedere al rilascio dell'idoneita' in sede monocratica per
quelle affezioni ritenute stabilizzate dal medico specialista di
struttura pubblica che ha in cura il paziente, con certificazione
conforme al modello in annesso 3 limitatamente a:
. ipertensione arteriosa: considerare compatibile il rilascio o
la convalida in sede monocratica, se i valori pressori sono
nei limiti di normalita' e stabili a 6 (sei) mesi dall'inizio
del trattamento comportamentale o farmacologico;
. patologia ischemica del miocardio: considerare compatibile il
rilascio o la convalida in sede monocratica in caso di infarto
miocardico o di cardiopatia ischemica cronica non infartuale,
passato almeno un anno da efficace trattamento di
rivascolarizzazione coronarica percutanea (PCI) o chirurgica
(BPAC), che presenti le seguenti caratteristiche:
a) assenza di sintomatologia aritmica maggiore o sintomatologia
anginosa residua sia a riposo che sotto sforzo (classe CCS 1),
dimostrata con test ergometrico;
b) normale funzione contrattile ventricolare sinistra intesa come
FE≥52% nel sesso maschile e ≥54% nel sesso femminile,
dimostrata con ecocardiogramma o altra metodica di imaging (ad
es. risonanza magnetica) ed assenza di sintomi compatibili con
insufficienza cardiaca (classe NYHA I)
. pregresso intervento cardiochirurgico: considerare compatibile
il rilascio o la convalida in sede monocratica in caso di:
a) riparazione chirurgica della valvola mitralica con buon esito
dimostrato da ecocardiogramma e senza alterazioni funzionali o
aritmiche residue (ad almeno tre mesi dall'intervento); la
sostituzione valvolare con protesi NON rientra in questa
categoria;
b) riparazione chirurgica di difetto interatriale (DIA) o difetto
interventricolare (DIV) con buon esito dimostrato da
ecocardiogramma e senza alterazioni funzionali o aritmiche
residue (ad almeno tre mesi dall'intervento);
c) riparazione chirurgica o percutanea di forame ovale pervio
(PFO) con buon esito dimostrato da ecocardiogramma e senza
alterazioni funzionali o aritmiche residue (ad almeno tre mesi
dall'intervento);
d) efficace asportazione di mixoma atriale con buon esito
dimostrato da ecocardiogramma e senza alterazioni funzionali o
aritmiche residue (ad almeno tre mesi dall'intervento).
. aritmie: considerare compatibile il rilascio o la convalida in
sede monocratica in caso di:
a) aritmia sopraventricolare (ad es. extrasistolia
sopraventricolare, fibrillazione atriale, flutter atriale e
tachicardie sopraventricolari come TRNAV, TRAV/WPW, ecc.) in
assenza di sincope e di cardiopatia strutturale confermata da
metodica di imaging (ecocardiogramma o risonanza magnetica
cardiaca) ed in controllo farmacologico (ad almeno sei mesi
dall'inizio della terapia) o se trattata in maniera definitiva
con efficace procedura ablativa (ad almeno sei mesi
dall'intervento; obbligatoria in caso di WPW);
b) pacemaker ("loop recorder" e defibrillatori impiantabili o
ICD/CRTD NON rientrano in questa categoria) con le seguenti
caratteristiche:
1. almeno 3 (tre) mesi dall'impianto;
2. eta' del paziente maggiore di 50 anni;
3. corretto funzionamento del dispositivo;
4. adesione ai controlli periodici del dispositivo;
5. stima della durata residua della batteria superiore alla
validita' prevista da legge della nuova idoneita';
6. elettrocateteri in sede da meno di 10 anni (cut-off per
possibili malfunzionamenti degli elettrocateteri).
B. Malattie respiratorie
La patente nautica puo' essere rilasciata o convalidata ai soggetti
colpiti da malattie respiratorie con insufficienza funzionale,
purche' risulti compatibile con la sicurezza della navigazione. Nei
casi dubbi, ossia quando sussistono patologie dell'apparato
respiratorio quali asma grave, displasia broncopolmonare, fibrosi
cistica, enfisema polmonare, broncopatia cronico ostruttiva - BPCO,
il giudizio di idoneita' e' espresso dalla commissione medica locale,
che puo' avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente
alle strutture pubbliche.
Nel caso di soggetto affetto da OSAS, per i soggetti con un profilo
di basso livello di rischio, l'accertamento puo' essere effettuato da
un medico monocratico; nei casi di rischio medio ed alto il giudizio
e' demandato alla commissione medica locale. La modulistica da
utilizzare e' conforme al modello in annesso 4.
C. Diabete
In presenza di complicanze diabetiche croniche visive, neurologiche,
cardiovascolari e renali, tali da pregiudicare la sicurezza della
navigazione, in quanto il rischio e' da considerarsi elevato, la
patente nautica non e' rilasciata ne' convalidata ai soggetti
diabetici.
Per i soggetti diabetici che presentano complicanze diabetiche e/o un
controllo glicemico non adeguato e/o una frequenza e una capacita' di
gestione delle ipoglicemia accettabile o scarsa, con un giudizio in
relazione al rischio per la sicurezza alla conduzione di livello
medio, ritenute dalla commissione medica locale, sulla base di
documentazione specialistica, compatibili con la sicurezza della
navigazione, la validita' della patente non puo' superare quanto
proposto dall'attestazione dello specialista diabetologo operante
presso strutture pubbliche, conforme al modello in annesso 5, che e'
conservata agli atti. Per i soggetti diabetici con adeguato controllo
glicemico della malattia, con un giudizio complessivo circa la
frequenza e la capacita' di gestione delle ipoglicemie buono e un
giudizio in relazione al rischio per la sicurezza alla conduzione di
livello basso, la validita' della patente nautica puo' essere
confermata o ridotta da parte dei medici individuati dall'articolo
36, commi 4 e 5, del presente regolamento, sulla base di
un'attestazione di specialista diabetologo operante presso strutture
pubbliche, che e' conservata agli atti.
In caso di dubbio sulla sussistenza di condizioni di idoneita'
compatibili con la sicurezza della navigazione, il giudizio e'
demandato alla commissione medica locale.
D. Malattie endocrine
In caso di patologie endocrine gravi, diverse dal diabete, in forme
di entita' tale da non compromettere la sicurezza della navigazione,
le patenti nautiche sono rilasciate o convalidate secondo il giudizio
della commissione medica locale.
E. Epilessia
La patente nautica per la navigazione entro le dodici miglia di
distanza dalla costa e' rilasciata o convalidata ai soggetti
epilettici che non presentino crisi comiziali da almeno due anni,
indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche. Tale
condizione e' verificata dalla commissione medica locale sulla base
di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta da
uno specialista appartenente a strutture pubbliche, conforme al
modello in annesso 6. La validita' della patente nautica non puo'
superare i due anni. La patente nautica per la navigazione senza
alcun limite di distanza dalla costa o per navi da diporto non e'
rilasciata ne' convalidata ai soggetti in atto affetti o che abbiano
sofferto in passato di manifestazioni epilettiche ripetute.
F. Malattie psichiche
Salvo i casi che la commissione medica locale valuti compatibili con
la sicurezza della navigazione, avvalendosi della consulenza
specialistica presso strutture pubbliche, la patente nautica non e'
rilasciata ne' convalidata ai soggetti che siano affetti da disturbi
psichici primitivi o secondari in atto. La commissione medica locale
tiene in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con
le patenti per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla
costa o per navi da diporto. La validita' della patente non puo'
essere superiore a due anni.
G. Sostanze psicoattive
La patente nautica non e' rilasciata ne' convalidata ai soggetti che
si trovano in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o
sostanze psicotrope, ne' a persone che comunque consumino
abitualmente, ancorche' in modo saltuario, sostanze capaci di
compromettere la loro idoneita' al comando e alla conduzione di
unita' da diporto.
Nel caso in cui tale dipendenza o uso sia passata e non piu' attuale,
la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela
il rischio di recidiva dell'interessato, avvalendosi eventualmente
della consulenza di uno specialista del settore appartenente a
struttura pubblica, puo' esprimere parere favorevole al rilascio o
alla convalida della patente nautica. La commissione medica locale
valuta con particolare attenzione i rischi addizionali connessi con
il rilascio o la convalida di patente nautica per la navigazione
senza alcun limite di distanza dalla costa o per navi da diporto. La
validita' della patente non puo' essere superiore a 2 anni.
H. Malattie del sangue
In caso di gravi malattie del sangue di entita' tale da compromettere
la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche non sono
rilasciate ne' convalidate, salvo diverso avviso della commissione
medica locale, la quale puo' avvalersi del parere di medici
specialisti appartenenti a strutture pubbliche.
Si demanda al giudizio della commissione medica locale qualunque tipo
di affezione quale:
. malattie linfoproliferative acute e croniche: quali leucemie
acute e croniche, linfomi (m. di Hodgkin, linfomi non-Hodgkin),
gammopatie monoclonali (mieloma multiplo, plasmocitoma,
macroglobulinemia di Waldenstrom, crioglobulinemie, amiloidosi,
malattia delle catene pesanti), istiocitosi. Solo nel caso di
gammopatia monoclonale benigna (MGUS), la validita' della
patente puo' essere confermata da parte dei medici individuati
dall'articolo 36, comma 3, del regolamento, sulla base di
un'attestazione di specialista ematologo operante presso
strutture private o pubbliche, che e' conservata agli atti.
. sindromi mieloproliferative acute e croniche: leucemia mieloide
acuta e cronica, sindromi mielodisplastiche, mielofibrosi
primaria, sindromi ipereosinofile, mastocitosi. Solo nei casi
di policitemia vera e trombocitemia essenziale, la validita'
della patente puo' essere confermata da parte dei medici
individuati dall'articolo 36, commi 4 e 5, del regolamento,
sulla base di un'attestazione di specialista ematologo operante
presso strutture private o pubbliche, che e' conservata agli
atti.
. coagulopatie ereditarie e acquisite: incluse le assunzioni di
anticoagulanti a scopo profilattico e terapeutico.
I. Malattie dell'apparato urogenitale
La patente nautica non e' rilasciata ne' convalidata ai soggetti che
soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai soggetti che
intendono effettuare la navigazione entro dodici miglia di distanza
dalla costa, la patente nautica puo' essere rilasciata o convalidata,
quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a
seguito di trattamento dialitico. La certificazione relativa e'
rilasciata dalla commissione medica locale. La validita' della
patente non puo' essere superiore a due anni.
Il rilascio della patente nautica a soggetti trapiantati di organo,
ovvero la prima convalida della patente nautica successiva al
trapianto di organo, sono subordinati ad accertamento dei requisiti
di idoneita' psicofisica svolto dalla commissione medica locale. Se,
all'esito della visita, la commissione medica locale certifica che il
conduttore trapiantato presenta una condizione non suscettibile di
aggravamento, la patente nautica puo' essere rilasciata per il
periodo ordinariamente previsto dall'articolo 38 del regolamento e le
successive convalide sono subordinate ad accertamento delle
condizioni di idoneita' psicofisica svolta da uno dei medici di cui
all'articolo 36, commi 4 e 5, del regolamento, salvo che questi
ritenga necessaria una nuova visita collegiale, qualora l'esito degli
accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere
dubbi circa l'idoneita' alla conduzione.
PARAGRAFO II
REQUISITI VISIVI ED UDITIVI
A. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche
l'interessato possiede un campo visivo normale, una sensibilita'
cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza i
colori fondamentali (rosso, verde, blu) e un'acuita' visiva
crepuscolare di almeno 1/10. Inoltre possiede una sensibilita'
tale da raggiungere una soglia di contrasto spaziale del 3%. Tali
condizioni devono essere opportunamente verificate. Per i soggetti
diabetici, o affetti da glaucoma o da neuro- otticopatie, o da
cheratopatie, o da malattie degenerative corio-retiniche, e'
accertata la sensibilita' al contrasto spaziale, che almeno in un
occhio deve essere tale da raggiungere una soglia di contrasto del
6%.
B. In caso di visione binoculare, l'interessato possiede un'acutezza
visiva complessiva non inferiore a 7/10, con visus nell'occhio
peggiore non inferiore a 2/10, raggiungibile anche con correzione
con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con
correzione di occhiali. I soggetti monocoli, funzionali o
anatomici, devono possedere un visus non inferiore a 8/10,
raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore
diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate. Il campo
visivo orizzontale binoculare posseduto e' di almeno 160 gradi,
con estensione di 80 gradi verso sinistra e verso destra e di 30
gradi verso l'alto e 30 verso il basso. Sono assenti
binocularmente difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all'asse
centrale.
C. In caso di necessita' di correzione ottica, gli occhiali
utilizzati sono dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la
perdita accidentale anche in situazioni di emergenza. In caso di
uso di lenti a contatto, sono utilizzati occhiali di protezione
con lenti neutre, parimenti dotati dei dispositivi di cui al primo
periodo.
D. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali
endoculari, fachiche o pseudofachiche, e' considerato in sede di
visita come visus naturale. La validita' della patente nautica non
puo' eccedere i cinque anni.
E. Le patenti nautiche non sono rilasciate ne' convalidate se
l'interessato, con visione binoculare o monoculare, possiede un
campo visivo ridotto o presenta uno scotoma centrale o
paracentrale, ad esclusione dello scotoma fisiologico. Il
candidato al rilascio o alla convalida della patente nautica
monocolo, organico o funzionale, possiede un'acutezza visiva di
non meno 0,8, raggiungibile anche con lente correttiva, se ben
tollerata. Il medico monocratico certifica che tale condizione di
vista monoculare esiste da un periodo di tempo sufficientemente
lungo (almeno sei mesi) da consentire l'adattamento del soggetto e
che il campo visivo consente una visione in orizzontale di almeno
120 gradi e di non meno di 60 gradi verso destra o verso sinistra
e di 25 gradi verso l'alto e 30 gradi verso il basso. Sono assenti
difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all'asse centrale. Il
campo visivo e' allegato al certificato medico su modello in
annesso 7, rilasciato da oculista di struttura pubblica, privata
convenzionato o dal privato che ha in cura il paziente. Le patenti
nautiche non sono rilasciate ne' convalidate se l'interessato e'
colpito da diplopia.
F. In caso di trapianto corneale, la validita' della patente non
eccede i cinque anni.
G. Nel caso in cui e' accertata l'esistenza di una malattia sistemica
evolutiva od oculare evolutiva, in grado di indurre od aggravare
danni funzionali dell'apparato visivo, la commissione medica
locale, avvalendosi del parere di un medico specialista in
oculistica, puo' limitare la validita' della patente a due anni.
H. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre
percepire, anche con l'ausilio di apparecchi correttivi, la voce
di conversazione con fonemi combinati a non meno di quattro metri
di distanza complessivamente, e a non meno di due metri
dall'orecchio che sente di meno. Le caratteristiche tecniche delle
protesi e la loro efficienza devono essere attestate dal
costruttore con certificazione, rilasciata in data non anteriore a
tre mesi, da esibire all'organo medico che procede
all'accertamento dell'idoneita' fisica.
PARAGRAFO III
IDONEITA' AL CONSEGUIMENTO O ALLA CONVALIDA DELLA PATENTE NAUTICA
DI CATEGORIA C (DIREZIONE NAUTICA)
1. Fatto salvo il possesso dei requisiti fisici e psichici di cui ai
paragrafi I e II, coloro che sono affetti dalle patologie di seguito
indicate possono conseguire esclusivamente la patente nautica di
categoria C, abilitante alla sola direzione nautica di natanti o
imbarcazioni da diporto.
A. coloro che presentano, in uno o piu' arti, alterazioni anatomiche
o funzionali invalidanti possono conseguire o ottenere la
convalida della patente nautica di categoria C. Sono invalidanti
le alterazioni anatomiche o motorie, considerate singolarmente e
nel loro insieme, che risultino tali da menomare la forza o la
rapidita' dei movimenti necessari per eseguire tutte le manovre
inerenti al comando e alla conduzione di quelle tipologie di
unita' (vela o motore), alle quali la patente abilita. In caso di
amputazione parziale o minorazione di un solo arto, superiore o
inferiore, se la relativa funzione e' vicariata con l'adozione di
adeguati mezzi protesici che assicurino, per l'arto superiore,
funzioni di presa sufficiente, ovvero, per l'arto inferiore, un
soddisfacente funzionamento, l'interessato puo' conseguire o
ottenere la convalida delle patenti di categoria A, B o D, tipo
D1. L'efficienza delle protesi e delle ortesi deve essere
attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data
non anteriore a tre mesi da esibire alla commissione che procede
all'accertamento.
B. Possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica
di categoria C, se giudicati idonei dalla commissione medica
locale, eventualmente a seguito di visita specialistica presso
strutture pubbliche, i soggetti colpiti da:
. encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del
sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva o
disturbi miotonici;
. malattie del sistema nervoso periferico;
. postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale
o periferico.
2. Ove le suddette malattie non siano in stato avanzato e la funzione
degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza
della navigazione, a giudizio della commissione medica locale e a
seguito di visita specialistica presso strutture pubbliche, se
ritenuta necessaria, possono essere rilasciate o convalidate le
patenti nautiche di categoria A, B, o D, tipo D1 con validita' non
superiore a due anni.
PARAGRAFO IV
IDONEITA' AL CONSEGUIMENTO O ALLA CONVALIDA DELLE PATENTI NAUTICHE
DI CATEGORIA D, TIPO D2
1. I soggetti che non possiedono i requisiti per il conseguimento o
la convalida delle patenti nautiche di categoria A, B, D, tipo D1,
possono conseguire la patente nautica di categoria D, tipo D2, o
riclassificare la patente nautica posseduta nella categoria D, tipo
D2, qualora, le condizioni presentate siano compatibili con la
sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in
mare.
2. A tal fine gli organi sanitari, anche avvalendosi del parere di
medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche, possono
condizionare l'idoneita' al conseguimento, alla convalida o alla
riclassificazione della patente nautica ad una o piu' delle seguenti
limitazioni o prescrizioni:
. avvalimento di assistenti e mediatori linguistici maggiorenni in
grado di compensare i deficit uditivi del titolare di patente
nautica;
. navigazione in orario esclusivamente diurno;
. navigazione con condizioni meteorologiche esclusivamente
favorevoli;
. limitazione a una determinata tipologia di unita' da diporto;
. navigazione limitata a specifiche distanze dalla costa;
. limitazioni alla potenza dei motori installati a bordo;
. utilizzo di specifici adattamenti o dispositivi installati a
bordo;
. durata inferiore della validita' della patente nautica;
. altre limitazioni o prescrizioni ritenute opportune dagli organi
sanitari.
PARAGRAFO V
DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA)
1. Fatto salvo il possesso dei requisiti fisici e psichici di cui ai
paragrafi I e II, i soggetti con DSA possono conseguire tutte le
categorie di patenti nautiche.
2. La diagnosi di DSA, in particolare quella rilasciata ai sensi
dell'articolo 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, da struttura
pubblica o privata convenzionata oppure da specialisti in servizio
presso le strutture accreditate al rilascio ai sensi del medesimo
articolo 3, non ha scadenza di validita'.
3. Il medico accertatore riporta la diagnosi di DSA nello spazio del
certificato medico dedicato alle note.
Parte di provvedimento in formato grafico