(Allegato-art. 11)
                             Articolo 11 
 
               Garanzie speciali delle persone citate 
 
    1. La persona che si trova nel territorio della Parte Richiedente
ai sensi del precedente Articolo 10: 
      (a)  non  puo'  essere  perseguita,  giudicata,  arrestata  ne'
sottoposta ad altra misura privativa della liberta'  personale  dalla
Parte Richiedente in relazione a reati commessi precedentemente  alla
sua entrata nel territorio di detta Parte; 
      (b) non puo' essere costretta a rendere testimonianza,  a  fare
altre dichiarazioni o a partecipare in qualsiasi modo a  procedimenti
diversi da quello menzionato nella  richiesta  di  assistenza,  senza
previo consenso della Parte Richiesta e della persona stessa. 
    2. Il paragrafo 1 del presente Articolo cessa di avere effetto se
la persona ivi menzionata: 
      (a) non ha lasciato il territorio della Parte Richiedente entro
trenta giorni dal momento in cui e' stata ufficialmente informata che
la sua presenza non e' piu' necessaria. Tale termine non comprende il
periodo durante il quale la persona non  ha  lasciato  il  territorio
della Parte Richiedente per cause di forza maggiore; 
      (b) avendo lasciato  il  territorio  della  Parte  Richiedente,
volontariamente vi fa ritorno. 
    3. Il testimone, o  il  perito,  ascoltato  in  conformita'  agli
Articoli  9  e  10,  e'  responsabile  per  il  contenuto  della  sua
dichiarazione testimoniale o della sua relazione peritale ovvero  per
ogni altro atto o omissione nel  corso  della  sua  comparizione,  in
conformita' alle rispettive  legislazioni  della  Parte  Richiesta  e
della Parte Richiedente.