Articolo 11
Garanzie speciali delle persone citate
1. La persona che si trova nel territorio della Parte Richiedente
ai sensi del precedente Articolo 10:
(a) non puo' essere perseguita, giudicata, arrestata ne'
sottoposta ad altra misura privativa della liberta' personale dalla
Parte Richiedente in relazione a reati commessi precedentemente alla
sua entrata nel territorio di detta Parte;
(b) non puo' essere costretta a rendere testimonianza, a fare
altre dichiarazioni o a partecipare in qualsiasi modo a procedimenti
diversi da quello menzionato nella richiesta di assistenza, senza
previo consenso della Parte Richiesta e della persona stessa.
2. Il paragrafo 1 del presente Articolo cessa di avere effetto se
la persona ivi menzionata:
(a) non ha lasciato il territorio della Parte Richiedente entro
trenta giorni dal momento in cui e' stata ufficialmente informata che
la sua presenza non e' piu' necessaria. Tale termine non comprende il
periodo durante il quale la persona non ha lasciato il territorio
della Parte Richiedente per cause di forza maggiore;
(b) avendo lasciato il territorio della Parte Richiedente,
volontariamente vi fa ritorno.
3. Il testimone, o il perito, ascoltato in conformita' agli
Articoli 9 e 10, e' responsabile per il contenuto della sua
dichiarazione testimoniale o della sua relazione peritale ovvero per
ogni altro atto o omissione nel corso della sua comparizione, in
conformita' alle rispettive legislazioni della Parte Richiesta e
della Parte Richiedente.