(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Modificazioni apportate in sede di  conversione  al  decreto-legge  9
                         agosto 2024, n. 113 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1: 
        al primo periodo, dopo le parole: «all'Agenzia delle entrate»
il segno di interpunzione «,» e' soppresso; 
        al secondo periodo, le parole: «La comunicazione di cui» sono
sostituite dalle seguenti: «La comunicazione integrativa di cui»,  le
parole: «a pena dello scarto» sono sostituite dalle seguenti: «a pena
del rigetto» e le  parole:  «ed  e'  corredata  dagli  estremi»  sono
sostituite dalle seguenti: «e degli estremi»; 
        al  quinto  periodo,  le  parole:  «,  sono  approvati»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' approvato»; 
      al comma 4: 
        all'alinea, le parole: «micro imprese» sono sostituite  dalla
seguente: «microimprese»; 
        alla lettera a),  le  parole:  «indicati  al  comma  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «previsti dal comma 1»; 
      al comma 5: 
        al primo periodo, le  parole:  «decreto-legge  n.  124»  sono
sostituite dalle seguenti: «citato decreto-legge  n.  124»,  dopo  le
parole: 
          «commi 2 e 4» sono  inserite  le  seguenti:  «del  presente
articolo» e le parole: «delle ZES  Unica  per  il  Mezzogiorno»  sono
sostituite dalle seguenti: «della ZES unica»; 
        al secondo periodo, dopo le parole: «le regioni»  e  dopo  le
parole: 
          «di cui al primo periodo» il segno di interpunzione «,»  e'
soppresso, le parole: «decreto-legge n. 124»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «citato decreto-legge n. 124» e  le  parole:  «decreto  del
Ministro per gli  affari  europei,  il  sud»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «citato decreto del Ministro per  gli  affari  europei,  il
Sud»; 
      al comma 6, capoverso b), la parola: «entrambi»  e'  sostituita
dalle seguenti: «gli uni e le altre». 
    Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 2-bis (Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai
lavoratori dipendenti). - 1. Nelle more dell'introduzione del  regime
fiscale sostitutivo previsto dall'articolo 5, comma  1,  lettera  a),
numero 2.4), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per  l'anno  2024  e'
erogata un'indennita', di importo pari  a  100  euro,  ai  lavoratori
dipendenti  per  i  quali  ricorrono   congiuntamente   le   seguenti
condizioni: 
        a) il lavoratore ha un reddito complessivo  non  superiore  a
28.000 euro; 
        b)  il  lavoratore  ha   il   coniuge   non   legalmente   ed
effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato  fuori  del
matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si  trovano  nelle
condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, oppure ha almeno un  figlio  che
si trova in tali condizioni  e  per  il  quale  sussistano  anche  le
circostanze previste dall'articolo 12, comma 1,  lettera  c),  decimo
periodo, dello stesso testo unico delle imposte sui redditi; 
        c)  l'imposta  lorda   determinata   sui   redditi   di   cui
all'articolo 49 del citato testo unico delle imposte sui redditi, con
esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a),  del  medesimo
articolo, percepiti dal lavoratore, e' di importo superiore a  quello
della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13,  comma  1,  del
citato testo unico delle imposte sui redditi. 
      2. L'indennita' di cui  al  comma  1,  che  non  concorre  alla
formazione del reddito  complessivo  del  lavoratore  dipendente,  e'
rapportata al periodo di lavoro. 
      3. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di  cui
al comma 1, lettera a), del presente articolo rileva anche  la  quota
esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  dell'articolo  16  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dell'articolo 5, commi  2-bis,
2-ter  e  2-quater,  del  decreto-legge  30  aprile  2019,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58,  e
dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.  Il
medesimo  reddito  complessivo  e'  assunto  al  netto  del   reddito
dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di  quello
delle relative pertinenze di cui all'articolo 10,  comma  3-bis,  del
citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 
      4. I sostituti d'imposta di cui  agli  articoli  23  e  29  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
riconoscono  l'indennita'  di  cui  al  comma   1   unitamente   alla
tredicesima mensilita' su richiesta del lavoratore, che  attesta  per
iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge  e
dei figli, e verificano in sede  di  conguaglio  la  spettanza  della
stessa. Qualora in tale sede l'indennita' si riveli non spettante,  i
medesimi sostituti d'imposta  provvedono  al  recupero  del  relativo
importo. I sostituti d'imposta  compensano  il  credito  maturato  ai
sensi del comma 1 mediante compensazione ai  sensi  dell'articolo  17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire  dal  giorno
successivo all'erogazione in busta paga dell'indennita'. 
      5. L'indennita' di  cui  al  comma  1  e'  rideterminata  nella
dichiarazione  dei  redditi  presentata  dal   contribuente   ed   e'
riconosciuta anche  qualora  non  sia  stata  erogata  dal  sostituto
d'imposta  ovvero  se  le  remunerazioni  percepite  non  sono  state
assoggettate a ritenuta. L'indennita' risultante dalla  dichiarazione
dei redditi e' computata nella determinazione del saldo  dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche. Qualora l'indennita'  erogata  dal
sostituto d'imposta risulti  non  spettante  o  spettante  in  misura
inferiore,  il  relativo   importo   e'   restituito   in   sede   di
dichiarazione. 
      6. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo,  valutati  in
100,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede: 
        a) quanto a 34 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente riduzione dell'importo di cui  all'articolo  1,  comma
185, della legge 30 dicembre 2023, n. 213; 
        b) quanto a 32,3 milioni di euro per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
        c) quanto a 34 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2024-2026,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2024,   allo   scopo
parzialmente utilizzando: 
          1) l'accantonamento relativo al Ministero  dell'economia  e
delle finanze, per 1.597.255 euro; 
          2) l'accantonamento relativo al Ministero delle  imprese  e
del made in Italy, per 469.799 euro; 
          3) l'accantonamento relativo  al  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, per 1.074.267 euro; 
          4) l'accantonamento relativo al Ministero della  giustizia,
per 13.806 euro; 
          5) l'accantonamento  relativo  al  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, per 15.558.680 euro; 
          6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e
del merito, per 729.527 euro; 
          7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, per
21.844 euro; 
          8) l'accantonamento relativo al Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica, per 1.611.835 euro; 
          9)   l'accantonamento   relativo   al    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti, per 6.103.790 euro; 
          10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita'
e della ricerca, per 1.638.839 euro; 
          11) l'accantonamento relativo al  Ministero  della  difesa,
per 2.157.569 euro; 
          12)     l'accantonamento     relativo     al      Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e  delle  foreste,  per
254.188 euro; 
          13) l'accantonamento relativo al Ministero  della  cultura,
per 2.670.467 euro; 
          14) l'accantonamento relativo al  Ministero  della  salute,
per 40.338 euro; 
          15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, per
57.796 euro. 
      Art. 2-ter (Trattamento sanzionatorio per i  soggetti  che  non
aderiscono al concordato preventivo biennale o  ne  decadono).  -  1.
Fermo  quanto  previsto  dall'articolo  34,  comma  2,  del   decreto
legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, quando e' irrogata una  sanzione
amministrativa per violazioni riferibili ai periodi  d'imposta  e  ai
tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale,  di
cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024,  n.  13,
non accolta  dal  contribuente  ovvero,  in  relazione  a  violazioni
riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della  proposta,
nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di  concordato
preventivo biennale per inosservanza degli  obblighi  previsti  dalle
norme  che  lo  disciplinano,  le  soglie  per  l'applicazione  delle
sanzioni accessorie, di cui all'articolo 21 del  decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, previste dal comma 1 dell'articolo  12  del
decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.  471,  sono  ridotte  alla
meta'. 
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente  articolo  si
applicano anche nei confronti dei contribuenti  che,  per  i  periodi
d'imposta dal 2018 al  2022,  non  si  sono  avvalsi  del  regime  di
ravvedimento di cui all'articolo 2-quater ovvero che ne decadono  per
la ricorrenza di una delle  ipotesi  di  cui  all'articolo  2-quater,
comma 10, lettere a), b) e c). 
      Art.  2-quater  (Imposta  sostitutiva  per  annualita'   ancora
accertabili dei soggetti  che  aderiscono  al  concordato  preventivo
biennale). - 1. I soggetti che hanno applicato gli  indici  sintetici
di affidabilita' fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31  ottobre
2024, al concordato preventivo biennale di  cui  agli  articoli  6  e
seguenti del decreto legislativo 12 febbraio  2024,  n.  13,  possono
adottare il regime di  ravvedimento  di  cui  al  presente  articolo,
versando l'imposta sostitutiva delle  imposte  sui  redditi  e  delle
relative addizionali nonche' dell'imposta regionale  sulle  attivita'
produttive, di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo. 
      2. Ai  fini  del  comma  1,  la  base  imponibile  dell'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e'
costituita dalla differenza tra il  reddito  d'impresa  o  di  lavoro
autonomo gia' dichiarato, alla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto,  in  ciascuna  annualita'  e  il
valore dello stesso incrementato nella misura del: 
        a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10; 
        b) 10 per cento per i  soggetti  con  punteggio  ISA  pari  o
superiore a 8 e inferiore a 10; 
        c) 20 per cento per i  soggetti  con  punteggio  ISA  pari  o
superiore a 6 e inferiore a 8; 
        d) 30 per cento per i  soggetti  con  punteggio  ISA  pari  o
superiore a 4 e inferiore a 6; 
        e) 40 per cento per i  soggetti  con  punteggio  ISA  pari  o
superiore a 3 e inferiore a 4; 
        f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore  a
3. 
      3. Ai  fini  del  comma  1,  la  base  imponibile  dell'imposta
sostitutiva dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  e'
costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta gia'
dichiarato  in  ciascuna  annualita'  e  il   valore   dello   stesso
incrementato nella misura stabilita dal comma 2. 
      4. Per le annualita' 2018, 2019 e 2022, i soggetti  di  cui  al
comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui  redditi  e
delle relative addizionali con l'aliquota del: 
        a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il  livello
di affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 8; 
        b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il  livello
di affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 6 ma inferiore a 8; 
        c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il  livello
di affidabilita' fiscale e' inferiore a 6. 
      5. Per le annualita' 2018, 2019 e 2022, i soggetti  di  cui  al
comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale  sulle
attivita' produttive con l'aliquota del 3,9 per cento. 
      6. In considerazione della pandemia di  COVID-19,  per  i  soli
periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano
le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5  diminuite  del  30  per
cento. 
      7. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per
ciascuna annualita' oggetto dell'opzione non puo' essere inferiore  a
1.000 euro. 
      8. Il versamento dell'imposta sostitutiva di  cui  al  presente
articolo e' effettuato in un'unica soluzione entro il 31  marzo  2025
oppure mediante pagamento rateale in un massimo di ventiquattro  rate
mensili di pari importo maggiorate di interessi  calcolati  al  tasso
legale con decorrenza  dal  31  marzo  2025.  In  caso  di  pagamento
rateale, l'opzione, per ciascuna annualita', si  perfeziona  mediante
il pagamento di tutte le  rate.  Il  pagamento  di  una  delle  rate,
diverse dalla  prima,  entro  il  termine  di  pagamento  della  rata
successiva non comporta la decadenza dal beneficio della  rateazione.
Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo  di
imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione. 
      9. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in  unica
soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, e' successivo
alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi  di  atto
di accertamento, di cui all'articolo  6-bis  della  legge  27  luglio
2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti. 
      10. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel  corso  del
regolare pagamento rateale di cui  al  comma  8,  nei  confronti  dei
soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020,
2021 e 2022, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo
di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.  600,  nonche'  quelle  di  cui  all'articolo  54,
secondo comma, secondo periodo,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non  possono  essere  effettuate,
fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi: 
        a) intervenuta decadenza dal concordato  preventivo  biennale
di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio  2024,  n.
13; 
        b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma  1
di una misura cautelare, personale o reale,  ovvero  notifica  di  un
provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti  previsti  dal
decreto  legislativo  10  marzo  2000,  n.  74,  ad  eccezione  delle
fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma
1, nonche' dell'articolo 2621 del  codice  civile  e  degli  articoli
648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale,  commessi  nel  corso
degli anni d'imposta dal 2018 al 2022; 
        c) mancato perfezionamento  del  ravvedimento  per  decadenza
dalla rateazione di cui al comma 8 del presente articolo. 
      11. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 10 e in  caso  di
mancato pagamento  di  una  delle  rate  previste  dal  comma  8,  la
decadenza   intervenuta   riguarda   unicamente    l'annualita'    di
riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque
validi i pagamenti gia' effettuati, non si da' luogo a rimborso ed e'
possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma
14. 
      12. Restano altresi' validi i ravvedimenti di cui  all'articolo
13 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  e  di  cui
all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022,  n.
197, gia' effettuati alla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto e non si da' luogo a rimborso. 
      13. Le disposizioni del presente articolo si applicano,  per  i
soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide  con
l'anno solare, al periodo  d'imposta  in  corso  al  31  dicembre  di
ciascun anno di riferimento. 
      14. In deroga all'articolo 3, comma 3, della  legge  27  luglio
2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli indici  sintetici
di affidabilita' fiscale  che  aderiscono  al  concordato  preventivo
biennale e che hanno adottato,  per  una  o  piu'  annualita'  tra  i
periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di  ravvedimento
di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di  decadenza  per
l'accertamento, di cui all'articolo 43  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  all'articolo  57  del
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
relativi alle annualita' oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31
dicembre 2027. In ogni caso, per i soggetti a cui  si  applicano  gli
indici  sintetici  di  affidabilita'  fiscale   che   aderiscono   al
concordato  preventivo  biennale   i   termini   di   decadenza   per
l'accertamento, di cui all'articolo 43  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  all'articolo  57  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  in
scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025. 
      15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate
sono stabiliti termini e modalita' di comunicazione delle opzioni  di
cui al presente articolo. 
      16. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in
212.162.500 euro per l'anno 2025, 267.650.000 euro per  l'anno  2026,
223.087.500 euro per l'anno 2027, 176.225.000 euro per l'anno 2028  e
108.375.000 euro per l'anno 2029, si provvede,  quanto  a  63.364.583
euro per l'anno 2025, 65.175.000 euro per l'anno  2026  e  16.293.750
euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 148.797.917  euro
per l'anno 2025, 202.475.000 euro per l'anno 2026,  206.793.750  euro
per l'anno 2027, 176.225.000 euro per l'anno 2028 e 108.375.000  euro
per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo  di  cui
all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27  dicembre  2023,
n. 209». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1, le parole: «Fino alla data di  entrata  in  vigore»
sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di applicazione»,  le
parole: 
      «possono ritenersi applicabili» sono sostituite dalle seguenti:
«possono essere applicate» e dopo le parole: «n. 633,» sono  inserite
le seguenti: 
      «nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore
del citato comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge  n.  146
del 2021,». 
    All'articolo 4: 
      al  comma  1,  secondo  periodo,  la  parola:   «7milioni»   e'
sostituita dalle seguenti: «7 milioni»; 
      al comma 2, terzo periodo, le  parole:  «Le  societa'  sportive
professionistiche e societa'» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Le
societa' sportive professionistiche e le societa'»; 
      al comma 3, le parole: «Sono esclusi dalla  disposizione»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «Sono  esclusi  dall'applicazione  delle
disposizioni»; 
      al comma 4: 
        al primo periodo, le parole: «Dipartimento dello sport»  sono
sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per lo sport»; 
        al secondo periodo, le parole: «il decreto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «il regolamento di cui al decreto»; 
        al terzo  periodo,  la  parola:  «web»  e'  sostituita  dalla
seguente: 
          «internet», le parole: «, e'  pubblicato»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e' pubblicato» e le  parole:  «del  citato  decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «del citato  regolamento  di  cui  al
decreto»; 
      al comma 5, le parole: «n. 1407/2013 della Commissione, del  18
dicembre 2013»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «2023/2831  della
Commissione, del 13 dicembre 2023»; 
      al  comma  7,  le  parole:  «Dipartimento  dello  sport»   sono
sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per lo sport». 
    All'articolo 5: 
      al comma 2, le parole: «Fino alla data di  entrata  in  vigore»
sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data  di  applicazione»  e
dopo le parole: «n. 633 del 1972,» sono inserite  le  seguenti:  «nel
testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato
comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021,»; 
      al comma 3, dopo le parole: «n. 633 del 1972,» sono inserite le
seguenti: «nel testo vigente anteriormente alla data  di  entrata  in
vigore del citato comma 15-quater dell'articolo 5  del  decreto-legge
n. 146 del 2021,»; 
      al comma 4: 
        all'alinea, dopo le parole: «numero 1-septies)» sono inserite
le seguenti: «, introdotto dal comma 1 del presente articolo»; 
        al capoverso  1-octies),  le  parole:  «diciotto  mesi  dalla
nascita» sono sostituite dalle seguenti: «il  31  dicembre  dell'anno
successivo a quello della nascita». 
    All'articolo 6: 
      al comma 1, alinea, dopo le parole: «allegato 1» sono  inserite
le seguenti: «al presente decreto»; 
      al comma 5, dopo le  parole:  «allegato  2»  sono  inserite  le
seguenti: 
      «al presente decreto» e dopo le parole: «23 dicembre  2020»  il
segno di interpunzione «,» e' soppresso; 
      al comma 7, dopo le parole: «commi 1  e  5»  sono  inserite  le
seguenti: «del presente articolo». 
    Nel capo I, dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti: 
      «Art. 6-bis (Modifiche alla legge 14 luglio  2023,  n.  93,  in
materia  di  disabilitazione   dell'accesso   a   contenuti   diffusi
abusivamente). - 1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 2: 
          1) al comma 1,  la  parola:  "univocamente"  e'  sostituita
dalla seguente: "prevalentemente"; 
          2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole:  "compresi  i
prestatori  di  servizi  di  accesso  alla  rete"  sono  inserite  le
seguenti: "nonche' i fornitori di servizi di  VPN  e  quelli  di  DNS
pubblicamente disponibili ovunque residenti e ovunque localizzati"; 
          3)  al  comma  3,   quarto   periodo,   dopo   le   parole:
"destinatario  del  provvedimento"   sono   aggiunte   le   seguenti:
"garantendo altresi' ad ogni soggetto che dimostri  di  possedere  un
interesse qualificato la  possibilita'  di  chiedere  la  revoca  dei
provvedimenti di inibizione all'accesso, per documentata carenza  dei
requisiti di legge, anche sopravvenuta"; 
          4)  al  comma  5,  primo  periodo,  dopo  le  parole:   "ai
prestatori di  servizi  di  accesso  alla  rete,"  sono  inserite  le
seguenti: "compresi i fornitori di servizi di VPN  e  quelli  di  DNS
pubblicamente disponibili, ovunque residenti e ovunque localizzati,"; 
          5) al comma 5, terzo periodo, dopo le  parole:  "provvedono
comunque" sono inserite le seguenti: ",  entro  il  medesimo  termine
massimo di trenta minuti dalla  notificazione  del  provvedimento  di
disabilitazione,"; 
          6) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
          "5-bis.  I  prestatori  di  servizi  di   assegnazione   di
indirizzi IP, il Registro italiano per  il  country  code  Top  Level
Domain (ccTLD) .it, i prestatori di servizi di registrazione di  nome
a dominio per i ccTLD diversi da quello  italiano  e  per  i  nomi  a
generic  Top  Level  Domain  (gTLD),  provvedono   periodicamente   a
riabilitare la risoluzione dei nomi di dominio e l'instradamento  del
traffico di rete  verso  gli  indirizzi  IP  bloccati  ai  sensi  del
presente articolo, decorsi almeno sei mesi  dal  blocco,  e  che  non
risultino utilizzati per finalita' illecite"; 
          7) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
          "7-bis.  L'Autorita',  al  fine  di   garantire   il   piu'
efficiente avvio del funzionamento della piattaforma  e  l'esecuzione
efficace degli ordini di inibizione, fissa,  limitatamente  al  primo
anno di funzionamento della piattaforma, limiti quantitativi  massimi
di indirizzi IP e di Fully Qualified Domain Name (FQDN)  che  possono
essere oggetto di blocco contemporaneamente. Decorso il primo anno di
operativita'  della  piattaforma  nessun   limite   quantitativo   e'
consentito.  L'Autorita',  al   fine   di   garantire   il   corretto
funzionamento del processo di oscuramento dei FQDN e degli  indirizzi
IP, in base al raggiungimento della capacita' massima dei sistemi  di
blocco implementata dagli Internet Service Provider (ISP) secondo  le
specifiche  tecniche  gia'  definite  ovvero  anche  in   base   alla
segnalazione dei soggetti di cui al comma 4, ordina di riabilitare la
risoluzione DNS dei nomi di dominio e  di  sbloccare  l'instradamento
del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati  da  almeno  sei
mesi, pubblicando la lista aggiornata degli indirizzi IP e  dei  nomi
di dominio DNS sulla piattaforma tecnologica unica con  funzionamento
automatizzato, di cui all'articolo 6, comma 2"; 
        b) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: "destinatari  dei
provvedimenti di disabilitazione" sono inserite le seguenti: "di  cui
al medesimo articolo 2, comma 5". 
      Art. 6-ter (Introduzione dell'articolo 174-sexies  della  legge
22 aprile 1941, n. 633). - 1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633,  nel
titolo III, capo III, sezione II, dopo  l'articolo  174-quinquies  e'
aggiunto il seguente: 
        "Art. 174-sexies. - 1. I prestatori  di  servizi  di  accesso
alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i  fornitori  di
servizi della societa' dell'informazione, ivi inclusi i  fornitori  e
gli intermediari di Virtual  Private  Network  (VPN)  o  comunque  di
soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP
di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di
servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti,  che  si  pongono
tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono  come
reverse proxy server per siti web, quando vengono  a  conoscenza  che
siano in  corso  o  che  siano  state  compiute  o  tentate  condotte
penalmente rilevanti ai sensi  della  presente  legge,  dell'articolo
615-ter o dell'articolo 640-ter del codice penale,  devono  segnalare
immediatamente all'autorita' giudiziaria o alla  polizia  giudiziaria
tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili. 
      2. I soggetti di cui al comma 1 devono designare  e  notificare
all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  un  punto  di
contatto che  consenta  loro  di  comunicare  direttamente,  per  via
elettronica, con l'Autorita' medesima ai fini  dell'esecuzione  della
presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non  sono  stabiliti
nell'Unione europea e che offrono servizi in Italia devono  designare
per iscritto, notificando all'Autorita' il nome, l'indirizzo  postale
e l'indirizzo di posta elettronica, una persona  fisica  o  giuridica
che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare
direttamente, per via elettronica, con l'Autorita' medesima  ai  fini
dell'esecuzione della presente legge. 
      3. Fuori dei casi di concorso nel  reato,  le  omissioni  della
segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al  comma
2 sono  punite  con  la  reclusione  fino  ad  un  anno.  Si  applica
l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231"». 
    All'articolo 7: 
      al comma 5, dopo le parole: «dal 2027  al  2033»  il  segno  di
interpunzione «,» e' soppresso. 
    Nel capo II, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti: 
      «Art. 7-bis (Proroga di termini in materia di acquisti di  beni
e servizi per  l'ammodernamento  del  parco  tecnologico  e  digitale
ospedaliero). - 1.  Al  fine  di  garantire  il  conseguimento  degli
obiettivi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
in relazione al sub  investimento  1.1.2  "Ammodernamento  del  parco
tecnologico e digitale ospedaliero -  Grandi  apparecchiature"  della
missione 6, componente 2, le convenzioni quadro e gli accordi  quadro
stipulati dalla societa' Consip S.p.A., funzionali alla realizzazione
delle condizionalita' previste dal traguardo  M6C2-6  del  PNRR,  che
siano in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono prorogati fino al 30 settembre
2025  fatte  salve  l'eventuale  scadenza  naturale  successiva  alla
predetta  data  e  la  facolta'  di  recesso  dell'aggiudicatario  da
esercitare entro quindici giorni dalla suddetta data  di  entrata  in
vigore. 
      Art. 7-ter (Proroga di termini per l'affidamento dei lavori). -
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma  857
e' sostituito dal seguente: 
        "857. Il comune beneficiario del contributo di cui  al  comma
853 e' tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione  delle  opere
pubbliche entro il 31 ottobre 2024. I risparmi derivanti da eventuali
ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero  alla  regolare
esecuzione di cui al  comma  858  e  successivamente  possono  essere
utilizzati per ulteriori  investimenti,  per  le  medesime  finalita'
previste dal comma 853, a condizione che gli stessi  siano  impegnati
entro il 30 giugno dell'esercizio successivo". 
      Art. 7-quater (Proroga del  termine  per  la  realizzazione  di
tirocini di inclusione sociale). - 1. All'articolo  2,  comma  2-bis,
del  decreto-legge  22  giugno   2023,   n.   75,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.  112,  le  parole:  "un
ulteriore  anno"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "due  ulteriori
anni"». 
    Nel capo III, all'articolo 8 sono premessi i seguenti: 
      «Art. 7-quinquies  (Irrilevanza  catastale  degli  allestimenti
mobili in strutture ricettive all'aperto). - 1. A  decorrere  dal  1°
gennaio 2025, gli allestimenti  mobili  di  pernottamento  dotati  di
meccanismi  di  rotazione  in  funzione,  ubicati   nelle   strutture
ricettive all'aperto, non rilevano ai fini della  rappresentazione  e
del censimento catastale e sono pertanto esclusi dalla stima  diretta
di cui  all'articolo  30  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della  Repubblica  1°  dicembre  1949,  n.  1142,  per  la
determinazione della rendita catastale. 
      2. A decorrere dalla medesima data di cui  al  comma  1,  nella
stima diretta  della  rendita  catastale  delle  strutture  ricettive
all'aperto il valore delle aree attrezzate per  gli  allestimenti  di
cui al comma 1 e di quelle non attrezzate destinate al  pernottamento
degli ospiti e' aumentato rispettivamente nella  misura  dell'85  per
cento e del 55 per cento rispetto a quello di mercato  ordinariamente
attribuito a tali componenti immobiliari. 
      3. Gli intestatari catastali delle strutture di cui al comma 1,
a decorrere dal 1° gennaio 2025, presentano, entro il 15 giugno 2025,
atti di aggiornamento geometrico ai sensi dell'articolo 8 della legge
1° ottobre 1969, n. 679, per l'aggiornamento della  mappa  catastale,
nonche' atti di aggiornamento ai sensi  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro delle  finanze  19  aprile  1994,  n.  701,  per
l'aggiornamento del Catasto dei fabbricati, in  coerenza  con  quanto
previsto ai commi 1 e  2  del  presente  articolo.  Si  applicano  le
sanzioni previste  per  le  violazioni  dell'articolo  20  del  regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249. 
      4.  L'Agenzia  delle  entrate,  qualora   rilevi   la   mancata
presentazione degli atti di aggiornamento di cui al comma  3,  attiva
il procedimento di cui all'articolo 1,  comma  277,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. 
      5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di
concerto con il Ministro del turismo, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto,  sono  individuate  le  eventuali  ulteriori  fonti
informative necessarie per le attivita' di monitoraggio. 
      6.  Limitatamente  all'anno  di  imposizione  2025,  in  deroga
all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  per
gli atti di aggiornamento di cui  al  presente  articolo,  presentati
entro il 15 giugno 2025, le  rendite  catastali  rideterminate  hanno
effetto dal 1° gennaio 2025. 
      7. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
      Art. 7-sexies (Disposizioni in materia di regime  dell'IVA  per
prestazioni di chirurgia estetica). - 1. All'articolo 4-quater, comma
2, del  decreto-legge  18  ottobre  2023,  n.  145,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191,  le  parole  da:
"Resta fermo" fino  a:  "ai  fini  dell'IVA"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati
in relazione" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Non  si
fa luogo a rimborsi d'imposta". 
      2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3,5 milioni di
euro per l'anno 2024, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307». 
    All'articolo 8: 
      al comma 1, le parole:  «rese  indisponibili,  nei  rispettivi»
sono sostituite dalle seguenti: «rese indisponibili nei rispettivi» e
le parole: «e in quelli ad  essi  collegati»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e di quelli ad essi collegati»; 
      al comma 2, le parole:  «Piano  nazionale  complementare»  sono
sostituite dalle seguenti:  «Piano  nazionale  per  gli  investimenti
complementari» e le parole: «comma 3, del decreto-legge n.  19»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 3, del citato decreto-legge n. 19»; 
      alla rubrica, le parole: «Piano nazionale  complementare»  sono
sostituite dalle seguenti:  «Piano  nazionale  per  gli  investimenti
complementari». 
    Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti: 
      «Art.  8-bis   (Disposizioni   in   materia   di   investimenti
infrastrutturali). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 140, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
          "c) il contributo puo' essere  richiesto  per  investimenti
destinati a opere pubbliche in materia  di  messa  in  sicurezza  del
territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza di  strade,
ponti e viadotti nonche' di messa  in  sicurezza  ed  efficientamento
energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici"; 
        b)  al  comma  141,  il  primo  e  il  secondo  periodo  sono
sostituiti dai seguenti: "L'ammontare  del  contributo  attribuito  a
ciascun ente e' determinato,  entro  il  15  novembre  dell'esercizio
precedente all'anno di riferimento del contributo,  con  decreto  del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze. Qualora l'entita'  delle  richieste  pervenute  superi
l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e' effettuata a
favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di
amministrazione, al netto  della  quota  accantonata,  rispetto  alle
entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3,  4  e  5
dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo  23  giugno
2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del  penultimo
esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando comunque ai
comuni  con  risultato  di  amministrazione,  al  netto  della  quota
accantonata, negativo, un ammontare non superiore  alla  meta'  delle
risorse disponibili"; 
        c) al comma 143, le parole: ", fermi restando in ogni caso le
scadenze e gli obblighi previsti dal Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza" sono soppresse; 
        d) al comma 148-ter, dopo il secondo periodo e'  aggiunto  il
seguente: "Parimenti non sono soggetti a revoca i contributi riferiti
all'anno 2022, assegnati con decreto del Ministero  dell'interno  del
18 luglio 2022, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 175 del 28 luglio 2022, relativi alle opere per le quali alla data
del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto  di  affidamento
dei lavori". 
      Art. 8-ter (Disposizioni urgenti in materia  di  interventi  di
rigenerazione urbana). - 1. All'articolo 1,  comma  42-quater,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ",  unitamente  ai  comuni
beneficiari delle restanti risorse di cui al comma 42 per il  periodo
2021-2026," sono soppresse e  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: "Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con  il
Ministero dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  il  31
ottobre 2024, sono individuati attraverso il codice unico di progetto
(CUP) gli interventi finanziati esclusivamente a valere sulle risorse
nazionali di cui al comma 42, nonche' i termini, gli obblighi per  la
realizzazione dei medesimi interventi  e  le  relative  modalita'  di
monitoraggio e rendicontazione. I comuni individuati con  il  decreto
di cui al precedente periodo concludono i lavori entro il 31 dicembre
2027. Il medesimo decreto provvede altresi' alla revoca delle risorse
assegnate ai comuni per interventi per  i  quali  alla  data  del  15
settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento  dei
lavori". 
      2. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 17 maggio  2022,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.
91,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  "nonche'   le
disposizioni di cui all'articolo 2,  comma  2,  del  decreto-legge  2
marzo 2024, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
aprile 2024, n. 56"». 
    All'articolo 9: 
      al comma  1,  capoverso  4-bis,  le  parole:  «anno  accademico
2024-2025»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «anno   accademico
2024/2025»; 
      al comma 2, le parole: «per  il  2024»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per l'anno 2024», le parole: «per il 2025» sono sostituite
dalle seguenti: «per l'anno 2025» e le parole: «decreto-legge n.  48»
sono sostituite dalle seguenti: «citato decreto-legge n. 48»; 
      al comma 4, capoverso 623, primo  periodo,  le  parole:  «piano
nazionale     per     la      sperimentazione      della      filiera
tecnologico-professionale» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «piano
nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione  della  filiera
formativa     tecnologico-professionale»,     dopo     le     parole:
«dell'istruzione e del merito» sono inserite  le  seguenti:  «n.  240
del», le parole: «articolo 11  del  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «articolo 11 del  regolamento  di  cui  al  decreto»  e  le
parole: «tecnologiche, e all'innovazione digitale,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «tecnologiche e all'innovazione digitale»; 
      alla rubrica, le parole: «2024-2025», ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «2024/2025». 
    All'articolo 10: 
      al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «All'articolo  26  del»
sono inserite le seguenti: «testo unico  in  materia  di  societa'  a
partecipazione pubblica, di cui al» e, al capoverso 5-bis, le parole:
«all'articolo 26, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «al  comma
5 del presente articolo»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. All'articolo 4,  comma  9-quater,  del  citato  testo
unico di cui al decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,  le
parole: "e  dei  prodotti  lattiero-caseari"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  ",  dei   prodotti   lattiero-caseari   e   dei   prodotti
ortofrutticoli"»; 
        al comma  3,  alinea,  le  parole:  «di  cui  comma  6»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 6»; 
        al comma 4, le parole: «di cui comma 3» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al comma 3»; 
        al comma 5, la parola: «web» e'  sostituita  dalla  seguente:
«internet»; 
        al comma 10, la parola: «web» e' sostituita  dalla  seguente:
«internet»; 
        al comma 11, le parole: «tecnico contabile»  sono  sostituite
dalla seguente: «tecnico-contabile»; 
        dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: 
          «12-bis.  Allo  scopo  di   consentire   l'integrazione   e
l'adeguamento   dei   sistemi   informativi   delle   amministrazioni
pubbliche, anche in vista dell'adozione del sistema  di  contabilita'
economico-patrimoniale unico e per le finalita' di  cui  al  presente
articolo, nell'ottica della valorizzazione del patrimonio immobiliare
pubblico e dell'efficientamento della spesa pubblica, con uno o  piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i
criteri e le modalita' per avviare processi di interoperabilita'  con
la banca dati  degli  immobili  pubblici,  realizzata  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo  2,  comma  222,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  dei  dati,  dei  censimenti  e
delle  informazioni  relativi  al  patrimonio  immobiliare  pubblico,
posseduti in banche dati delle amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  nonche',
sentito il Ministero dell'interno, dell'Agenzia  istituita  ai  sensi
del  decreto-legge  4  febbraio   2010,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010,  n.  50.  Per  l'attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma e' autorizzata  la  spesa
di 50.000 euro  per  l'anno  2024.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
          12-ter. All'articolo 8,  comma  20,  secondo  periodo,  del
decreto-legge 2 marzo 2024, n.  19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2024, n.  56,  dopo  le  parole:  "con  risorse
europee" sono inserite le seguenti: "e per gli  adempimenti  connessi
con l'attuazione della nuova governance europea"»; 
        al comma 13, alinea, dopo le parole: «garantendo altresi'  al
medesimo» e' inserita la seguente: «Commissario»; 
        dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti: 
          «13-bis. All'articolo  21,  comma  3,  primo  periodo,  del
decreto-legge 2 marzo 2024, n.  19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: "concessionari  di
pubblici servizi" sono inserite le seguenti: "o fornitori di  servizi
pubblici  essenziali",  dopo  le  parole:  "controllate,  che"   sono
inserite le seguenti: ", da almeno dodici mesi dalla data di  entrata
in  vigore  della  presente   disposizione,",   le   parole:   "anche
nell'ambito"  sono   sostituite   dalle   seguenti:   "esclusivamente
nell'ambito", le parole: "su tutto il territorio  nazionale  e"  sono
sostituite dalle seguenti: ", con una presenza di sedi strutturate in
almeno la meta' delle regioni italiane e di  un  organico  di  almeno
10.000 lavoratori sul territorio nazionale,  e  siano  dotati"  e  le
parole: "ricezione, digitalizzazione" sono sostituite dalle seguenti:
"digitalizzazione dei servizi al cittadino o nella  digitalizzazione,
ricezione". 
      13-ter.  Al  fine  di  assicurare  celerita'  agli   interventi
necessari al completamento della  rete  impiantistica  integrata  dei
rifiuti nella Regione  siciliana,  nonche'  in  considerazione  degli
ulteriori  interventi  necessari  per  affrontare  la  situazione  di
emergenza connessa alla grave crisi da deficit idrico della  medesima
Regione, dichiarata con delibera del Consiglio  dei  ministri  del  6
maggio 2024, all'articolo  14-quater  del  decreto-legge  9  dicembre
2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  febbraio
2024, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
          "c) assicura la realizzazione degli impianti  di  cui  alla
lettera b)"; 
        b) al comma 4, le parole da: "delle disposizioni  del  codice
dei contratti" fino a: "n. 36," sono soppresse». 
    Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
      «Art. 10-bis (Disposizioni in materia di contributi di  cui  al
comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160). -  1.
Per i contributi riferiti  alle  annualita'  dal  2020  al  2023,  il
superamento del termine  di  cui  all'articolo  1,  comma  32,  primo
periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non comporta la revoca
del contributo a condizione che  alla  data  del  15  settembre  2024
risulti stipulato il contratto di affidamento dei lavori. 
      2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a)  al  comma  31-bis,  le  parole:  "30  aprile  2024"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2024"; 
        b) al comma 32,  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il
seguente: "Per l'anno 2024 il termine di  cui  al  primo  periodo  e'
fissato al 31 dicembre 2024"; 
        c) al comma 34,  al  primo  periodo,  la  parola:  "2023"  e'
sostituita dalla seguente: "2024" e le parole: "31 maggio 2024"  sono
sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2025" e il terzo  periodo  e'
soppresso». 
    All'articolo 11: 
      al  comma  1,  le  parole:  «del  decreto   legislativo»   sono
sostituite dalle seguenti: «del codice della  protezione  civile,  di
cui  al  decreto  legislativo»  e  le  parole:  «del  citato  decreto
legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo codice»; 
      al  comma  2,  le  parole:  «del  decreto   legislativo»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «del   codice   di   cui   al   decreto
legislativo»; 
      al comma 5, dopo le  parole:  «2025  e  2026»  e'  inserito  il
seguente segno di interpunzione: «,»; 
      dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
        «5-bis.  L'autorizzazione  di  spesa  di   cui   all'articolo
1-quater, comma 3, quinto  periodo,  del  decreto-legge  30  dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2022, n. 15, e' integrata di 2 milioni di euro per l'anno 2024. 
        5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 2 milioni  di
euro per l'anno 2024, si provvede  mediante  utilizzo  del  fondo  di
parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della
salute ai  sensi  dell'articolo  34-ter,  comma  5,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. Conseguentemente il livello del  finanziamento
del  fabbisogno  nazionale  standard  cui  concorre   lo   Stato   e'
incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024». 
    Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 11-bis (Finanziamento dell'investimento "Partenariati per
la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa"). -  1.  Tenuto  conto
delle modifiche al PNRR approvate dal Consiglio  dell'Unione  europea
in data 14 maggio 2024, una quota delle risorse di  cui  all'articolo
1, comma 2, lettera f), numero 3, del decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  luglio  2021,  n.
101, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 70 milioni  di  euro
per l'anno 2026,  e'  destinata  al  finanziamento  dell'investimento
"Partenariati per la ricerca  e  l'innovazione  -  Orizzonte  Europa"
della missione 4, componente 2, del PNRR.  Sono  parimenti  destinate
alle medesime finalita' risorse fino a 44 milioni di euro per  l'anno
2024, che possono essere disaccantonate  previa  dimostrazione  della
sussistenza  di  obbligazioni  giuridicamente   vincolanti   di   cui
all'articolo  8,  comma  1,  del  presente   decreto,   assunte   con
riferimento  all'investimento  "Partenariati   per   la   ricerca   e
l'innovazione - Orizzonte Europa". 
      2. Il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche
di coesione  e  il  PNRR,  di  cui  all'articolo  1,  comma  11,  del
decreto-legge 2 marzo 2024, n.  19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29  aprile  2024,  n.  56,  individua  il  cronoprogramma
procedurale contenente gli obiettivi  iniziali,  intermedi  e  finali
dell'investimento di cui al comma 1, nel rispetto del  cronoprogramma
finanziario. Nelle more dell'adozione del decreto  di  cui  al  primo
periodo, si fa riferimento al traguardo previsto  per  l'investimento
"Partenariati per la ricerca  e  l'innovazione  -  Orizzonte  Europa"
nella decisione di  esecuzione  del  Consiglio  del  13  luglio  2021
relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la  ripresa
e la resilienza dell'Italia. 
      Art. 11-ter (Disposizioni per il sostegno alla ricerca  clinica
e traslazionale). - 1. All'articolo 42 del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 5: 
          1) le parole:  "sottoposta  alla  vigilanza  del  Ministero
dello sviluppo economico, che, mediante  l'adozione  di  un  atto  di
indirizzo, puo' definirne gli obiettivi strategici"  sono  sostituite
dalle  seguenti:  "sottoposta  alla  vigilanza  del  Ministero  delle
imprese e del made  in  Italy  e  del  Ministero  della  salute  che,
mediante l'adozione di un atto di indirizzo,  possono  definirne  gli
obiettivi strategici"; 
          2)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente   periodo:   "La
Fondazione  puo'  altresi'  operare  nel   settore   della   ricerca,
prevalentemente clinica e traslazionale, nel  campo  biomedico  e  in
quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi  sanitari  di
ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza"; 
        b) al comma 6 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
"Quando opera nella gestione  dei  servizi  sanitari  e  di  cura  di
elevata specialita', la Fondazione, acquisito  il  parere  vincolante
della regione nel cui territorio sono  erogati  i  servizi  predetti,
agisce  attraverso  la  costituzione  di  un  soggetto   non   profit
partecipato dalla stessa regione". 
      2. All'articolo 1, comma 951, primo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234,  dopo  le  parole:  "sono  da  destinare  alla
promozione della ricerca  e  riconversione  industriale  del  settore
biomedicale" sono aggiunte le seguenti: "nonche' alla ricerca clinica
e traslazionale nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e
della gestione dei servizi  sanitari  di  ricovero  e  cura  di  alta
specializzazione e di eccellenza". 
      3. Al fine di garantire l'integrita'  e  la  continuita'  delle
prestazioni specialistiche del Servizio sanitario nazionale, in  caso
di vendita di complessi aziendali operanti  nei  settori  di  cui  al
comma 1, lettera a), numero 2), disposta nell'ambito di una procedura
di amministrazione  straordinaria,  e'  riconosciuto  il  diritto  di
prelazione alle fondazioni di diritto pubblico o di  diritto  privato
istituite per legge che svolgono attivita' nel settore della  ricerca
biomedicale o che sono abilitate ad operare nei  settori  di  cui  al
comma 1,  lettera  a),  numero  2),  agli  enti  pubblici  dotati  di
competenza nei predetti settori nonche' agli organismi  dai  medesimi
costituiti  o   partecipati.   In   tale   ipotesi   il   commissario
straordinario  menziona  l'esistenza  del   diritto   di   prelazione
nell'avviso di vendita e,  contestualmente  alla  sua  pubblicazione,
trasmette l'avviso al Ministero delle imprese e del made in Italy  il
quale ne da' idonea pubblicita' mediante  pubblicazione  nel  proprio
sito  internet  istituzionale.  All'esito  della  valutazione   delle
offerte pervenute, compiuta ai sensi  dell'articolo  63  del  decreto
legislativo 8 luglio  1999,  n.  270,  il  commissario  straordinario
comunica al Ministero delle imprese e del made in Italy le condizioni
dell'offerta piu' vantaggiosa e il Ministero,  nei  successivi  dieci
giorni, procede con la pubblicazione della comunicazione nel  proprio
sito internet istituzionale. Il diritto di prelazione e'  esercitato,
entro trenta giorni dalla pubblicazione  di  cui  al  terzo  periodo,
mediante invio di  una  dichiarazione  di  impegno  all'acquisto  del
complesso  aziendale  nei   tempi   e   alle   condizioni   contenuti
nell'offerta risultata piu' vantaggiosa e  con  il  versamento  della
cauzione prevista nell'avviso di vendita. La dichiarazione di impegno
e'  inviata  all'indirizzo  di  posta  elettronica   indicato   nella
procedura. Decorso il termine di trenta giorni senza che  il  diritto
di prelazione sia esercitato, il complesso  aziendale  e'  trasferito
all'offerente  risultato  aggiudicatario.  Se  non   sono   pervenute
offerte, con la comunicazione di cui al terzo periodo il  commissario
straordinario indica le condizioni della vendita fissate  nell'avviso
di vendita e la dichiarazione di impegno all'acquisto, fermi i  tempi
e le altre condizioni stabiliti nell'avviso di vendita,  e'  efficace
anche se contiene un prezzo inferiore  di  non  oltre  un  quarto  al
prezzo stabilito nello stesso avviso. 
      4.  La  regione  Lazio  puo'  costituire  o  partecipare   alla
costituzione di soggetti non profit per l'acquisizione e la  gestione
dei complessi aziendali di cui al comma 3». 
    All'articolo 12: 
      al comma 1, primo periodo, la parola: «statali» e' soppressa; 
      al comma 2, lettera  a),  dopo  le  parole:  «comma  1-bis»  e'
inserita la seguente: «, alinea». 
    All'articolo 13: 
      al comma 1, le parole: «all'articolo 13» sono sostituite  dalle
seguenti: «all'articolo 17»; 
      al  comma  2,  la  parola:  «accredito»  e'  sostituita   dalla
seguente:  «accreditamento»,  le  parole:  «decreto  ministeriale   8
settembre 2016 n. 673» sono sostituite dalle seguenti:  «decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  n.  673
dell'8 settembre  2016»  e  le  parole:  «il  Ministero  verifica  il
rispetto di cui al» sono sostituite  dalle  seguenti:  «il  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  verifica   il   rispetto   delle
disposizioni di cui al». 
    All'articolo 14: 
      al comma 1, al secondo periodo, le parole: «del Ministro  della
cultura» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro della  cultura
e  del  Ministro   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale» ed e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Il
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si avvale degli
istituti di cultura al fine di valorizzare la storia della citta'  di
Napoli e il suo contributo per la creazione di un'identita' europea»; 
      al comma 2, le parole: «per  il  2024»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per l'anno 2024»; 
      al comma 3, le parole:  «del  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del regolamento di cui al decreto»; 
      dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        «4-bis. Al fine  di  sostenere  il  mercato  degli  strumenti
musicali, all'articolo 1, comma 357, alinea, della legge 30  dicembre
2021, n. 234, dopo le parole: "aree archeologiche e parchi  naturali"
sono inserite le seguenti:  "e  l'acquisto  di  strumenti  musicali".
All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n.  107,  dopo
le parole: "mostre ed eventi culturali e spettacoli dal  vivo,"  sono
inserite le seguenti: "per l'acquisto di strumenti musicali"»; 
      al comma 5, le parole: «per  il  2024»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per l'anno 2024»; 
      dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
        «5-bis. L'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  1,
comma 1,  lettera  c),  del  decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,  e'
incrementata di 2,7 milioni di  euro  per  l'anno  2027  al  fine  di
garantire   la   prosecuzione    delle    attivita'    dell'Accademia
internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena  e
della Fondazione Scuola di musica di Fiesole di cui  all'articolo  1,
comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.  Alla  ripartizione,
in parti eguali, dell'importo di  cui  al  primo  periodo  in  favore
dell'Accademia  internazionale  di  Imola,  dell'Accademia   musicale
Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di  Fiesole  si
provvede con decreto del Ministro della  cultura,  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto.  Ai  relativi  oneri,  pari  a  2,7
milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge  29
dicembre 2022, n. 197». 
    All'articolo 15: 
      al comma 1, dopo le parole: «n. 89» sono inserite le  seguenti:
«, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n.  120»
e dopo le parole: «Continente africano» e' inserito il seguente segno
di interpunzione: «,»; 
      al comma 2, le parole: «SIMEST S.p.A.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «la societa' SIMEST S.p.A.». 
    All'articolo 16: 
      la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Utilizzo  da  parte
dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. delle somme rivenienti dalla
sottoscrizione di obbligazioni». 
    Nel capo III, dopo l'articolo 16 e' aggiunto il seguente: 
      «Art. 16-bis  (Disposizioni  urgenti  a  sostegno  del  settore
suinicolo). - 1. Al fine di sostenere  gli  operatori  della  filiera
suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali in
conseguenza della diffusione della peste suina africana, alle imprese
della produzione primaria che svolgono attivita'  di  allevamento  di
scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe  da  riproduzione  a
ciclo chiuso e di suini da ingrasso, comprensive  di  allevamenti  da
svezzamento e magronaggio, e' concesso,  nel  limite  massimo  di  10
milioni di euro, per l'anno 2024, un contributo a titolo di  sostegno
in base all'entita' del reale danno economico patito, sulla base  dei
requisiti, delle condizioni e delle procedure individuati dal decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  del  28
luglio 2022  e  dai  decreti  del  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste del 29 settembre 2023 e del  29
dicembre 2023, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette  Ufficiali
n. 216 del 15 settembre 2022, n. 265 del 13 novembre 2023 e n. 37 del
14 febbraio 2024. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
e' riconosciuto un importo pari al 2  per  cento  dell'ammontare  dei
contributi erogati ai sensi del presente comma a titolo  di  rimborso
per le spese di gestione. 
      2. La concessione dei contributi economici di cui al comma 1 e'
subordinata  alla  preventiva  verifica  della   compatibilita'   dei
medesimi con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti  di
Stato nel settore agricolo e agroalimentare. 
      3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari complessivamente a 10
milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 5  milioni  di
euro, mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti
dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 26, comma 1, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e, quanto  a  5  milioni  di  euro,
mediante le  risorse  rivenienti  dalle  economie  residue  derivanti
dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo  223,  comma  1,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  gia'  nella
disponibilita' dell'AGEA. Alla compensazione degli effetti finanziari
in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10  milioni
di  euro  per  l'anno  2024,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
      4. All'articolo 2 del decreto-legge 17  febbraio  2022,  n.  9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 2-bis, al primo periodo, dopo le parole:  "idonee
al contenimento dei cinghiali selvatici" sono aggiunte  le  seguenti:
"; spetta alle  societa'  concessionarie  autostradali  e  agli  enti
proprietari delle strade attuare  gli  interventi  necessari  per  il
rafforzamento delle barriere  stradali  e  autostradali  mediante  la
chiusura, ove possibile, dei varchi  che  corrono  al  di  sotto  del
solido stradale, quali strade bianche, tombini,  sottopassi  o  corsi
d'acqua,  ovvero  al  di  sopra  nei  tratti  in   galleria,   previa
approvazione da parte del Commissario straordinario degli  interventi
e delle modalita' di finanziamento dei corrispondenti  oneri"  e,  al
terzo periodo, dopo le parole: "per l'anno  2022"  sono  aggiunte  le
seguenti: "e di 13 milioni di euro per l'anno 2025"; 
        b) al comma 2-quinquies, le parole: ", pari a 10  milioni  di
euro per l'anno 2022," sono soppresse, dopo le parole: "si  provvede"
sono inserite le seguenti: ", quanto a 10 milioni di euro per  l'anno
2022," e dopo le parole: "dalla legge 28  marzo  2022,  n.  25"  sono
aggiunte le seguenti: ", quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2025,
mediante corrispondente riduzione del Fondo  istituito  dall'articolo
1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,  e,  quanto  a  3
milioni di euro per l'anno 2025,  mediante  corrispondente  riduzione
del fondo di conto capitale di  cui  all'articolo  34-ter,  comma  5,
della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  iscritto  nello  stato  di
previsione della spesa del Ministero della  salute  per  il  triennio
2024-2026"; 
        c) dopo il comma 2-quinquies e' inserito il seguente: 
          "2-sexies. Al fine di potenziare la ricerca delle  carcasse
nelle  aree  destinate  al  depopolamento   intorno   alle   barriere
artificiali deputate al confinamento dei  cinghiali,  il  Commissario
straordinario e' altresi' autorizzato a  riconoscere  un  contributo,
nel limite massimo di 150 euro per unita',  in  favore  dei  soggetti
che, abilitati al contenimento  con  metodi  selettivi,  conferiscono
carcasse nelle aree di stoccaggio o nei macelli  autorizzati.  A  tal
fine e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro  per  l'anno  2025,
che confluisce nella contabilita' speciale intestata  al  Commissario
straordinario". 
      5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al  comma  4,
lettera c), pari complessivamente a 1  milione  di  euro  per  l'anno
2025,  si  provvede  mediante  riduzione   delle   proiezioni   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2024,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste». 
    All'articolo 17: 
      al comma 1, le  parole:  «loro  conti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «propri conti»; 
      al comma 2, le parole: «Avvenuta  l'apertura»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Dopo l'apertura» e le parole:  «ivi  pure  indicata»
sono sostituite dalle seguenti: «ivi indicata»; 
      dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. All'articolo 41 del decreto-legge 17 maggio 2022,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
le  parole:  "nel  2023  rispetto  al  2022  per  l'anno  2024"  sono
sostituite dalle seguenti: "nel 2023  rispetto  al  2019  per  l'anno
2024"». 
    Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 17-bis  (Rispetto  dei  tempi  di  pagamento  e  recupero
forzoso  di  entrate  proprie   delle   province   e   delle   citta'
metropolitane). - 1. Per le finalita' di cui all'articolo  40,  comma
4,  del  decreto-legge  2  marzo  2024,  n.   19,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 aprile  2024,  n.  56,  all'articolo  1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 419  e'  inserito
il seguente: 
        "419-bis. Per  le  province  e  le  citta'  metropolitane  in
dissesto o in piano di riequilibrio, ovvero che abbiano registrato un
disavanzo   nell'ultimo    rendiconto    definitivamente    approvato
disponibile nella banca  dati  delle  amministrazioni  pubbliche,  il
recupero di cui al comma 419  avviene  esclusivamente  a  valere  sul
versamento dell'imposta sulle assicurazioni di  cui  all'articolo  60
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446". 
      Art. 17-ter (Proroga dell'utilizzo  libero  delle  economie  da
mutuo). - 1. All'articolo 7, comma 2,  del  decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n.  125,  la  parola:  "2026"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"2027"». 
    All'articolo 18: 
      al comma 1 sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
nonche'  quelle  di  cui  all'articolo  1,  comma  10,  del  medesimo
decreto-legge n. 35 del 2013, relative alla Sezione degli enti locali
del Fondo per assicurare  la  liquidita'  per  pagamenti  dei  debiti
certi, liquidi ed esigibili, e successivi rifinanziamenti». 
    Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 18-bis (Deroga ai  vincoli  di  utilizzo  dell'avanzo  di
amministrazione previsti dall'articolo 187, comma  3-bis,  del  testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). - 1.  Al  fine
di  facilitare  l'assolvimento   degli   obblighi   derivanti   dalla
realizzazione degli interventi  di  investimento,  nel  rispetto  dei
tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali,
limitatamente agli esercizi finanziari 2024,  2025  e  2026,  non  si
applicano le limitazioni previste dall'articolo 187, comma 3-bis, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  a  condizione  che  il
ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo, in termini  di
cassa, delle entrate  vincolate  per  il  finanziamento  delle  spese
correnti sia stato determinato dalla necessita' di  pagare  spese  in
attuazione del PNRR. 
      Art. 18-ter (Disposizioni per il rafforzamento della  capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche).  -  1.  Al  comma  2
dell'articolo 21-bis  del  decreto-legge  10  agosto  2023,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le
parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre". 
      Art. 18-quater (Disposizioni in materia di segretari comunali).
- 1. Il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso
in carriera, per tutto il periodo in cui permane l'iscrizione in tale
fascia, puo' essere autorizzato allo svolgimento degli  incarichi  di
cui all'articolo 12-bis, comma 1, lettera b),  del  decreto-legge  27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2022, n. 25, per un periodo non superiore a  ventiquattro  mesi
complessivi. 
      2. A seguito di vacanza  della  sede,  anche  per  decorso  del
periodo massimo di incarico di cui al comma 1, il  sindaco  avvia  la
pubblicizzazione della relativa sede di segreteria per la  nomina  di
un segretario avente gli ordinari requisiti. Ove tale  procedura  sia
andata  deserta,   il   sindaco   puo'   procedere   ad   una   nuova
pubblicizzazione della sede aperta anche ai segretari iscritti  nella
fascia iniziale di accesso  in  carriera.  Nell'ipotesi  in  cui  sia
individuato un segretario iscritto nella fascia iniziale  di  accesso
in carriera che abbia espletato le funzioni di cui al citato articolo
12-bis del decreto-legge n. 4 del 2022  per  il  periodo  massimo  di
ventiquattro mesi, ivi incluso  il  segretario  gia'  titolare  della
medesima sede, il sindaco puo' richiedere al  Ministero  dell'interno
l'autorizzazione  a  conferire  un  nuovo  incarico  di  durata   non
superiore a dodici mesi. 
      3. Le autorizzazioni di cui al comma 2 possono essere richieste
anche per i segretari,  autorizzati  ai  sensi  del  citato  articolo
12-bis del decreto-legge n. 4  del  2022,  per  i  quali  il  periodo
massimo di incarico di ventiquattro mesi sia scaduto  nei  centoventi
giorni precedenti alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, purche' la  richiesta  del  sindaco
pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta data
di entrata in vigore. 
      4. Il segretario che, durante i periodi di  incarico  conferiti
ai sensi del presente articolo, consegua  l'iscrizione  nella  fascia
professionale di cui  all'articolo  31,  comma  1,  lettera  b),  del
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  (CCNL)  dei   segretari
comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001  e  per
il biennio economico 1998-1999, del 16  maggio  2001,  e'  collocato,
dalla  data  di  iscrizione,  in  posizione  di  disponibilita'   con
attribuzione del trattamento economico  previsto  per  gli  enti  con
popolazione fino a 3.000 abitanti. 
      5. I periodi di incarico svolti ai sensi del presente  articolo
rilevano esclusivamente ai fini economici,  ferma  restando  la  sola
maturazione dell'anzianita' di servizio  prevista  dall'articolo  31,
comma 1, lettera b), del citato CCNL del 16 maggio 2001. 
      6. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30  dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al primo periodo, le parole: "sei  mesi"  sono  sostituite
dalle seguenti: "un mese,  con  svolgimento  di  almeno  120  ore  di
formazione, anche con modalita' telematiche," e le parole: "due mesi"
sono sostituite dalle seguenti: "un mese"; 
        b) al terzo periodo, le parole: "Nel biennio successivo alla"
sono sostituite dalle seguenti: "Nei tre anni dalla". 
      7. All'articolo 12-bis, comma 2, del decreto-legge  27  gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,
n. 25, la lettera a) e' abrogata. 
      8. Le procedure semplificate per  l'accesso  alla  carriera  di
segretario comunale e provinciale, di  cui  all'articolo  25-bis  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  possono  essere  applicate  ai
bandi di concorso  per  il  reclutamento  dei  segretari  comunali  e
provinciali fino al 31 dicembre 2026. 
      Art.  18-quinquies  (Disposizioni  finanziarie  in  materia  di
PNRR). - 1. Al fine di assicurare la liquidita' di  cassa  necessaria
per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi
del PNRR, fatta salva la disciplina delle anticipazioni gia' prevista
ai  sensi  della  normativa  vigente,  le  Amministrazioni   centrali
titolari delle misure provvedono al  trasferimento  delle  occorrenti
risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per  cento  del
costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine  di  trenta
giorni decorrenti  dalla  data  di  ricevimento  delle  richieste  di
trasferimento. 
      2. In sede di presentazione delle richieste di cui al comma  1,
i soggetti attuatori attestano  l'ammontare  delle  spese  risultanti
dagli stati di avanzamento degli interventi e l'avvenuto espletamento
dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento, nonche'
le verifiche sul  rispetto  dei  requisiti  specifici  del  PNRR.  La
documentazione giustificativa e' conservata agli  atti  dai  soggetti
attuatori ed e' resa disponibile per essere esibita in sede di  audit
e controlli da parte delle autorita' nazionali ed europee. Sulla base
delle attestazioni  di  cui  al  primo  periodo,  le  Amministrazioni
centrali titolari delle misure provvedono ai relativi  trasferimenti,
riservandosi i successivi  controlli  sulla  relativa  documentazione
giustificativa, al piu' tardi, in sede di erogazione del saldo finale
dell'intervento. 
      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e
le modalita' ai quali  le  Amministrazioni  centrali  titolari  delle
misure e i soggetti attuatori si attengono per gli adempimenti di cui
ai commi 1 e 2». 
    All'articolo 19: 
      al comma 1: alla lettera b): 
        al capoverso 527-ter, al primo  periodo,  le  parole:  «entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione»  e  le
parole: «nella tabella 1, di cui all'allegato VI-bis» sono sostituite
dalle seguenti: «nell'allegato VI-bis» e dopo  il  primo  periodo  e'
inserito il seguente: «Restano valide  le  disposizioni  delle  leggi
regionali in vigore antecedentemente alla data di entrata  in  vigore
della presente disposizione, se sono coerenti con le disposizioni del
presente  comma  e  l'importo  del  fondo  e'  capiente  rispetto  al
contributo previsto dall'allegato VI-bis»; 
        al  capoverso  527-quater,  dopo  la  parola:  «Qualora»   e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «non e'
migliorato» sono sostituite dalle seguenti: «non sia migliorato»; 
      alla lettera c), capoverso Allegato VI-bis, le parole: «Tabella
1»  sono soppresse. 
    All'articolo 20: 
      al comma 2, lettera b), le parole:  «si  cui»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui»; 
      al comma 3, la parola: «30%» e' sostituita dalle seguenti:  «30
per cento». 
    All'articolo 21: 
      al comma 1: 
        al primo periodo,  le  parole:  «dall'U.O.»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «dall'unita'  operativa»  e  le  parole:   «Decreto
Dirigenziale n. 112  del  4  giugno  2024  della  Direzione  Generale
Governo del Territorio» sono sostituite dalle seguenti: «decreto  del
direttore generale per il governo del territorio n. 112 del 4  giugno
2024, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione  Campania  n.
43 del 10 giugno 2024»; 
        al secondo periodo,  dopo  la  parola:  «rispettivamente»  il
segno di interpunzione «,» e' soppresso e le parole: «cinque  o  piu'
unita'» sono sostituite dalle seguenti: «cinque o piu' persone»; 
      al comma 4, dopo le parole: «del comune  stesso»  il  segno  di
interpunzione «,» e' soppresso. 
    Nel capo V, all'articolo 22 e' premesso il seguente: 
      «Art. 21-bis (Clausola di salvaguardia). - 1.  Le  disposizioni
del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale  e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con  i
rispettivi statuti e le  relative  norme  di  attuazione,  anche  con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».