(Allegato-art. 10)
                             Articolo 10 
 
            Assunzione Probatoria nello Stato Richiedente 
 
    1. La Parte Richiesta, su domanda della Parte  Richiedente,  cita
la  persona  a  comparire  dinanzi   all'Autorita'   competente   nel
territorio  della  Parte  Richiedente  ai  fini  del  compimento   di
interrogatori, testimonianze, perizie o di ogni altro  atto  relativo
all'indagine   o   al   processo.   La   Parte   Richiesta    informa
tempestivamente  la  Parte  Richiedente  dell'esito  delle  attivita'
espletate. 
    2.  La  Parte  Richiedente  trasmette  alla  Parte  Richiesta  la
richiesta  di  notifica  della  citazione  a  comparire  dinanzi   ad
un'Autorita' del territorio della Parte Richiedente  almeno  sessanta
giorni prima del giorno previsto per la comparizione,  salvo  che  la
Parte Richiedente abbia concordato un limite di tempo inferiore per i
casi urgenti. 
    3. Nella richiesta, la Parte Richiedente indica la misura in  cui
sono concessi alla persona citata indennita' e rimborsi spese,  cosi'
come previsto all'Articolo 5 paragrafo 2 lettera (g).