(Allegato I)
                                                           Allegato I 
 
                      "Allegato I (articolo 36) 
                       REQUISITI DI IDONEITA' 
 
 
                             PARAGRAFO I 
         MALATTIE INVALIDANTI E CONDIZIONI DI COMPATIBILITA' 
        PER IL RILASCIO O LA CONVALIDA DELLE PATENTI NAUTICHE 
                    DI CATEGORIA A, B, D TIPO D1 
 
1. Possono conseguire le patenti nautiche di categoria A, B e D, tipo
D1, e la loro  convalida  coloro  che  sono  affetti  dalle  seguenti
patologie e  minorazioni,  purche'  le  condizioni  presentate  siano
compatibili con la sicurezza  della  navigazione  e  la  salvaguardia
della vita umana in mare. 
 
A. Affezioni cardiovascolari 
La patente nautica puo' essere rilasciata e convalidata  ai  soggetti
colpiti da un'affezione cardiovascolare, purche' risulti  compatibile
con la sicurezza della navigazione.  Nei  casi  dubbi  ovvero  quando
trattasi di affezioni cardiovascolari corrette  da  apposite  protesi
ovvero  da  apposito  dispositivo  medicale  di  supporto  impiantato
(pacemaker, defibrillatore), il giudizio  di  idoneita'  e'  espresso
dalla commissione medica locale, che puo' avvalersi della  consulenza
di  uno  specialista  appartenente  alle  strutture   pubbliche.   La
commissione medica locale  tiene  nel  debito  conto  i  rischi  o  i
pericoli addizionali connessi con le patenti nautiche  che  abilitano
alla navigazione senza alcun limite di distanza  dalla  costa  o  per
navi da diporto. 
Si puo' procedere al rilascio dell'idoneita' in sede monocratica  per
quelle affezioni ritenute  stabilizzate  dal  medico  specialista  di
struttura pubblica che ha in cura  il  paziente,  con  certificazione
conforme al modello in annesso 3 limitatamente a: 
    .  ipertensione arteriosa: considerare compatibile il rilascio  o
       la convalida in sede monocratica, se i  valori  pressori  sono
       nei limiti di normalita' e stabili a 6 (sei) mesi  dall'inizio
       del trattamento comportamentale o farmacologico; 
    .  patologia ischemica del miocardio: considerare compatibile  il
       rilascio o la convalida in sede monocratica in caso di infarto
       miocardico o di cardiopatia ischemica cronica non  infartuale,
       passato  almeno   un   anno   da   efficace   trattamento   di
       rivascolarizzazione coronarica percutanea (PCI)  o  chirurgica
       (BPAC), che presenti le seguenti caratteristiche: 
    a) assenza di sintomatologia aritmica maggiore  o  sintomatologia
       anginosa residua sia a riposo che sotto sforzo (classe CCS 1),
       dimostrata con test ergometrico; 
    b) normale funzione contrattile ventricolare sinistra intesa come
       FE≥52%  nel  sesso  maschile  e  ≥54%  nel  sesso   femminile,
       dimostrata con ecocardiogramma o altra metodica di imaging (ad
       es. risonanza magnetica) ed assenza di sintomi compatibili con
       insufficienza cardiaca (classe NYHA I) 
    .  pregresso intervento cardiochirurgico: considerare compatibile
       il rilascio o la convalida in sede monocratica in caso di: 
    a) riparazione chirurgica della valvola mitralica con buon  esito
       dimostrato da ecocardiogramma e senza alterazioni funzionali o
       aritmiche residue (ad almeno  tre  mesi  dall'intervento);  la
       sostituzione valvolare  con  protesi  NON  rientra  in  questa
       categoria; 
    b) riparazione chirurgica di difetto interatriale (DIA) o difetto
       interventricolare  (DIV)  con   buon   esito   dimostrato   da
       ecocardiogramma e senza  alterazioni  funzionali  o  aritmiche
       residue (ad almeno tre mesi dall'intervento); 
    c) riparazione chirurgica o percutanea  di  forame  ovale  pervio
       (PFO) con buon esito dimostrato  da  ecocardiogramma  e  senza
       alterazioni funzionali o aritmiche residue (ad almeno tre mesi
       dall'intervento); 
    d) efficace  asportazione  di  mixoma  atriale  con  buon   esito
       dimostrato da ecocardiogramma e senza alterazioni funzionali o
       aritmiche residue (ad almeno tre mesi dall'intervento). 
    .  aritmie: considerare compatibile il rilascio o la convalida in
       sede monocratica in caso di: 
    a) aritmia    sopraventricolare     (ad     es.     extrasistolia
       sopraventricolare, fibrillazione atriale,  flutter  atriale  e
       tachicardie sopraventricolari come TRNAV, TRAV/WPW,  ecc.)  in
       assenza di sincope e di cardiopatia strutturale confermata  da
       metodica di imaging  (ecocardiogramma  o  risonanza  magnetica
       cardiaca) ed in controllo farmacologico (ad  almeno  sei  mesi
       dall'inizio della terapia) o se trattata in maniera definitiva
       con  efficace  procedura  ablativa   (ad   almeno   sei   mesi
       dall'intervento; obbligatoria in caso di WPW); 
    b) pacemaker ("loop recorder"  e  defibrillatori  impiantabili  o
       ICD/CRTD NON rientrano in questa categoria)  con  le  seguenti
       caratteristiche: 
       1. almeno 3 (tre) mesi dall'impianto; 
       2. eta' del paziente maggiore di 50 anni; 
       3. corretto funzionamento del dispositivo; 
       4. adesione ai controlli periodici del dispositivo; 
       5. stima della durata residua della  batteria  superiore  alla
          validita' prevista da legge della nuova idoneita'; 
       6. elettrocateteri in sede da meno di  10  anni  (cut-off  per
          possibili malfunzionamenti degli elettrocateteri). 
 
B. Malattie respiratorie 
La patente nautica puo' essere rilasciata o convalidata  ai  soggetti
colpiti  da  malattie  respiratorie  con  insufficienza   funzionale,
purche' risulti compatibile con la sicurezza della  navigazione.  Nei
casi  dubbi,  ossia   quando   sussistono   patologie   dell'apparato
respiratorio quali asma  grave,  displasia  broncopolmonare,  fibrosi
cistica, enfisema polmonare, broncopatia cronico ostruttiva  -  BPCO,
il giudizio di idoneita' e' espresso dalla commissione medica locale,
che puo' avvalersi della consulenza di uno  specialista  appartenente
alle strutture pubbliche. 
Nel caso di soggetto affetto da OSAS, per i soggetti con  un  profilo
di basso livello di rischio, l'accertamento puo' essere effettuato da
un medico monocratico; nei casi di rischio medio ed alto il  giudizio
e' demandato  alla  commissione  medica  locale.  La  modulistica  da
utilizzare e' conforme al modello in annesso 4. 
 
C. Diabete 
In presenza di complicanze diabetiche croniche visive,  neurologiche,
cardiovascolari e renali, tali da  pregiudicare  la  sicurezza  della
navigazione, in quanto il rischio  e'  da  considerarsi  elevato,  la
patente  nautica  non  e'  rilasciata  ne'  convalidata  ai  soggetti
diabetici. 
Per i soggetti diabetici che presentano complicanze diabetiche e/o un
controllo glicemico non adeguato e/o una frequenza e una capacita' di
gestione delle ipoglicemia accettabile o scarsa, con un  giudizio  in
relazione al rischio per la  sicurezza  alla  conduzione  di  livello
medio, ritenute  dalla  commissione  medica  locale,  sulla  base  di
documentazione specialistica,  compatibili  con  la  sicurezza  della
navigazione, la validita' della  patente  non  puo'  superare  quanto
proposto dall'attestazione  dello  specialista  diabetologo  operante
presso strutture pubbliche, conforme al modello in annesso 5, che  e'
conservata agli atti. Per i soggetti diabetici con adeguato controllo
glicemico della  malattia,  con  un  giudizio  complessivo  circa  la
frequenza e la capacita' di gestione delle  ipoglicemie  buono  e  un
giudizio in relazione al rischio per la sicurezza alla conduzione  di
livello  basso,  la  validita'  della  patente  nautica  puo'  essere
confermata o ridotta da parte dei  medici  individuati  dall'articolo
36,  commi  4  e  5,  del  presente  regolamento,   sulla   base   di
un'attestazione di specialista diabetologo operante presso  strutture
pubbliche, che e' conservata agli atti. 
In caso di  dubbio  sulla  sussistenza  di  condizioni  di  idoneita'
compatibili con  la  sicurezza  della  navigazione,  il  giudizio  e'
demandato alla commissione medica locale. 
 
D. Malattie endocrine 
In caso di patologie endocrine gravi, diverse dal diabete,  in  forme
di entita' tale da non compromettere la sicurezza della  navigazione,
le patenti nautiche sono rilasciate o convalidate secondo il giudizio
della commissione medica locale. 
 
E. Epilessia 
La patente nautica per la  navigazione  entro  le  dodici  miglia  di
distanza  dalla  costa  e'  rilasciata  o  convalidata  ai   soggetti
epilettici che non presentino crisi comiziali  da  almeno  due  anni,
indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche. Tale
condizione e' verificata dalla commissione medica locale  sulla  base
di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta  da
uno specialista  appartenente  a  strutture  pubbliche,  conforme  al
modello in annesso 6. La validita' della  patente  nautica  non  puo'
superare i due anni. La patente  nautica  per  la  navigazione  senza
alcun limite di distanza dalla costa o per navi  da  diporto  non  e'
rilasciata ne' convalidata ai soggetti in atto affetti o che  abbiano
sofferto in passato di manifestazioni epilettiche ripetute. 
 
F. Malattie psichiche 
Salvo i casi che la commissione medica locale valuti compatibili  con
la  sicurezza  della  navigazione,   avvalendosi   della   consulenza
specialistica presso strutture pubbliche, la patente nautica  non  e'
rilasciata ne' convalidata ai soggetti che siano affetti da  disturbi
psichici primitivi o secondari in atto. La commissione medica  locale
tiene in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi  con
le patenti per la navigazione senza alcun limite  di  distanza  dalla
costa o per navi da diporto. La  validita'  della  patente  non  puo'
essere superiore a due anni. 
 
G. Sostanze psicoattive 
La patente nautica non e' rilasciata ne' convalidata ai soggetti  che
si trovano in stato di dipendenza attuale da alcool,  stupefacenti  o
sostanze  psicotrope,  ne'   a   persone   che   comunque   consumino
abitualmente,  ancorche'  in  modo  saltuario,  sostanze  capaci   di
compromettere la loro idoneita'  al  comando  e  alla  conduzione  di
unita' da diporto. 
Nel caso in cui tale dipendenza o uso sia passata e non piu' attuale,
la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema  cautela
il rischio di recidiva  dell'interessato,  avvalendosi  eventualmente
della consulenza  di  uno  specialista  del  settore  appartenente  a
struttura pubblica, puo' esprimere parere favorevole  al  rilascio  o
alla convalida della patente nautica. La  commissione  medica  locale
valuta con particolare attenzione i rischi addizionali  connessi  con
il rilascio o la convalida di  patente  nautica  per  la  navigazione
senza alcun limite di distanza dalla costa o per navi da diporto.  La
validita' della patente non puo' essere superiore a 2 anni. 
 
H. Malattie del sangue 
In caso di gravi malattie del sangue di entita' tale da compromettere
la  sicurezza  della  navigazione,  le  patenti  nautiche  non   sono
rilasciate ne' convalidate, salvo diverso  avviso  della  commissione
medica  locale,  la  quale  puo'  avvalersi  del  parere  di   medici
specialisti appartenenti a strutture pubbliche. 
Si demanda al giudizio della commissione medica locale qualunque tipo
di affezione quale: 
    . malattie linfoproliferative acute e  croniche:  quali  leucemie
      acute e croniche, linfomi (m. di Hodgkin, linfomi non-Hodgkin),
      gammopatie   monoclonali   (mieloma   multiplo,   plasmocitoma,
      macroglobulinemia di Waldenstrom, crioglobulinemie, amiloidosi,
      malattia delle catene pesanti), istiocitosi. Solo nel  caso  di
      gammopatia  monoclonale  benigna  (MGUS),  la  validita'  della
      patente puo' essere confermata da parte dei medici  individuati
      dall'articolo 36, comma  3,  del  regolamento,  sulla  base  di
      un'attestazione  di  specialista  ematologo   operante   presso
      strutture private o pubbliche, che e' conservata agli atti. 
    . sindromi mieloproliferative acute e croniche: leucemia mieloide
      acuta  e  cronica,  sindromi  mielodisplastiche,   mielofibrosi
      primaria, sindromi ipereosinofile, mastocitosi. Solo  nei  casi
      di policitemia vera e trombocitemia  essenziale,  la  validita'
      della patente  puo'  essere  confermata  da  parte  dei  medici
      individuati dall'articolo 36, commi 4  e  5,  del  regolamento,
      sulla base di un'attestazione di specialista ematologo operante
      presso strutture private o pubbliche, che  e'  conservata  agli
      atti. 
    . coagulopatie ereditarie e acquisite: incluse le  assunzioni  di
      anticoagulanti a scopo profilattico e terapeutico. 
 
I. Malattie dell'apparato urogenitale 
La patente nautica non e' rilasciata ne' convalidata ai soggetti  che
soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai soggetti che
intendono effettuare la navigazione entro dodici miglia  di  distanza
dalla costa, la patente nautica puo' essere rilasciata o convalidata,
quando  l'insufficienza  renale  risulti  positivamente  corretta   a
seguito di  trattamento  dialitico.  La  certificazione  relativa  e'
rilasciata  dalla  commissione  medica  locale.  La  validita'  della
patente non puo' essere superiore a due anni. 
Il rilascio della patente nautica a soggetti trapiantati  di  organo,
ovvero  la  prima  convalida  della  patente  nautica  successiva  al
trapianto di organo, sono subordinati ad accertamento  dei  requisiti
di idoneita' psicofisica svolto dalla commissione medica locale.  Se,
all'esito della visita, la commissione medica locale certifica che il
conduttore trapiantato presenta una condizione  non  suscettibile  di
aggravamento, la  patente  nautica  puo'  essere  rilasciata  per  il
periodo ordinariamente previsto dall'articolo 38 del regolamento e le
successive  convalide  sono   subordinate   ad   accertamento   delle
condizioni di idoneita' psicofisica svolta da uno dei medici  di  cui
all'articolo 36, commi 4 e  5,  del  regolamento,  salvo  che  questi
ritenga necessaria una nuova visita collegiale, qualora l'esito degli
accertamenti clinici, strumentali e  di  laboratorio  faccia  sorgere
dubbi circa l'idoneita' alla conduzione. 
 
                            PARAGRAFO II 
                     REQUISITI VISIVI ED UDITIVI 
 
A. Per  il  conseguimento  o  la  convalida  delle  patenti  nautiche
   l'interessato possiede un campo visivo normale,  una  sensibilita'
   cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza  i
   colori  fondamentali  (rosso,  verde,  blu)  e  un'acuita'  visiva
   crepuscolare di almeno 1/10.  Inoltre  possiede  una  sensibilita'
   tale da raggiungere una soglia di contrasto spaziale del 3%.  Tali
   condizioni devono essere opportunamente verificate. Per i soggetti
   diabetici, o affetti da glaucoma o da  neuro-  otticopatie,  o  da
   cheratopatie,  o  da  malattie  degenerative  corio-retiniche,  e'
   accertata la sensibilita' al contrasto spaziale, che almeno in  un
   occhio deve essere tale da raggiungere una soglia di contrasto del
   6%. 
B. In caso di visione binoculare, l'interessato possiede  un'acutezza
   visiva complessiva non inferiore a  7/10,  con  visus  nell'occhio
   peggiore non inferiore a 2/10, raggiungibile anche con  correzione
   con  lenti  a  contatto  di  qualsiasi  valore  diottrico  o   con
   correzione  di  occhiali.  I  soggetti  monocoli,   funzionali   o
   anatomici,  devono  possedere  un  visus  non  inferiore  a  8/10,
   raggiungibile  con  correzione  di  lenti  di   qualsiasi   valore
   diottrico o con lenti a  contatto,  se  ben  tollerate.  Il  campo
   visivo orizzontale binoculare posseduto e' di  almeno  160  gradi,
   con estensione di 80 gradi verso sinistra e verso destra e  di  30
   gradi  verso  l'alto  e  30   verso   il   basso.   Sono   assenti
   binocularmente difetti in un raggio di 30 gradi rispetto  all'asse
   centrale. 
C. In  caso  di  necessita'  di  correzione  ottica,   gli   occhiali
   utilizzati sono dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne  la
   perdita accidentale anche in situazioni di emergenza. In  caso  di
   uso di lenti a contatto, sono utilizzati  occhiali  di  protezione
   con lenti neutre, parimenti dotati dei dispositivi di cui al primo
   periodo. 
D. Il  visus  raggiunto  dopo   l'impianto   di   lenti   artificiali
   endoculari, fachiche o pseudofachiche, e' considerato in  sede  di
   visita come visus naturale. La validita' della patente nautica non
   puo' eccedere i cinque anni. 
E. Le  patenti  nautiche  non  sono  rilasciate  ne'  convalidate  se
   l'interessato, con visione binoculare o  monoculare,  possiede  un
   campo  visivo  ridotto  o  presenta   uno   scotoma   centrale   o
   paracentrale,  ad  esclusione  dello   scotoma   fisiologico.   Il
   candidato al rilascio  o  alla  convalida  della  patente  nautica
   monocolo, organico o funzionale, possiede  un'acutezza  visiva  di
   non meno 0,8, raggiungibile anche con  lente  correttiva,  se  ben
   tollerata. Il medico monocratico certifica che tale condizione  di
   vista monoculare esiste da un periodo  di  tempo  sufficientemente
   lungo (almeno sei mesi) da consentire l'adattamento del soggetto e
   che il campo visivo consente una visione in orizzontale di  almeno
   120 gradi e di non meno di 60 gradi verso destra o verso  sinistra
   e di 25 gradi verso l'alto e 30 gradi verso il basso. Sono assenti
   difetti in un raggio di 30 gradi rispetto  all'asse  centrale.  Il
   campo visivo e' allegato  al  certificato  medico  su  modello  in
   annesso 7, rilasciato da oculista di struttura  pubblica,  privata
   convenzionato o dal privato che ha in cura il paziente. Le patenti
   nautiche non sono rilasciate ne' convalidate se  l'interessato  e'
   colpito da diplopia. 
F. In caso di trapianto corneale,  la  validita'  della  patente  non
   eccede i cinque anni. 
G. Nel caso in cui e' accertata l'esistenza di una malattia sistemica
   evolutiva od oculare evolutiva, in grado di indurre  od  aggravare
   danni  funzionali  dell'apparato  visivo,  la  commissione  medica
   locale,  avvalendosi  del  parere  di  un  medico  specialista  in
   oculistica, puo' limitare la validita' della patente a due anni. 
H. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre
   percepire, anche con l'ausilio di apparecchi correttivi,  la  voce
   di conversazione con fonemi combinati a non meno di quattro  metri
   di  distanza  complessivamente,  e  a  non  meno  di   due   metri
   dall'orecchio che sente di meno. Le caratteristiche tecniche delle
   protesi  e  la  loro  efficienza  devono  essere   attestate   dal
   costruttore con certificazione, rilasciata in data non anteriore a
   tre   mesi,   da   esibire   all'organo   medico    che    procede
   all'accertamento dell'idoneita' fisica. 
 
                            PARAGRAFO III 
  IDONEITA' AL CONSEGUIMENTO O ALLA CONVALIDA DELLA PATENTE NAUTICA 
                 DI CATEGORIA C (DIREZIONE NAUTICA) 
 
1. Fatto salvo il possesso dei requisiti fisici e psichici di cui  ai
paragrafi I e II, coloro che sono affetti dalle patologie di  seguito
indicate possono conseguire  esclusivamente  la  patente  nautica  di
categoria C, abilitante alla sola  direzione  nautica  di  natanti  o
imbarcazioni da diporto. 
A. coloro che presentano, in uno o piu' arti, alterazioni  anatomiche
   o  funzionali  invalidanti  possono  conseguire  o   ottenere   la
   convalida della patente nautica di categoria C.  Sono  invalidanti
   le alterazioni anatomiche o motorie, considerate  singolarmente  e
   nel loro insieme, che risultino tali da menomare  la  forza  o  la
   rapidita' dei movimenti necessari per eseguire  tutte  le  manovre
   inerenti al comando e  alla  conduzione  di  quelle  tipologie  di
   unita' (vela o motore), alle quali la patente abilita. In caso  di
   amputazione parziale o minorazione di un solo  arto,  superiore  o
   inferiore, se la relativa funzione e' vicariata con l'adozione  di
   adeguati mezzi protesici che  assicurino,  per  l'arto  superiore,
   funzioni di presa sufficiente, ovvero, per  l'arto  inferiore,  un
   soddisfacente  funzionamento,  l'interessato  puo'  conseguire   o
   ottenere la convalida delle patenti di categoria A, B  o  D,  tipo
   D1.  L'efficienza  delle  protesi  e  delle  ortesi  deve   essere
   attestata dal costruttore con certificazione  rilasciata  in  data
   non anteriore a tre mesi da esibire alla commissione  che  procede
   all'accertamento. 
B. Possono conseguire o ottenere la convalida della  patente  nautica
   di categoria C,  se  giudicati  idonei  dalla  commissione  medica
   locale, eventualmente a seguito  di  visita  specialistica  presso
   strutture pubbliche, i soggetti colpiti da: 
   . encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave  o  malattie  del
     sistema nervoso, associate ad atrofia  muscolare  progressiva  o
     disturbi miotonici; 
   . malattie del sistema nervoso periferico; 
   . postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso  centrale
     o periferico. 
2. Ove le suddette malattie non siano in stato avanzato e la funzione
degli arti sia buona, per cui non  venga  pregiudicata  la  sicurezza
della navigazione, a giudizio della commissione  medica  locale  e  a
seguito  di  visita  specialistica  presso  strutture  pubbliche,  se
ritenuta necessaria,  possono  essere  rilasciate  o  convalidate  le
patenti nautiche di categoria A, B, o D, tipo D1  con  validita'  non
superiore a due anni. 
 
                            PARAGRAFO IV 
 IDONEITA' AL CONSEGUIMENTO O ALLA CONVALIDA DELLE PATENTI NAUTICHE 
                       DI CATEGORIA D, TIPO D2 
 
1. I soggetti che non possiedono i requisiti per il  conseguimento  o
la convalida delle patenti nautiche di categoria A, B,  D,  tipo  D1,
possono conseguire la patente nautica di  categoria  D,  tipo  D2,  o
riclassificare la patente nautica posseduta nella categoria  D,  tipo
D2, qualora,  le  condizioni  presentate  siano  compatibili  con  la
sicurezza della navigazione e la salvaguardia  della  vita  umana  in
mare. 
2. A tal fine gli organi sanitari, anche avvalendosi  del  parere  di
medici  specialisti  appartenenti  a  strutture  pubbliche,   possono
condizionare l'idoneita' al  conseguimento,  alla  convalida  o  alla
riclassificazione della patente nautica ad una o piu' delle  seguenti
limitazioni o prescrizioni: 
  . avvalimento di assistenti e mediatori linguistici maggiorenni  in
    grado di compensare i deficit uditivi  del  titolare  di  patente
    nautica; 
  . navigazione in orario esclusivamente diurno; 
  . navigazione   con   condizioni   meteorologiche    esclusivamente
    favorevoli; 
  . limitazione a una determinata tipologia di unita' da diporto; 
  . navigazione limitata a specifiche distanze dalla costa; 
  . limitazioni alla potenza dei motori installati a bordo; 
  . utilizzo di specifici  adattamenti  o  dispositivi  installati  a
    bordo; 
  . durata inferiore della validita' della patente nautica; 
  . altre limitazioni o prescrizioni ritenute opportune dagli  organi
    sanitari. 
 
                             PARAGRAFO V 
             DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA) 
 
1. Fatto salvo il possesso dei requisiti fisici e psichici di cui  ai
paragrafi I e II, i soggetti con  DSA  possono  conseguire  tutte  le
categorie di patenti nautiche. 
2. La diagnosi di DSA, in  particolare  quella  rilasciata  ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 8 ottobre  2010,  n.  170,  da  struttura
pubblica o privata convenzionata oppure da  specialisti  in  servizio
presso le strutture accreditate al rilascio  ai  sensi  del  medesimo
articolo 3, non ha scadenza di validita'. 
3. Il medico accertatore riporta la diagnosi di DSA nello spazio  del
certificato medico dedicato alle note. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico