Allegato
TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL
SENEGAL
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della
Repubblica del Senegal qui di seguito denominati «le Parti»,
desiderando di promuovere un'efficace cooperazione tra i due
Paesi con l'intento di reprimere la criminalita' sulla base del
reciproco rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo
vantaggio;
ritenendo che tale obiettivo puo' essere conseguito mediante la
conclusione di un trattato bilaterale che stabilisca norme in materia
di assistenza giudiziaria nel settore penale,
hanno stabilito quanto segue:
Articolo 1
Oggetto
1. Le Parti, in conformita' alle disposizioni del presente
Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia
assistenza giudiziaria in materia penale.
2. Tale assistenza comprende:
(a) la ricerca e l'identificazione di persone;
(b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti
penali;
(c) la citazione di persone per la comparizione volontaria
dinanzi all'Autorita' competente della Parte Richiedente;
(d) la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;
(e) l'espletamento e la trasmissione di perizie;
(f) l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni;
(g) l'assunzione di interrogatori;
(h) il trasferimento di persone detenute al fine di rendere
testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altri atti
processuali;
(i) l'esecuzione di ispezioni giudiziarie, perquisizioni,
congelamenti di beni e sequestri;
(j) la confisca dei proventi di reato e delle cose comunque
riconducibili al reato;
(k) la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la
trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli
archivi giudiziari;
(1) lo scambio di informazioni in materia di diritto;
(m) le intercettazioni telefoniche e ambientali con finalita'
probatoria;
(n) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con
le leggi dello Stato Richiesto.