Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 9
agosto 2024, n. 113
All'articolo 1:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «all'Agenzia delle entrate»
il segno di interpunzione «,» e' soppresso;
al secondo periodo, le parole: «La comunicazione di cui» sono
sostituite dalle seguenti: «La comunicazione integrativa di cui», le
parole: «a pena dello scarto» sono sostituite dalle seguenti: «a pena
del rigetto» e le parole: «ed e' corredata dagli estremi» sono
sostituite dalle seguenti: «e degli estremi»;
al quinto periodo, le parole: «, sono approvati» sono
sostituite dalle seguenti: «e' approvato»;
al comma 4:
all'alinea, le parole: «micro imprese» sono sostituite dalla
seguente: «microimprese»;
alla lettera a), le parole: «indicati al comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «previsti dal comma 1»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «decreto-legge n. 124» sono
sostituite dalle seguenti: «citato decreto-legge n. 124», dopo le
parole:
«commi 2 e 4» sono inserite le seguenti: «del presente
articolo» e le parole: «delle ZES Unica per il Mezzogiorno» sono
sostituite dalle seguenti: «della ZES unica»;
al secondo periodo, dopo le parole: «le regioni» e dopo le
parole:
«di cui al primo periodo» il segno di interpunzione «,» e'
soppresso, le parole: «decreto-legge n. 124» sono sostituite dalle
seguenti: «citato decreto-legge n. 124» e le parole: «decreto del
Ministro per gli affari europei, il sud» sono sostituite dalle
seguenti: «citato decreto del Ministro per gli affari europei, il
Sud»;
al comma 6, capoverso b), la parola: «entrambi» e' sostituita
dalle seguenti: «gli uni e le altre».
Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis (Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai
lavoratori dipendenti). - 1. Nelle more dell'introduzione del regime
fiscale sostitutivo previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a),
numero 2.4), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per l'anno 2024 e'
erogata un'indennita', di importo pari a 100 euro, ai lavoratori
dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a
28.000 euro;
b) il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del
matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle
condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, oppure ha almeno un figlio che
si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le
circostanze previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), decimo
periodo, dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;
c) l'imposta lorda determinata sui redditi di cui
all'articolo 49 del citato testo unico delle imposte sui redditi, con
esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo
articolo, percepiti dal lavoratore, e' di importo superiore a quello
della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del
citato testo unico delle imposte sui redditi.
2. L'indennita' di cui al comma 1, che non concorre alla
formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, e'
rapportata al periodo di lavoro.
3. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui
al comma 1, lettera a), del presente articolo rileva anche la quota
esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'articolo 16 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dell'articolo 5, commi 2-bis,
2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e
dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Il
medesimo reddito complessivo e' assunto al netto del reddito
dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello
delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del
citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
4. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
riconoscono l'indennita' di cui al comma 1 unitamente alla
tredicesima mensilita' su richiesta del lavoratore, che attesta per
iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e
dei figli, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della
stessa. Qualora in tale sede l'indennita' si riveli non spettante, i
medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo
importo. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato ai
sensi del comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno
successivo all'erogazione in busta paga dell'indennita'.
5. L'indennita' di cui al comma 1 e' rideterminata nella
dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente ed e'
riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto
d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state
assoggettate a ritenuta. L'indennita' risultante dalla dichiarazione
dei redditi e' computata nella determinazione del saldo dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche. Qualora l'indennita' erogata dal
sostituto d'imposta risulti non spettante o spettante in misura
inferiore, il relativo importo e' restituito in sede di
dichiarazione.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in
100,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione dell'importo di cui all'articolo 1, comma
185, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
b) quanto a 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e
delle finanze, per 1.597.255 euro;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e
del made in Italy, per 469.799 euro;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, per 1.074.267 euro;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia,
per 13.806 euro;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, per 15.558.680 euro;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e
del merito, per 729.527 euro;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, per
21.844 euro;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica, per 1.611.835 euro;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per 6.103.790 euro;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita'
e della ricerca, per 1.638.839 euro;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa,
per 2.157.569 euro;
12) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per
254.188 euro;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura,
per 2.670.467 euro;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute,
per 40.338 euro;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, per
57.796 euro.
Art. 2-ter (Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non
aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono). - 1.
Fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del decreto
legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, quando e' irrogata una sanzione
amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai
tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, di
cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13,
non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni
riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta,
nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato
preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle
norme che lo disciplinano, le soglie per l'applicazione delle
sanzioni accessorie, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, previste dal comma 1 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla
meta'.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si
applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi
d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di
ravvedimento di cui all'articolo 2-quater ovvero che ne decadono per
la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 2-quater,
comma 10, lettere a), b) e c).
Art. 2-quater (Imposta sostitutiva per annualita' ancora
accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo
biennale). - 1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici
di affidabilita' fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre
2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e
seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono
adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo,
versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle
relative addizionali nonche' dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo.
2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e'
costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro
autonomo gia' dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, in ciascuna annualita' e il
valore dello stesso incrementato nella misura del:
a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o
superiore a 8 e inferiore a 10;
c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o
superiore a 6 e inferiore a 8;
d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o
superiore a 4 e inferiore a 6;
e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o
superiore a 3 e inferiore a 4;
f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a
3.
3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta
sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e'
costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta gia'
dichiarato in ciascuna annualita' e il valore dello stesso
incrementato nella misura stabilita dal comma 2.
4. Per le annualita' 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al
comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
delle relative addizionali con l'aliquota del:
a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello
di affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 8;
b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello
di affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello
di affidabilita' fiscale e' inferiore a 6.
5. Per le annualita' 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al
comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.
6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli
periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano
le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per
cento.
7. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per
ciascuna annualita' oggetto dell'opzione non puo' essere inferiore a
1.000 euro.
8. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente
articolo e' effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025
oppure mediante pagamento rateale in un massimo di ventiquattro rate
mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso
legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento
rateale, l'opzione, per ciascuna annualita', si perfeziona mediante
il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate,
diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata
successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di
imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.
9. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica
soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, e' successivo
alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto
di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio
2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.
10. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del
regolare pagamento rateale di cui al comma 8, nei confronti dei
soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020,
2021 e 2022, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo
di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, nonche' quelle di cui all'articolo 54,
secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate,
fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:
a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale
di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n.
13;
b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1
di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un
provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle
fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma
1, nonche' dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli
648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso
degli anni d'imposta dal 2018 al 2022;
c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza
dalla rateazione di cui al comma 8 del presente articolo.
11. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 10 e in caso di
mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 8, la
decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualita' di
riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque
validi i pagamenti gia' effettuati, non si da' luogo a rimborso ed e'
possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma
14.
12. Restano altresi' validi i ravvedimenti di cui all'articolo
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui
all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, gia' effettuati alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e non si da' luogo a rimborso.
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per i
soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con
l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di
ciascun anno di riferimento.
14. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici
di affidabilita' fiscale che aderiscono al concordato preventivo
biennale e che hanno adottato, per una o piu' annualita' tra i
periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento
di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per
l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
relativi alle annualita' oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31
dicembre 2027. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli
indici sintetici di affidabilita' fiscale che aderiscono al
concordato preventivo biennale i termini di decadenza per
l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in
scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono stabiliti termini e modalita' di comunicazione delle opzioni di
cui al presente articolo.
16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in
212.162.500 euro per l'anno 2025, 267.650.000 euro per l'anno 2026,
223.087.500 euro per l'anno 2027, 176.225.000 euro per l'anno 2028 e
108.375.000 euro per l'anno 2029, si provvede, quanto a 63.364.583
euro per l'anno 2025, 65.175.000 euro per l'anno 2026 e 16.293.750
euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 148.797.917 euro
per l'anno 2025, 202.475.000 euro per l'anno 2026, 206.793.750 euro
per l'anno 2027, 176.225.000 euro per l'anno 2028 e 108.375.000 euro
per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023,
n. 209».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «Fino alla data di entrata in vigore»
sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di applicazione», le
parole:
«possono ritenersi applicabili» sono sostituite dalle seguenti:
«possono essere applicate» e dopo le parole: «n. 633,» sono inserite
le seguenti:
«nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore
del citato comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146
del 2021,».
All'articolo 4:
al comma 1, secondo periodo, la parola: «7milioni» e'
sostituita dalle seguenti: «7 milioni»;
al comma 2, terzo periodo, le parole: «Le societa' sportive
professionistiche e societa'» sono sostituite dalle seguenti: «Le
societa' sportive professionistiche e le societa'»;
al comma 3, le parole: «Sono esclusi dalla disposizione» sono
sostituite dalle seguenti: «Sono esclusi dall'applicazione delle
disposizioni»;
al comma 4:
al primo periodo, le parole: «Dipartimento dello sport» sono
sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per lo sport»;
al secondo periodo, le parole: «il decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «il regolamento di cui al decreto»;
al terzo periodo, la parola: «web» e' sostituita dalla
seguente:
«internet», le parole: «, e' pubblicato» sono sostituite
dalle seguenti: «e' pubblicato» e le parole: «del citato decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «del citato regolamento di cui al
decreto»;
al comma 5, le parole: «n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «2023/2831 della
Commissione, del 13 dicembre 2023»;
al comma 7, le parole: «Dipartimento dello sport» sono
sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per lo sport».
All'articolo 5:
al comma 2, le parole: «Fino alla data di entrata in vigore»
sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di applicazione» e
dopo le parole: «n. 633 del 1972,» sono inserite le seguenti: «nel
testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato
comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021,»;
al comma 3, dopo le parole: «n. 633 del 1972,» sono inserite le
seguenti: «nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in
vigore del citato comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
n. 146 del 2021,»;
al comma 4:
all'alinea, dopo le parole: «numero 1-septies)» sono inserite
le seguenti: «, introdotto dal comma 1 del presente articolo»;
al capoverso 1-octies), le parole: «diciotto mesi dalla
nascita» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello della nascita».
All'articolo 6:
al comma 1, alinea, dopo le parole: «allegato 1» sono inserite
le seguenti: «al presente decreto»;
al comma 5, dopo le parole: «allegato 2» sono inserite le
seguenti:
«al presente decreto» e dopo le parole: «23 dicembre 2020» il
segno di interpunzione «,» e' soppresso;
al comma 7, dopo le parole: «commi 1 e 5» sono inserite le
seguenti: «del presente articolo».
Nel capo I, dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 6-bis (Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93, in
materia di disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi
abusivamente). - 1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, la parola: "univocamente" e' sostituita
dalla seguente: "prevalentemente";
2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "compresi i
prestatori di servizi di accesso alla rete" sono inserite le
seguenti: "nonche' i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS
pubblicamente disponibili ovunque residenti e ovunque localizzati";
3) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole:
"destinatario del provvedimento" sono aggiunte le seguenti:
"garantendo altresi' ad ogni soggetto che dimostri di possedere un
interesse qualificato la possibilita' di chiedere la revoca dei
provvedimenti di inibizione all'accesso, per documentata carenza dei
requisiti di legge, anche sopravvenuta";
4) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "ai
prestatori di servizi di accesso alla rete," sono inserite le
seguenti: "compresi i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS
pubblicamente disponibili, ovunque residenti e ovunque localizzati,";
5) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: "provvedono
comunque" sono inserite le seguenti: ", entro il medesimo termine
massimo di trenta minuti dalla notificazione del provvedimento di
disabilitazione,";
6) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. I prestatori di servizi di assegnazione di
indirizzi IP, il Registro italiano per il country code Top Level
Domain (ccTLD) .it, i prestatori di servizi di registrazione di nome
a dominio per i ccTLD diversi da quello italiano e per i nomi a
generic Top Level Domain (gTLD), provvedono periodicamente a
riabilitare la risoluzione dei nomi di dominio e l'instradamento del
traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati ai sensi del
presente articolo, decorsi almeno sei mesi dal blocco, e che non
risultino utilizzati per finalita' illecite";
7) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. L'Autorita', al fine di garantire il piu'
efficiente avvio del funzionamento della piattaforma e l'esecuzione
efficace degli ordini di inibizione, fissa, limitatamente al primo
anno di funzionamento della piattaforma, limiti quantitativi massimi
di indirizzi IP e di Fully Qualified Domain Name (FQDN) che possono
essere oggetto di blocco contemporaneamente. Decorso il primo anno di
operativita' della piattaforma nessun limite quantitativo e'
consentito. L'Autorita', al fine di garantire il corretto
funzionamento del processo di oscuramento dei FQDN e degli indirizzi
IP, in base al raggiungimento della capacita' massima dei sistemi di
blocco implementata dagli Internet Service Provider (ISP) secondo le
specifiche tecniche gia' definite ovvero anche in base alla
segnalazione dei soggetti di cui al comma 4, ordina di riabilitare la
risoluzione DNS dei nomi di dominio e di sbloccare l'instradamento
del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati da almeno sei
mesi, pubblicando la lista aggiornata degli indirizzi IP e dei nomi
di dominio DNS sulla piattaforma tecnologica unica con funzionamento
automatizzato, di cui all'articolo 6, comma 2";
b) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: "destinatari dei
provvedimenti di disabilitazione" sono inserite le seguenti: "di cui
al medesimo articolo 2, comma 5".
Art. 6-ter (Introduzione dell'articolo 174-sexies della legge
22 aprile 1941, n. 633). - 1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, nel
titolo III, capo III, sezione II, dopo l'articolo 174-quinquies e'
aggiunto il seguente:
"Art. 174-sexies. - 1. I prestatori di servizi di accesso
alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di
servizi della societa' dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e
gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di
soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP
di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di
servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono
tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come
reverse proxy server per siti web, quando vengono a conoscenza che
siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte
penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo
615-ter o dell'articolo 640-ter del codice penale, devono segnalare
immediatamente all'autorita' giudiziaria o alla polizia giudiziaria
tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni un punto di
contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via
elettronica, con l'Autorita' medesima ai fini dell'esecuzione della
presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabiliti
nell'Unione europea e che offrono servizi in Italia devono designare
per iscritto, notificando all'Autorita' il nome, l'indirizzo postale
e l'indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica
che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare
direttamente, per via elettronica, con l'Autorita' medesima ai fini
dell'esecuzione della presente legge.
3. Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della
segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma
2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica
l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231"».
All'articolo 7:
al comma 5, dopo le parole: «dal 2027 al 2033» il segno di
interpunzione «,» e' soppresso.
Nel capo II, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 7-bis (Proroga di termini in materia di acquisti di beni
e servizi per l'ammodernamento del parco tecnologico e digitale
ospedaliero). - 1. Al fine di garantire il conseguimento degli
obiettivi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
in relazione al sub investimento 1.1.2 "Ammodernamento del parco
tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature" della
missione 6, componente 2, le convenzioni quadro e gli accordi quadro
stipulati dalla societa' Consip S.p.A., funzionali alla realizzazione
delle condizionalita' previste dal traguardo M6C2-6 del PNRR, che
siano in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono prorogati fino al 30 settembre
2025 fatte salve l'eventuale scadenza naturale successiva alla
predetta data e la facolta' di recesso dell'aggiudicatario da
esercitare entro quindici giorni dalla suddetta data di entrata in
vigore.
Art. 7-ter (Proroga di termini per l'affidamento dei lavori). -
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 857
e' sostituito dal seguente:
"857. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma
853 e' tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere
pubbliche entro il 31 ottobre 2024. I risparmi derivanti da eventuali
ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare
esecuzione di cui al comma 858 e successivamente possono essere
utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalita'
previste dal comma 853, a condizione che gli stessi siano impegnati
entro il 30 giugno dell'esercizio successivo".
Art. 7-quater (Proroga del termine per la realizzazione di
tirocini di inclusione sociale). - 1. All'articolo 2, comma 2-bis,
del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: "un
ulteriore anno" sono sostituite dalle seguenti: "due ulteriori
anni"».
Nel capo III, all'articolo 8 sono premessi i seguenti:
«Art. 7-quinquies (Irrilevanza catastale degli allestimenti
mobili in strutture ricettive all'aperto). - 1. A decorrere dal 1°
gennaio 2025, gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di
meccanismi di rotazione in funzione, ubicati nelle strutture
ricettive all'aperto, non rilevano ai fini della rappresentazione e
del censimento catastale e sono pertanto esclusi dalla stima diretta
di cui all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, per la
determinazione della rendita catastale.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, nella
stima diretta della rendita catastale delle strutture ricettive
all'aperto il valore delle aree attrezzate per gli allestimenti di
cui al comma 1 e di quelle non attrezzate destinate al pernottamento
degli ospiti e' aumentato rispettivamente nella misura dell'85 per
cento e del 55 per cento rispetto a quello di mercato ordinariamente
attribuito a tali componenti immobiliari.
3. Gli intestatari catastali delle strutture di cui al comma 1,
a decorrere dal 1° gennaio 2025, presentano, entro il 15 giugno 2025,
atti di aggiornamento geometrico ai sensi dell'articolo 8 della legge
1° ottobre 1969, n. 679, per l'aggiornamento della mappa catastale,
nonche' atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per
l'aggiornamento del Catasto dei fabbricati, in coerenza con quanto
previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo. Si applicano le
sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 20 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.
4. L'Agenzia delle entrate, qualora rilevi la mancata
presentazione degli atti di aggiornamento di cui al comma 3, attiva
il procedimento di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del turismo, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuate le eventuali ulteriori fonti
informative necessarie per le attivita' di monitoraggio.
6. Limitatamente all'anno di imposizione 2025, in deroga
all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per
gli atti di aggiornamento di cui al presente articolo, presentati
entro il 15 giugno 2025, le rendite catastali rideterminate hanno
effetto dal 1° gennaio 2025.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7-sexies (Disposizioni in materia di regime dell'IVA per
prestazioni di chirurgia estetica). - 1. All'articolo 4-quater, comma
2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole da:
"Resta fermo" fino a: "ai fini dell'IVA" sono sostituite dalle
seguenti: "Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati
in relazione" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si
fa luogo a rimborsi d'imposta".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3,5 milioni di
euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «rese indisponibili, nei rispettivi»
sono sostituite dalle seguenti: «rese indisponibili nei rispettivi» e
le parole: «e in quelli ad essi collegati» sono sostituite dalle
seguenti: «e di quelli ad essi collegati»;
al comma 2, le parole: «Piano nazionale complementare» sono
sostituite dalle seguenti: «Piano nazionale per gli investimenti
complementari» e le parole: «comma 3, del decreto-legge n. 19» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 3, del citato decreto-legge n. 19»;
alla rubrica, le parole: «Piano nazionale complementare» sono
sostituite dalle seguenti: «Piano nazionale per gli investimenti
complementari».
Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:
«Art. 8-bis (Disposizioni in materia di investimenti
infrastrutturali). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 140, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) il contributo puo' essere richiesto per investimenti
destinati a opere pubbliche in materia di messa in sicurezza del
territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza di strade,
ponti e viadotti nonche' di messa in sicurezza ed efficientamento
energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici";
b) al comma 141, il primo e il secondo periodo sono
sostituiti dai seguenti: "L'ammontare del contributo attribuito a
ciascun ente e' determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio
precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze. Qualora l'entita' delle richieste pervenute superi
l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e' effettuata a
favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di
amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle
entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5
dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo
esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando comunque ai
comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota
accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla meta' delle
risorse disponibili";
c) al comma 143, le parole: ", fermi restando in ogni caso le
scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza" sono soppresse;
d) al comma 148-ter, dopo il secondo periodo e' aggiunto il
seguente: "Parimenti non sono soggetti a revoca i contributi riferiti
all'anno 2022, assegnati con decreto del Ministero dell'interno del
18 luglio 2022, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 175 del 28 luglio 2022, relativi alle opere per le quali alla data
del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento
dei lavori".
Art. 8-ter (Disposizioni urgenti in materia di interventi di
rigenerazione urbana). - 1. All'articolo 1, comma 42-quater, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ", unitamente ai comuni
beneficiari delle restanti risorse di cui al comma 42 per il periodo
2021-2026," sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31
ottobre 2024, sono individuati attraverso il codice unico di progetto
(CUP) gli interventi finanziati esclusivamente a valere sulle risorse
nazionali di cui al comma 42, nonche' i termini, gli obblighi per la
realizzazione dei medesimi interventi e le relative modalita' di
monitoraggio e rendicontazione. I comuni individuati con il decreto
di cui al precedente periodo concludono i lavori entro il 31 dicembre
2027. Il medesimo decreto provvede altresi' alla revoca delle risorse
assegnate ai comuni per interventi per i quali alla data del 15
settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei
lavori".
2. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.
91, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2
marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
aprile 2024, n. 56"».
All'articolo 9:
al comma 1, capoverso 4-bis, le parole: «anno accademico
2024-2025» sono sostituite dalle seguenti: «anno accademico
2024/2025»;
al comma 2, le parole: «per il 2024» sono sostituite dalle
seguenti: «per l'anno 2024», le parole: «per il 2025» sono sostituite
dalle seguenti: «per l'anno 2025» e le parole: «decreto-legge n. 48»
sono sostituite dalle seguenti: «citato decreto-legge n. 48»;
al comma 4, capoverso 623, primo periodo, le parole: «piano
nazionale per la sperimentazione della filiera
tecnologico-professionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano
nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera
formativa tecnologico-professionale», dopo le parole:
«dell'istruzione e del merito» sono inserite le seguenti: «n. 240
del», le parole: «articolo 11 del decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 11 del regolamento di cui al decreto» e le
parole: «tecnologiche, e all'innovazione digitale,» sono sostituite
dalle seguenti: «tecnologiche e all'innovazione digitale»;
alla rubrica, le parole: «2024-2025», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «2024/2025».
All'articolo 10:
al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 26 del»
sono inserite le seguenti: «testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica, di cui al» e, al capoverso 5-bis, le parole:
«all'articolo 26, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma
5 del presente articolo»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 4, comma 9-quater, del citato testo
unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le
parole: "e dei prodotti lattiero-caseari" sono sostituite dalle
seguenti: ", dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti
ortofrutticoli"»;
al comma 3, alinea, le parole: «di cui comma 6» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 6»;
al comma 4, le parole: «di cui comma 3» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al comma 3»;
al comma 5, la parola: «web» e' sostituita dalla seguente:
«internet»;
al comma 10, la parola: «web» e' sostituita dalla seguente:
«internet»;
al comma 11, le parole: «tecnico contabile» sono sostituite
dalla seguente: «tecnico-contabile»;
dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
«12-bis. Allo scopo di consentire l'integrazione e
l'adeguamento dei sistemi informativi delle amministrazioni
pubbliche, anche in vista dell'adozione del sistema di contabilita'
economico-patrimoniale unico e per le finalita' di cui al presente
articolo, nell'ottica della valorizzazione del patrimonio immobiliare
pubblico e dell'efficientamento della spesa pubblica, con uno o piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i
criteri e le modalita' per avviare processi di interoperabilita' con
la banca dati degli immobili pubblici, realizzata dal Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 222,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dei dati, dei censimenti e
delle informazioni relativi al patrimonio immobiliare pubblico,
posseduti in banche dati delle amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche',
sentito il Ministero dell'interno, dell'Agenzia istituita ai sensi
del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50. Per l'attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma e' autorizzata la spesa
di 50.000 euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
12-ter. All'articolo 8, comma 20, secondo periodo, del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: "con risorse
europee" sono inserite le seguenti: "e per gli adempimenti connessi
con l'attuazione della nuova governance europea"»;
al comma 13, alinea, dopo le parole: «garantendo altresi' al
medesimo» e' inserita la seguente: «Commissario»;
dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti:
«13-bis. All'articolo 21, comma 3, primo periodo, del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: "concessionari di
pubblici servizi" sono inserite le seguenti: "o fornitori di servizi
pubblici essenziali", dopo le parole: "controllate, che" sono
inserite le seguenti: ", da almeno dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione,", le parole: "anche
nell'ambito" sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente
nell'ambito", le parole: "su tutto il territorio nazionale e" sono
sostituite dalle seguenti: ", con una presenza di sedi strutturate in
almeno la meta' delle regioni italiane e di un organico di almeno
10.000 lavoratori sul territorio nazionale, e siano dotati" e le
parole: "ricezione, digitalizzazione" sono sostituite dalle seguenti:
"digitalizzazione dei servizi al cittadino o nella digitalizzazione,
ricezione".
13-ter. Al fine di assicurare celerita' agli interventi
necessari al completamento della rete impiantistica integrata dei
rifiuti nella Regione siciliana, nonche' in considerazione degli
ulteriori interventi necessari per affrontare la situazione di
emergenza connessa alla grave crisi da deficit idrico della medesima
Regione, dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 6
maggio 2024, all'articolo 14-quater del decreto-legge 9 dicembre
2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio
2024, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla
lettera b)";
b) al comma 4, le parole da: "delle disposizioni del codice
dei contratti" fino a: "n. 36," sono soppresse».
Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Disposizioni in materia di contributi di cui al
comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160). - 1.
Per i contributi riferiti alle annualita' dal 2020 al 2023, il
superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 32, primo
periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non comporta la revoca
del contributo a condizione che alla data del 15 settembre 2024
risulti stipulato il contratto di affidamento dei lavori.
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 31-bis, le parole: "30 aprile 2024" sono
sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2024";
b) al comma 32, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: "Per l'anno 2024 il termine di cui al primo periodo e'
fissato al 31 dicembre 2024";
c) al comma 34, al primo periodo, la parola: "2023" e'
sostituita dalla seguente: "2024" e le parole: "31 maggio 2024" sono
sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2025" e il terzo periodo e'
soppresso».
All'articolo 11:
al comma 1, le parole: «del decreto legislativo» sono
sostituite dalle seguenti: «del codice della protezione civile, di
cui al decreto legislativo» e le parole: «del citato decreto
legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo codice»;
al comma 2, le parole: «del decreto legislativo» sono
sostituite dalle seguenti: «del codice di cui al decreto
legislativo»;
al comma 5, dopo le parole: «2025 e 2026» e' inserito il
seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2022, n. 15, e' integrata di 2 milioni di euro per l'anno 2024.
5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 2 milioni di
euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo del fondo di
parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della
salute ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Conseguentemente il livello del finanziamento
del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato e'
incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024».
Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis (Finanziamento dell'investimento "Partenariati per
la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa"). - 1. Tenuto conto
delle modifiche al PNRR approvate dal Consiglio dell'Unione europea
in data 14 maggio 2024, una quota delle risorse di cui all'articolo
1, comma 2, lettera f), numero 3, del decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.
101, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 70 milioni di euro
per l'anno 2026, e' destinata al finanziamento dell'investimento
"Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa"
della missione 4, componente 2, del PNRR. Sono parimenti destinate
alle medesime finalita' risorse fino a 44 milioni di euro per l'anno
2024, che possono essere disaccantonate previa dimostrazione della
sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui
all'articolo 8, comma 1, del presente decreto, assunte con
riferimento all'investimento "Partenariati per la ricerca e
l'innovazione - Orizzonte Europa".
2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche
di coesione e il PNRR, di cui all'articolo 1, comma 11, del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individua il cronoprogramma
procedurale contenente gli obiettivi iniziali, intermedi e finali
dell'investimento di cui al comma 1, nel rispetto del cronoprogramma
finanziario. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo
periodo, si fa riferimento al traguardo previsto per l'investimento
"Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa"
nella decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021
relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa
e la resilienza dell'Italia.
Art. 11-ter (Disposizioni per il sostegno alla ricerca clinica
e traslazionale). - 1. All'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5:
1) le parole: "sottoposta alla vigilanza del Ministero
dello sviluppo economico, che, mediante l'adozione di un atto di
indirizzo, puo' definirne gli obiettivi strategici" sono sostituite
dalle seguenti: "sottoposta alla vigilanza del Ministero delle
imprese e del made in Italy e del Ministero della salute che,
mediante l'adozione di un atto di indirizzo, possono definirne gli
obiettivi strategici";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
Fondazione puo' altresi' operare nel settore della ricerca,
prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in
quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari di
ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza";
b) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Quando opera nella gestione dei servizi sanitari e di cura di
elevata specialita', la Fondazione, acquisito il parere vincolante
della regione nel cui territorio sono erogati i servizi predetti,
agisce attraverso la costituzione di un soggetto non profit
partecipato dalla stessa regione".
2. All'articolo 1, comma 951, primo periodo, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "sono da destinare alla
promozione della ricerca e riconversione industriale del settore
biomedicale" sono aggiunte le seguenti: "nonche' alla ricerca clinica
e traslazionale nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e
della gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta
specializzazione e di eccellenza".
3. Al fine di garantire l'integrita' e la continuita' delle
prestazioni specialistiche del Servizio sanitario nazionale, in caso
di vendita di complessi aziendali operanti nei settori di cui al
comma 1, lettera a), numero 2), disposta nell'ambito di una procedura
di amministrazione straordinaria, e' riconosciuto il diritto di
prelazione alle fondazioni di diritto pubblico o di diritto privato
istituite per legge che svolgono attivita' nel settore della ricerca
biomedicale o che sono abilitate ad operare nei settori di cui al
comma 1, lettera a), numero 2), agli enti pubblici dotati di
competenza nei predetti settori nonche' agli organismi dai medesimi
costituiti o partecipati. In tale ipotesi il commissario
straordinario menziona l'esistenza del diritto di prelazione
nell'avviso di vendita e, contestualmente alla sua pubblicazione,
trasmette l'avviso al Ministero delle imprese e del made in Italy il
quale ne da' idonea pubblicita' mediante pubblicazione nel proprio
sito internet istituzionale. All'esito della valutazione delle
offerte pervenute, compiuta ai sensi dell'articolo 63 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il commissario straordinario
comunica al Ministero delle imprese e del made in Italy le condizioni
dell'offerta piu' vantaggiosa e il Ministero, nei successivi dieci
giorni, procede con la pubblicazione della comunicazione nel proprio
sito internet istituzionale. Il diritto di prelazione e' esercitato,
entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al terzo periodo,
mediante invio di una dichiarazione di impegno all'acquisto del
complesso aziendale nei tempi e alle condizioni contenuti
nell'offerta risultata piu' vantaggiosa e con il versamento della
cauzione prevista nell'avviso di vendita. La dichiarazione di impegno
e' inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella
procedura. Decorso il termine di trenta giorni senza che il diritto
di prelazione sia esercitato, il complesso aziendale e' trasferito
all'offerente risultato aggiudicatario. Se non sono pervenute
offerte, con la comunicazione di cui al terzo periodo il commissario
straordinario indica le condizioni della vendita fissate nell'avviso
di vendita e la dichiarazione di impegno all'acquisto, fermi i tempi
e le altre condizioni stabiliti nell'avviso di vendita, e' efficace
anche se contiene un prezzo inferiore di non oltre un quarto al
prezzo stabilito nello stesso avviso.
4. La regione Lazio puo' costituire o partecipare alla
costituzione di soggetti non profit per l'acquisizione e la gestione
dei complessi aziendali di cui al comma 3».
All'articolo 12:
al comma 1, primo periodo, la parola: «statali» e' soppressa;
al comma 2, lettera a), dopo le parole: «comma 1-bis» e'
inserita la seguente: «, alinea».
All'articolo 13:
al comma 1, le parole: «all'articolo 13» sono sostituite dalle
seguenti: «all'articolo 17»;
al comma 2, la parola: «accredito» e' sostituita dalla
seguente: «accreditamento», le parole: «decreto ministeriale 8
settembre 2016 n. 673» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 673
dell'8 settembre 2016» e le parole: «il Ministero verifica il
rispetto di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero
dell'universita' e della ricerca verifica il rispetto delle
disposizioni di cui al».
All'articolo 14:
al comma 1, al secondo periodo, le parole: «del Ministro della
cultura» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro della cultura
e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si avvale degli
istituti di cultura al fine di valorizzare la storia della citta' di
Napoli e il suo contributo per la creazione di un'identita' europea»;
al comma 2, le parole: «per il 2024» sono sostituite dalle
seguenti: «per l'anno 2024»;
al comma 3, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «del regolamento di cui al decreto»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di sostenere il mercato degli strumenti
musicali, all'articolo 1, comma 357, alinea, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, dopo le parole: "aree archeologiche e parchi naturali"
sono inserite le seguenti: "e l'acquisto di strumenti musicali".
All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo
le parole: "mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo," sono
inserite le seguenti: "per l'acquisto di strumenti musicali"»;
al comma 5, le parole: «per il 2024» sono sostituite dalle
seguenti: «per l'anno 2024»;
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e'
incrementata di 2,7 milioni di euro per l'anno 2027 al fine di
garantire la prosecuzione delle attivita' dell'Accademia
internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e
della Fondazione Scuola di musica di Fiesole di cui all'articolo 1,
comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione,
in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore
dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale
Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole si
provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Ai relativi oneri, pari a 2,7
milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29
dicembre 2022, n. 197».
All'articolo 15:
al comma 1, dopo le parole: «n. 89» sono inserite le seguenti:
«, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120»
e dopo le parole: «Continente africano» e' inserito il seguente segno
di interpunzione: «,»;
al comma 2, le parole: «SIMEST S.p.A.» sono sostituite dalle
seguenti: «la societa' SIMEST S.p.A.».
All'articolo 16:
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Utilizzo da parte
dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. delle somme rivenienti dalla
sottoscrizione di obbligazioni».
Nel capo III, dopo l'articolo 16 e' aggiunto il seguente:
«Art. 16-bis (Disposizioni urgenti a sostegno del settore
suinicolo). - 1. Al fine di sostenere gli operatori della filiera
suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali in
conseguenza della diffusione della peste suina africana, alle imprese
della produzione primaria che svolgono attivita' di allevamento di
scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a
ciclo chiuso e di suini da ingrasso, comprensive di allevamenti da
svezzamento e magronaggio, e' concesso, nel limite massimo di 10
milioni di euro, per l'anno 2024, un contributo a titolo di sostegno
in base all'entita' del reale danno economico patito, sulla base dei
requisiti, delle condizioni e delle procedure individuati dal decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28
luglio 2022 e dai decreti del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste del 29 settembre 2023 e del 29
dicembre 2023, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali
n. 216 del 15 settembre 2022, n. 265 del 13 novembre 2023 e n. 37 del
14 febbraio 2024. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
e' riconosciuto un importo pari al 2 per cento dell'ammontare dei
contributi erogati ai sensi del presente comma a titolo di rimborso
per le spese di gestione.
2. La concessione dei contributi economici di cui al comma 1 e'
subordinata alla preventiva verifica della compatibilita' dei
medesimi con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di
Stato nel settore agricolo e agroalimentare.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari complessivamente a 10
milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di
euro, mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti
dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 26, comma 1, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e, quanto a 5 milioni di euro,
mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti
dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 223, comma 1,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, gia' nella
disponibilita' dell'AGEA. Alla compensazione degli effetti finanziari
in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10 milioni
di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, al primo periodo, dopo le parole: "idonee
al contenimento dei cinghiali selvatici" sono aggiunte le seguenti:
"; spetta alle societa' concessionarie autostradali e agli enti
proprietari delle strade attuare gli interventi necessari per il
rafforzamento delle barriere stradali e autostradali mediante la
chiusura, ove possibile, dei varchi che corrono al di sotto del
solido stradale, quali strade bianche, tombini, sottopassi o corsi
d'acqua, ovvero al di sopra nei tratti in galleria, previa
approvazione da parte del Commissario straordinario degli interventi
e delle modalita' di finanziamento dei corrispondenti oneri" e, al
terzo periodo, dopo le parole: "per l'anno 2022" sono aggiunte le
seguenti: "e di 13 milioni di euro per l'anno 2025";
b) al comma 2-quinquies, le parole: ", pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2022," sono soppresse, dopo le parole: "si provvede"
sono inserite le seguenti: ", quanto a 10 milioni di euro per l'anno
2022," e dopo le parole: "dalla legge 28 marzo 2022, n. 25" sono
aggiunte le seguenti: ", quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2025,
mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito dall'articolo
1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e, quanto a 3
milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione
del fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio
2024-2026";
c) dopo il comma 2-quinquies e' inserito il seguente:
"2-sexies. Al fine di potenziare la ricerca delle carcasse
nelle aree destinate al depopolamento intorno alle barriere
artificiali deputate al confinamento dei cinghiali, il Commissario
straordinario e' altresi' autorizzato a riconoscere un contributo,
nel limite massimo di 150 euro per unita', in favore dei soggetti
che, abilitati al contenimento con metodi selettivi, conferiscono
carcasse nelle aree di stoccaggio o nei macelli autorizzati. A tal
fine e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025,
che confluisce nella contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario".
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4,
lettera c), pari complessivamente a 1 milione di euro per l'anno
2025, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste».
All'articolo 17:
al comma 1, le parole: «loro conti» sono sostituite dalle
seguenti: «propri conti»;
al comma 2, le parole: «Avvenuta l'apertura» sono sostituite
dalle seguenti: «Dopo l'apertura» e le parole: «ivi pure indicata»
sono sostituite dalle seguenti: «ivi indicata»;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. All'articolo 41 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
le parole: "nel 2023 rispetto al 2022 per l'anno 2024" sono
sostituite dalle seguenti: "nel 2023 rispetto al 2019 per l'anno
2024"».
Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:
«Art. 17-bis (Rispetto dei tempi di pagamento e recupero
forzoso di entrate proprie delle province e delle citta'
metropolitane). - 1. Per le finalita' di cui all'articolo 40, comma
4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, all'articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 419 e' inserito
il seguente:
"419-bis. Per le province e le citta' metropolitane in
dissesto o in piano di riequilibrio, ovvero che abbiano registrato un
disavanzo nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato
disponibile nella banca dati delle amministrazioni pubbliche, il
recupero di cui al comma 419 avviene esclusivamente a valere sul
versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".
Art. 17-ter (Proroga dell'utilizzo libero delle economie da
mutuo). - 1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125, la parola: "2026" e' sostituita dalla seguente:
"2027"».
All'articolo 18:
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonche' quelle di cui all'articolo 1, comma 10, del medesimo
decreto-legge n. 35 del 2013, relative alla Sezione degli enti locali
del Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili, e successivi rifinanziamenti».
Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:
«Art. 18-bis (Deroga ai vincoli di utilizzo dell'avanzo di
amministrazione previsti dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). - 1. Al fine
di facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla
realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei
tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali,
limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, non si
applicano le limitazioni previste dall'articolo 187, comma 3-bis, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a condizione che il
ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo, in termini di
cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento delle spese
correnti sia stato determinato dalla necessita' di pagare spese in
attuazione del PNRR.
Art. 18-ter (Disposizioni per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche). - 1. Al comma 2
dell'articolo 21-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le
parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".
Art. 18-quater (Disposizioni in materia di segretari comunali).
- 1. Il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso
in carriera, per tutto il periodo in cui permane l'iscrizione in tale
fascia, puo' essere autorizzato allo svolgimento degli incarichi di
cui all'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi
complessivi.
2. A seguito di vacanza della sede, anche per decorso del
periodo massimo di incarico di cui al comma 1, il sindaco avvia la
pubblicizzazione della relativa sede di segreteria per la nomina di
un segretario avente gli ordinari requisiti. Ove tale procedura sia
andata deserta, il sindaco puo' procedere ad una nuova
pubblicizzazione della sede aperta anche ai segretari iscritti nella
fascia iniziale di accesso in carriera. Nell'ipotesi in cui sia
individuato un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso
in carriera che abbia espletato le funzioni di cui al citato articolo
12-bis del decreto-legge n. 4 del 2022 per il periodo massimo di
ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario gia' titolare della
medesima sede, il sindaco puo' richiedere al Ministero dell'interno
l'autorizzazione a conferire un nuovo incarico di durata non
superiore a dodici mesi.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 2 possono essere richieste
anche per i segretari, autorizzati ai sensi del citato articolo
12-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, per i quali il periodo
massimo di incarico di ventiquattro mesi sia scaduto nei centoventi
giorni precedenti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, purche' la richiesta del sindaco
pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta data
di entrata in vigore.
4. Il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti
ai sensi del presente articolo, consegua l'iscrizione nella fascia
professionale di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del
contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dei segretari
comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per
il biennio economico 1998-1999, del 16 maggio 2001, e' collocato,
dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilita' con
attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti con
popolazione fino a 3.000 abitanti.
5. I periodi di incarico svolti ai sensi del presente articolo
rilevano esclusivamente ai fini economici, ferma restando la sola
maturazione dell'anzianita' di servizio prevista dall'articolo 31,
comma 1, lettera b), del citato CCNL del 16 maggio 2001.
6. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "un mese, con svolgimento di almeno 120 ore di
formazione, anche con modalita' telematiche," e le parole: "due mesi"
sono sostituite dalle seguenti: "un mese";
b) al terzo periodo, le parole: "Nel biennio successivo alla"
sono sostituite dalle seguenti: "Nei tre anni dalla".
7. All'articolo 12-bis, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,
n. 25, la lettera a) e' abrogata.
8. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di
segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-bis del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai
bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e
provinciali fino al 31 dicembre 2026.
Art. 18-quinquies (Disposizioni finanziarie in materia di
PNRR). - 1. Al fine di assicurare la liquidita' di cassa necessaria
per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi
del PNRR, fatta salva la disciplina delle anticipazioni gia' prevista
ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni centrali
titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti
risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del
costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di trenta
giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di
trasferimento.
2. In sede di presentazione delle richieste di cui al comma 1,
i soggetti attuatori attestano l'ammontare delle spese risultanti
dagli stati di avanzamento degli interventi e l'avvenuto espletamento
dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento, nonche'
le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR. La
documentazione giustificativa e' conservata agli atti dai soggetti
attuatori ed e' resa disponibile per essere esibita in sede di audit
e controlli da parte delle autorita' nazionali ed europee. Sulla base
delle attestazioni di cui al primo periodo, le Amministrazioni
centrali titolari delle misure provvedono ai relativi trasferimenti,
riservandosi i successivi controlli sulla relativa documentazione
giustificativa, al piu' tardi, in sede di erogazione del saldo finale
dell'intervento.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e
le modalita' ai quali le Amministrazioni centrali titolari delle
misure e i soggetti attuatori si attengono per gli adempimenti di cui
ai commi 1 e 2».
All'articolo 19:
al comma 1: alla lettera b):
al capoverso 527-ter, al primo periodo, le parole: «entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» e le
parole: «nella tabella 1, di cui all'allegato VI-bis» sono sostituite
dalle seguenti: «nell'allegato VI-bis» e dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: «Restano valide le disposizioni delle leggi
regionali in vigore antecedentemente alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, se sono coerenti con le disposizioni del
presente comma e l'importo del fondo e' capiente rispetto al
contributo previsto dall'allegato VI-bis»;
al capoverso 527-quater, dopo la parola: «Qualora» e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «non e'
migliorato» sono sostituite dalle seguenti: «non sia migliorato»;
alla lettera c), capoverso Allegato VI-bis, le parole: «Tabella
1» sono soppresse.
All'articolo 20:
al comma 2, lettera b), le parole: «si cui» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui»;
al comma 3, la parola: «30%» e' sostituita dalle seguenti: «30
per cento».
All'articolo 21:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «dall'U.O.» sono sostituite
dalle seguenti: «dall'unita' operativa» e le parole: «Decreto
Dirigenziale n. 112 del 4 giugno 2024 della Direzione Generale
Governo del Territorio» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del
direttore generale per il governo del territorio n. 112 del 4 giugno
2024, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania n.
43 del 10 giugno 2024»;
al secondo periodo, dopo la parola: «rispettivamente» il
segno di interpunzione «,» e' soppresso e le parole: «cinque o piu'
unita'» sono sostituite dalle seguenti: «cinque o piu' persone»;
al comma 4, dopo le parole: «del comune stesso» il segno di
interpunzione «,» e' soppresso.
Nel capo V, all'articolo 22 e' premesso il seguente:
«Art. 21-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni
del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».