(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA  IL  GOVERNO
  DELLA REPUBBLICA  ITALIANA  ED  IL  GOVERNO  DELLA  REPUBBLICA  DEL
  SENEGAL 
 
    Il  Governo  della  Repubblica  Italiana  ed  il  Governo   della
Repubblica del Senegal qui di seguito denominati «le Parti», 
    desiderando di promuovere  un'efficace  cooperazione  tra  i  due
Paesi con l'intento di  reprimere  la  criminalita'  sulla  base  del
reciproco rispetto della sovranita',  dell'uguaglianza  e  del  mutuo
vantaggio; 
    ritenendo che tale obiettivo puo' essere conseguito  mediante  la
conclusione di un trattato bilaterale che stabilisca norme in materia
di assistenza giudiziaria nel settore penale, 
    hanno stabilito quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
 
                               Oggetto 
 
    1. Le  Parti,  in  conformita'  alle  disposizioni  del  presente
Trattato, si impegnano  a  prestarsi  reciprocamente  la  piu'  ampia
assistenza giudiziaria in materia penale. 
    2. Tale assistenza comprende: 
      (a) la ricerca e l'identificazione di persone; 
      (b) la notifica di atti e  documenti  relativi  a  procedimenti
penali; 
      (c) la citazione di  persone  per  la  comparizione  volontaria
dinanzi all'Autorita' competente della Parte Richiedente; 
      (d) la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova; 
      (e) l'espletamento e la trasmissione di perizie; 
      (f) l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni; 
      (g) l'assunzione di interrogatori; 
      (h) il trasferimento di persone detenute  al  fine  di  rendere
testimonianza  o  interrogatorio  o  di  partecipare  ad  altri  atti
processuali; 
      (i)  l'esecuzione  di  ispezioni  giudiziarie,   perquisizioni,
congelamenti di beni e sequestri; 
      (j) la confisca dei proventi di reato  e  delle  cose  comunque
riconducibili al reato; 
      (k) la comunicazione dell'esito dei procedimenti  penali  e  la
trasmissione di sentenze penali  e  di  informazioni  estratte  dagli
archivi giudiziari; 
      (1) lo scambio di informazioni in materia di diritto; 
      (m) le intercettazioni telefoniche e ambientali  con  finalita'
probatoria; 
      (n) qualsiasi altra forma di assistenza che non  contrasti  con
le leggi dello Stato Richiesto.