Articolo 10
Assunzione Probatoria nello Stato Richiedente
1. La Parte Richiesta, su domanda della Parte Richiedente, cita
la persona a comparire dinanzi all'Autorita' competente nel
territorio della Parte Richiedente ai fini del compimento di
interrogatori, testimonianze, perizie o di ogni altro atto relativo
all'indagine o al processo. La Parte Richiesta informa
tempestivamente la Parte Richiedente dell'esito delle attivita'
espletate.
2. La Parte Richiedente trasmette alla Parte Richiesta la
richiesta di notifica della citazione a comparire dinanzi ad
un'Autorita' del territorio della Parte Richiedente almeno sessanta
giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che la
Parte Richiedente abbia concordato un limite di tempo inferiore per i
casi urgenti.
3. Nella richiesta, la Parte Richiedente indica la misura in cui
sono concessi alla persona citata indennita' e rimborsi spese, cosi'
come previsto all'Articolo 5 paragrafo 2 lettera (g).